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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
894/24+903/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
Poerio e Roberto Isacchini, giusta delega su foglio separato allegato alla citazione di appello
APPELLANTE RG 894/24
E
e Parte_2 Parte_3 rappresentati dall'Avv. Giancarlo Cipolla, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTI RG 903/24
CONTRO
rappresentata Controparte_1 dagli Avv.ti Ersilio Gavino ed Avv. Giovanni
Calisi, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
CP_2
APPELLATO
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Genova, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata
Sentenza n. 1360/2024 del 02.05.2024 resa dal
Tribunale Ordinario di Genova Sez. 2^ Civile dott.ssa Valentina CINGANO, nell'ambito del
Procedimento RG 8457/2020 riunito con in
Procedimento RG 8459/22020, Sentenza notificata a mezzo PEC in data 29.07.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisamente:
“Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , per l'incidente CP_2 verificatosi l'11 luglio 2019, in Bogliasco (GE) al
Km 513+500 della S.S. 1 Aurelia, in danno della sig.ra nata a [...] va, il 9 Persona_1 marzo 1974, ed ivi deceduta il 12 luglio 2019;
Per l'effetto, condannare il sig. , CP_2 in solido con a Controparte_3 corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - € 485.431,00, da aumentarsi del
50%, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 1.000.000,00, a titolo di danno morale;
o quegli altri maggiori o minori importi che saranno accertati in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa. Con vi ttoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
2 PER IS LL: “Voglia la Corte
Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata:
1. Il punto di danno biologico terminale In via principale condannare il sig. , in solido con CP_2 [...]
, a corrispondere alla Controparte_1 signora a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni iure hereditatis o a qualunque altro titolo, la somma di €
1.310.546,95, a titolo di danno biologico terminale patito dalla sig.ra Persona_1
o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, condannare il sig. , in CP_2 solido con ,, a Controparte_1 corrispondere alla signora Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni iure
[...] hereditatis o a qualunque altro titolo, la somma di € 35.247,00, a titolo di danno biologico terminale patito dalla sig.ra Persona_1 sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In punto di danno da perdita del rapporto parentale In via principale, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma del 2023 attualmente in vigore, condannare il sig. CP_2
, in solido con
[...] Controparte_1
e con
[...] Controparte_4
a corrispondere agli attori, a titolo
[...] di risarcimento dei danni iure proprio, le somme
3 di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - alla IG.ra Parte_2
in proprio: - € 371.005,42 da
[...] aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- alla IG.ra Parte_2
in qualità di erede del marito: - €
[...]
371.005,42 da aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- €
700.000,00 a titolo di danno morale;
- al IG.
- € 181.698,40 a titolo di Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale;
- €
700.000,00 a titolo di danno morale;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Roma del 2019, in vigore al tempo della domanda nel giudizio di primo grado e divenute medio tempore obsolete, condannare il sig. , in solido con CP_2
e con Controparte_1 [...]
a Controparte_4 corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
- alla IG.ra in Parte_2 proprio: - € 326.857,31 da aumentarsi del 50%
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- alla IG.ra Parte_2 in qualità di erede del marito: - € 326.857,31 da aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita
4 del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- al IG. - € Parte_3
156.907,20 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano, applicare quelle pubblicate nel 2024 e condannare il sig. CP_2
, in solido con
[...] Controparte_1
a corrispondere agli attori, a titolo di
[...] risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: quanto alla IG.ra Parte_2
in proprio: - € 289.414,00 (74 x €
[...]
3.911,00) quanto alla IG.ra Parte_2
in qualità di erede del marito: - €
[...]
289.414,00 (74 x € 3.911,00) Quanto al IG.
- € 118.860,00 (70 x € Parte_3
1.698,00) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2022, e divenute medio tempore obsolete, condannare il sig. , in solido con CP_2 [...]
a corrispondere agli attori, Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - alla IG.ra
[...]
in proprio € 249.010,00 a titolo Parte_2 di danno da perdita del rapporto parentale;
-
5 alla IG.ra in qualità Parte_2 di erede del marito: - € 249.010,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- al
IG. - € 102.284,00 a titolo di Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale. In ogni caso: applicare alla somma liquidanda a titolo di danno parentale in favore della IG.ra
in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. una ON maggiorazione del 20%, o della diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia, quale componente del danno biologico. In ogni caso: dalle somme liquidande dedurre quanto già corrisposto agli appellanti a titolo di acconto durante il procedimento di primo grado.
3. In punto di spese di lite In via principale, applicando il criterio del disputatum: - determinare lo scaglione di valore da €
4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra
(in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. e dal ON
IG. - determinare lo scaglione Parte_3 di valore da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG.
; - determinare lo scaglione di Parte_1 valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri massimi ex
D.M. 55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido,
[...] Controparte_1
a corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 226.815,77 (€ 25.199,00 quale
6 compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
14.911,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 71.009,00 per le fasi istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione rispettivamente maggiorati ad € 48.634,07 €
19.831,63 ed € 158.350,07 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via subordinata, applicando il criterio del disputatum: - determinare lo scaglione di valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra
(in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. e dal ON
IG. - determinare lo scaglione Parte_3 di valore da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG.
; - determinare lo scaglione di Parte_1 valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex D.M.
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido, a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 151.208,24 (€ 16.799,00 quale compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
9.940,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 47.339,00 per le fasi
7 istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione rispettivamente maggiorati ad € 32.422,07 €
13.220,20 ed € 105.565,97 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum - rideterminare lo scaglione di valore del procedimento portante promosso dalla IG.ra (in proprio Parte_2
e nella qualità di erede del IG. ON
e dal IG. senza decurtazione Parte_3 degli importi corrisposti a titolo di acconto in corso di causa, in quello da € 520.001,00 a €
1.000.000,00; - determinare lo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG. Pt_1 [...]
; - determinare lo scaglione di valore da Pt_1
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri massimi ex
D.M. 55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido,
[...] Controparte_1
a corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 105.947,52 (€ 11.470,00 quale compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
8.823,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 32.321,00 per le fasi istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione
8 rispettivamente maggiorati ad € 22.137,10, €
11.734,59 ed € 72.075,83 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum: - rideterminare lo scaglione di valore del procedimento portante promosso dalla IG.ra (in proprio Parte_2
e nella qualità di erede del IG. Persona_3
e dal IG. senza decurtazione Parte_3 degli importi corrisposti a titolo di acconto in corso di causa, in quello da € 520.001,00 a €
1.000.000,00; - determinare lo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 per il giudizio riunito promosso dal IG. AB
[...]
; - determinare lo scaglione di valore da Pt_1
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 70.629,65 (€ 7.646,00 quale compenso tabellare per le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
5.582,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 21.547,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post1riunione; rispettivamente maggiorati ad € 14.756,78; €
7.823,06 ed € 48.049,81 per effetto degli
9 aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022 oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum e scomputando i pagamenti intervenuti in corso di causa: - determinare lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra Parte_2
(in proprio e nella qualità di erede del IG.
e dal IG. - ON Parte_3 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG. ; - Pt_1 Parte_1 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per l'effetto, applicando i parametri massimi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 79.280,18 (€ 6.270,00 quale compenso tabellare per le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
8.823,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 24.863,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post1riunione, rispettivamente maggiorati ad € 12.101,10; €
11.734,59 ed € 55.444,49 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
10 3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum e scomputando i pagamenti intervenuti in corso di causa: - determinare lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra Parte_2
(in proprio e nella qualità di erede del IG.
e dal IG. - ON Parte_3 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il giudizio riunito promosso dal IG. AB;
- Parte_1 determinare lo scaglione di valore da €
520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 rimborsare agli appellanti le spese di lite quantificate in € 52.852,71(€ 4.180,00 quale compenso tabellare le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
5.882,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 16.575,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post riunione, rispettivamente maggiorati ad € 8.067,40; €
7.823,06 ed € 36.962,25 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
11 Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
PER UNIPOL: “1) Nei confronti del signor
[...]
come da comparsa di costituzione Parte_1
26/11/2024, qui di seguito richiamate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, confermare la sentenza n.
13602024, pubblicata in data 052/05/2024
(RG n. 8457/2020 riunito RG 8459/2020 ) emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti del signor ritenendo Parte_1 satisfattiva la somma liquidata nel dispositivo impugnato e già versato in esecuzione del titolo da parte di . Con Controparte_5 vittoria delle spese di lite”. 2) Nei confronti dei signori e Parte_2 Parte_3 come da comparsa di costituzione
[...]
10/02/2025, qui di seguito richiamate: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, confermare la sentenza n.
1360/2024, pubblicata in data 02/05/2024
(RG n. 8457/2020 riunito RG 8459/2020) emessa dal Tribunale di Genova – Seconda
Sezione Civile, nei confronti dei signori
e Parte_2 Parte_3 ritenendo satisfattive le somme liquidate nel dispositivo impugnato e già versate in esecuzione del titolo da parte di
[...]
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore. Con vittoria delle spese di lite”.
