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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
1° SEZIONE
R.G. 3596/2019
La Corte D'Appello di Roma, 1° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Nicola Saracino Presidente
Luigi Pedone Consigliere relatore
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3596 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25 gennaio
2024
TRA
, ) in proprio nonché in qualità di _1 C.F._1
legale rappresentante della con sede in Bergamo CP_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Cavallaro del Foro P.IVA_1
di Bergamo ed elettivamente presso la stessa domiciliati
APPELLANTE
E già con sede legale in Verona in persona CP_2 CP_3
del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Emanuele Cirillo del foro di Monza e presso lo stesso elettivamente domiciliata APPELLATA
Nonché
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
APPELLO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Roma n. 22137/2018 pronunciata nel procedimento R.G. n. 70744/2015, pubblicata il 15.11.2018 e non notificata.
Oggetto del presente giudizio: contratti bancari
***
Conclusioni All'udienza del 25 GENNAIO 2024 le conclusioni sono state rassegnate dalle parti mercè note scritte tempestivamente depositate dalle parti prima di detta udienza, e le stesse hanno concluso come in atti pertanto la causa, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Svolgimento del processo
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia –per relationem- all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
Tuttavia ai fini dell'inquadramento della vicenda valga precisare:
Con ricorso in appello , in proprio nonché in qualità di legale _1
rappresentante della impugnava la Sentenza n. 22137/2018 resa dal CP_1
Tribunale di Roma, con la quale veniva disattesa la domanda di accertamento negativo e ripetizione proposta da e con condanna al pagamento delle spese di Pt_1 CP_1
lite.
Precisava l'odierna parte appellante che si era –a- suo tempo- agito per l'accertamento della nullità del contratto di mutuo 19.04.2011 inter partes derivata dalla nullità i precedente mutuo del 10.06.2009 nonché per la nullità del conto corrente
20082468 e dell'apertura di credito in conto corrente 030010095472: precisava altresi' che “stipulava con la banca un contratto di _1 CP_4
finanziamento con garanzie ipotecarie avente quale causa il consolidamento delle passività della società da lui gestita per il quale venivano erogate dalla CP_1 banca somme per oltre € 150.000 oltre a commissioni e spese varie per l'istruttoria
pag. 2/8 della pratica. Tale importo era destinato all'estinzione delle passività del mutuo n.
10811739, dell'apertura di credito sul conto corrente per circa € 150.000 e per
l'estinzione del saldo passivo sul conto corrente n. 2082468. Deduceva quindi la nullità del contratto di mutuo per assenza della materiale consegna del denaro non essendo mai entrate le relative somme nell'effettiva disponibilità della mutuatario ma essendo direttamente finalizzate all'estinzione di pregressi rapporti di debito” (cfr sentenza gravata pag. 1)
***
L'appellante chiedeva pertanto, anche in sede di gravame, che la Corte adita volesse,
“... dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data
19.4.2011 n. 0550003716601000 per difetto di causa e, in ogni caso, in quanto derivata dalla nullità: a) del contratto di mutuo 10.6.2009 n. 811739, b) del contratto di conto corrente n.030010095472, c) del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
030010095472, d) del contratto di conto corrente n. 20082468, stipulato con CP_1
contratti tutti dei quali si chiede la declaratoria di nullità ... (per applicazione di
[...]
interessi superiori al tasso di soglia, ... commissioni di massimo scoperto ..., le spese .... capitalizzazione trimestrale di interessi e per l'effetto anatocistico”. e cosi'
“Condannare e, per essa, la parte come da ultimo costituita, a Controparte_4
restituire quanto appreso a titolo di rate di finanziamento corrisposte, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la somma maggiore o minore accertata in corso di causa. Previo accertamento della violazione degli articoli 1284 e 1283 c.c. nel computo del saldo passivo quanto: a) al contratto di mutuo 10.6.2009 n. 811739, b) al contratto di conto corrente n.030010095472, c) al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 030010095472, d) al contratto di conto corrente n. 20082468, stipulato con dichiarare le nullità dei contratti di conto corrente CP_1 identificati in premessa e rideterminare l'esatto importo di dare / avere tra _1
, e l'Istituto di Credito, calcolando tutti gli interessi al tasso
[...] CP_1
legale semplice (senza capitalizzazione) ed elidendo tutti i costi non convenuti, anche in conseguenza della declaratoria di nullità dei finanziamenti ut supra.” Vinte le spese.
