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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8380/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III Civile
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n.
37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 8380 dell'anno 2025
TRA
, C.F. , con l'Avv. D'ANTINO RAFFAELE e Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRAGALA' SILVIA
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TA BE
Pagina 1 APPELLATA
OGGETTO appello ex artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 150/2011 e artt. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del
Giudice di AC di nr. 640/2025 il;
opposizione a provvedimento emesso in forza del C.d.S. CP_1 rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 9.4.2024 proponeva opposizione avverso il verbale Parte_1 meccanizzato n.50456695/2024/R emesso dalla Polizia Municipale della Città di , con il CP_1 quale gli veniva contestata la violazione degli art. 41 comma 11 e 146 comma 2 a del Codice della
Strada (C.D.S.), poiché il giorno 1.1.2024, tra le 22.00 e le 7.00, in , Corso Potenza/Via CP_1
Pianezza carreggiata principale Ovest verso Corso Lecce, corsia di sinistra, alla guida del veicolo
TOYOTA YARIS, targato EK 281WS, “percorreva la corsia specializzata destinata alla svolta e proseguiva diritto attraversando l'area di intersezione”.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica poichè effettuata da “personale dipendente da una ditta privata e non avente alcuna qualifica di pubblico ufficiale”; deduceva, in particolare: - l'impossibilità di conoscere le generalità del soggetto notificatore e l'ora in cui
“sarebbe stata tentata la notifica dell'atto”; - che il costo della notifica, pari a € 16,19, era superiore a quello di una comune raccomandata e pari a oltre un terzo della sanzione (pari a €
39,20). Ne chiedeva, pertanto, la riduzione poiché illegittima in quanto non ispirata ai criteri di economicità degli atti della P.A.
Nel merito, contestava l'insussistenza della contravvenzione poiché, pur essendo stata impegnata la corsia riservata alla svolta a sinistra, era stato rispettato il segnale semaforico verde;
in particolare, il veicolo di proprietà del ricorrente aveva impegnato l'incrocio allorquando era già in fase di sorpasso e non poteva rientrare nella corsia di destra poiché preceduto da tre veicoli. Deduceva, inoltre, che l'aver impiegato la corsia di sinistra che era libera non integrava alcuna violazione ma, anzi, facilitava lo scorrimento veicolare “anche per motivi di inquinamento ambientale”.
Chiedeva, pertanto, dichiarare nulla la notifica del verbale;
ritenere insussistente la contravvenzione;
ridurre, in ogni caso, l'importo delle spese di notifica in quanto eccessive e illegittime.
La di si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del CP_1 CP_1 verbale opposto, nei limiti di cui all'art. 203 comma 3 C.d.S.
Pagina 2 Contestava l'eccezione di nullità della notifica evidenziando che era stata effettuata da personale con i poteri di messo notificatore, come da determina dirigenziale 5382/22 e, invocava, in ogni caso, l'art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato stante la tempestività dell'opposizione e le motivazioni anche di merito articolate dal ricorrente.
In ordine alla quantificazione delle spese di notifica, richiamava l'art. 201 C.d.S. c. 4 secondo cui
“Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
Nel merito, esponeva che la contravvenzione era stata elevata poiché il trasgressore (rimasto ignoto), alla guida del veicolo targato EK281WS, in località Corso Potenza angolo Via Pianezza carreggiata principale Ovest verso C.so Lecce – corsia di sinistra – proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo lo vietassero superando la striscia d'arresto. In particolare, percorreva la corsia specializzata destinata alla svolta e proseguiva dritto attraversando l'area di intersezione.
Precisava che l'infrazione era stata rilevata con sistema EnVes EVO MDV1605 Engine srl matricola AM1353H con approvazione/omologa dirigenziale n. 4020 del 21/06/2017 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti e risultava dalla sequenza fotografica in atti da cui emergeva inequivocabilmente che il conducente del veicolo in oggetto, approssimandosi all'intersezione semaforizzata, percorrendo la corsia specializzata per la svolta a sinistra con lanterna semaforica sul rosso, proseguiva la marcia in direzione dritto con semaforo sul verde in direzione dritto;
con conseguente violazione dele norme di cui all'art. 41 c.11 C.d.S. in riferimento all'art.146 c. 2°.