12 Parole chiave: danno da perdita del rapporto parentale – danno morale
Motivi
1) il giudizio di primo grado
(anche quale erede Parte_2 del marito deceduto e ON hanno citato in giudizio, Parte_3 innanzi al Tribunale di Genova, CP_2
, e
[...] Controparte_1
ed hanno Controparte_6 sostenuto:
• di essere rispettivamente madre ( Parte_2
, padre ( e fratello
[...] ON
( ) di Parte_3 Persona_1
• che, in data 11/07/2019, Persona_1 mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda targato EH58668, assicurato con , era stata Controparte_6 travolta dal veicolo Audi A2 targato FR892KA, assicurato con , Controparte_1 guidato da , che procedeva nel CP_2 senso opposto di marcia;
• che, a seguito dell'impatto, la conducente del motociclo aveva riportato gravi lesioni ed era, poi, deceduta il giorno successivo,
12/07/2019, presso l'ospedale San Martino di
Genova;
• che il grave lutto subito aveva stravolto le abitudini della vita quotidiana degli attori, ed già gravemente malato, per il ON dolore era deceduto in data 26/11/2019.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni jure proprio ed haereditario
13 conseguenti alla morte della propria congiunta.
La causa è stata iscritta al RG 8457/20.
si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha sostenuto di aver versato
200.000,00 euro a favore dell'attrice Pt_2
200.000,00 euro alla stessa in qualità di erede di 40.000,00 euro al fratello ON
, ed ha, quindi, chiesto di respingere Parte_3 le domande proposte.
ed sono Controparte_6 CP_2 rimasti contumaci.
Nel giudizio parallelo, , ha Parte_1 citato in giudizio e CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Genova ed ha sostenuto di essere il partner convivente di l'attore ha, quindi, chiesto Persona_1 di accertare la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro mortale e ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento danni iure proprio oltre al danno morale.
La causa è stata iscritta al RG 8459/20.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 23/03/2021.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali, testi e ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 1360/2024 del 02.05.2024, notificata a mezzo PEC in data 29.07.2024, che ha così statuito in dispositivo: “1. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta contumace Controparte_4
2. dichiara la responsabilità di
[...]
14 , in ordine al sinistro di cui è CP_2 causa, e, per l'effetto lo dichiara tenuto in solido con , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi, per le causali di cui in narrativa:
2. a) a favore di (nella qualità di Parte_2 erede della vittima) l'importo capitale di
15.000,00 euro, a titolo di danno non patrimoniale, 2.b) a favore di Parte_2
(in proprio) l'importo capitale di
[...]
228.820,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, 2.c) a favore di Parte_2
(nella qualità di erede del defunto
[...] marito) l'importo capitale di 4.750,99 euro, a titolo di danno patrimoniale, e di euro
228.820,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, 2.d) a favore di Parte_3
l'importo capitale di 93.516,80 euro, a titolo di danno non patrimoniale, 2.e) a favore di
[...]
l'importo capitale di 286.025,00 Parte_1 euro, a titolo di danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva, e previa deduzione dell'acconto versato ante causam: - 200.000,00 euro per
- 200.000,00 euro Parte_2 per nella sua qualità Parte_2 di erede di - 40.000,00 euro per ON
secondo la metodologia di Parte_3 calcolo indicata in parte motiva;
3. condanna altresì i convenuti e CP_2 [...]
in solido a rimborsare alla Controparte_1 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
15 € 28.196,00 per compensi professionali, oltre
€ 3.372,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti CP_2
e le spese
[...] Controparte_1 di c.t.u., già liquidate in istruttoria”.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità esclusiva di (essendo CP_2 dimostrata la dinamica dell'incidente come descritta dagli attori), ha così statuito, per quanto interessa, in merito alle diverse voci di danno di cui era stato chiesto il risarcimento:
• in merito ai danni catastrofali e biologici patiti da nell'intervallo tra Per_1
l'incidente e la morte, la sentenza ha accertato che la donna era sopravvissuta dopo l'incidente 27 ore, durante le quali non aveva ripreso conoscenza, secondo quanto indicato dal ctu. La sentenza ha, quindi, respinto la domanda di risarcimento del danno catastrofale formulata dalla sig.ra inteso Pt_2 come il “pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine”. Il
Tribunale ha, invece, ritenuto provato il solo danno biologico terminale, inteso, invece, come “pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita” quantificato, “sulla base delle tabelle
16 relative all'invalidità temporanea”, adattate alla particolare intensità dello stesso tanto da esitare nella morte, a favore della madre di , quale Per_1 sua erede, in 15.000,00 euro.
• In merito al danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha applicato le tabelle del Tribunale di
Milano 2022, riconoscendo 228.820,00 euro per ciascun genitore, mentre per il fratello ha liquidato 93.516,80. Parte_3
In merito alla posizione di , il Parte_1
Tribunale ha riconosciuto come dimostrato che la vittima e l'attore fossero conviventi sin dal 2011 ed ha, quindi, liquidato 286.025,00 euro.
3 Il giudizio di appello
Sia che Pt_1 Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato
[...] Parte_3 la sentenza in esame davanti alla Corte di
Appello di Genova, con separati atti di appello, chiedendo di incrementare le voci di danno riconosciute e le spese legali.
Il giudizio promosso da ha Parte_1 assunto il n. RG 894/24, mentre quello promosso da e Parte_2 ha assunto l'RG 903/24. Parte_3
In entrambi i giudizi, si è costituita CP_1 in giudizio ed ha chiesto di respingere gli appelli proposti, mentre è rimasto CP_7 contumace.
Le due cause sono state, poi, riunite in data 5 marzo 2025.
17 La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2025.
4 i motivi di appello
4.1 L'impugnazione di Parte_1
Col primo motivo di appello, Parte_1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui non aveva liquidato un importo ulteriore rispetto a quanto dovuto per danno da perdita del rapporto parentale, a titolo di danno morale, da considerarsi pregiudizio autonomo rispetto al primo, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza. Nella specie,
l'appellante aveva dimostrato non solo la convivenza more uxorio con la vittima, ma anche una relazione simbiotica, dal momento che e la vittima Parte_1 condividevano lo stesso Studio professionale, erano soci in diverse iniziative imprenditoriali e sportive ed avevano già programmato le nozze per il 02.05.2020. La duplice natura del rapporto, sentimentale e professionale aveva ulteriormente aggravato le conseguenze pregiudizievoli del tragico evento nella sfera
(non solo relazionale ma anche e soprattutto) interiore, circostanza di cui il Tribunale non aveva tenuto conto.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato ad applicare le tabelle di Milano e non quelle di Roma per la liquidazione del danno parentale. Le prime si fondavano sul vizio originario della precedente Tabella, essendo stato il valore del punto base ricavato sulla
18 media delle pronunce risarcitorie emesse nel
Circondario del Tribunale di Milano, utilizzando la anteriore erronea formulazione
“a forbice”. Al contrario, la Tabella di
Risarcimento del Tribunale di Roma del 2023 appariva più corrispondente alla finalità d i riconoscere un equo risarcimento del danno, dal momento che anche le precedenti Tabelle erano state sempre strutturate con il più corretto sistema del Punto Variabile.
Il Tribunale avrebbe dovuto applicare le tabelle romane anche perché più recenti.
In ogni caso, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare le tabelle milanesi anno
2024 e non quelle 2022. Infine, il Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale nei suoi valori medi, mentre avrebbe dovuto riconoscere in favore dell'Attore più dei 15 punti aggiuntivi per valorizzare la qualità/intensità della relazione.
4.2 L'impugnazione proposta dai sig.ri Pt_2
– Pt_3
Con il primo motivo di appello, la sig.ra in qualità di erede della figlia Pt_2 deceduta e di ha lamentato la ON omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento e liquidazione del danno biologico terminale, per averlo quantificato in un importo assolutamente irrisorio, inadeguato e ingiustificato, dal momento che le tabelle milanesi prevedono che “nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa
19 liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in
35.247,00 euro”. Di conseguenza, ove la Corte di Appello avesse ritenuto di dare applicazione alle tabelle milanesi, avrebbe dovuto liquidare, quanto meno, il suddetto importo.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale”. Gli attori avevano chiesto che il danno non patrimoniale de quo venisse liquidato secondo la Tabella elaborata dal Tribunale di Roma, in quanto, all'epoca della domanda giudiziale, era considerata l'unica applicabile in ossequio all'allora orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 26300/21).
In ogni caso, ove il Tribunale avesse ritenuto di utilizzare le tabelle di Milano, sussistevano i presupposti per liquidare, ai fini dell'intensità del rapporto con i congiunti appellanti, il massimo del valore variabile sub
E), tenuto conto del fatto che:
• le frequentazioni e i contatti tra la vittima e i genitori e il fratello erano quotidiani;
• la vittima condivideva sempre le festività
e le ricorrenze con i propri congiunti;
• la vittima, nonostante l'età adulta,
20 andava ogni anno e più volte l'anno in vacanza con i genitori e il fratello,
d'estate al mare, d'inverno in montagna e vari fine settimana nella casa di famiglia in campagna;
• la vittima lavorava con il fratello e trascorreva parte del proprio tempo libero con i genitori;
• la vittima prestava assistenza al padre malato che, dopo la perdita della figlia, si lasciò, inopinatamente, morire.
