TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 486/2024, avente per oggetto “indennizzo ex lege 210/1992”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali eredi di e di C.F._2 Persona_1 Pt_3
- con il patrocinio dell'Avv. SIMONE LAZZARINI,
[...]
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO - MILANO.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18.7.2024, i fratelli e hanno Parte_1 Pt_2
proposto la presente azione contro il , assumendo di avere Controparte_1
diritto, in proprio e quali eredi dei propri genitori, alle prestazioni stabilite dalla legge 210/1992, in favore dei soggetti, che hanno subito danni irreversibili da epatiti post trasfusionali.
A fondamento dell'azione intrapresa i ricorrenti hanno allegato:
- di essere figli di , quest'ultimo deceduto il 15.1.2022, quando era pendente Parte_3
il procedimento amministrativo, da lui stesso avviato, per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla citata legge, sul presupposto di avere contratto il virus HCV, in seguito a trasfusione di sangue infetto, in ipotesi avvenuta nel 1981, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba, dove aveva subito un intervento chirurgico urgente di splenectomia, dopo avere subito un incidente in moto;
- di avere ricevuto, solo dopo il decesso del padre, la notifica del giudizio espresso il 9.2.2023 dalla commissione medica ospedaliera, la quale, pur riconoscendo che la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata in vita da fosse ascrivibile alla sesta Parte_3
categoria della tabella di riferimento, affermava che non esisteva nesso causale tra somministrazione di emoderivati ed epatopatia potus ed HCV correlata ad evoluzione cirrotica ed assumeva altresì che la domanda non era stata presentata nei termini di legge;
- di avere proposto ricorso amministrativo, non ancora deciso alla data di proposizione dell'odierno giudizio, con cui si evidenziava: 1) rispetto al nesso causale, il contrasto tra il giudizio espresso dalla CM ed il precedente verbale redatto il 2.2.2023, nel quale il rapporto di causalità si dava per sussistente;
2) rispetto alla ritenuta intempestività della domanda, la mancanza di ragioni giustificatrici della ritenuta conoscibilità dell'infermità “almeno al 2003”, dovendosi piuttosto ritenere che la consapevolezza della dipendenza della malattia dalle trasfusioni era stata acquisita solo a ridosso della domanda amministrativa.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti hanno ribadito le ragioni di contestazione del giudizio negativo della CM, in particolare hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che, rispetto all'accertamento della conoscibilità dell'infermità, avvalora non la consapevolezza dell'essere malato, ma la consapevolezza documentata che la patologia contratta sia causalmente riconducibile alle trasfusioni e non ad altra causa, sotto questo profilo rilevando che Pt_3
era un soggetto anziano e con scolarità limitata.
[...]
Quanto al nesso causale, pur reputando che il giudizio negativo espresso il 9.2.2003 contenga sul punto un mero refuso -stante il tenore delle considerazioni medico legali contenute nel verbale del 2.2.2023, la difesa attorea ha evidenziato che l'impossibilità di avere maggiori informazioni sui controlli in concreto effettuati sulle unità di sangue trasfuso e sulle generalità dei donatori non possono evidentemente gravare sul danneggiato; ha altresì osservato che per il principio c.d. “vicinanza della prova”, l'onere della prova deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la
2 parte a cui è più vicino il fatto da provare; solo in via subordinata ha chiesto l'istituzione di ctu per l'accertamento medico legale di tale aspetto.