Richiamava, altresì, il disposto dell'art. 346 delle disposizioni del C.d.S. che prevede che “nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase di d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la direzione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree di intersezione”.
Con sentenza n. 640/2025 il Giudice di AC ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento opposto, compensando le spese di lite, ad eccezione delle spese di contributo unificato poste a carico del ricorrente.
Giudizio d'appello
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 emessa dal Giudice di AC chiedendone la riforma integrale.
Ha dedotto i seguenti motivi d'appello:
Pagina 3 1) nullità della notifica: sul punto l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di AC nella parte in cui ha ritenuto che la notifica sia stata eseguita da messo notificatore, non risultando prodotta la determina dirigenziale 5382/2022 indicata dal nell'atto di costituzione. Ha CP_2 aggiunto che la notifica sarebbe nulla per incertezza assoluta sulle modalità e sulla data di consegna dell'atto, in quanto: - la notifica reca la data del 20.3.2024 e il nome del messo notificatore è illeggibile;
- dalla relata la notifica risulta avvenuta a mani proprie ma è, altresì, sbarrata la casella “depositandolo nella casa comunale (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) a causa di irreperibilità del destinatario”; - in data 22.3.2024 l'atto sarebbe stato consegnato in Casa
Comunale ma non vi è alcuna firma dell'addetto che ha ricevuto il plico. Ha, infine, rilevato che dalla delibera della Giunta Comunale delll'8.11.2019 risulta che la società 5T s.r.l. avesse l'incarico di gestione dei servizi ausiliari connessi alla mobilità per la durata di cinque anni, e dunque, fino al 31.3.2021, per cui all'epoca della infrazione contestata non era più legittimata a operare, con conseguente impossibilità di comprendere su cosa siano fondate le motivazioni indicate in sentenza;
2) omessa disamina delle eccezioni relative al dispositivo EN VES EVO MDV 1605; sul punto l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe totalmente omesso di esaminare le eccezioni relative: - al doc. n. 2, relativo a un dispositivo approvato dal Ministero dei trasporti (En VES EVO MDV 1605) diverso da quello riportato nel verbale di contravvenzione (AM1353H) e alla mancata indicazione del “nome del fabbricante”; - al doc.
n. 3 da cui si ricava che dalla data del 25.2.2020 alcuna omologazione o taratura Pt_2 dell'apparecchiatura EngiNe s.r.l. era stata svolta.
Ha, infine, dedotto che la documentazione fotografica in atti non dimostra assolutamente che l'autovettura abbia impegnato una corsia riservata ai veicoli che dovevano svoltare a sinistra, non essendo visibile alcun fotogramma relativo alla “segnaletica posta in precedenza dell'incrocio”.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del ricorso l'annullamento della sanzione irrogata con verbale n. 50456695/2024/R, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La di si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, disporsi il CP_1 CP_1 mutamento dal rito ordinario a quello del lavoro ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. n. 150/2011.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello rilevando quanto alla censura sulla nullità della notifica, da un lato la correttezza della motivazione esposta dal Giudice di AC rispetto ai motivi originariamente posti a fondamento del ricorso e, dall'altro, la tardività delle nuove argomentazioni sollevate, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., in relazione alla data del 20.3.2024, alla illeggibilità del nome del messo notificatore e alla contraddittorietà delle caselle sbarrate nonché
Pagina 4 agli altri motivi già ritenuti inammissibili nel giudizio di primo grado poiché proposti con memoria non autorizzata. Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che il giudice di prime cure si
è puntualmente pronunciato anche sui rilievi contenuti nella memoria tardivamente depositata e che non è stato formulato alcun motivo di impugnazione specifico avverso tali capi della sentenza, da ritenersi coperti da giudicato.
