Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 82/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 15 gennaio 2024 al n. 82/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] Prato rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia BONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Valentini n. 10, in forza di procura allegata;
Pec: vvocati.prato.it Emai_1 Email_2
Opponente Contro PARTITA IVA, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL CP_1
SE DI VENEZIA : REA VE – 454211), con CP_2 P.IVA_1 P.IVA_ sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio n. 63 (C.A.P. e, per essa, la PARTITA IVA DI GRUPPO , COD. ON P.IVA_3
FI EL REGISTRO IMPRESE D ERO
, REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21 P.IVA_4 P.IVA_
, in qualità di procuratrice della prima per atto del 17.02.2023 in Notaio nn. 76924/17956 (Registrato presso Agenzia delle Persona_1
Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20.02.2023 al n. 14343 Serie IT) (doc. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CARLI presso lo studio del quale, in Firenze (FI), Via B. Lupi, 20 è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in calce all'atto di precetto notificato in data 14.12.2023, Pec: Email_3
Fax: Opposta Con intervento in causa di e, per essa, non in ON ON
a qualità d tto del 17/02/2023 in Notaio dott. nn. 76924/17956 (Registrato presso Persona_1
Agenzia delle Entrate Direzi di Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT, doc. A), in persona dei suoi procuratori, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CARLI presso lo studio del quale, in Firenze (FI), Via B. Lupi, 20 è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale allegata all'atto di intervento;
Pec: Email_3
Fax:
1
e per l'effetto dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto Parte_1 notificato in data 13.12.2023. In ogni caso dichiarare non dovuta la somma precettata stante l'indeterminatezza del credito nonché in relazione all'errato conteggio degli interessi . Con vittoria di spese ed onorari di lite.…"
Per la società opposta e la società intervenuta: “ CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO: respingere tutte le domande proposte dall'attrice in opposizione, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, con ripresa del decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c., sospeso sino alla definizione del presente giudizio;
condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità Parte_1 aggravata da lite temeraria ex liquidarsi anche in via equitativa. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali aumentati, nella misura del 30%, stante l'utilizzo di tecniche informatiche tese ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre a rimborso spese forfettarie (15% su compenso), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%)...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2024 esponeva: Parte_1
- che in data 14 dicembre 2023, quale cessionaria del credito, le CP_1 aveva notificato atto di precetto, in forza di decreto ingiuntivo emesso in data
19.9.2005 , n 741/2005 notificato in data 10.10.2005, dichiarato esecutivo con provvedimento del 23.11.2023 con il quale la Parte_2
aveva ingiunto il pagamento della somma di €
[...]
63,348,47 oltre interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, oltre spese e compensi, alla in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, nonché a in proprio;
Parte_1
- che la somma oggetto del precetto si fonda su un titolo esecutivo –Decreto ingiuntivo emesso in data 19.09.2005 r.g. 2723/2005 n. 741/2005 quindi ormai da tempo prescritto, stante la prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c. Dalla data di notifica del decreto ingiuntivo – 10.10.2005- non era stato mai posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione né la aveva Pt_1 mai ricevuto alcuna comunicazione circa le sorti di questo debito;
- che l'atto di precetto era viziato in quanto non era indicato se, all'esito della procedura fallimentare, il credito della Parte_2 era stato insinuato in tale procedura e trovato parziale soddisfazione;
2 - che non risultava alcun dettaglio giustificativo m né l'esatta composizione degli importi pretesi.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva rappresentata da CP_1
deducendo: Controparte_6
- che con sentenza n. 138 del 15.12.2005, il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della G.P.G. S.A.S. onché della sua socia Controparte_5 accomandataria Sig.ra ; Parte_1
− che con domanda di ammissione al passivo depositata in data 26.05.2006, la aveva richiesto di essere Parte_2 ammessa, in forza di detto decreto, al passivo del fallimento, al chirografo, per
€ 66.967,26;
− che con comunicazione in data 21.04.2006, il Curatore del fallimento confermava l'ammissione al passivo come da domanda − previo rendiconto finale, da cui risulta, date le somme ricavate, l'impossibilità di soddisfo del ceto chirografario, in data 20.12.2017, veniva pronunciato il decreto di chiusura del fallimento e la procedura definitivamente chiusa il 22.02.2019 ;
- che a seguito del programma di riorganizzazione territoriale di
[...] nel luglio 2012, la Controparte_7 Parte_2 aveva assunto la denominazione sociale di Cassa di Risparmio di Pistoia
[...]
e della Lucchesia, ed il successivo febbraio 2019 la viene fusa in Pt_2 [...]
