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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 17.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28315/2024 R.G.P. vertente
TRA
LA MP, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marzatico;
OPPONENTE
E
INPS, in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva che in data 12.12.2024 le era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI 0021180551 dell'importo di euro 8.387,32 richiesto a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2018.
Avverso il predetto atto proponeva opposizione lamentando l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento n. 5100.03/02/2020 0056176 di cui aveva appreso l'esistenza solo dall'atto impugnato ed eccependo la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si doleva, inoltre, che l'atto impugnato non contenesse l'indicazione del termine e dell'organo dinanzi a cui poteva proporsi opposizione.
Concludeva, quindi, perché fosse accertata la nullità dell'atto impugnato e la non debenza delle somme ingiunte essendo prescritto il credito, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'INPS, costituitosi in giudizio, depositava l'atto di accertamento notificato alla ricorrente personalmente e concludeva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza del 17.3.2025, la difesa della ricorrente disconosceva la conformità agli originali delle copie fotostatiche della relata di notifica prodotta dall'Inps; ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice la decideva la stessa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava pubblica lettura.
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla circostanza dell'omessa notifica del prodromico avviso di ricevimento che non avrebbe mai ricevuto con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione e prescrizione della pretesa azionata.
L'Inps ha, però, fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento n. 5100.03/02/2020 con racc. AR n. 78603853545-4 ricevuta a mani proprie dell'opponente il 24.2.2021.
All'odierna udienza, l'opponente ha impugnato ex art.2719 c.c. la relata di notifica prodotta in fotocopia dall'Inps sul presupposto della non conformità agli originali della relata di notifica del prodromico atto di accertamento.
Tale impugnazione, tuttavia, in quanto formulata genericamente non può trovare seguito.
Infatti, relativamente alle modalità formali del disconoscimento, trattandosi di disconoscimento espresso, è necessario che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, risulti, tuttavia, da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento
(Cass.99/3314).
In quest'ottica, si ritiene che i requisiti di specificità e chiarezza non siano soddisfatti quando, come nel caso in esame, la parte dichiari genericamente di impugnare la documentazione depositata in fotocopia”, chiedendo contestualmente che il giudice ordini l'esibizione degli originali, in quanto la generica dichiarazione di impugnazione della documentazione avversaria costituisce spesso il ricorso ad una formula rituale e prestabilita (Cass.95/7496).
La estrema genericità della contestazione, peraltro, non consente neppure di distinguere se l'opponente abbia inteso disconoscere la conformità della fotocopia rispetto all'originale, oppure se il disconoscimento abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto delle relate di notifica che, sebbene emergano dalla fotocopia prodotta in giudizio, sono, però, da riferirsi all'originale. Nel merito, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente è infondata.
L'avviso di accertamento, in quanto ritualmente notificato, integra un atto interruttivo della prescrizione da parte dell'Inps: il decorso della prescrizione della pretesa creditoria (sorta nell'anno
2018) è stato, quindi, interrotto una prima volta in data 3.2.2020 con la notifica dell'atto di accertamento e, poi, una seconda volta il 12.12.2024 con la notifica dell'atto impugnato.
Infondata è, infine, l'eccezione relativa al preteso omesso riferimento all'autorità dinanzi alla quale avrebbe potuto essere fatta opposizione avverso gli atti della procedura;
se l'eccezione si riferisce all'atto di accertamento, essa è tardiva, se, invece, l'eccezione si riferisce all'ordinanza ingiunzione, la stessa è infondata essendovi espressamente previsto che l'opposizione poteva essere proposi “nel
Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 gg dalla notifica del presente atto”.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, rigettata ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 00211805;
-Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00, oltre oneri accessori;
Napoli, 17.3.2025
Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 17.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28315/2024 R.G.P. vertente
TRA
LA MP, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marzatico;
OPPONENTE
E
INPS, in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva che in data 12.12.2024 le era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI 0021180551 dell'importo di euro 8.387,32 richiesto a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2018.
Avverso il predetto atto proponeva opposizione lamentando l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento n. 5100.03/02/2020 0056176 di cui aveva appreso l'esistenza solo dall'atto impugnato ed eccependo la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si doleva, inoltre, che l'atto impugnato non contenesse l'indicazione del termine e dell'organo dinanzi a cui poteva proporsi opposizione.
Concludeva, quindi, perché fosse accertata la nullità dell'atto impugnato e la non debenza delle somme ingiunte essendo prescritto il credito, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'INPS, costituitosi in giudizio, depositava l'atto di accertamento notificato alla ricorrente personalmente e concludeva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza del 17.3.2025, la difesa della ricorrente disconosceva la conformità agli originali delle copie fotostatiche della relata di notifica prodotta dall'Inps; ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice la decideva la stessa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava pubblica lettura.
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla circostanza dell'omessa notifica del prodromico avviso di ricevimento che non avrebbe mai ricevuto con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione e prescrizione della pretesa azionata.
L'Inps ha, però, fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento n. 5100.03/02/2020 con racc. AR n. 78603853545-4 ricevuta a mani proprie dell'opponente il 24.2.2021.
All'odierna udienza, l'opponente ha impugnato ex art.2719 c.c. la relata di notifica prodotta in fotocopia dall'Inps sul presupposto della non conformità agli originali della relata di notifica del prodromico atto di accertamento.
Tale impugnazione, tuttavia, in quanto formulata genericamente non può trovare seguito.
Infatti, relativamente alle modalità formali del disconoscimento, trattandosi di disconoscimento espresso, è necessario che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, risulti, tuttavia, da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento
(Cass.99/3314).
In quest'ottica, si ritiene che i requisiti di specificità e chiarezza non siano soddisfatti quando, come nel caso in esame, la parte dichiari genericamente di impugnare la documentazione depositata in fotocopia”, chiedendo contestualmente che il giudice ordini l'esibizione degli originali, in quanto la generica dichiarazione di impugnazione della documentazione avversaria costituisce spesso il ricorso ad una formula rituale e prestabilita (Cass.95/7496).
La estrema genericità della contestazione, peraltro, non consente neppure di distinguere se l'opponente abbia inteso disconoscere la conformità della fotocopia rispetto all'originale, oppure se il disconoscimento abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto delle relate di notifica che, sebbene emergano dalla fotocopia prodotta in giudizio, sono, però, da riferirsi all'originale. Nel merito, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente è infondata.
L'avviso di accertamento, in quanto ritualmente notificato, integra un atto interruttivo della prescrizione da parte dell'Inps: il decorso della prescrizione della pretesa creditoria (sorta nell'anno
2018) è stato, quindi, interrotto una prima volta in data 3.2.2020 con la notifica dell'atto di accertamento e, poi, una seconda volta il 12.12.2024 con la notifica dell'atto impugnato.
Infondata è, infine, l'eccezione relativa al preteso omesso riferimento all'autorità dinanzi alla quale avrebbe potuto essere fatta opposizione avverso gli atti della procedura;
se l'eccezione si riferisce all'atto di accertamento, essa è tardiva, se, invece, l'eccezione si riferisce all'ordinanza ingiunzione, la stessa è infondata essendovi espressamente previsto che l'opposizione poteva essere proposi “nel
Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 gg dalla notifica del presente atto”.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, rigettata ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 00211805;
-Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00, oltre oneri accessori;
Napoli, 17.3.2025
Il giudice