La parte ricorrente non ha invece messo in discussione il giudizio di ascrivibilità tabellare della menomazione dell'integrità psico-fisica riportata, in vita, dal sig. , che la Parte_3
CM ha ritenuto inquadrabile nella sesta categoria della tabella A allegata al D.p.r. 30.12.1981,
n. 834.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che, ü la domanda di indennizzo presentata dal de cuius il 06.08.19 è tempestiva;
ü nei termini probabilistici fatti propri dalla legge 210/92 e successive modificazioni ed anche in applicazione del principio di creazione giurisprudenziale sulla c.d. “vicinanza della prova”, sussiste nesso causale tra le trasfusioni somministrate, in vita, al de cuius in occasione del ricovero del luglio 1981 e la menomazione dell'integrità psico-fisica successivamente riportata;
ü la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata risulta ascrivibile alla sesta categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.81, n.834 già pacificamente riconosciuta dalla CM o a quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti: l'INDENNIZZO previsto dall' art.2 comma 1 della legge 210/92, quantificato sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla legge 29.04.76, n.177, come modificata dall'art. 8 della legge 02.05.84, n.111, per la sesta categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.81, n.834 o per quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.09.19 e sino alla data del decesso del de cuius, avvenuto il 15.01.22; l'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE di cui alla legge 27.05.59, n.324 e successive modificazioni prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2 c.2 della legge 210/92) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 01.09.19 e sino alla data del decesso del de cuius, avvenuto il 15.01.22; Il tutto con il riconoscimento della RIVALUTAZIONE ISTAT su entrambe le voci dell'assegno bimestrale e degli INTERESSI LEGALI dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui, per una qualsivoglia ragione, la domanda non potesse trovare accoglimento, tenere comunque indenne i ricorrenti dall'eventuale pagamento delle spese legali di controparte in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Si è costituito in giudizio il , assumendo che Controparte_1 Pt_3
avesse acquisito conoscenza della propria situazione epatica sin dal 2003, sicchè la
[...]
3 domanda amministrativa era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza, che decorre dall'entrata in vigore della normativa stessa, qualora si tratti di situazioni verificatesi antecedentemente. L'amministrazione convenuta ha comunque contestato, oltre che la tempestività dell'azione, anche la sussistenza del nesso causale e ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di indennizzo per intervenuta decadenza o comunque l'infondatezza del ricorso avversario e, per l'effetto, rigettare le pretese avversarie. - in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, rimettere all'Amministrazione resistente il compito di determinare l'importo dovuto o comunque tenere conto di quanto dedotto in relazione alla rivalutazione dell'indennizzo e alla non spettanza di interessi e accessori. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Acquisita dalla CM la documentazione utilizzata per esprimere il proprio giudizio la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti e viene qui decisa all'esito delle scambio delle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione.
2. Preliminarmente va chiarito che l'unica questione sulla quale può vertere l'odierno giudizio
è quella della tempestività o meno dell'azione svolta.
Infatti, per quanto il abbia eccepito anche la carenza del nesso di causalità tra la CP_1
lamentata malattia e le trasfusioni, deve ritenersi documentale la circostanza che la CM abbia già riconosciuto l'esistenza di tale relazione.
Nel verbale del 2.2.2023 della Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di medicina legale di Milano, nella sezione delle considerazioni medico legali si legge: “Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti, questa Commissione ritiene di SÌ riconoscere il nesso di causa tra le emotrasfusioni cui l'interessato è stato sottoposto e l'infezione da HCV conseguitane, sulla base delle seguenti considerazioni:
- le plurime trasfusioni cui l'interessato è stato sottoposto sono avvenute nel 1981, pertanto quasi dieci anni prima della scoperta del virus responsabile dell'HCV. Sebbene l'ASST di competenza non sia riuscita a reperire documentazione utile a riguardo, è certamente plausibile che le sacche potessero essere infette, tenuto conto che all'epoca non era disponibile
4 alcun test di screening specifico. Da ritenersi soddisfatto pertanto il criterio della possibilità scientifica e della probabilità statistica del nesso causale.
- La presenza di epatopatia avanzata al momento della richiesta del beneficio è coerente con una infezione avvenuta diversi anni prima, per cui devono ritenersi soddisfatti anche il criterio cronologico topografico della dell'efficienza qualitativa e quantitativa e della continuità fenomenica del nesso causale”.
Dopodiché la Commissione ha aggiunto: “La domanda è da ritenersi NON tempestiva, posto che come asserito dall'interessato nella dichiarazione dallo stesso controfirmato la conoscibilità dell'infermità sarebbe da ascrivere almeno al 2003”.
Considerato che la ritenuta sussistenza del nesso causale è ampiamente argomentata dalla
è da ritenere che il successivo quadro A giudizio sul nesso causale, compilato CP_2
con un NO, sia un mero refuso, tanto dovendosi necessariamente desumere dal giudizio precedentemente sviluppato.
Poiché in questa sede il non offre spiegazioni volte a smentire che la CM avesse CP_1
già formalmente espresso un giudizio positivo di sussistenza del nesso causale, non resta che ritenere tale aspetto pacifico e non bisognevole di impugnazione da parte dei ricorrenti, in quanto a loro favorevole.