Ha in ogni caso ribadito che: - l'infrazione è stata rilevata con sistema En Ves EVO MDV1605
Engine s.r.l., debitamente approvato dal Ministero delle Trasporti e non Controparte_3 necessitante di omologazione o taratura essendo l'accertamento avvenuto in presenza e non relativo alla velocità; - dai fotogrammi prodotti in atti risulta documentalmente che il comportamento messo in atto dal conducente integra la violazione di cui all'art. 146 comma 2 a C.d.S. Ha sottolineato a riguardo come la stessa parte ricorrente abbia affermato di aver commesso la violazione contestata in ricorso, pur ritrattando in appello la propria precedente ricostruzione. Ha aderito integralmente alla ricostruzione e alle motivazioni esposte dal giudice di prime cure e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
***
Il primo motivo di appello va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica per i seguenti motivi:
- notifica eseguita da personale dipendente da una ditta privata e non avente alcuna qualifica di pubblico ufficiale;
- impossibilità di conoscere le generalità del soggetto notificatore;
- omessa indicazione dell'ora “in cui si sarebbe tentata la notifica dell'atto”.
Non è stato, dunque, posto in dubbio né contestato che la notifica si avvenuta “a mani proprie” e che il destinatario abbia avuto conoscenza legale ed effettiva del verbale notificato nella data ivi indicata.
Ne consegue che le doglianze relative alla data del 20.3.2024 indicata nella relata di notifica e alla asserita discrepanza tra le caselle barrate di consegna “a mani proprie” e di deposito presso casa
Comunale ex art. 140 c.p.c. “a causa di irreperibilità del destinatario”, nonché quelle relative alla legittimazione a operare della società 5T s.r.l., sono del tutto nuove in quanto non tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado e, come tali, inammissibili.
Sul punto si richiama l'orientamento costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità secondo cui la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità/annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
che, simmetricamente,
Pagina 5 l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l'ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (cfr. Cass 27909/2018 che richiama, ex plurimis, Cass. 10/08;2007, n.
17625; 16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790). Sul punto, più di recente, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui alla L.
n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi, come detto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (v., ad es., Cass. 23 marzo 2005, n. 6519
e, a riprova della continuità di orientamento, di recente, Cass. 11 gennaio 2016, n. 232; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27909)” (cfr. Cass. n. 3270/2020).
A maggior ragione, le eccezioni e contestazioni non sollevate tempestivamente con il ricorso in opposizione non possono essere dedotte per la prima volta in grado di appello, a meno che non siano rilevabili d'ufficio. Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345, cod. proc. civ., per il giudizio d'appello riguarda, difatti, non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello in giudizio nuovo, modello, estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass. n. 9211/2022; n. 2529/2018).
Quanto, invece, alla doglianza per cui la “determina dirigenziale 5382/2022”, indicata nell'atto di costituzione del datato 05.02.2025, non risulta prodotta, per cui non si comprende donde il CP_2
GdP abbia ritenuto che “la notificazione sia avvenuta, per mezzo di messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 1 comma 159 della legge 27/12/2006, n. 296”, non risultando da alcun atto di causa che sia stata nominata dalla Città di Torino quale abilitata all'esercizio delle Parte_3 funzioni di messo notificatore, si osserva quanto segue.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte appellante, la determina dirigenziale della Città di Torino n. 5382 del 3.11.2022 risulta ritualmente prodotta nel fascicolo di primo grado quale all. 6, come da fascicolo prodotto in formato zip dalla stessa parte appellante, unitamente al verbale e alla notifica dello stesso. Con la suddetta determina avente ad oggetto: “NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE A PERSONALE DELLA POST & SERVICE
GROUP RETE SOGGETTO”, il Dirigente ha determinato, con decorrenza immediata, all'esercizio delle funzioni di messo notificatore, tra gli altri, che ha eseguito la notifica in Parte_3 oggetto. Risulta, pertanto, provato in via documentale che il soggetto che ha, all'epoca, eseguito la
Pagina 6 notifica era un messo notificatore, ritualmente nominato con determina dirigenziale. Sul punto, dunque, deve essere integralmente condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure: “la
Città di Torino ha nominato e abilitato all'esercizio delle funzioni di messo notificatore, tra gli altri, la signora , che ha provveduto a notificare il verbale opposto, con la Parte_3 prodotta determina dirigenziale del N. DD 5382 in data 03 novembre 2022, Controparte_4 previo accertamento dei sopra elencati requisiti di legge, compreso l'esito favorevole della prova di esame.”; nonché l'ulteriore rilievo dell'efficacia fidefacente, fino a querela di falso, delle attestazioni contenute nella relata di notifica (“Sul punto, si deve ricordare che la relazione di notificazione apposta sul verbale fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. e non risulta instaurato il detto procedimento, anche con riferimento alla parte in cui l'agente notificatore attesta di avere la qualifica di “messo notificatore”, sia pure senza citare gli estremi della determina dirigenziale”.).
