Articolo 2 della Legge 6 giugno 1978, n. 291
Articolo 1
Versione
11 luglio 1978
Art. 2.
All'onere annuo di lire 8 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1977 n. 1978, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 luglio 1978