3. Va quindi esclusivamente verificato se la domanda amministrativa proposta il 6.8.2019 da fosse tempestiva in relazione al termine decadenziale triennale, perché Parte_3
questo è il profilo sul quale la CM si è espressa negativamente.
Trattasi di profilo disciplinato dall'art. 3, comma 1, legge 210/1992, il quale -posto il riconoscimento da parte dell'art. 1 del diritto all'indennizzo da parte dello Stato anche in favore di “coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”- prevede che: “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
5 Giova premettere che le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 22 luglio
2015, n. 15352, hanno affermato, a proposito dell'estensione del termine di decadenza triennale alle domande di indennizzo correlate a epatiti post-trasfusionali operata dall'art. 1, comma 9, della L. n. 238 del 1997, che la decorrenza dello stesso termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa, non essendo logicamente configurabile un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine, entro il quale il diritto debba essere esercitato.
Proprio richiamando tale pronunciamento dei giudici di legittimità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 35/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge
210/1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua indennizzabilità", per il resto ribadendo che la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine.
4. Va quindi considerato che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza, si richiede non solo la conoscenza della patologia ma anche del nesso causale tra la stessa e l'emotrasfusione (vd. da ultimo Cass.
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n. 29453; 27565 del 2019), nel senso che la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza” (Cass. ord. 33608/2023).
Ovviamente, ai fini del vaglio di questa oggettiva conoscibilità, l'accertamento del necessario stato di conoscenza non può prescindere dall'indagine sulla evoluzione della malattia e può essere svolto anche in termini presuntivi.
6 Dell'ammissibilità del ragionamento presuntivo si trova conferma nell'ordinanza n.
10949/2022 della Corte di Cassazione, la quale, proprio in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo per danno da emotrasfusione, ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva desunto la conoscibilità “da parte della attuale ricorrente, del nesso causale tra le trasfusioni a cui era stata sottoposta e la patologia epatica, da plurimi e convergenti elementi indiziari risultanti dalla documentazione esaminata e dal fatto notorio
(non solo in ambito medico ma anche nel patrimonio di conoscenze dell'uomo medio) della possibilità di contagio per via trasfusionale quanto al virus HBV, ed applicando un criterio di ordinaria diligenza”. I giudici di legittimità hanno esposto tali argomenti anche richiamando i precedenti della Corte di Cassazione, nei quali “si è più volte sottolineato come, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontri il solo limite del principio di probabilità
(Cass., 12/6/2006, n. 13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. Cass. n. 6387 del 2018 e precedenti ivi citati), ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/5/2019 n. 14762; Cass. 15/3/2018 n. 6387; Cass. 30/11/2005,
n. 6081; Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass. 13/11/1996, n. 9961)”
(ord. Cass. n. 10949/2022 cit.).
5. Tali principi vanno calati nella fattispecie in esame, nella quale emerge che il sig. Pt_3
fu informato della diagnosi di infezione da HCV già nel 2003: la circostanza è pacifica
[...]
e dedotta nello stesso ricorso (punto 3), nel quale, poi, non si suppone nemmeno che Pt_3
possa avere collegato l'infezione a cause diverse dalle trasfusioni, ad esempio a
[...]
comportamenti a rischio o ad ambienti frequentati. Tantomeno la difesa attorea assume che egli avesse mai ignorato di essere stato sottoposto a trasfusioni nel 1981. Semplicemente in ricorso si afferma, in maniera del tutto apodittica, che “sul punto, in assenza di ulteriori specifiche né di indicazioni sul fatto che, in base alle informazioni fornite al de cuius dai sanitari, quest'ultimo, soggetto anziano e con scolarità limitata, potesse essere pienamente consapevole
7 della derivazione causale della patologia (elementi che sarebbe evidentemente onere del
di fornire), deve ritenersi che la consapevolezza di una Controparte_1
possibile riconducibilità causale alla trasfusioni della menomazione riportata sia stata acquisita soltanto ad immediato ridosso della data di presentazione della domanda amministrativa d indennizzo, con conseguente piena tempestività dell'istanza” (pag. 6 del ricorso).