In secondo luogo, come correttamente evidenziato dal Giudice di AC, alcuna nullità della notifica del verbale può essere pronunciata stante il raggiungimento dello scopo dell'atto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dettato dall'art. 156, comma 3,
c.p.c. trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali (cfr.
Cass. n. 5556/2019 che richiama Cass., Sez. Un., n. 19854/2004). La proposizione dell'opposizione entro il termine di legge e la deduzione dei motivi posti a fondamento della stessa, con articolazione di contestazioni attinenti anche il merito della violazione contestata ha, evidentemente, sanato eventuali vizi di nullità della notifica;
peraltro, insussistenti nella fattispecie in esame. Anche sotto tale profilo deve, dunque, essere integralmente condivisa la motivazione del giudice di prime cure:
“…poiché avverso il verbale il ricorrente ha proposto ricorso nel termine di legge, lo scopo della notificazione, che è quello di portare a conoscenza dell'interessato l'atto, è stato raggiunto con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio di forma, come stabilito dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che costituisce principio generale dell'ordinamento applicabile anche alla procedura di notificazione degli atti amministrativi (v. sez. IV, 24 gennaio 2017, n. Controparte_5
467).”.
Il secondo motivo di appello è inammissibile poiché attiene a contestazioni del tutto nuove non formulate in ricorso ma, solo parzialmente, indicate nella memoria depositata per l'udienza del
17.3.2025 nel giudizio di primo grado, già correttamente dichiarata inammissibile dal Giudice di
AC (“In ordine ai meri dubbi accennati con la memoria depositata nel fascicolo telematico dal ricorrente in data 26 febbraio 2025, non autorizzata e, pertanto, incidente negativamente sul principio del contraddittorio, si deve rilevare che i motivi nuovi sono tardivi, in quanto proposti oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione e la conseguente inammissibilità è rilevabile
Pagina 7 d'ufficio, in quanto l'art. 7, comma 3, D. Lgs. 150/2011 stabilisce che il ricorso è proposto, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.”.
Si richiamano sul punto le medesime considerazioni già svolte sulla tardività delle suddette doglianze come esposte per il primo motivo di appello nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile.
Infine, quanto all'ultima censura sulla asserita insussistenza della condotta contestata, premesso che alcun specifico motivo di appello è stato formulato rispetto alla ampia e corretta motivazione esposta dal giudice di prime cure, è sufficiente rilevare che la contestazione si pone in contrasto con le allegazioni che la stessa parte ricorrente ha formulato nel ricorso in opposizione ove ha testualmente affermato: “la Toyota del mio assistito, allorché impegnava l'incrocio, era già in fase di sorpasso, per cui non poteva certo rientrare nella corsia di destra essendo preceduta da ben tre veicoli. Inoltre, l'aver impegnato la corsia di sinistra che era libera, non integrava alcuna violazione”.
Il fatto storico che il veicolo di proprietà del ricorrente, condotto da soggetto rimasto ignoto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, stesse percorrendo la corsia di sinistra riservata ai veicoli che avrebbero dovuto svoltare a sinistra e ha proseguito diritto all'incrocio, non è mai stato contestato sin dall'atto introduttivo del giudizio ma, anzi, è stato esplicitamente ammesso dal ricorrente e, dunque, già sotto tale profilo è da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In ogni caso, la condotta contestata risulta provata in maniera inequivocabile dalla documentazione fotografica prodotta in atti (all. 5). Nel merito, questo Tribunale condivide integralmente la motivazione esposta dal Giudice di pace, peraltro non oggetto di appello.
L'appello deve essere pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), con esclusione della fase istruttoria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto
o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi
Pagina 8 dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
AC di n. 640/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di AC n.
640/2025.
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 462,00, oltre c.u., marche, CP_1 CP_1 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
Torino, 19 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III Civile
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n.
