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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
LA HI, al n. 15373/2024R.G.L. promossa
D A
nata nelle Filippine il 22.05.1956 e residente a [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 24.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda Parte_1
amministrativa del 31.05.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa CP_1
prestazione nella misura di legge, oltre accessori;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare dell'assegno sociale con la condanna dell'
[...]
alla corresponsione della prestazione dalla data di presentazione della domanda CP_2
amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Premetteva di avere presentato, in data 31.05.2023, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che l' rigettava con la seguente motivazione: “domanda incompleta. Manca CP_3
dichiarazione consolare tradotta di non possedere beni e persone nel paese di origine, copia di tutte
le pagine dei passaporti degli ultimi dieci anni più autocertificazione delle date di ingresso e uscita
dal paese negli ultimi dieci anni più reddito presuntivo fino al licenziamento”, premetteva altresì che,
nonostante l'invio all'Istituto di tutta la documentazione richiesta, non otteneva alcun riscontro.
A sostegno del ricorso deduceva di essersi allontanata dal territorio nazionale, dal 28.12.2016 al
01.02.2017 e dal 21.08.2024 al 29.09.2024, ossia per periodi non superiore a sei mesi come previsto dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da applicarsi in via analogica nella fattispecie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, contestando la domanda, CP_1
chiedendone il rigetto per carenza di prova dei requisiti di legge.
In particolare, eccepiva che la ricorrente non aveva posto l'Istituto in condizione di verificare la sussistenza del diritto alla prestazione, avendo omesso di fornire la documentazione richiesta dall'Ente con riferimento ai soggiorni all'estero, in ordine ai quali la stessa aveva rilasciato una autocertificazione attestante dati non verosimili e avendo, altresì, dichiarato il falso in seno alla domanda amministrativa, laddove aveva indicato di essere celibe anche se coniugata.
A seguito dell'udienza del 24.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che l'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L.
n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio
2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare
dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento".
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari,
rifugiati, titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha infatti stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi
diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel
territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie con la domanda amministrativa del 31.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti ovvero età, permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia da oltre dieci anni, mancanza di redditi. L' ha, in particolare ha contestato la carenza di dati relativi alla documentazione di viaggio e CP_1
alla dichiarazione reddituale.
Invero dalla certificazione anagrafica agli atti risulta che la ricorrente è stabilmente residente in Italia
almeno dal 1997 da cui si è allontanata solo per breve tempo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza
è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono
ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza
in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza
sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. n. 24454 del 2019;
cfr Cassazione civile sez. lav., 06/06/2023, n. 15827).
La richiamata giurisprudenza ha invero ribadito l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano, per periodi più o meno lunghi, attribuendo rilevanza al radicamento del soggetto nel territorio della Stato, da intendersi come volontà di permanere stabilmente in quel determinato territorio e, pertanto, connessa alla residenza, tipicamente intesa come volontà di dimorare abitualmente in un dato luogo.
Ebbene dai passaporti prodotti in giudizio si ricostruiscono gli spostamenti della ricorrente all'estero,
nei periodi dal 15.7.2014 al 3.9.2914, dal 29.12.2016 al 01.02.2017 e dal 21.08.2024 al 30.09.2024,
compatibili con la dichiarazione del ricorrente dell'8.10.2024, tenuto conto della difficoltà derivante dalla scarsa leggibilità dei timbri, ravvisata dallo stesso Istituto (v.all. cronologia comunicazioni).
Si tratta, in ogni caso, di uscite molto brevi che non possono comportare l'esclusione del requisito dello stabile e continuativo soggiorno in Italia.
Ciò posto, in ordine alla condizione di coniugio, la ricorrente pur avendo erroneamente indicato alla pag. 1 della domanda del 31.5.2023, di essere nubile, invero nelle autocertificazioni allegate alla domanda medesima, ha dichiarato di essere coniugata e di non percepire redditi esteri. (ex art 49 co.1
L. 289/2002) Inoltre, emerge ex actis, la carenza in capo alla istante di un reddito idoneo a provvedere al proprio sostentamento atteso che la stessa risulta titolare di un reddito pari ad € 230,00 per l'anno 2023, nulla per l'anno 2044 (v. certificazione tributaria) come pure emerge l'assenza di sostegno economico dal coniuge che residente nelle Filippine risulta senza alcuna fonte di redditi né titolare di attività
commerciali (v. certificazione consolare).