Lacunosa, se non del tutto assente, è poi l'allegazione del decorso dell'infezione: i ricorrenti si sono limitati a descrivere l'iter amministrativo della domanda di indennizzo proposta dal padre, facendo riferimento, sotto il profilo della storia clinica, unicamente all'intervento di splenectomia con somministrazione di 6 flaconi di sangue e quindi alla riscontrata HCV positività nel 2003. Nulla è stato dedotto in ordine a cure ed eventuali terapie antivirali, cui il padre si fosse sottoposto dopo la diagnosi di positività HCV, né sulla data di insorgenza della cirrosi.
Va allora considerato che vi è anzitutto prova del fatto che l'interessato apprendeva di avere contratto il virus almeno quindici anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
In tale situazione non è verosimile che egli, dopo il 2003, non si sia sottoposto a periodici controlli.
Anche ammesso che il virus sia stato quiescente, è da escludere -sulla base di un canone di ordinaria diligenza- che il sig. lo abbia completamente trascurato, omettendo anche di Pt_3
acquisire informazioni sulla eziologia della affezione patologica, che l'aveva colpito.
È inoltre pressocché scontato che il sig. , come qualsiasi persona, si sia sottoposto nel Pt_3
corso della sua esistenza a diverse visite mediche, anche per problemi estranei all'infezione de qua ed in tali occasioni gli sarà senz'altro capitato di doverne riferire l'esistenza, nel momento della raccolta dei dati anamnestici;
è quindi da ritenere che in tali occasioni egli abbia ottenuto informazioni dagli specialisti sull'origine dell'infezione e sulla sua probabile riconducibilità alle trasfusioni ricevute nel 1981.
Né tale consapevolezza può essere esclusa per il semplice fatto che la parte ricorrente -come detto- non ha fatto alcun cenno all'evoluzione clinica della malattia, alle visite specialistiche ed agli esami clinici cui il sig. si è sottoposto nel corso della sua vita. Tale Parte_3
8 carenza assertiva, anzi, si presta ad essere valutata ex art. 116 c.p.c. e depone in senso sfavorevole all'accoglimento delle domande attoree, rafforzando il quadro presuntivo di cui si
è detto.
La mancata produzione di documentazione medica era del resto già emersa, come una situazione anomala, in occasione della riunione della CM, la quale, nel verbale del 2.2.2023, dato atto dell'accertamento sanitario in data 10.6.2021, dopo avere osservato che “nella scheda informativa viene segnalato primo riscontro di positività agli anticorpi anti-HCV l'anno 2003”, ha evidenziato che “tuttavia l'interessato non ha prodotto alcuna documentazione a riguardo”.
Nelle considerazioni medico legali espresse nel medesimo verbale, la CM ha poi valorizzato nuovamente “la presenza di epatopatia avanzata al momento della richiesta del beneficio”, il che significa che alla data del 6.8.2019, quando ha proposto domanda di Parte_3
indennizzo, egli presentava una situazione epatica già compromessa ed il fegato non funzionava più correttamente. Ciò induce ad escludere che le visite mediche del 17.5.2019 e del 28.6.2019 fossero le uniche alle quali egli si fosse sottoposto, fermo restando che esse sono le sole documentate davanti alla CM (e comunque non allegate dalla difesa attorea nel presente giudizio, nel quale sono state acquisite su ordine del Tribunale).
In definitiva, la pacifica conoscenza dell'infezione alla data del 2003, è elemento presuntivo particolarmente pregnante che, unitamente alla constatazione dello stadio avanzato della malattia alla data della visita della CM, fa ritenere che la conoscenza della malattia e della sua indennizzabilità risalisse a data di molto anteriore al triennio antecedente la domanda amministrativa proposta da . Si sarebbe potuto opinare diversamente ove la Parte_3
parte ricorrente avesse suffragato l'asserita conoscibilità del nesso eziologico in epoca successiva, tramite idonee allegazioni, supportate da certificazioni o valutazioni mediche, ma tanto non ha fatto, avendo completamente omesso la descrizione del decorso clinico dell'infezione. In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione nell'ordinanza
31558/2024, con la quale, in un caso di malattia post-vaccinale, insorta e conosciuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge 210/1992, è stata esclusa l'asserita conoscibilità del nesso eziologico in epoca successiva, in quanto non suffragata da certificazioni o valutazioni mediche.