37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 8380 dell'anno 2025
TRA
, C.F. , con l'Avv. D'ANTINO RAFFAELE e Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRAGALA' SILVIA
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TA BE
Pagina 1 APPELLATA
OGGETTO appello ex artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 150/2011 e artt. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del
Giudice di AC di nr. 640/2025 il;
opposizione a provvedimento emesso in forza del C.d.S. CP_1 rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 9.4.2024 proponeva opposizione avverso il verbale Parte_1 meccanizzato n.50456695/2024/R emesso dalla Polizia Municipale della Città di , con il CP_1 quale gli veniva contestata la violazione degli art. 41 comma 11 e 146 comma 2 a del Codice della
Strada (C.D.S.), poiché il giorno 1.1.2024, tra le 22.00 e le 7.00, in , Corso Potenza/Via CP_1
Pianezza carreggiata principale Ovest verso Corso Lecce, corsia di sinistra, alla guida del veicolo
TOYOTA YARIS, targato EK 281WS, “percorreva la corsia specializzata destinata alla svolta e proseguiva diritto attraversando l'area di intersezione”.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica poichè effettuata da “personale dipendente da una ditta privata e non avente alcuna qualifica di pubblico ufficiale”; deduceva, in particolare: - l'impossibilità di conoscere le generalità del soggetto notificatore e l'ora in cui
“sarebbe stata tentata la notifica dell'atto”; - che il costo della notifica, pari a € 16,19, era superiore a quello di una comune raccomandata e pari a oltre un terzo della sanzione (pari a €
39,20). Ne chiedeva, pertanto, la riduzione poiché illegittima in quanto non ispirata ai criteri di economicità degli atti della P.A.
Nel merito, contestava l'insussistenza della contravvenzione poiché, pur essendo stata impegnata la corsia riservata alla svolta a sinistra, era stato rispettato il segnale semaforico verde;
in particolare, il veicolo di proprietà del ricorrente aveva impegnato l'incrocio allorquando era già in fase di sorpasso e non poteva rientrare nella corsia di destra poiché preceduto da tre veicoli. Deduceva, inoltre, che l'aver impiegato la corsia di sinistra che era libera non integrava alcuna violazione ma, anzi, facilitava lo scorrimento veicolare “anche per motivi di inquinamento ambientale”.
Chiedeva, pertanto, dichiarare nulla la notifica del verbale;
ritenere insussistente la contravvenzione;
ridurre, in ogni caso, l'importo delle spese di notifica in quanto eccessive e illegittime.
La di si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del CP_1 CP_1 verbale opposto, nei limiti di cui all'art. 203 comma 3 C.d.S.
Pagina 2 Contestava l'eccezione di nullità della notifica evidenziando che era stata effettuata da personale con i poteri di messo notificatore, come da determina dirigenziale 5382/22 e, invocava, in ogni caso, l'art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato stante la tempestività dell'opposizione e le motivazioni anche di merito articolate dal ricorrente.
In ordine alla quantificazione delle spese di notifica, richiamava l'art. 201 C.d.S. c. 4 secondo cui
“Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
Nel merito, esponeva che la contravvenzione era stata elevata poiché il trasgressore (rimasto ignoto), alla guida del veicolo targato EK281WS, in località Corso Potenza angolo Via Pianezza carreggiata principale Ovest verso C.so Lecce – corsia di sinistra – proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo lo vietassero superando la striscia d'arresto. In particolare, percorreva la corsia specializzata destinata alla svolta e proseguiva dritto attraversando l'area di intersezione.
Precisava che l'infrazione era stata rilevata con sistema EnVes EVO MDV1605 Engine srl matricola AM1353H con approvazione/omologa dirigenziale n. 4020 del 21/06/2017 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti e risultava dalla sequenza fotografica in atti da cui emergeva inequivocabilmente che il conducente del veicolo in oggetto, approssimandosi all'intersezione semaforizzata, percorrendo la corsia specializzata per la svolta a sinistra con lanterna semaforica sul rosso, proseguiva la marcia in direzione dritto con semaforo sul verde in direzione dritto;
con conseguente violazione dele norme di cui all'art. 41 c.11 C.d.S. in riferimento all'art.146 c. 2°.
