CASS
Sentenza 8 luglio 1963
Sentenza 8 luglio 1963
Massime • 2
Non esiste nella legge di rito prefissione di termini per la comunicazione alle parti del provvedimento di sostituzione del giudice istruttore e rinvio della causa ad altra udienza.*
Non e ammissibile il motivo di ricorso che non indichi gli errori di attivita e di giudizio nei quali si pretende essere incorso il giudice ma si limiti a denunciare genericamente che egli ha malamente giudicato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/1963, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1963 |
Testo completo
Non esiste nella legge di rito prefissione di termini per la comunicazione alle parti del provvedimento di sostituzione del giudice istruttore e rinvio della causa ad altra udienza.*