Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/1963, n. 1839
CASS
Sentenza 8 luglio 1963

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Non esiste nella legge di rito prefissione di termini per la comunicazione alle parti del provvedimento di sostituzione del giudice istruttore e rinvio della causa ad altra udienza.*

Non e ammissibile il motivo di ricorso che non indichi gli errori di attivita e di giudizio nei quali si pretende essere incorso il giudice ma si limiti a denunciare genericamente che egli ha malamente giudicato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/1963, n. 1839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1839
    Data del deposito : 8 luglio 1963

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