Richiamava, altresì, il disposto dell'art. 346 delle disposizioni del C.d.S. che prevede che “nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase di d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la direzione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree di intersezione”.
Con sentenza n. 640/2025 il Giudice di AC ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento opposto, compensando le spese di lite, ad eccezione delle spese di contributo unificato poste a carico del ricorrente.
Giudizio d'appello
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 emessa dal Giudice di AC chiedendone la riforma integrale.
Ha dedotto i seguenti motivi d'appello:
Pagina 3 1) nullità della notifica: sul punto l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di AC nella parte in cui ha ritenuto che la notifica sia stata eseguita da messo notificatore, non risultando prodotta la determina dirigenziale 5382/2022 indicata dal nell'atto di costituzione. Ha CP_2 aggiunto che la notifica sarebbe nulla per incertezza assoluta sulle modalità e sulla data di consegna dell'atto, in quanto: - la notifica reca la data del 20.3.2024 e il nome del messo notificatore è illeggibile;
- dalla relata la notifica risulta avvenuta a mani proprie ma è, altresì, sbarrata la casella “depositandolo nella casa comunale (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) a causa di irreperibilità del destinatario”; - in data 22.3.2024 l'atto sarebbe stato consegnato in Casa
Comunale ma non vi è alcuna firma dell'addetto che ha ricevuto il plico. Ha, infine, rilevato che dalla delibera della Giunta Comunale delll'8.11.2019 risulta che la società 5T s.r.l. avesse l'incarico di gestione dei servizi ausiliari connessi alla mobilità per la durata di cinque anni, e dunque, fino al 31.3.2021, per cui all'epoca della infrazione contestata non era più legittimata a operare, con conseguente impossibilità di comprendere su cosa siano fondate le motivazioni indicate in sentenza;
2) omessa disamina delle eccezioni relative al dispositivo EN VES EVO MDV 1605; sul punto l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe totalmente omesso di esaminare le eccezioni relative: - al doc. n. 2, relativo a un dispositivo approvato dal Ministero dei trasporti (En VES EVO MDV 1605) diverso da quello riportato nel verbale di contravvenzione (AM1353H) e alla mancata indicazione del “nome del fabbricante”; - al doc.
n. 3 da cui si ricava che dalla data del 25.2.2020 alcuna omologazione o taratura Pt_2 dell'apparecchiatura EngiNe s.r.l. era stata svolta.
Ha, infine, dedotto che la documentazione fotografica in atti non dimostra assolutamente che l'autovettura abbia impegnato una corsia riservata ai veicoli che dovevano svoltare a sinistra, non essendo visibile alcun fotogramma relativo alla “segnaletica posta in precedenza dell'incrocio”.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del ricorso l'annullamento della sanzione irrogata con verbale n. 50456695/2024/R, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La di si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, disporsi il CP_1 CP_1 mutamento dal rito ordinario a quello del lavoro ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. n. 150/2011.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello rilevando quanto alla censura sulla nullità della notifica, da un lato la correttezza della motivazione esposta dal Giudice di AC rispetto ai motivi originariamente posti a fondamento del ricorso e, dall'altro, la tardività delle nuove argomentazioni sollevate, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., in relazione alla data del 20.3.2024, alla illeggibilità del nome del messo notificatore e alla contraddittorietà delle caselle sbarrate nonché
Pagina 4 agli altri motivi già ritenuti inammissibili nel giudizio di primo grado poiché proposti con memoria non autorizzata. Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che il giudice di prime cure si
è puntualmente pronunciato anche sui rilievi contenuti nella memoria tardivamente depositata e che non è stato formulato alcun motivo di impugnazione specifico avverso tali capi della sentenza, da ritenersi coperti da giudicato.