9 Deve quindi concludersi che, alla data di presentazione della domanda amministrativa, il termine di decadenza fosse già irreversibilmente decorso.
Per tale assorbente ragione il ricorso va rigettato.
La materia del contendere ed il ragionamento presuntivo, su cui la presente decisione si fonda, rappresentano gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti del , ogni diversa istanza ed Pt_2 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande dei ricorrenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 30 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 486/2024, avente per oggetto “indennizzo ex lege 210/1992”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali eredi di e di C.F._2 Persona_1 Pt_3
- con il patrocinio dell'Avv. SIMONE LAZZARINI,
[...]
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO - MILANO.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18.7.2024, i fratelli e hanno Parte_1 Pt_2
proposto la presente azione contro il , assumendo di avere Controparte_1
diritto, in proprio e quali eredi dei propri genitori, alle prestazioni stabilite dalla legge 210/1992, in favore dei soggetti, che hanno subito danni irreversibili da epatiti post trasfusionali.
A fondamento dell'azione intrapresa i ricorrenti hanno allegato:
- di essere figli di , quest'ultimo deceduto il 15.1.2022, quando era pendente Parte_3
il procedimento amministrativo, da lui stesso avviato, per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla citata legge, sul presupposto di avere contratto il virus HCV, in seguito a trasfusione di sangue infetto, in ipotesi avvenuta nel 1981, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba, dove aveva subito un intervento chirurgico urgente di splenectomia, dopo avere subito un incidente in moto;
- di avere ricevuto, solo dopo il decesso del padre, la notifica del giudizio espresso il 9.2.2023 dalla commissione medica ospedaliera, la quale, pur riconoscendo che la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata in vita da fosse ascrivibile alla sesta Parte_3
categoria della tabella di riferimento, affermava che non esisteva nesso causale tra somministrazione di emoderivati ed epatopatia potus ed HCV correlata ad evoluzione cirrotica ed assumeva altresì che la domanda non era stata presentata nei termini di legge;
- di avere proposto ricorso amministrativo, non ancora deciso alla data di proposizione dell'odierno giudizio, con cui si evidenziava: 1) rispetto al nesso causale, il contrasto tra il giudizio espresso dalla CM ed il precedente verbale redatto il 2.2.2023, nel quale il rapporto di causalità si dava per sussistente;
2) rispetto alla ritenuta intempestività della domanda, la mancanza di ragioni giustificatrici della ritenuta conoscibilità dell'infermità “almeno al 2003”, dovendosi piuttosto ritenere che la consapevolezza della dipendenza della malattia dalle trasfusioni era stata acquisita solo a ridosso della domanda amministrativa.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti hanno ribadito le ragioni di contestazione del giudizio negativo della CM, in particolare hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che, rispetto all'accertamento della conoscibilità dell'infermità, avvalora non la consapevolezza dell'essere malato, ma la consapevolezza documentata che la patologia contratta sia causalmente riconducibile alle trasfusioni e non ad altra causa, sotto questo profilo rilevando che Pt_3
era un soggetto anziano e con scolarità limitata.
[...]
Quanto al nesso causale, pur reputando che il giudizio negativo espresso il 9.2.2003 contenga sul punto un mero refuso -stante il tenore delle considerazioni medico legali contenute nel verbale del 2.2.2023, la difesa attorea ha evidenziato che l'impossibilità di avere maggiori informazioni sui controlli in concreto effettuati sulle unità di sangue trasfuso e sulle generalità dei donatori non possono evidentemente gravare sul danneggiato; ha altresì osservato che per il principio c.d. “vicinanza della prova”, l'onere della prova deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la
2 parte a cui è più vicino il fatto da provare; solo in via subordinata ha chiesto l'istituzione di ctu per l'accertamento medico legale di tale aspetto.