Con il terzo motivo, la sig.ra ha Pt_2 lamentato la mancata liquidazione del danno biologico a favore dei genitori. A seguito del decesso della figlia, la sig.ra era Pt_2 caduta in stato di depressione, mentre le condizioni di salute di già ON malato di tumore, si erano aggravate, per cui la morte della figlia era stata causa o concausa del suo decesso. ON aveva perso la persona a lui più cara e, avvertendo tale dolore come insuperabile, si era determinato a lasciarsi morire.
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato la “omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della liquidazione delle spese di lite”. Il Tribunale, nel liquidare le spese di lite a favore degli attori, aveva errato:
1) nella determinazione del valore dei procedimenti, in quanto il Tribunale aveva liquidato l'importo dovuto unicamente secondo il criterio del decisum, senza dare
21 alcun rilievo a quello del disputatum;
inoltre, il Tribunale aveva determinato il valore della causa, ai fini della determinazione della fase di studio ed introduttiva, decurtando gli importi liquidati degli acconti ricevuti, nonostante i suddetti pagamenti fossero intervenuti dopo la notifica dei diversi atti di citazione (assegni circolari emessi il
25.11.2020);
2) nel liquidare un unico importo a favore degli attori, anche per le fasi in cui questi avevano promosso due diversi giudizi, solo in un secondo momento riuniti;
3) nel non riconoscere gli aumenti di cui all'art. 4 co. 2 e co. 8 del DM 55/14;
5 Il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno morale
Il primo motivo di appello proposto da
[...]
è infondato. Parte_1
La morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze sia nell'intimo della vittima secondaria che nelle relazioni tra
22 i superstiti. Vi è, quindi, una duplice componente del danno parentale: quella morale e quella esistenziale.
Secondo l'appellante, il primo pregiudizio non sarebbe stato risarcito.
Tale affermazione è infondata.
Il Tribunale ha già conteggiato, ai fini della liquidazione, entrambe le componenti del danno. Ne ha dato atto alle pagg. 18 e 19 e quando ha applicato, per la liquidazione, le tabelle di Milano. I parametri di riferimento utilizzati (di cui la sentenza impugnata ha ampiamente dato conto), quali l'età della vittima primaria e di quella secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sono, appunto, diretti a misurare, in via presuntiva, anche la sofferenza interiore che la morte ha provocato in chi è sopravvissuto. Si legge, infatti, a pag. 17 della relazione allegata alle tabelle Milano 2022, che “le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti […] integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente”.
Sul punto, si veda, inoltre, Cass. 28989/19, secondo cui “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle
23 evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità deilegami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).
Si veda, inoltre, Cass. Sez. Un. 26972/08
(punto 4.8 della motivazione) ove si legge:
“determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto chel'ha subita altro non sono che componenti del complesso
24 pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
Si può, poi, discutere se il danno non patrimoniale è categoria unitaria, come sostenuto nella sentenza impugnata, oppure se le sue componenti morali e dinamico relazionali sono autonome, come sostenuto dall'appellante; tuttavia, trattasi di questione che, nella specie, non avrebbe conseguenze pratiche, una volta accertato che l'importo liquidato tiene conto di entrambe le tipologie di pregiudizi patite dall'attore.
6 I criteri di liquidazione del danno da perdita parentale
Il secondo motivo di appello proposto da
[...]
può essere esaminato unitamente Parte_1 al secondo motivo di appello proposto da essendo entrambi rivolti a Controparte_8 contestare l'applicazione delle tabelle di
Milano 2022.
Gli appellanti criticano la decisione per aver dato applicazione alle tabelle del Tribunale di
Milano, in luogo di quelle di Roma, più favorevoli ai danneggiati.
Le censure sul punto sono infondate.
Risulta, infatti, evidente che il Giudice non è vincolato dal criterio equitativo invocato dalla parte danneggiata ex art. 1226 e 2056 c.c., a differenza di quanto sembra sostenere la parte “Il potere di liquidare il Parte_4 danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il
25 suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza…” (Cass. 13515/22).
Nel determinare il risarcimento dovuto in via equitativa, il Giudice è tenuto unicamente a riconoscere una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, che
“l'ambiente sociale accetta come equa” (Cass.
1579/19). Le tabelle di Milano soddisfano tale condizione: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri cong iunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie l a S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di
26 Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata)”. (Cass.
37009/22).
di ha chiesto, poi, di applicare Pt_1 Pt_1 le tabelle di Milano più recenti (anno 2024), in luogo di quelle del 2022, utilizzate dal
Tribunale.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile.
Le tabelle 2024 non hanno fatto altro che aggiornare quelle del 2022, sulla base degli indici Istat, come si evince dalla lettura della pag. 1 della relazione di accompagnamento ed a pag. 71 (“Poiché i valori monetari della Tabella
Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle
Tabelle di seguito riportate i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268)” ed hanno, quindi, un valore meramente ricognitivo dell'inflazione, per cui non vi è stata alcuna modifica sostanziale dei criteri di liquidazione (come, invece, avvenuto nel 2009, a seguito dell'intervento nomofilattico delle sentenze di
San Martino 2008). Di conseguenza, la nuova tabella nulla aggiunge alle regole che dovrebbero governare l'esercizio del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto del fatto che il Tribunale ha
27 adottato meccanismi di adeguamento dell'importo liquidato agli effetti inflazionistici.
Ciò comporta che parte appellante non ha alcun interesse di dolersi della applicazione della tabella del 2022 in luogo di quella del
2024, in quanto il risultato finale è identico, considerato che gli importi liquidati dalla sentenza sono incrementati di interessi e rivalutazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed alleghi che
l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appel lo della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore)” (Cass. 24155/18).
Infine, tutte le parti appellanti hanno
28 lamentato che il Tribunale aveva sottostimato il danno da perdita del rapporto parentale da questi subito ed hanno, quindi, chiesto che venissero liquidati gli importi massimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Va premesso che, dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive,
l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Si deve, però, evitare che l'equità si traduca in arbitrio e deve essere garantita anche la prevedibilità delle decisioni.
Per questo, le tabelle di Milano danno rilievo ad alcune circostanze sintomatiche della forza del vincolo esistente tra la vittima primaria e la vittima secondaria e, quindi, del presumibile sconvolgimento della vita e della sofferenza conseguente alla perdita del proprio caro. Tali circostanze sono attributive di un punteggio, che viene convertito in un importo pecuniario.
Si tratta di una soluzione che, se da un lato, trasforma il dolore e lo sconvolgimento determinato dalla perdita di un congiunto, in un dato numerico, apparentemente insensibile alla tragedia personale che sta alla base della vicenda di causa, dall'altro, consente, sul piano strettamente giuridico, di
29 limitare l'eccesso di discrezionalità e di esercitare un controllo sull'importo liquidato e di rendere prevedibili, sul piano degli importi liquidati, le decisioni in materia.
Dei parametri indicati dalle tabelle del
Tribunale di Milano, quattro attribuiscono un punteggio fisso (e su come il Tribunale li ha applicati non c'è contestazione).
Diversamente, tutte le parti appellanti hanno censurato l'applicazione dell'unico parametro attributivo di un punteggio non fisso, ovvero quello della “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”.
La censura proposta da sul Parte_1 punto non è fondata.
Questi non ha dimostrato di aver patito conseguenze diverse e maggiori da quelle che, ordinariamente, pur nella unicità di ogni rapporto personale, la vittima secondaria patisce a causa della morte del proprio convivente dell'età di . Per_1
ha sì dimostrato che lui e Parte_1
si volevano bene, avevano passioni Per_1 comuni, che la scomparsa di aveva Per_1 provocato una sensazione di vuoto ed una perdita di riferimenti, nonché l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra conviventi. Ma questo è ciò che normalmente accade in ogni relazione tra persone che convivono ed è ciò che le tabelle di Milano già
30 liquidano.
Per questo, la decisione del Tribunale di liquidare un importo mediano non risulta censurabile.
La circostanza secondo cui Parte_1
e condividevano lo studio Persona_1 professionale non è tale da giustificare un incremento degli importi liquidati.
Anche il motivo di appello proposto da non ha miglior sorte. Parte_3
Questi ha dimostrato di avere avuto con la sorella un rapporto più intenso di quello normalmente ricorrente nella relazione fratello sorella;
tuttavia, di ciò il Tribunale ha già tenuto conto, liquidando, a suo favore, un importo prossimo ai massimi previsti dalle tabelle.
Discorso diverso vale, invece, per i genitori di
. Per_1
La morte di quest'ultima è intervenuta in un momento già tragico della vita della coppia: era già gravemente malato ed ON
è, quindi, presumibile che quell'ulteriore evento abbia devastato la sua esistenza più di quanto sarebbe successo se fosse stato in diverse condizioni di salute;
la morte della figlia gli ha tolto ogni speranza e ragione di vita, acuendo la sua disperazione e minando la sua volontà di combattere contro il cancro che l'aveva colpito.
Anche ha subito analoghe Parte_2 conseguenze. La perdita della figlia, in un momento in cui la donna necessitava di aiuto
31 morale e materiale da parte dei suoi familiari stretti ed in cui si delineava la perdita del compagno della vita, ha rappresentato un colpo devastante per il suo umore e per la sua psiche. Vi era, quindi, quel rapporto di dipendenza dei genitori dalla figlia che, secondo le tabelle milanesi, giustificano la liquidazione massima.