Instava altresi' per ammissione di mezzi istruttori ed ex art 210 cpc.
***
pag. 3/8 La Corte con ordinanza 3 dicembre 2020 ordinava la integrazione del contraddittorio con la notifica del gravame anche ad che –peraltro- non si costituiva in CP_4
giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello la appellata ribadendo le eccezioni già CP_3
proposte dalla convenuta avanti al primo giudice ed instando per il rigetto dell'interposto appello con condanna dell'appellante alle spese del grado. e precisamente concludendo perché la Corte adita provvedesse a:
1) dichiarare l'inammissibilità del gravame visto l'art. 348 bis e in subordine nel merito rigettare l'appello perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le considerazioni sviluppate nel presente atto e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata”.
***
L'appello e' infondato e ne deriva il suo rigetto.
***
La sentenza è stata impugnata per vari profili, ma ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione. (“Ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata –“ senza che sia necessario scrutinare analiticamente ogni doglianza.
***
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione per l'accertamento di asseriti indebiti (e/o la rettifica di determinate poste) ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa. Infatti «nel caso di domanda di accertamento negativo, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio grava integralmente
pag. 4/8 sull'attore, che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire in primo luogo l'insussistenza della causa debendi nonché, conseguentemente, l'esecuzione di un pagamento non dovuto ed ha dunque l'onere di produrre i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa»……
«nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cassazione, sul punto, univoca sin dal dicembre 1995).
Inoltre, in epoca piu' recente, l'ordinanza 33009 /2019 della Corte di Cassazione ha affermato “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
***
Peraltro l'obbligo di conservazione nei casi di rapporto contrattuale ultra-decennale genera la conseguenza di un onere probatorio, allorchè la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto “ultradecennale”. Viceversa, tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta in un giudizio di CP_5
ripetizione.
Nel caso di specie, la mancata produzione dei contratti, non consentiva e non consente di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione ha affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare
pag. 5/8 detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”.
***
Ritiene peraltro il Collegio, dando seguito a pronunce di identico segno di questa
Sezione, anche di dover condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in materia di contratti bancari, neppure l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, deve essere inteso in senso funzionale, in quanto posto a garanzia della completa conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto
(cfr Cass.Civ. n. 16070/18).
***
Nella fattispecie esaminata le contestazioni dell'appellante tese a “scardinare” tale complessiva impostazione risulterebbero dal rilievo della correntista per cui dalla esibizione della documentazione contrattuale, e previo espletamento di CTU contabile, sarebbe risultato quanto a supporto della domanda restitutoria. In merito all'invocato ordine di esibizione ex art 210 cpc, non solo lo stesso risulta tardivo, come correttamente osservato dal primo giudice, ma va detto che l'istanza istruttoria non poteva essere soddisfatta –per orientamento pacifico in sede giurisprudenziale- in difetto di previa e tempestiva documentata richiesta e contestale diffida in sede stragiudiziale – da parte della correntista all'Istituto di credito- di mettere a disposizione i contratti stipulati inter partes.
***
D'altro canto la Corte ritiene del tutto condivisibile la argomentazione del Tribunale sul punto anche in forza della natura giuridica della correntista appellante (una srl). Non potendo –peraltro- discendere dall'esibizione documentale alcuna conseguenza suppletiva comportante una integrazione probatoria a sostegno della domanda rispetto al materiale mancante in atti alla cui produzione era onerato l'attore in ripetizione.
pag. 6/8 ***
In tema di onere di conservazione della documentazione bancaria, l'attrice, in quanto società di capitali, aveva il dover di conservare la documentazione bancaria contabile e contrattuale, in quanto non si tratta del semplice consumatore ma di un soggetto giuridico che svolge un attività professionale avvalendosi presumibilmente di soggetti con competenze specifiche cosi' che l'obbligo di custodia grava sulla società.
Si fa riferimento, sul punto, all'ordinanza dell'11 maggio 2022 n.1053 della Suprema
Corte che ha escluso il principio di “vicinanza della prova” possa essere invocato per il fatto che la banca non abbia ottemperato, ante causam, alla richiesta di consegna de documentazione ai sensi dell'art.119 TU poiché “ tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può esser invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatte (il che accade, almeno di regola nel caso di stipula di contratti bancari) Né il principio in questione può semplicemente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti.”.