Controparte_7
- che− in forza di atto di cessione in data 25.06.2021 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs.
01.09.1993 n. 385) – del quale è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda, in data 05.10.2021 – Controparte_7 ha ceduto pro soluto e in blocco alla una
[...] ON serie di crediti pecuniari, tra i quali era ricompreso quello per il quale si procede;
- che in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione dell'avviso in G.U., parte seconda, n. 118 del 05.10.2021 è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti, ai sensi dell'articolo 4, L. n. 130 del 30.04.1999;
3 - che l' avviso di cessione completo dell'“Elenco crediti ceduti” (rectius, dei n. 4 elenchi dei crediti ceduti), era pubblico e consultabile sul sito internet di
(https://www.mbcreditsolutions.it/), alla pagina che riporta le CP_3
“Operazioni di Cessione” al “Settembre 2021”: ed alla pubblicazione su detto sito internet di apposita lista contenente i codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) fa espresso richiamo anche l'avviso della cessione in G.U., richiamando gli elementi identificativi dei rapporti;
- che, con atto di scissione parziale in data 21.12.2022 (n. Rep. 14657 e n. Racc.
7926, a ministero Notaio di Milano), Persona_2 ON ha poi attribuito il ramo N.P.L. alla società on efficacia
[...] CP_1 giuridica e contabile dalle ore 23:59 del 31.12.2022;
− che da ultimo, con atto del 17.02.2023 per Notaio Dott. n. Persona_1
76924/17956 (registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20.02.2023 al n. 14343 Serie IT), ha CP_1 nominato quale propria procuratrice e mandataria la ON
[...]
In forza di tali argomentazioni, concludeva per e infondatezza dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 cpc
Con ordinanza emessa il 23 giugno 2024 era rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva.
Quindi, con comparsa depositata il 20.11.2024, spiegava intervento
[...]
rappresentata da , ai sensi ON ON dell'art 111 cpc, assumendo di essere divenuta titolare del credito ai fini dell'opponibilità della sentenza.
Quindi la causa, istruita con la produzione di documenti, era infine riservata per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito della concessione dei termini ex art 189 cpc nonché per note sostitutive della comparizione all'udienza scadenti il 5 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si deve dare atto della successione nel rapporto in quanto è stato allegato che , dopo Parte_2 avere assunto la denominazione sociale di e della Parte_2
4 Lucchesia con atto di fusione del febbraio 2019 è stata fusa per incorporazione in , con conseguente assunzione da Controparte_7 parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c..
Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255), mentre – limitatamente alla pretesa di credito – è ON subentrata a in forza di atto di cessione in data Controparte_8
25.06.2021 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 01.09.1993 n. 385) – del quale è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte
Seconda, in data 05.10.2021 – ha ceduto pro soluto e in Controparte_7 blocco alla una serie di crediti pecuniari, tra i quali era ricompreso quello per il quale si procede. Successivamente, con atto di scissione parziale in data
21.12.2022 (n. Rep. 14657 e n. Racc. 7926, a ministero Notaio Persona_2 di Milano), ha attribuito il ramo alla ON CP_4 società con efficacia giuridica e contabile dalle ore 23:59 del CP_1
31.12.2022, la quale con atto del 17.02.2023 per Notaio Dott. n. Persona_1
76924/17956 (registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20.02.2023 al n. 14343 Serie IT), ha CP_1 nominato quale propria procuratrice e mandataria la ON
[...]