Per questo, a favore dei genitori vengono riconosciuti 30 punti ciascuno in luogo dei 24 riconosciuti dal Tribunale.
Di conseguenza, l'importo cui la sig.ra ha diritto a titolo di risarcimento Pt_2 ammonta a 249.010x2=498.020,00 (importi calcolati, per ragioni di uniformità con la sentenza di primo grado, sulla base delle tabelle di Milano 2022, con i conseguenti accessori di cui alla sentenza impugnata).
7 La liquidazione del danno biologico terminale
Si possono esaminare gli altri motivi di appello proposti da non Parte_4 omogenei a quelli proposti dall'altro appellante.
Il primo motivo di appello della parte Pt_2
è infondato.
Le tabelle di Milano del 2024 prevedono sì, per i primi 3 giorni un importo maggiore, pari a
35.247,00 euro, a fronte dei 15.000,00 liquidati dal Tribunale.
Tuttavia, va evidenziato che tale importo viene liquidato avendo riguardo ad “una definizione onnicomprensiva del danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto
32 biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. In sostanza, come si legge nella relazione, con tale importo si liquidano tanto i pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, quanto quelli da lucida agonia o morale catastrofale.
Nel nostro caso, invece, è pacifico (e, comunque non oggetto di impugnazione) che non prese mai coscienza del Per_1 proprio stato di salute. Per queste ragioni, essendo configurabile solo la componente biologica del danno e non quella
“catastrofale”, la liquidazione del danno è più ridotta di quella, comunque, massima prevista dalle tabelle milanesi (relativa a 3 giorni di sopravvivenza, mentre, nella specie,
sopravvisse un giorno). Per_1
8 Il danno biologico patito dai genitori di Per_1
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Nessuna domanda di risarcimento del danno biologico jure proprio è stata formulata dalla sig.ra in proprio, nel giudizio di Pt_2 primo grado, entro i termini preclusivi (sul punto, si vedano citazione di primo grado e memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). Nella citazione di primo grado, parte appellante ha sì allegato che “la sig.ra è invece caduta Pt_2 in un gravissimo stato di depressione che si è subito manifestata con forme di disperazione triste
e cupa e con un senso di impotenza verso le cose.
Dalla scomparsa della figlia , la IG.ra Per_1
33 ha un perenne ed incombente bisogno di Pt_2 piangere, di fuggire e perfino di morire”, ma quale voce componente il danno da perdita del rapporto parentale (pag. 7) definito dalla stessa appellante quale “lesione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare ex art. 32 Cost”.
Di conseguenza, la domanda proposta è inammissibile. A questo, deve aggiungersi che la particolare condizione depressiva è già stata valorizzata dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno parentale;
l'importo massimo liquidato da questa sentenza ai fini di tale tipologia di danno, inoltre, considera tale componente;
utilizzarla anche ai fini del danno biologico significherebbe procedere ad una duplicazione del risarcimento.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di non c'è alcuna prova su base ON scientifica del fatto che la sua morte dipese dal dolore per la morte della figlia e non dalla patologia che l'aveva già in precedenza colpito.
9 La liquidazione delle spese di lite
Il quarto motivo dell'appello proposto da
è parzialmente fondato. Controparte_8
In primo luogo, va ricordato che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione (Cass. 13276/18).
In secondo luogo, per quanto riguarda il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM
55/14, “si ha riguardo di norma alla somma
34 attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Sul punto, Cass. 13145/25 ha sostenuto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta…”. Va ancora evidenziato che
“…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103
c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma
4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto” (Cass. 10367/24 e Cass. 26614/16).
In terzo luogo, secondo il co. 4 dell'art. 4 del
DM 55/14, “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Secondo la giurisprudenza, “In tema di
35 liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art.
4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 1036/24)
L'applicazione di tali principi porta ad una riliquidazione degli importi dovuti alle parti appellanti in questi termini:
• in relazione alla fase di studio del giudizio di primo grado, il valore della causa è risultato inizialmente ricompreso nello scaglione ricompreso tra 260.000-520.000, tenuto conto del credito maggiore e, cioè, di quello spettante alla sig.ra così come Pt_2
36 correttamente indicato dal Tribunale, dal momento che gli acconti non erano stati ancora versati. L'importo, liquidato secondo i parametri medi, deve essere incrementato del
30%. Complessivamente, quindi, l'importo da liquidare a titolo di fase di studio ammonta a
4.607,20. Diversamente, il Tribunale per 3 parti (e, cioè, per gli odierni appellanti e per il sig. ) ha liquidato 3.544,00 euro. Parte_1
La quota riferibile ai sig.ri è Parte_5 pari a (3544,00:3) x2=2.362,66. Di conseguenza, a titolo di spese, gli appellanti hanno diritto alla differenza, Parte_5 pari a 2.244,54 euro;
• Per la fase introduttiva, valgono gli stessi principi, per cui sono dovuti 3.039,40 euro.
Il Tribunale ha liquidato, invece, 2.338,00 euro. Anche in questo caso, le parti appellanti hanno diritto alla differenza, pari a 701,40 euro.
Dopo la conclusione di tali fasi, sono intervenute 2 circostanze rilevanti.
Vi è stato il pagamento di un acconto a favore dei sig.ri “In tema di Controparte_8 liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al
"petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti
37 compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo. (Cass. 9237/22).
Inoltre, il numero delle parti attrici è passato da 2 a 3, con conseguente incremento dell'aumento percentuale per l'assistenza a più parti del 60% dell'importo altrimenti dovuto.
Lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite delle fasi post riunione
(istruttoria e decisionale) è, quindi, dato dall'importo liquidato a favore del sig.
[...]
(valore compreso tra 260.000,00 - Pt_1
520.000,00).
L'importo dovuto per le fasi (istruttoria e decisoria) post riunione è, quindi, pari a
26.520,00 euro, mentre il Tribunale ha liquidato il minor importo di 16.575,00 euro.
La differenza è pari a 9.945,00 euro. In tale differenza è, però, computato anche l'incremento legato alla quota di , Parte_1 che, però, non ha impugnato la sentenza.
Di conseguenza i sig.ri hanno Parte_5 diritto alla differenza pari a (9.945:3) x2 e, cioè, pari a 6.630,00.
In conclusione, quindi, le parti appellanti hanno diritto ad un incremento degli importi riconosciuti a titolo di spese di lite pari a
(2.244,54+701,40+6.630,00) = 9.575,94.
Non può, invece, essere riconosciuto l'incremento per la manifesta fondatezza della domanda, visto che, se la responsabilità del convenuto è sempre stata pacifica, non CP_2 altrettanto può dirsi per la quantificazione
38 degli importi e, comunque, l'incremento richiesto da parte appellante presuppone una soccombenza totale della parte.
10 Le spese di lite di appello di appello
di è stato integralmente Pt_1 Pt_1 soccombente nel presente giudizio ed ha, inoltre, rifiutato la proposta del Consigliere
Istruttore del 5 marzo 2025 che pure prevedeva un incremento degli importi a lui liquidati. La tragicità della vicenda esaminata non consente la compensazione delle spese di lite, alla luce degli artt. 91 (che codifica i principi della soccombenza e prevede comunque la condanna della parte che rifiuta una proposta transattiva favorevole) e 92
c.p.c., che non lasciano poteri discrezionali al
Giudice. Infatti, L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria, consentiva la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso:
a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre
39 gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio.
In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del 2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione
40 censurata.
In questo caso, però, non vi è stata alcuna sopravvenienza rispetto alla sentenza di primo grado.
Il valore della causa è stato determinato in relazione a quanto domandato.
è, invece, risultata soccombente nei CP_1 rapporti con e Parte_3 [...]
Il valore della causa è stato Parte_2 determinato in relazione all'incremento riconosciuto rispetto a quanto liquidato in primo grado (parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le altre;
incremento del 30%).