***
L'Appellante non ha fornito elementi probatori in ordine all'asserita illiceità e nullità dei contratti impugnati. Naturale conseguenza di quanto dedotto è l'inammissibilità delle prove richieste (CTU), poiché le stesse non avrebbero costituito altro che rimedi esplorativi destinati a compensare e colmare le lacune probatorie e la genericità della domanda. Il Tribunale nel respingere le istanze istruttorie ha correttamente e condivisibilmente argomentato testualmente: “questa domanda presupponeva una specifica istruttoria sulla situazione preesistente alla stipula del contratto di mutuo, sulle circostanze nelle quali era maturata la decisione di acquisire il finanziamento della banca, sulle informazioni che erano state fornite dalla banca all'atto della stipula del contratto ed in generale sulle finalità che erano state concordate dalle parti in ordine alla causa di ristrutturazione, istruttoria che non ha trovato conforto nelle istanze probatorie”….”in ordine a tutti questi elementi parte attrice non ha infatti fornito alcun elemento probatorio”. Ritiene il Collegio, anche sotto tale profilo, che la argomentazione risulta coerente e ineccepibile oltre che condivisibile.
***
pag. 7/8 Pertanto il gravame deve essere respinto in assoluto difetto di prova a sostegno della domanda attorea.
***
Ogni altro motivo, aspetto ed eccezione risultano assorbiti.
***
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione dello scaglione di riferimento.
Ricorrono in capo all'appellante i presupposti per la applicazione della sanzione di cui all'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della
[...]
avverso sentenza n. 22137/2018 del Tribunale civile di Roma, CP_1
disattesa ogni altra richiesta e istanza,
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del CP_2
grado che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e caap.
3) Dichiara la ricorrenza dei presupposti in capo a , e _1 CP_1
in solido per l'applicazione del combinato disposto di cui all'art 13 PDR
[...]
115/2002 e L. 228/2012l.
Cosi' deciso in Roma il 27 maggio 2025
il cons. aus. est. il presidente
(dott. Luigi Pedone) (dott. Nicola Saracino)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
1° SEZIONE
R.G. 3596/2019
La Corte D'Appello di Roma, 1° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Nicola Saracino Presidente
Luigi Pedone Consigliere relatore
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3596 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25 gennaio
2024
TRA
, ) in proprio nonché in qualità di _1 C.F._1
legale rappresentante della con sede in Bergamo CP_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Cavallaro del Foro P.IVA_1
di Bergamo ed elettivamente presso la stessa domiciliati
APPELLANTE
E già con sede legale in Verona in persona CP_2 CP_3
del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Emanuele Cirillo del foro di Monza e presso lo stesso elettivamente domiciliata APPELLATA
Nonché
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
APPELLO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Roma n. 22137/2018 pronunciata nel procedimento R.G. n. 70744/2015, pubblicata il 15.11.2018 e non notificata.
Oggetto del presente giudizio: contratti bancari
***
Conclusioni All'udienza del 25 GENNAIO 2024 le conclusioni sono state rassegnate dalle parti mercè note scritte tempestivamente depositate dalle parti prima di detta udienza, e le stesse hanno concluso come in atti pertanto la causa, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Svolgimento del processo
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia –per relationem- all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
Tuttavia ai fini dell'inquadramento della vicenda valga precisare:
Con ricorso in appello , in proprio nonché in qualità di legale _1
rappresentante della impugnava la Sentenza n. 22137/2018 resa dal CP_1
Tribunale di Roma, con la quale veniva disattesa la domanda di accertamento negativo e ripetizione proposta da e con condanna al pagamento delle spese di Pt_1 CP_1
lite.
Precisava l'odierna parte appellante che si era –a- suo tempo- agito per l'accertamento della nullità del contratto di mutuo 19.04.2011 inter partes derivata dalla nullità i precedente mutuo del 10.06.2009 nonché per la nullità del conto corrente
20082468 e dell'apertura di credito in conto corrente 030010095472: precisava altresi' che “stipulava con la banca un contratto di _1 CP_4
finanziamento con garanzie ipotecarie avente quale causa il consolidamento delle passività della società da lui gestita per il quale venivano erogate dalla CP_1 banca somme per oltre € 150.000 oltre a commissioni e spese varie per l'istruttoria
pag. 2/8 della pratica. Tale importo era destinato all'estinzione delle passività del mutuo n.