La parte ricorrente non ha invece messo in discussione il giudizio di ascrivibilità tabellare della menomazione dell'integrità psico-fisica riportata, in vita, dal sig. , che la Parte_3
CM ha ritenuto inquadrabile nella sesta categoria della tabella A allegata al D.p.r. 30.12.1981,
n. 834.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che, ü la domanda di indennizzo presentata dal de cuius il 06.08.19 è tempestiva;
ü nei termini probabilistici fatti propri dalla legge 210/92 e successive modificazioni ed anche in applicazione del principio di creazione giurisprudenziale sulla c.d. “vicinanza della prova”, sussiste nesso causale tra le trasfusioni somministrate, in vita, al de cuius in occasione del ricovero del luglio 1981 e la menomazione dell'integrità psico-fisica successivamente riportata;
ü la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata risulta ascrivibile alla sesta categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.81, n.834 già pacificamente riconosciuta dalla CM o a quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti: l'INDENNIZZO previsto dall' art.2 comma 1 della legge 210/92, quantificato sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla legge 29.04.76, n.177, come modificata dall'art. 8 della legge 02.05.84, n.111, per la sesta categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.81, n.834 o per quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.09.19 e sino alla data del decesso del de cuius, avvenuto il 15.01.22; l'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE di cui alla legge 27.05.59, n.324 e successive modificazioni prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2 c.2 della legge 210/92) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 01.09.19 e sino alla data del decesso del de cuius, avvenuto il 15.01.22; Il tutto con il riconoscimento della RIVALUTAZIONE ISTAT su entrambe le voci dell'assegno bimestrale e degli INTERESSI LEGALI dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui, per una qualsivoglia ragione, la domanda non potesse trovare accoglimento, tenere comunque indenne i ricorrenti dall'eventuale pagamento delle spese legali di controparte in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Si è costituito in giudizio il , assumendo che Controparte_1 Pt_3
avesse acquisito conoscenza della propria situazione epatica sin dal 2003, sicchè la
[...]
3 domanda amministrativa era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza, che decorre dall'entrata in vigore della normativa stessa, qualora si tratti di situazioni verificatesi antecedentemente. L'amministrazione convenuta ha comunque contestato, oltre che la tempestività dell'azione, anche la sussistenza del nesso causale e ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di indennizzo per intervenuta decadenza o comunque l'infondatezza del ricorso avversario e, per l'effetto, rigettare le pretese avversarie. - in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, rimettere all'Amministrazione resistente il compito di determinare l'importo dovuto o comunque tenere conto di quanto dedotto in relazione alla rivalutazione dell'indennizzo e alla non spettanza di interessi e accessori. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Acquisita dalla CM la documentazione utilizzata per esprimere il proprio giudizio la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti e viene qui decisa all'esito delle scambio delle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione.
2. Preliminarmente va chiarito che l'unica questione sulla quale può vertere l'odierno giudizio
è quella della tempestività o meno dell'azione svolta.
Infatti, per quanto il abbia eccepito anche la carenza del nesso di causalità tra la CP_1
lamentata malattia e le trasfusioni, deve ritenersi documentale la circostanza che la CM abbia già riconosciuto l'esistenza di tale relazione.
Nel verbale del 2.2.2023 della Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di medicina legale di Milano, nella sezione delle considerazioni medico legali si legge: “Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti, questa Commissione ritiene di SÌ riconoscere il nesso di causa tra le emotrasfusioni cui l'interessato è stato sottoposto e l'infezione da HCV conseguitane, sulla base delle seguenti considerazioni:
- le plurime trasfusioni cui l'interessato è stato sottoposto sono avvenute nel 1981, pertanto quasi dieci anni prima della scoperta del virus responsabile dell'HCV. Sebbene l'ASST di competenza non sia riuscita a reperire documentazione utile a riguardo, è certamente plausibile che le sacche potessero essere infette, tenuto conto che all'epoca non era disponibile
4 alcun test di screening specifico. Da ritenersi soddisfatto pertanto il criterio della possibilità scientifica e della probabilità statistica del nesso causale.
- La presenza di epatopatia avanzata al momento della richiesta del beneficio è coerente con una infezione avvenuta diversi anni prima, per cui devono ritenersi soddisfatti anche il criterio cronologico topografico della dell'efficienza qualitativa e quantitativa e della continuità fenomenica del nesso causale”.
Dopodiché la Commissione ha aggiunto: “La domanda è da ritenersi NON tempestiva, posto che come asserito dall'interessato nella dichiarazione dallo stesso controfirmato la conoscibilità dell'infermità sarebbe da ascrivere almeno al 2003”.
Considerato che la ritenuta sussistenza del nesso causale è ampiamente argomentata dalla
è da ritenere che il successivo quadro A giudizio sul nesso causale, compilato CP_2
con un NO, sia un mero refuso, tanto dovendosi necessariamente desumere dal giudizio precedentemente sviluppato.