Innanzi a tali risultanze, l' nulla ha contestato o fornito prova contraria. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto dichiarando il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.5.2023, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. CP_3
In ordine alle spese del giudizio, alla luce del comportamento tenuto da parte ricorrente nella fase amministrativa, si ritiene sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.12.2025
Il Giudice Onorario
LA HI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
LA HI, al n. 15373/2024R.G.L. promossa
D A
nata nelle Filippine il 22.05.1956 e residente a [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 24.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda Parte_1
amministrativa del 31.05.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa CP_1
prestazione nella misura di legge, oltre accessori;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare dell'assegno sociale con la condanna dell'
[...]
alla corresponsione della prestazione dalla data di presentazione della domanda CP_2
amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Premetteva di avere presentato, in data 31.05.2023, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che l' rigettava con la seguente motivazione: “domanda incompleta. Manca CP_3
dichiarazione consolare tradotta di non possedere beni e persone nel paese di origine, copia di tutte
le pagine dei passaporti degli ultimi dieci anni più autocertificazione delle date di ingresso e uscita
dal paese negli ultimi dieci anni più reddito presuntivo fino al licenziamento”, premetteva altresì che,
nonostante l'invio all'Istituto di tutta la documentazione richiesta, non otteneva alcun riscontro.
A sostegno del ricorso deduceva di essersi allontanata dal territorio nazionale, dal 28.12.2016 al
01.02.2017 e dal 21.08.2024 al 29.09.2024, ossia per periodi non superiore a sei mesi come previsto dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da applicarsi in via analogica nella fattispecie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, contestando la domanda, CP_1
chiedendone il rigetto per carenza di prova dei requisiti di legge.
In particolare, eccepiva che la ricorrente non aveva posto l'Istituto in condizione di verificare la sussistenza del diritto alla prestazione, avendo omesso di fornire la documentazione richiesta dall'Ente con riferimento ai soggiorni all'estero, in ordine ai quali la stessa aveva rilasciato una autocertificazione attestante dati non verosimili e avendo, altresì, dichiarato il falso in seno alla domanda amministrativa, laddove aveva indicato di essere celibe anche se coniugata.
A seguito dell'udienza del 24.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che l'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L.
n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio
2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare
dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento".
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari,
rifugiati, titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha infatti stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi
diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel
territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie con la domanda amministrativa del 31.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti ovvero età, permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia da oltre dieci anni, mancanza di redditi. L' ha, in particolare ha contestato la carenza di dati relativi alla documentazione di viaggio e CP_1
alla dichiarazione reddituale.
Invero dalla certificazione anagrafica agli atti risulta che la ricorrente è stabilmente residente in Italia
almeno dal 1997 da cui si è allontanata solo per breve tempo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza
è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono
ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza
in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza
sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. n. 24454 del 2019;
cfr Cassazione civile sez. lav., 06/06/2023, n. 15827).
La richiamata giurisprudenza ha invero ribadito l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano, per periodi più o meno lunghi, attribuendo rilevanza al radicamento del soggetto nel territorio della Stato, da intendersi come volontà di permanere stabilmente in quel determinato territorio e, pertanto, connessa alla residenza, tipicamente intesa come volontà di dimorare abitualmente in un dato luogo.
Ebbene dai passaporti prodotti in giudizio si ricostruiscono gli spostamenti della ricorrente all'estero,
nei periodi dal 15.7.2014 al 3.9.2914, dal 29.12.2016 al 01.02.2017 e dal 21.08.2024 al 30.09.2024,
compatibili con la dichiarazione del ricorrente dell'8.10.2024, tenuto conto della difficoltà derivante dalla scarsa leggibilità dei timbri, ravvisata dallo stesso Istituto (v.all. cronologia comunicazioni).
Si tratta, in ogni caso, di uscite molto brevi che non possono comportare l'esclusione del requisito dello stabile e continuativo soggiorno in Italia.
Ciò posto, in ordine alla condizione di coniugio, la ricorrente pur avendo erroneamente indicato alla pag. 1 della domanda del 31.5.2023, di essere nubile, invero nelle autocertificazioni allegate alla domanda medesima, ha dichiarato di essere coniugata e di non percepire redditi esteri. (ex art 49 co.1
L. 289/2002) Inoltre, emerge ex actis, la carenza in capo alla istante di un reddito idoneo a provvedere al proprio sostentamento atteso che la stessa risulta titolare di un reddito pari ad € 230,00 per l'anno 2023, nulla per l'anno 2044 (v. certificazione tributaria) come pure emerge l'assenza di sostegno economico dal coniuge che residente nelle Filippine risulta senza alcuna fonte di redditi né titolare di attività
commerciali (v. certificazione consolare).
Innanzi a tali risultanze, l' nulla ha contestato o fornito prova contraria. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto dichiarando il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.5.2023, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. CP_3
In ordine alle spese del giudizio, alla luce del comportamento tenuto da parte ricorrente nella fase amministrativa, si ritiene sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.12.2025
Il Giudice Onorario
LA HI