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Parte_2 Parte_3 ed in parziale riforma della sentenza
[...] del Tribunale di Genova n. 1360/2024 del
02.05.2024;
Ridetermina l'importo che Controparte_9
e sono tenuti a versare in
[...] CP_2 solido a a titolo di Parte_2 danno parentale in proprio ed in qualità di erede di in 498.020,00, oltre ON accessori indicati nella sentenza impugnata;
Condanna e Controparte_9 CP_2
in solido a versare a
[...] Parte_2
e a titolo di spese di
[...] Parte_3 lite di primo grado in aggiunta a quanto previsto dalla sentenza di primo grado,
9.945,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
41 Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
Condanna a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, CP_1 spese che liquida in 14.598,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Condanna a rifondere a CP_1 [...]
e le spese di Parte_2 Parte_3 lite del presente giudizio di appello che liquida in euro 12.483,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
Genova 15 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
Poerio e Roberto Isacchini, giusta delega su foglio separato allegato alla citazione di appello
APPELLANTE RG 894/24
E
e Parte_2 Parte_3 rappresentati dall'Avv. Giancarlo Cipolla, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTI RG 903/24
CONTRO
rappresentata Controparte_1 dagli Avv.ti Ersilio Gavino ed Avv. Giovanni
Calisi, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
CP_2
APPELLATO
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Genova, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata
Sentenza n. 1360/2024 del 02.05.2024 resa dal
Tribunale Ordinario di Genova Sez. 2^ Civile dott.ssa Valentina CINGANO, nell'ambito del
Procedimento RG 8457/2020 riunito con in
Procedimento RG 8459/22020, Sentenza notificata a mezzo PEC in data 29.07.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisamente:
“Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , per l'incidente CP_2 verificatosi l'11 luglio 2019, in Bogliasco (GE) al
Km 513+500 della S.S. 1 Aurelia, in danno della sig.ra nata a [...] va, il 9 Persona_1 marzo 1974, ed ivi deceduta il 12 luglio 2019;
Per l'effetto, condannare il sig. , CP_2 in solido con a Controparte_3 corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - € 485.431,00, da aumentarsi del
50%, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 1.000.000,00, a titolo di danno morale;
o quegli altri maggiori o minori importi che saranno accertati in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa. Con vi ttoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
2 PER IS LL: “Voglia la Corte
Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata:
1. Il punto di danno biologico terminale In via principale condannare il sig. , in solido con CP_2 [...]
, a corrispondere alla Controparte_1 signora a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni iure hereditatis o a qualunque altro titolo, la somma di €
1.310.546,95, a titolo di danno biologico terminale patito dalla sig.ra Persona_1
o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, condannare il sig. , in CP_2 solido con ,, a Controparte_1 corrispondere alla signora Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni iure
[...] hereditatis o a qualunque altro titolo, la somma di € 35.247,00, a titolo di danno biologico terminale patito dalla sig.ra Persona_1 sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In punto di danno da perdita del rapporto parentale In via principale, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma del 2023 attualmente in vigore, condannare il sig. CP_2
, in solido con
[...] Controparte_1
e con
[...] Controparte_4
a corrispondere agli attori, a titolo
[...] di risarcimento dei danni iure proprio, le somme
3 di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - alla IG.ra Parte_2
in proprio: - € 371.005,42 da
[...] aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- alla IG.ra Parte_2
in qualità di erede del marito: - €
[...]
371.005,42 da aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- €
700.000,00 a titolo di danno morale;
- al IG.
- € 181.698,40 a titolo di Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale;
- €
700.000,00 a titolo di danno morale;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Roma del 2019, in vigore al tempo della domanda nel giudizio di primo grado e divenute medio tempore obsolete, condannare il sig. , in solido con CP_2
e con Controparte_1 [...]
a Controparte_4 corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
- alla IG.ra in Parte_2 proprio: - € 326.857,31 da aumentarsi del 50%
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- alla IG.ra Parte_2 in qualità di erede del marito: - € 326.857,31 da aumentarsi del 50% a titolo di danno da perdita
4 del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
- al IG. - € Parte_3
156.907,20 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- € 700.000,00 a titolo di danno morale;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano, applicare quelle pubblicate nel 2024 e condannare il sig. CP_2
, in solido con
[...] Controparte_1
a corrispondere agli attori, a titolo di
[...] risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: quanto alla IG.ra Parte_2
in proprio: - € 289.414,00 (74 x €
[...]
3.911,00) quanto alla IG.ra Parte_2
in qualità di erede del marito: - €
[...]
289.414,00 (74 x € 3.911,00) Quanto al IG.
- € 118.860,00 (70 x € Parte_3
1.698,00) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita ritenga di dover applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2022, e divenute medio tempore obsolete, condannare il sig. , in solido con CP_2 [...]
a corrispondere agli attori, Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, le somme di seguito precisate, o i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: - alla IG.ra
[...]
in proprio € 249.010,00 a titolo Parte_2 di danno da perdita del rapporto parentale;
-
5 alla IG.ra in qualità Parte_2 di erede del marito: - € 249.010,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
- al
IG. - € 102.284,00 a titolo di Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale. In ogni caso: applicare alla somma liquidanda a titolo di danno parentale in favore della IG.ra
in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. una ON maggiorazione del 20%, o della diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia, quale componente del danno biologico. In ogni caso: dalle somme liquidande dedurre quanto già corrisposto agli appellanti a titolo di acconto durante il procedimento di primo grado.
3. In punto di spese di lite In via principale, applicando il criterio del disputatum: - determinare lo scaglione di valore da €
4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra
(in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. e dal ON
IG. - determinare lo scaglione Parte_3 di valore da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG.
; - determinare lo scaglione di Parte_1 valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri massimi ex
D.M. 55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido,
[...] Controparte_1
a corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 226.815,77 (€ 25.199,00 quale
6 compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
14.911,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 71.009,00 per le fasi istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione rispettivamente maggiorati ad € 48.634,07 €
19.831,63 ed € 158.350,07 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via subordinata, applicando il criterio del disputatum: - determinare lo scaglione di valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra
(in proprio e nella Parte_2 qualità di erede del IG. e dal ON
IG. - determinare lo scaglione Parte_3 di valore da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG.
; - determinare lo scaglione di Parte_1 valore da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex D.M.
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido, a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 151.208,24 (€ 16.799,00 quale compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
9.940,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 47.339,00 per le fasi
7 istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione rispettivamente maggiorati ad € 32.422,07 €
13.220,20 ed € 105.565,97 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum - rideterminare lo scaglione di valore del procedimento portante promosso dalla IG.ra (in proprio Parte_2
e nella qualità di erede del IG. ON
e dal IG. senza decurtazione Parte_3 degli importi corrisposti a titolo di acconto in corso di causa, in quello da € 520.001,00 a €
1.000.000,00; - determinare lo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG. Pt_1 [...]
; - determinare lo scaglione di valore da Pt_1
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri massimi ex
D.M. 55/2014, condannare i convenuti CP_2
e , in solido,
[...] Controparte_1
a corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 105.947,52 (€ 11.470,00 quale compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
8.823,00 per la fase di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 32.321,00 per le fasi istruttoria e di trattazione e decisoria del procedimento unitario post-riunione
8 rispettivamente maggiorati ad € 22.137,10, €
11.734,59 ed € 72.075,83 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum: - rideterminare lo scaglione di valore del procedimento portante promosso dalla IG.ra (in proprio Parte_2
e nella qualità di erede del IG. Persona_3
e dal IG. senza decurtazione Parte_3 degli importi corrisposti a titolo di acconto in corso di causa, in quello da € 520.001,00 a €
1.000.000,00; - determinare lo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 per il giudizio riunito promosso dal IG. AB
[...]
; - determinare lo scaglione di valore da Pt_1
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 70.629,65 (€ 7.646,00 quale compenso tabellare per le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
5.582,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 21.547,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post1riunione; rispettivamente maggiorati ad € 14.756,78; €
7.823,06 ed € 48.049,81 per effetto degli
9 aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022 oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum e scomputando i pagamenti intervenuti in corso di causa: - determinare lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra Parte_2
(in proprio e nella qualità di erede del IG.
e dal IG. - ON Parte_3 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento riunito promosso dal IG. ; - Pt_1 Parte_1 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per l'effetto, applicando i parametri massimi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite quantificate in € 79.280,18 (€ 6.270,00 quale compenso tabellare per le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
8.823,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 24.863,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post1riunione, rispettivamente maggiorati ad € 12.101,10; €
11.734,59 ed € 55.444,49 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022) oltre €
10 3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata, applicando il criterio del decisum e scomputando i pagamenti intervenuti in corso di causa: - determinare lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 per il procedimento portante promosso dalla IG.ra Parte_2
(in proprio e nella qualità di erede del IG.
e dal IG. - ON Parte_3 determinare lo scaglione di valore da €
260.001,00 a € 520.000,00 per il giudizio riunito promosso dal IG. AB;
- Parte_1 determinare lo scaglione di valore da €
520.001,00 a € 1.000.000,00 per il procedimento unitario post-riunione; e, per
l'effetto, applicando i parametri medi ex DM
55/2014, condannare i convenuti CP_2
e in solido a Controparte_1 rimborsare agli appellanti le spese di lite quantificate in € 52.852,71(€ 4.180,00 quale compenso tabellare le fasi di studio e introduttiva del procedimento portante;
€
5.882,00 per le fasi di studio e introduttiva del procedimento riunito ed € 16.575,00 per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria del procedimento unitario post riunione, rispettivamente maggiorati ad € 8.067,40; €
7.823,06 ed € 36.962,25 per effetto degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022) oltre €
3.372,00 per esborsi, I.V.A., c.p.a. e rimb. forf.
15% ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
11 Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
PER UNIPOL: “1) Nei confronti del signor
[...]
come da comparsa di costituzione Parte_1
26/11/2024, qui di seguito richiamate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, confermare la sentenza n.
13602024, pubblicata in data 052/05/2024
(RG n. 8457/2020 riunito RG 8459/2020 ) emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti del signor ritenendo Parte_1 satisfattiva la somma liquidata nel dispositivo impugnato e già versato in esecuzione del titolo da parte di . Con Controparte_5 vittoria delle spese di lite”. 2) Nei confronti dei signori e Parte_2 Parte_3 come da comparsa di costituzione
[...]
10/02/2025, qui di seguito richiamate: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, confermare la sentenza n.