Poiché in questa sede il non offre spiegazioni volte a smentire che la CM avesse CP_1
già formalmente espresso un giudizio positivo di sussistenza del nesso causale, non resta che ritenere tale aspetto pacifico e non bisognevole di impugnazione da parte dei ricorrenti, in quanto a loro favorevole.
3. Va quindi esclusivamente verificato se la domanda amministrativa proposta il 6.8.2019 da fosse tempestiva in relazione al termine decadenziale triennale, perché Parte_3
questo è il profilo sul quale la CM si è espressa negativamente.
Trattasi di profilo disciplinato dall'art. 3, comma 1, legge 210/1992, il quale -posto il riconoscimento da parte dell'art. 1 del diritto all'indennizzo da parte dello Stato anche in favore di “coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”- prevede che: “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
5 Giova premettere che le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 22 luglio
2015, n. 15352, hanno affermato, a proposito dell'estensione del termine di decadenza triennale alle domande di indennizzo correlate a epatiti post-trasfusionali operata dall'art. 1, comma 9, della L. n. 238 del 1997, che la decorrenza dello stesso termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa, non essendo logicamente configurabile un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine, entro il quale il diritto debba essere esercitato.
Proprio richiamando tale pronunciamento dei giudici di legittimità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 35/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge
210/1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua indennizzabilità", per il resto ribadendo che la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine.
4. Va quindi considerato che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza, si richiede non solo la conoscenza della patologia ma anche del nesso causale tra la stessa e l'emotrasfusione (vd. da ultimo Cass.
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n. 29453; 27565 del 2019), nel senso che la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza” (Cass. ord. 33608/2023).
Ovviamente, ai fini del vaglio di questa oggettiva conoscibilità, l'accertamento del necessario stato di conoscenza non può prescindere dall'indagine sulla evoluzione della malattia e può essere svolto anche in termini presuntivi.
6 Dell'ammissibilità del ragionamento presuntivo si trova conferma nell'ordinanza n.
10949/2022 della Corte di Cassazione, la quale, proprio in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo per danno da emotrasfusione, ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva desunto la conoscibilità “da parte della attuale ricorrente, del nesso causale tra le trasfusioni a cui era stata sottoposta e la patologia epatica, da plurimi e convergenti elementi indiziari risultanti dalla documentazione esaminata e dal fatto notorio
(non solo in ambito medico ma anche nel patrimonio di conoscenze dell'uomo medio) della possibilità di contagio per via trasfusionale quanto al virus HBV, ed applicando un criterio di ordinaria diligenza”. I giudici di legittimità hanno esposto tali argomenti anche richiamando i precedenti della Corte di Cassazione, nei quali “si è più volte sottolineato come, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontri il solo limite del principio di probabilità
(Cass., 12/6/2006, n. 13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. Cass. n. 6387 del 2018 e precedenti ivi citati), ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/5/2019 n. 14762; Cass. 15/3/2018 n. 6387; Cass. 30/11/2005,
n. 6081; Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass. 13/11/1996, n. 9961)”
(ord. Cass. n. 10949/2022 cit.).
5. Tali principi vanno calati nella fattispecie in esame, nella quale emerge che il sig. Pt_3
fu informato della diagnosi di infezione da HCV già nel 2003: la circostanza è pacifica
[...]
e dedotta nello stesso ricorso (punto 3), nel quale, poi, non si suppone nemmeno che Pt_3
possa avere collegato l'infezione a cause diverse dalle trasfusioni, ad esempio a
[...]
comportamenti a rischio o ad ambienti frequentati. Tantomeno la difesa attorea assume che egli avesse mai ignorato di essere stato sottoposto a trasfusioni nel 1981. Semplicemente in ricorso si afferma, in maniera del tutto apodittica, che “sul punto, in assenza di ulteriori specifiche né di indicazioni sul fatto che, in base alle informazioni fornite al de cuius dai sanitari, quest'ultimo, soggetto anziano e con scolarità limitata, potesse essere pienamente consapevole
7 della derivazione causale della patologia (elementi che sarebbe evidentemente onere del
di fornire), deve ritenersi che la consapevolezza di una Controparte_1
possibile riconducibilità causale alla trasfusioni della menomazione riportata sia stata acquisita soltanto ad immediato ridosso della data di presentazione della domanda amministrativa d indennizzo, con conseguente piena tempestività dell'istanza” (pag. 6 del ricorso).