10811739, dell'apertura di credito sul conto corrente per circa € 150.000 e per
l'estinzione del saldo passivo sul conto corrente n. 2082468. Deduceva quindi la nullità del contratto di mutuo per assenza della materiale consegna del denaro non essendo mai entrate le relative somme nell'effettiva disponibilità della mutuatario ma essendo direttamente finalizzate all'estinzione di pregressi rapporti di debito” (cfr sentenza gravata pag. 1)
***
L'appellante chiedeva pertanto, anche in sede di gravame, che la Corte adita volesse,
“... dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data
19.4.2011 n. 0550003716601000 per difetto di causa e, in ogni caso, in quanto derivata dalla nullità: a) del contratto di mutuo 10.6.2009 n. 811739, b) del contratto di conto corrente n.030010095472, c) del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
030010095472, d) del contratto di conto corrente n. 20082468, stipulato con CP_1
contratti tutti dei quali si chiede la declaratoria di nullità ... (per applicazione di
[...]
interessi superiori al tasso di soglia, ... commissioni di massimo scoperto ..., le spese .... capitalizzazione trimestrale di interessi e per l'effetto anatocistico”. e cosi'
“Condannare e, per essa, la parte come da ultimo costituita, a Controparte_4
restituire quanto appreso a titolo di rate di finanziamento corrisposte, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la somma maggiore o minore accertata in corso di causa. Previo accertamento della violazione degli articoli 1284 e 1283 c.c. nel computo del saldo passivo quanto: a) al contratto di mutuo 10.6.2009 n. 811739, b) al contratto di conto corrente n.030010095472, c) al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 030010095472, d) al contratto di conto corrente n. 20082468, stipulato con dichiarare le nullità dei contratti di conto corrente CP_1 identificati in premessa e rideterminare l'esatto importo di dare / avere tra _1
, e l'Istituto di Credito, calcolando tutti gli interessi al tasso
[...] CP_1
legale semplice (senza capitalizzazione) ed elidendo tutti i costi non convenuti, anche in conseguenza della declaratoria di nullità dei finanziamenti ut supra.” Vinte le spese.
Instava altresi' per ammissione di mezzi istruttori ed ex art 210 cpc.
***
pag. 3/8 La Corte con ordinanza 3 dicembre 2020 ordinava la integrazione del contraddittorio con la notifica del gravame anche ad che –peraltro- non si costituiva in CP_4
giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello la appellata ribadendo le eccezioni già CP_3
proposte dalla convenuta avanti al primo giudice ed instando per il rigetto dell'interposto appello con condanna dell'appellante alle spese del grado. e precisamente concludendo perché la Corte adita provvedesse a:
1) dichiarare l'inammissibilità del gravame visto l'art. 348 bis e in subordine nel merito rigettare l'appello perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le considerazioni sviluppate nel presente atto e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata”.
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L'appello e' infondato e ne deriva il suo rigetto.
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La sentenza è stata impugnata per vari profili, ma ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione. (“Ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata –“ senza che sia necessario scrutinare analiticamente ogni doglianza.
***
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione per l'accertamento di asseriti indebiti (e/o la rettifica di determinate poste) ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa. Infatti «nel caso di domanda di accertamento negativo, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio grava integralmente
pag. 4/8 sull'attore, che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire in primo luogo l'insussistenza della causa debendi nonché, conseguentemente, l'esecuzione di un pagamento non dovuto ed ha dunque l'onere di produrre i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa»……
«nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cassazione, sul punto, univoca sin dal dicembre 1995).
Inoltre, in epoca piu' recente, l'ordinanza 33009 /2019 della Corte di Cassazione ha affermato “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
***
Peraltro l'obbligo di conservazione nei casi di rapporto contrattuale ultra-decennale genera la conseguenza di un onere probatorio, allorchè la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto “ultradecennale”. Viceversa, tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta in un giudizio di CP_5
ripetizione.
Nel caso di specie, la mancata produzione dei contratti, non consentiva e non consente di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione ha affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare
pag. 5/8 detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”.