1360/2024, pubblicata in data 02/05/2024
(RG n. 8457/2020 riunito RG 8459/2020) emessa dal Tribunale di Genova – Seconda
Sezione Civile, nei confronti dei signori
e Parte_2 Parte_3 ritenendo satisfattive le somme liquidate nel dispositivo impugnato e già versate in esecuzione del titolo da parte di
[...]
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore. Con vittoria delle spese di lite”.
12 Parole chiave: danno da perdita del rapporto parentale – danno morale
Motivi
1) il giudizio di primo grado
(anche quale erede Parte_2 del marito deceduto e ON hanno citato in giudizio, Parte_3 innanzi al Tribunale di Genova, CP_2
, e
[...] Controparte_1
ed hanno Controparte_6 sostenuto:
• di essere rispettivamente madre ( Parte_2
, padre ( e fratello
[...] ON
( ) di Parte_3 Persona_1
• che, in data 11/07/2019, Persona_1 mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda targato EH58668, assicurato con , era stata Controparte_6 travolta dal veicolo Audi A2 targato FR892KA, assicurato con , Controparte_1 guidato da , che procedeva nel CP_2 senso opposto di marcia;
• che, a seguito dell'impatto, la conducente del motociclo aveva riportato gravi lesioni ed era, poi, deceduta il giorno successivo,
12/07/2019, presso l'ospedale San Martino di
Genova;
• che il grave lutto subito aveva stravolto le abitudini della vita quotidiana degli attori, ed già gravemente malato, per il ON dolore era deceduto in data 26/11/2019.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni jure proprio ed haereditario
13 conseguenti alla morte della propria congiunta.
La causa è stata iscritta al RG 8457/20.
si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha sostenuto di aver versato
200.000,00 euro a favore dell'attrice Pt_2
200.000,00 euro alla stessa in qualità di erede di 40.000,00 euro al fratello ON
, ed ha, quindi, chiesto di respingere Parte_3 le domande proposte.
ed sono Controparte_6 CP_2 rimasti contumaci.
Nel giudizio parallelo, , ha Parte_1 citato in giudizio e CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Genova ed ha sostenuto di essere il partner convivente di l'attore ha, quindi, chiesto Persona_1 di accertare la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro mortale e ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento danni iure proprio oltre al danno morale.
La causa è stata iscritta al RG 8459/20.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 23/03/2021.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali, testi e ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 1360/2024 del 02.05.2024, notificata a mezzo PEC in data 29.07.2024, che ha così statuito in dispositivo: “1. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta contumace Controparte_4
2. dichiara la responsabilità di
[...]
14 , in ordine al sinistro di cui è CP_2 causa, e, per l'effetto lo dichiara tenuto in solido con , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi, per le causali di cui in narrativa:
2. a) a favore di (nella qualità di Parte_2 erede della vittima) l'importo capitale di
15.000,00 euro, a titolo di danno non patrimoniale, 2.b) a favore di Parte_2
(in proprio) l'importo capitale di
[...]
228.820,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, 2.c) a favore di Parte_2
(nella qualità di erede del defunto
[...] marito) l'importo capitale di 4.750,99 euro, a titolo di danno patrimoniale, e di euro
228.820,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, 2.d) a favore di Parte_3
l'importo capitale di 93.516,80 euro, a titolo di danno non patrimoniale, 2.e) a favore di
[...]
l'importo capitale di 286.025,00 Parte_1 euro, a titolo di danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva, e previa deduzione dell'acconto versato ante causam: - 200.000,00 euro per
- 200.000,00 euro Parte_2 per nella sua qualità Parte_2 di erede di - 40.000,00 euro per ON
secondo la metodologia di Parte_3 calcolo indicata in parte motiva;
3. condanna altresì i convenuti e CP_2 [...]
in solido a rimborsare alla Controparte_1 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
15 € 28.196,00 per compensi professionali, oltre
€ 3.372,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti CP_2
e le spese
[...] Controparte_1 di c.t.u., già liquidate in istruttoria”.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità esclusiva di (essendo CP_2 dimostrata la dinamica dell'incidente come descritta dagli attori), ha così statuito, per quanto interessa, in merito alle diverse voci di danno di cui era stato chiesto il risarcimento:
• in merito ai danni catastrofali e biologici patiti da nell'intervallo tra Per_1
l'incidente e la morte, la sentenza ha accertato che la donna era sopravvissuta dopo l'incidente 27 ore, durante le quali non aveva ripreso conoscenza, secondo quanto indicato dal ctu. La sentenza ha, quindi, respinto la domanda di risarcimento del danno catastrofale formulata dalla sig.ra inteso Pt_2 come il “pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine”. Il
Tribunale ha, invece, ritenuto provato il solo danno biologico terminale, inteso, invece, come “pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita” quantificato, “sulla base delle tabelle
16 relative all'invalidità temporanea”, adattate alla particolare intensità dello stesso tanto da esitare nella morte, a favore della madre di , quale Per_1 sua erede, in 15.000,00 euro.
• In merito al danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha applicato le tabelle del Tribunale di
Milano 2022, riconoscendo 228.820,00 euro per ciascun genitore, mentre per il fratello ha liquidato 93.516,80. Parte_3
In merito alla posizione di , il Parte_1
Tribunale ha riconosciuto come dimostrato che la vittima e l'attore fossero conviventi sin dal 2011 ed ha, quindi, liquidato 286.025,00 euro.
3 Il giudizio di appello
Sia che Pt_1 Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato
[...] Parte_3 la sentenza in esame davanti alla Corte di
Appello di Genova, con separati atti di appello, chiedendo di incrementare le voci di danno riconosciute e le spese legali.
Il giudizio promosso da ha Parte_1 assunto il n. RG 894/24, mentre quello promosso da e Parte_2 ha assunto l'RG 903/24. Parte_3
In entrambi i giudizi, si è costituita CP_1 in giudizio ed ha chiesto di respingere gli appelli proposti, mentre è rimasto CP_7 contumace.
Le due cause sono state, poi, riunite in data 5 marzo 2025.
17 La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2025.
4 i motivi di appello
4.1 L'impugnazione di Parte_1
Col primo motivo di appello, Parte_1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui non aveva liquidato un importo ulteriore rispetto a quanto dovuto per danno da perdita del rapporto parentale, a titolo di danno morale, da considerarsi pregiudizio autonomo rispetto al primo, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza. Nella specie,
l'appellante aveva dimostrato non solo la convivenza more uxorio con la vittima, ma anche una relazione simbiotica, dal momento che e la vittima Parte_1 condividevano lo stesso Studio professionale, erano soci in diverse iniziative imprenditoriali e sportive ed avevano già programmato le nozze per il 02.05.2020. La duplice natura del rapporto, sentimentale e professionale aveva ulteriormente aggravato le conseguenze pregiudizievoli del tragico evento nella sfera
(non solo relazionale ma anche e soprattutto) interiore, circostanza di cui il Tribunale non aveva tenuto conto.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato ad applicare le tabelle di Milano e non quelle di Roma per la liquidazione del danno parentale. Le prime si fondavano sul vizio originario della precedente Tabella, essendo stato il valore del punto base ricavato sulla
18 media delle pronunce risarcitorie emesse nel
Circondario del Tribunale di Milano, utilizzando la anteriore erronea formulazione
“a forbice”. Al contrario, la Tabella di
Risarcimento del Tribunale di Roma del 2023 appariva più corrispondente alla finalità d i riconoscere un equo risarcimento del danno, dal momento che anche le precedenti Tabelle erano state sempre strutturate con il più corretto sistema del Punto Variabile.
Il Tribunale avrebbe dovuto applicare le tabelle romane anche perché più recenti.
In ogni caso, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare le tabelle milanesi anno
2024 e non quelle 2022. Infine, il Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale nei suoi valori medi, mentre avrebbe dovuto riconoscere in favore dell'Attore più dei 15 punti aggiuntivi per valorizzare la qualità/intensità della relazione.
4.2 L'impugnazione proposta dai sig.ri Pt_2
– Pt_3
Con il primo motivo di appello, la sig.ra in qualità di erede della figlia Pt_2 deceduta e di ha lamentato la ON omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento e liquidazione del danno biologico terminale, per averlo quantificato in un importo assolutamente irrisorio, inadeguato e ingiustificato, dal momento che le tabelle milanesi prevedono che “nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa
19 liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in
35.247,00 euro”. Di conseguenza, ove la Corte di Appello avesse ritenuto di dare applicazione alle tabelle milanesi, avrebbe dovuto liquidare, quanto meno, il suddetto importo.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale”. Gli attori avevano chiesto che il danno non patrimoniale de quo venisse liquidato secondo la Tabella elaborata dal Tribunale di Roma, in quanto, all'epoca della domanda giudiziale, era considerata l'unica applicabile in ossequio all'allora orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 26300/21).
In ogni caso, ove il Tribunale avesse ritenuto di utilizzare le tabelle di Milano, sussistevano i presupposti per liquidare, ai fini dell'intensità del rapporto con i congiunti appellanti, il massimo del valore variabile sub
E), tenuto conto del fatto che:
• le frequentazioni e i contatti tra la vittima e i genitori e il fratello erano quotidiani;
• la vittima condivideva sempre le festività
e le ricorrenze con i propri congiunti;
• la vittima, nonostante l'età adulta,
20 andava ogni anno e più volte l'anno in vacanza con i genitori e il fratello,
d'estate al mare, d'inverno in montagna e vari fine settimana nella casa di famiglia in campagna;
• la vittima lavorava con il fratello e trascorreva parte del proprio tempo libero con i genitori;
• la vittima prestava assistenza al padre malato che, dopo la perdita della figlia, si lasciò, inopinatamente, morire.