Ha in ogni caso ribadito che: - l'infrazione è stata rilevata con sistema En Ves EVO MDV1605
Engine s.r.l., debitamente approvato dal Ministero delle Trasporti e non Controparte_3 necessitante di omologazione o taratura essendo l'accertamento avvenuto in presenza e non relativo alla velocità; - dai fotogrammi prodotti in atti risulta documentalmente che il comportamento messo in atto dal conducente integra la violazione di cui all'art. 146 comma 2 a C.d.S. Ha sottolineato a riguardo come la stessa parte ricorrente abbia affermato di aver commesso la violazione contestata in ricorso, pur ritrattando in appello la propria precedente ricostruzione. Ha aderito integralmente alla ricostruzione e alle motivazioni esposte dal giudice di prime cure e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
***
Il primo motivo di appello va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica per i seguenti motivi:
- notifica eseguita da personale dipendente da una ditta privata e non avente alcuna qualifica di pubblico ufficiale;
- impossibilità di conoscere le generalità del soggetto notificatore;
- omessa indicazione dell'ora “in cui si sarebbe tentata la notifica dell'atto”.
Non è stato, dunque, posto in dubbio né contestato che la notifica si avvenuta “a mani proprie” e che il destinatario abbia avuto conoscenza legale ed effettiva del verbale notificato nella data ivi indicata.
Ne consegue che le doglianze relative alla data del 20.3.2024 indicata nella relata di notifica e alla asserita discrepanza tra le caselle barrate di consegna “a mani proprie” e di deposito presso casa
Comunale ex art. 140 c.p.c. “a causa di irreperibilità del destinatario”, nonché quelle relative alla legittimazione a operare della società 5T s.r.l., sono del tutto nuove in quanto non tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado e, come tali, inammissibili.
Sul punto si richiama l'orientamento costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità secondo cui la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità/annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
che, simmetricamente,
Pagina 5 l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l'ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (cfr. Cass 27909/2018 che richiama, ex plurimis, Cass. 10/08;2007, n.
17625; 16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790). Sul punto, più di recente, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui alla L.
n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi, come detto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (v., ad es., Cass. 23 marzo 2005, n. 6519
e, a riprova della continuità di orientamento, di recente, Cass. 11 gennaio 2016, n. 232; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27909)” (cfr. Cass. n. 3270/2020).
A maggior ragione, le eccezioni e contestazioni non sollevate tempestivamente con il ricorso in opposizione non possono essere dedotte per la prima volta in grado di appello, a meno che non siano rilevabili d'ufficio. Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345, cod. proc. civ., per il giudizio d'appello riguarda, difatti, non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello in giudizio nuovo, modello, estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass. n. 9211/2022; n. 2529/2018).
Quanto, invece, alla doglianza per cui la “determina dirigenziale 5382/2022”, indicata nell'atto di costituzione del datato 05.02.2025, non risulta prodotta, per cui non si comprende donde il CP_2
GdP abbia ritenuto che “la notificazione sia avvenuta, per mezzo di messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 1 comma 159 della legge 27/12/2006, n. 296”, non risultando da alcun atto di causa che sia stata nominata dalla Città di Torino quale abilitata all'esercizio delle Parte_3 funzioni di messo notificatore, si osserva quanto segue.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte appellante, la determina dirigenziale della Città di Torino n. 5382 del 3.11.2022 risulta ritualmente prodotta nel fascicolo di primo grado quale all. 6, come da fascicolo prodotto in formato zip dalla stessa parte appellante, unitamente al verbale e alla notifica dello stesso. Con la suddetta determina avente ad oggetto: “NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE A PERSONALE DELLA POST & SERVICE
GROUP RETE SOGGETTO”, il Dirigente ha determinato, con decorrenza immediata, all'esercizio delle funzioni di messo notificatore, tra gli altri, che ha eseguito la notifica in Parte_3 oggetto. Risulta, pertanto, provato in via documentale che il soggetto che ha, all'epoca, eseguito la
Pagina 6 notifica era un messo notificatore, ritualmente nominato con determina dirigenziale. Sul punto, dunque, deve essere integralmente condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure: “la
Città di Torino ha nominato e abilitato all'esercizio delle funzioni di messo notificatore, tra gli altri, la signora , che ha provveduto a notificare il verbale opposto, con la Parte_3 prodotta determina dirigenziale del N. DD 5382 in data 03 novembre 2022, Controparte_4 previo accertamento dei sopra elencati requisiti di legge, compreso l'esito favorevole della prova di esame.”; nonché l'ulteriore rilievo dell'efficacia fidefacente, fino a querela di falso, delle attestazioni contenute nella relata di notifica (“Sul punto, si deve ricordare che la relazione di notificazione apposta sul verbale fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. e non risulta instaurato il detto procedimento, anche con riferimento alla parte in cui l'agente notificatore attesta di avere la qualifica di “messo notificatore”, sia pure senza citare gli estremi della determina dirigenziale”.).