Peraltro, l'opponente non ha contestato la titolarità del credito vantato dalla società opposta, così che ricorrono le condizioni di legittimazione per intraprendere l'azione esecutiva.
La sentenza, inoltre, estende i suoi effetti nei confronti della società intervenuta rappresentata da ON [...]
, assumendo di essere divenuta titolare del credito azionato ON senza alcuna contestazione di controparte.
Nel merito l'opposizione proposta si presenta infondata e non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia 5 ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass
2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Ora, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso in data 19.9.2005 , n 741/2005 notificato in data
10.10.2005, dichiarato esecutivo con provvedimento del 23.11.2023 con il quale la aveva ingiunto il Parte_2 pagamento della somma di € 63,348,47 oltre interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, oltre spese e compensi, alla Controparte_5
[... n persona del legale rappresentante pro tempore, nonché a Parte_1 in proprio. 6 La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, anche se non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
Nel caso di specie, tuttavia, dai documenti prodotti risulta che, con sentenza n.
138 del 15.12.2005, il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della
[...] nonché della sua socia accomandataria Sig.ra Controparte_9
e che con domanda di ammissione al passivo depositata in Parte_1 data 26.05.2006, la ha Parte_2 chiesto ed ottenuto di essere ammessa al passivo del fallimento, al chirografo, per € 66.967,26.
Con comunicazione in data 21.04.2006, il Curatore del fallimento infatti confermato l'ammissione al passivo come da domanda − previo rendiconto finale, da cui risulta, date le somme ricavate, l'impossibilità di soddisfo del ceto chirografario, in data 20.12.2017, veniva pronunciato il decreto di chiusura del fallimento e la procedura definitivamente chiusa il 22.02.2019.
Di fronte a tale documentazione concernente la procedura concorsuale, era onere della odierna opponente offrire la dimostrazione di avere estinto, anche solo in parte, il credito complessivamente riconosciuto. Inoltre, quanto agli interessi successivi alla procedura concorsuale, se ne riconosce comunque la decorrenza in caso di ritorno in bonis dalla data di apertura della procedura (.
Cass. Civ. 09.07.2020, nr. 14527), affermandosi che al ritorno in bonis del fallito, il creditore potrà agire per il pagamento degli interessi, dalla data di apertura della procedura, atteso che il deposito della domanda di ammissione comporta l'interruzione permanente della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, 7 comma 2 c.c., che estende i suoi effetti al credito per interessi, in ragione del carattere accessorio di questa seconda obbligazione.
Quanto alla prescrizione, la creditrice ha allegato quale causa interruttiva la presentazione dell'istanza di insinuazione della somma al passivo fallimentare conseguente alla declaratoria di fallimento della GPS S.a.s. di Controparte_5
e di in qualità di socia accomandataria, di cui alla sentenza n 138 Parte_1 del 15.12.2005 emessa da questo Tribunale e correttamente la creditrice ha richiamato la permanenza della interruzione del termine prescrizionale sino alla chiusura della procedura fallimentare del 22 febbraio 2019, ai sensi dell'art
2945, comma 2, c.c., argomentazione che non è stata in alcun modo dalla controparte.
Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n.
3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90,
n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Nel caso di specie, invece, l'opposta non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito sicché la domanda proposta deve essere senz'altro rigettata. Neanche si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Infine, quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente, per come liquidate d'ufficio in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia. (Cass., n 24257 del
4.10.2018) in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi per tutte le fasi, per la ridotta attività e con l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che
8 agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis)
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da con atto di citazione notificato il 9 Parte_1 gennaio 2024 avverso latto di precetto notificato in data 14 dicembre 2023, da e, per essa, da in persona del CP_1 ON legale rappresentante pt., con intervento in causa di ON
rappresentata da ,, in persona del legale
[...] ON rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione ; b) condanna, l'opponente, in favore della la società opposta e della società intervenuta, in solido, al pagamento, delle spese processuali , liquidate in complessive € 10.542,74 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 5 aprile 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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