Con il terzo motivo, la sig.ra ha Pt_2 lamentato la mancata liquidazione del danno biologico a favore dei genitori. A seguito del decesso della figlia, la sig.ra era Pt_2 caduta in stato di depressione, mentre le condizioni di salute di già ON malato di tumore, si erano aggravate, per cui la morte della figlia era stata causa o concausa del suo decesso. ON aveva perso la persona a lui più cara e, avvertendo tale dolore come insuperabile, si era determinato a lasciarsi morire.
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato la “omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della liquidazione delle spese di lite”. Il Tribunale, nel liquidare le spese di lite a favore degli attori, aveva errato:
1) nella determinazione del valore dei procedimenti, in quanto il Tribunale aveva liquidato l'importo dovuto unicamente secondo il criterio del decisum, senza dare
21 alcun rilievo a quello del disputatum;
inoltre, il Tribunale aveva determinato il valore della causa, ai fini della determinazione della fase di studio ed introduttiva, decurtando gli importi liquidati degli acconti ricevuti, nonostante i suddetti pagamenti fossero intervenuti dopo la notifica dei diversi atti di citazione (assegni circolari emessi il
25.11.2020);
2) nel liquidare un unico importo a favore degli attori, anche per le fasi in cui questi avevano promosso due diversi giudizi, solo in un secondo momento riuniti;
3) nel non riconoscere gli aumenti di cui all'art. 4 co. 2 e co. 8 del DM 55/14;
5 Il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno morale
Il primo motivo di appello proposto da
[...]
è infondato. Parte_1
La morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze sia nell'intimo della vittima secondaria che nelle relazioni tra
22 i superstiti. Vi è, quindi, una duplice componente del danno parentale: quella morale e quella esistenziale.
Secondo l'appellante, il primo pregiudizio non sarebbe stato risarcito.
Tale affermazione è infondata.
Il Tribunale ha già conteggiato, ai fini della liquidazione, entrambe le componenti del danno. Ne ha dato atto alle pagg. 18 e 19 e quando ha applicato, per la liquidazione, le tabelle di Milano. I parametri di riferimento utilizzati (di cui la sentenza impugnata ha ampiamente dato conto), quali l'età della vittima primaria e di quella secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sono, appunto, diretti a misurare, in via presuntiva, anche la sofferenza interiore che la morte ha provocato in chi è sopravvissuto. Si legge, infatti, a pag. 17 della relazione allegata alle tabelle Milano 2022, che “le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti […] integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente”.
Sul punto, si veda, inoltre, Cass. 28989/19, secondo cui “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle
23 evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità deilegami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).
Si veda, inoltre, Cass. Sez. Un. 26972/08
(punto 4.8 della motivazione) ove si legge:
“determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto chel'ha subita altro non sono che componenti del complesso
24 pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
Si può, poi, discutere se il danno non patrimoniale è categoria unitaria, come sostenuto nella sentenza impugnata, oppure se le sue componenti morali e dinamico relazionali sono autonome, come sostenuto dall'appellante; tuttavia, trattasi di questione che, nella specie, non avrebbe conseguenze pratiche, una volta accertato che l'importo liquidato tiene conto di entrambe le tipologie di pregiudizi patite dall'attore.
6 I criteri di liquidazione del danno da perdita parentale
Il secondo motivo di appello proposto da
[...]
può essere esaminato unitamente Parte_1 al secondo motivo di appello proposto da essendo entrambi rivolti a Controparte_8 contestare l'applicazione delle tabelle di
Milano 2022.
Gli appellanti criticano la decisione per aver dato applicazione alle tabelle del Tribunale di
Milano, in luogo di quelle di Roma, più favorevoli ai danneggiati.
Le censure sul punto sono infondate.
Risulta, infatti, evidente che il Giudice non è vincolato dal criterio equitativo invocato dalla parte danneggiata ex art. 1226 e 2056 c.c., a differenza di quanto sembra sostenere la parte “Il potere di liquidare il Parte_4 danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il
25 suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza…” (Cass. 13515/22).
Nel determinare il risarcimento dovuto in via equitativa, il Giudice è tenuto unicamente a riconoscere una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, che
“l'ambiente sociale accetta come equa” (Cass.
1579/19). Le tabelle di Milano soddisfano tale condizione: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri cong iunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie l a S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di
26 Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata)”. (Cass.
37009/22).
di ha chiesto, poi, di applicare Pt_1 Pt_1 le tabelle di Milano più recenti (anno 2024), in luogo di quelle del 2022, utilizzate dal
Tribunale.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile.
Le tabelle 2024 non hanno fatto altro che aggiornare quelle del 2022, sulla base degli indici Istat, come si evince dalla lettura della pag. 1 della relazione di accompagnamento ed a pag. 71 (“Poiché i valori monetari della Tabella
Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle
Tabelle di seguito riportate i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268)” ed hanno, quindi, un valore meramente ricognitivo dell'inflazione, per cui non vi è stata alcuna modifica sostanziale dei criteri di liquidazione (come, invece, avvenuto nel 2009, a seguito dell'intervento nomofilattico delle sentenze di
San Martino 2008). Di conseguenza, la nuova tabella nulla aggiunge alle regole che dovrebbero governare l'esercizio del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto del fatto che il Tribunale ha
27 adottato meccanismi di adeguamento dell'importo liquidato agli effetti inflazionistici.
Ciò comporta che parte appellante non ha alcun interesse di dolersi della applicazione della tabella del 2022 in luogo di quella del
2024, in quanto il risultato finale è identico, considerato che gli importi liquidati dalla sentenza sono incrementati di interessi e rivalutazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed alleghi che
l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appel lo della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore)” (Cass. 24155/18).
Infine, tutte le parti appellanti hanno
28 lamentato che il Tribunale aveva sottostimato il danno da perdita del rapporto parentale da questi subito ed hanno, quindi, chiesto che venissero liquidati gli importi massimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Va premesso che, dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive,
l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Si deve, però, evitare che l'equità si traduca in arbitrio e deve essere garantita anche la prevedibilità delle decisioni.
Per questo, le tabelle di Milano danno rilievo ad alcune circostanze sintomatiche della forza del vincolo esistente tra la vittima primaria e la vittima secondaria e, quindi, del presumibile sconvolgimento della vita e della sofferenza conseguente alla perdita del proprio caro. Tali circostanze sono attributive di un punteggio, che viene convertito in un importo pecuniario.
Si tratta di una soluzione che, se da un lato, trasforma il dolore e lo sconvolgimento determinato dalla perdita di un congiunto, in un dato numerico, apparentemente insensibile alla tragedia personale che sta alla base della vicenda di causa, dall'altro, consente, sul piano strettamente giuridico, di
29 limitare l'eccesso di discrezionalità e di esercitare un controllo sull'importo liquidato e di rendere prevedibili, sul piano degli importi liquidati, le decisioni in materia.
Dei parametri indicati dalle tabelle del
Tribunale di Milano, quattro attribuiscono un punteggio fisso (e su come il Tribunale li ha applicati non c'è contestazione).
Diversamente, tutte le parti appellanti hanno censurato l'applicazione dell'unico parametro attributivo di un punteggio non fisso, ovvero quello della “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”.
La censura proposta da sul Parte_1 punto non è fondata.
Questi non ha dimostrato di aver patito conseguenze diverse e maggiori da quelle che, ordinariamente, pur nella unicità di ogni rapporto personale, la vittima secondaria patisce a causa della morte del proprio convivente dell'età di . Per_1
ha sì dimostrato che lui e Parte_1
si volevano bene, avevano passioni Per_1 comuni, che la scomparsa di aveva Per_1 provocato una sensazione di vuoto ed una perdita di riferimenti, nonché l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra conviventi. Ma questo è ciò che normalmente accade in ogni relazione tra persone che convivono ed è ciò che le tabelle di Milano già
30 liquidano.
Per questo, la decisione del Tribunale di liquidare un importo mediano non risulta censurabile.
La circostanza secondo cui Parte_1
e condividevano lo studio Persona_1 professionale non è tale da giustificare un incremento degli importi liquidati.
Anche il motivo di appello proposto da non ha miglior sorte. Parte_3
Questi ha dimostrato di avere avuto con la sorella un rapporto più intenso di quello normalmente ricorrente nella relazione fratello sorella;
tuttavia, di ciò il Tribunale ha già tenuto conto, liquidando, a suo favore, un importo prossimo ai massimi previsti dalle tabelle.
Discorso diverso vale, invece, per i genitori di
. Per_1
La morte di quest'ultima è intervenuta in un momento già tragico della vita della coppia: era già gravemente malato ed ON
è, quindi, presumibile che quell'ulteriore evento abbia devastato la sua esistenza più di quanto sarebbe successo se fosse stato in diverse condizioni di salute;
la morte della figlia gli ha tolto ogni speranza e ragione di vita, acuendo la sua disperazione e minando la sua volontà di combattere contro il cancro che l'aveva colpito.