In secondo luogo, come correttamente evidenziato dal Giudice di AC, alcuna nullità della notifica del verbale può essere pronunciata stante il raggiungimento dello scopo dell'atto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dettato dall'art. 156, comma 3,
c.p.c. trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali (cfr.
Cass. n. 5556/2019 che richiama Cass., Sez. Un., n. 19854/2004). La proposizione dell'opposizione entro il termine di legge e la deduzione dei motivi posti a fondamento della stessa, con articolazione di contestazioni attinenti anche il merito della violazione contestata ha, evidentemente, sanato eventuali vizi di nullità della notifica;
peraltro, insussistenti nella fattispecie in esame. Anche sotto tale profilo deve, dunque, essere integralmente condivisa la motivazione del giudice di prime cure:
“…poiché avverso il verbale il ricorrente ha proposto ricorso nel termine di legge, lo scopo della notificazione, che è quello di portare a conoscenza dell'interessato l'atto, è stato raggiunto con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio di forma, come stabilito dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che costituisce principio generale dell'ordinamento applicabile anche alla procedura di notificazione degli atti amministrativi (v. sez. IV, 24 gennaio 2017, n. Controparte_5
467).”.
Il secondo motivo di appello è inammissibile poiché attiene a contestazioni del tutto nuove non formulate in ricorso ma, solo parzialmente, indicate nella memoria depositata per l'udienza del
17.3.2025 nel giudizio di primo grado, già correttamente dichiarata inammissibile dal Giudice di
AC (“In ordine ai meri dubbi accennati con la memoria depositata nel fascicolo telematico dal ricorrente in data 26 febbraio 2025, non autorizzata e, pertanto, incidente negativamente sul principio del contraddittorio, si deve rilevare che i motivi nuovi sono tardivi, in quanto proposti oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione e la conseguente inammissibilità è rilevabile
Pagina 7 d'ufficio, in quanto l'art. 7, comma 3, D. Lgs. 150/2011 stabilisce che il ricorso è proposto, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.”.
Si richiamano sul punto le medesime considerazioni già svolte sulla tardività delle suddette doglianze come esposte per il primo motivo di appello nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile.
Infine, quanto all'ultima censura sulla asserita insussistenza della condotta contestata, premesso che alcun specifico motivo di appello è stato formulato rispetto alla ampia e corretta motivazione esposta dal giudice di prime cure, è sufficiente rilevare che la contestazione si pone in contrasto con le allegazioni che la stessa parte ricorrente ha formulato nel ricorso in opposizione ove ha testualmente affermato: “la Toyota del mio assistito, allorché impegnava l'incrocio, era già in fase di sorpasso, per cui non poteva certo rientrare nella corsia di destra essendo preceduta da ben tre veicoli. Inoltre, l'aver impegnato la corsia di sinistra che era libera, non integrava alcuna violazione”.
Il fatto storico che il veicolo di proprietà del ricorrente, condotto da soggetto rimasto ignoto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, stesse percorrendo la corsia di sinistra riservata ai veicoli che avrebbero dovuto svoltare a sinistra e ha proseguito diritto all'incrocio, non è mai stato contestato sin dall'atto introduttivo del giudizio ma, anzi, è stato esplicitamente ammesso dal ricorrente e, dunque, già sotto tale profilo è da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In ogni caso, la condotta contestata risulta provata in maniera inequivocabile dalla documentazione fotografica prodotta in atti (all. 5). Nel merito, questo Tribunale condivide integralmente la motivazione esposta dal Giudice di pace, peraltro non oggetto di appello.
L'appello deve essere pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), con esclusione della fase istruttoria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto
o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi
Pagina 8 dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
AC di n. 640/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di AC n.
640/2025.
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 462,00, oltre c.u., marche, CP_1 CP_1 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
Torino, 19 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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