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Ritiene peraltro il Collegio, dando seguito a pronunce di identico segno di questa
Sezione, anche di dover condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in materia di contratti bancari, neppure l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, deve essere inteso in senso funzionale, in quanto posto a garanzia della completa conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto
(cfr Cass.Civ. n. 16070/18).
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Nella fattispecie esaminata le contestazioni dell'appellante tese a “scardinare” tale complessiva impostazione risulterebbero dal rilievo della correntista per cui dalla esibizione della documentazione contrattuale, e previo espletamento di CTU contabile, sarebbe risultato quanto a supporto della domanda restitutoria. In merito all'invocato ordine di esibizione ex art 210 cpc, non solo lo stesso risulta tardivo, come correttamente osservato dal primo giudice, ma va detto che l'istanza istruttoria non poteva essere soddisfatta –per orientamento pacifico in sede giurisprudenziale- in difetto di previa e tempestiva documentata richiesta e contestale diffida in sede stragiudiziale – da parte della correntista all'Istituto di credito- di mettere a disposizione i contratti stipulati inter partes.
***
D'altro canto la Corte ritiene del tutto condivisibile la argomentazione del Tribunale sul punto anche in forza della natura giuridica della correntista appellante (una srl). Non potendo –peraltro- discendere dall'esibizione documentale alcuna conseguenza suppletiva comportante una integrazione probatoria a sostegno della domanda rispetto al materiale mancante in atti alla cui produzione era onerato l'attore in ripetizione.
pag. 6/8 ***
In tema di onere di conservazione della documentazione bancaria, l'attrice, in quanto società di capitali, aveva il dover di conservare la documentazione bancaria contabile e contrattuale, in quanto non si tratta del semplice consumatore ma di un soggetto giuridico che svolge un attività professionale avvalendosi presumibilmente di soggetti con competenze specifiche cosi' che l'obbligo di custodia grava sulla società.
Si fa riferimento, sul punto, all'ordinanza dell'11 maggio 2022 n.1053 della Suprema
Corte che ha escluso il principio di “vicinanza della prova” possa essere invocato per il fatto che la banca non abbia ottemperato, ante causam, alla richiesta di consegna de documentazione ai sensi dell'art.119 TU poiché “ tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può esser invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatte (il che accade, almeno di regola nel caso di stipula di contratti bancari) Né il principio in questione può semplicemente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti.”.
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L'Appellante non ha fornito elementi probatori in ordine all'asserita illiceità e nullità dei contratti impugnati. Naturale conseguenza di quanto dedotto è l'inammissibilità delle prove richieste (CTU), poiché le stesse non avrebbero costituito altro che rimedi esplorativi destinati a compensare e colmare le lacune probatorie e la genericità della domanda. Il Tribunale nel respingere le istanze istruttorie ha correttamente e condivisibilmente argomentato testualmente: “questa domanda presupponeva una specifica istruttoria sulla situazione preesistente alla stipula del contratto di mutuo, sulle circostanze nelle quali era maturata la decisione di acquisire il finanziamento della banca, sulle informazioni che erano state fornite dalla banca all'atto della stipula del contratto ed in generale sulle finalità che erano state concordate dalle parti in ordine alla causa di ristrutturazione, istruttoria che non ha trovato conforto nelle istanze probatorie”….”in ordine a tutti questi elementi parte attrice non ha infatti fornito alcun elemento probatorio”. Ritiene il Collegio, anche sotto tale profilo, che la argomentazione risulta coerente e ineccepibile oltre che condivisibile.
***
pag. 7/8 Pertanto il gravame deve essere respinto in assoluto difetto di prova a sostegno della domanda attorea.
***
Ogni altro motivo, aspetto ed eccezione risultano assorbiti.
***
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione dello scaglione di riferimento.
Ricorrono in capo all'appellante i presupposti per la applicazione della sanzione di cui all'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della
[...]
avverso sentenza n. 22137/2018 del Tribunale civile di Roma, CP_1
disattesa ogni altra richiesta e istanza,
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del CP_2
grado che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e caap.
3) Dichiara la ricorrenza dei presupposti in capo a , e _1 CP_1
in solido per l'applicazione del combinato disposto di cui all'art 13 PDR
[...]
115/2002 e L. 228/2012l.
Cosi' deciso in Roma il 27 maggio 2025
il cons. aus. est. il presidente
(dott. Luigi Pedone) (dott. Nicola Saracino)
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