Anche ha subito analoghe Parte_2 conseguenze. La perdita della figlia, in un momento in cui la donna necessitava di aiuto
31 morale e materiale da parte dei suoi familiari stretti ed in cui si delineava la perdita del compagno della vita, ha rappresentato un colpo devastante per il suo umore e per la sua psiche. Vi era, quindi, quel rapporto di dipendenza dei genitori dalla figlia che, secondo le tabelle milanesi, giustificano la liquidazione massima.
Per questo, a favore dei genitori vengono riconosciuti 30 punti ciascuno in luogo dei 24 riconosciuti dal Tribunale.
Di conseguenza, l'importo cui la sig.ra ha diritto a titolo di risarcimento Pt_2 ammonta a 249.010x2=498.020,00 (importi calcolati, per ragioni di uniformità con la sentenza di primo grado, sulla base delle tabelle di Milano 2022, con i conseguenti accessori di cui alla sentenza impugnata).
7 La liquidazione del danno biologico terminale
Si possono esaminare gli altri motivi di appello proposti da non Parte_4 omogenei a quelli proposti dall'altro appellante.
Il primo motivo di appello della parte Pt_2
è infondato.
Le tabelle di Milano del 2024 prevedono sì, per i primi 3 giorni un importo maggiore, pari a
35.247,00 euro, a fronte dei 15.000,00 liquidati dal Tribunale.
Tuttavia, va evidenziato che tale importo viene liquidato avendo riguardo ad “una definizione onnicomprensiva del danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto
32 biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. In sostanza, come si legge nella relazione, con tale importo si liquidano tanto i pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, quanto quelli da lucida agonia o morale catastrofale.
Nel nostro caso, invece, è pacifico (e, comunque non oggetto di impugnazione) che non prese mai coscienza del Per_1 proprio stato di salute. Per queste ragioni, essendo configurabile solo la componente biologica del danno e non quella
“catastrofale”, la liquidazione del danno è più ridotta di quella, comunque, massima prevista dalle tabelle milanesi (relativa a 3 giorni di sopravvivenza, mentre, nella specie,
sopravvisse un giorno). Per_1
8 Il danno biologico patito dai genitori di Per_1
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Nessuna domanda di risarcimento del danno biologico jure proprio è stata formulata dalla sig.ra in proprio, nel giudizio di Pt_2 primo grado, entro i termini preclusivi (sul punto, si vedano citazione di primo grado e memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). Nella citazione di primo grado, parte appellante ha sì allegato che “la sig.ra è invece caduta Pt_2 in un gravissimo stato di depressione che si è subito manifestata con forme di disperazione triste
e cupa e con un senso di impotenza verso le cose.
Dalla scomparsa della figlia , la IG.ra Per_1
33 ha un perenne ed incombente bisogno di Pt_2 piangere, di fuggire e perfino di morire”, ma quale voce componente il danno da perdita del rapporto parentale (pag. 7) definito dalla stessa appellante quale “lesione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare ex art. 32 Cost”.
Di conseguenza, la domanda proposta è inammissibile. A questo, deve aggiungersi che la particolare condizione depressiva è già stata valorizzata dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno parentale;
l'importo massimo liquidato da questa sentenza ai fini di tale tipologia di danno, inoltre, considera tale componente;
utilizzarla anche ai fini del danno biologico significherebbe procedere ad una duplicazione del risarcimento.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di non c'è alcuna prova su base ON scientifica del fatto che la sua morte dipese dal dolore per la morte della figlia e non dalla patologia che l'aveva già in precedenza colpito.
9 La liquidazione delle spese di lite
Il quarto motivo dell'appello proposto da
è parzialmente fondato. Controparte_8
In primo luogo, va ricordato che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione (Cass. 13276/18).
In secondo luogo, per quanto riguarda il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM
55/14, “si ha riguardo di norma alla somma
34 attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Sul punto, Cass. 13145/25 ha sostenuto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta…”. Va ancora evidenziato che
“…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103
c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma
4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto” (Cass. 10367/24 e Cass. 26614/16).
In terzo luogo, secondo il co. 4 dell'art. 4 del
DM 55/14, “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Secondo la giurisprudenza, “In tema di
35 liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art.
4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 1036/24)
L'applicazione di tali principi porta ad una riliquidazione degli importi dovuti alle parti appellanti in questi termini:
• in relazione alla fase di studio del giudizio di primo grado, il valore della causa è risultato inizialmente ricompreso nello scaglione ricompreso tra 260.000-520.000, tenuto conto del credito maggiore e, cioè, di quello spettante alla sig.ra così come Pt_2
36 correttamente indicato dal Tribunale, dal momento che gli acconti non erano stati ancora versati. L'importo, liquidato secondo i parametri medi, deve essere incrementato del
30%. Complessivamente, quindi, l'importo da liquidare a titolo di fase di studio ammonta a
4.607,20. Diversamente, il Tribunale per 3 parti (e, cioè, per gli odierni appellanti e per il sig. ) ha liquidato 3.544,00 euro. Parte_1
La quota riferibile ai sig.ri è Parte_5 pari a (3544,00:3) x2=2.362,66. Di conseguenza, a titolo di spese, gli appellanti hanno diritto alla differenza, Parte_5 pari a 2.244,54 euro;
• Per la fase introduttiva, valgono gli stessi principi, per cui sono dovuti 3.039,40 euro.
Il Tribunale ha liquidato, invece, 2.338,00 euro. Anche in questo caso, le parti appellanti hanno diritto alla differenza, pari a 701,40 euro.
Dopo la conclusione di tali fasi, sono intervenute 2 circostanze rilevanti.
Vi è stato il pagamento di un acconto a favore dei sig.ri “In tema di Controparte_8 liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al
"petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti
37 compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo. (Cass. 9237/22).
Inoltre, il numero delle parti attrici è passato da 2 a 3, con conseguente incremento dell'aumento percentuale per l'assistenza a più parti del 60% dell'importo altrimenti dovuto.
Lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite delle fasi post riunione
(istruttoria e decisionale) è, quindi, dato dall'importo liquidato a favore del sig.
[...]
(valore compreso tra 260.000,00 - Pt_1
520.000,00).
L'importo dovuto per le fasi (istruttoria e decisoria) post riunione è, quindi, pari a
26.520,00 euro, mentre il Tribunale ha liquidato il minor importo di 16.575,00 euro.
La differenza è pari a 9.945,00 euro. In tale differenza è, però, computato anche l'incremento legato alla quota di , Parte_1 che, però, non ha impugnato la sentenza.
Di conseguenza i sig.ri hanno Parte_5 diritto alla differenza pari a (9.945:3) x2 e, cioè, pari a 6.630,00.
In conclusione, quindi, le parti appellanti hanno diritto ad un incremento degli importi riconosciuti a titolo di spese di lite pari a
(2.244,54+701,40+6.630,00) = 9.575,94.
Non può, invece, essere riconosciuto l'incremento per la manifesta fondatezza della domanda, visto che, se la responsabilità del convenuto è sempre stata pacifica, non CP_2 altrettanto può dirsi per la quantificazione
38 degli importi e, comunque, l'incremento richiesto da parte appellante presuppone una soccombenza totale della parte.
10 Le spese di lite di appello di appello
di è stato integralmente Pt_1 Pt_1 soccombente nel presente giudizio ed ha, inoltre, rifiutato la proposta del Consigliere
Istruttore del 5 marzo 2025 che pure prevedeva un incremento degli importi a lui liquidati. La tragicità della vicenda esaminata non consente la compensazione delle spese di lite, alla luce degli artt. 91 (che codifica i principi della soccombenza e prevede comunque la condanna della parte che rifiuta una proposta transattiva favorevole) e 92
c.p.c., che non lasciano poteri discrezionali al
Giudice. Infatti, L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria, consentiva la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso:
a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre
39 gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio.
In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del 2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione
40 censurata.
In questo caso, però, non vi è stata alcuna sopravvenienza rispetto alla sentenza di primo grado.
Il valore della causa è stato determinato in relazione a quanto domandato.
è, invece, risultata soccombente nei CP_1 rapporti con e Parte_3 [...]
Il valore della causa è stato Parte_2 determinato in relazione all'incremento riconosciuto rispetto a quanto liquidato in primo grado (parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le altre;
incremento del 30%).
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Parte_2 Parte_3 ed in parziale riforma della sentenza
[...] del Tribunale di Genova n. 1360/2024 del
02.05.2024;
Ridetermina l'importo che Controparte_9
e sono tenuti a versare in
[...] CP_2 solido a a titolo di Parte_2 danno parentale in proprio ed in qualità di erede di in 498.020,00, oltre ON accessori indicati nella sentenza impugnata;
Condanna e Controparte_9 CP_2
in solido a versare a
[...] Parte_2
e a titolo di spese di
[...] Parte_3 lite di primo grado in aggiunta a quanto previsto dalla sentenza di primo grado,
9.945,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
41 Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
Condanna a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, CP_1 spese che liquida in 14.598,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Condanna a rifondere a CP_1 [...]
e le spese di Parte_2 Parte_3 lite del presente giudizio di appello che liquida in euro 12.483,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
Genova 15 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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