Lacunosa, se non del tutto assente, è poi l'allegazione del decorso dell'infezione: i ricorrenti si sono limitati a descrivere l'iter amministrativo della domanda di indennizzo proposta dal padre, facendo riferimento, sotto il profilo della storia clinica, unicamente all'intervento di splenectomia con somministrazione di 6 flaconi di sangue e quindi alla riscontrata HCV positività nel 2003. Nulla è stato dedotto in ordine a cure ed eventuali terapie antivirali, cui il padre si fosse sottoposto dopo la diagnosi di positività HCV, né sulla data di insorgenza della cirrosi.
Va allora considerato che vi è anzitutto prova del fatto che l'interessato apprendeva di avere contratto il virus almeno quindici anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
In tale situazione non è verosimile che egli, dopo il 2003, non si sia sottoposto a periodici controlli.
Anche ammesso che il virus sia stato quiescente, è da escludere -sulla base di un canone di ordinaria diligenza- che il sig. lo abbia completamente trascurato, omettendo anche di Pt_3
acquisire informazioni sulla eziologia della affezione patologica, che l'aveva colpito.
È inoltre pressocché scontato che il sig. , come qualsiasi persona, si sia sottoposto nel Pt_3
corso della sua esistenza a diverse visite mediche, anche per problemi estranei all'infezione de qua ed in tali occasioni gli sarà senz'altro capitato di doverne riferire l'esistenza, nel momento della raccolta dei dati anamnestici;
è quindi da ritenere che in tali occasioni egli abbia ottenuto informazioni dagli specialisti sull'origine dell'infezione e sulla sua probabile riconducibilità alle trasfusioni ricevute nel 1981.
Né tale consapevolezza può essere esclusa per il semplice fatto che la parte ricorrente -come detto- non ha fatto alcun cenno all'evoluzione clinica della malattia, alle visite specialistiche ed agli esami clinici cui il sig. si è sottoposto nel corso della sua vita. Tale Parte_3
8 carenza assertiva, anzi, si presta ad essere valutata ex art. 116 c.p.c. e depone in senso sfavorevole all'accoglimento delle domande attoree, rafforzando il quadro presuntivo di cui si
è detto.
La mancata produzione di documentazione medica era del resto già emersa, come una situazione anomala, in occasione della riunione della CM, la quale, nel verbale del 2.2.2023, dato atto dell'accertamento sanitario in data 10.6.2021, dopo avere osservato che “nella scheda informativa viene segnalato primo riscontro di positività agli anticorpi anti-HCV l'anno 2003”, ha evidenziato che “tuttavia l'interessato non ha prodotto alcuna documentazione a riguardo”.
Nelle considerazioni medico legali espresse nel medesimo verbale, la CM ha poi valorizzato nuovamente “la presenza di epatopatia avanzata al momento della richiesta del beneficio”, il che significa che alla data del 6.8.2019, quando ha proposto domanda di Parte_3
indennizzo, egli presentava una situazione epatica già compromessa ed il fegato non funzionava più correttamente. Ciò induce ad escludere che le visite mediche del 17.5.2019 e del 28.6.2019 fossero le uniche alle quali egli si fosse sottoposto, fermo restando che esse sono le sole documentate davanti alla CM (e comunque non allegate dalla difesa attorea nel presente giudizio, nel quale sono state acquisite su ordine del Tribunale).
In definitiva, la pacifica conoscenza dell'infezione alla data del 2003, è elemento presuntivo particolarmente pregnante che, unitamente alla constatazione dello stadio avanzato della malattia alla data della visita della CM, fa ritenere che la conoscenza della malattia e della sua indennizzabilità risalisse a data di molto anteriore al triennio antecedente la domanda amministrativa proposta da . Si sarebbe potuto opinare diversamente ove la Parte_3
parte ricorrente avesse suffragato l'asserita conoscibilità del nesso eziologico in epoca successiva, tramite idonee allegazioni, supportate da certificazioni o valutazioni mediche, ma tanto non ha fatto, avendo completamente omesso la descrizione del decorso clinico dell'infezione. In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione nell'ordinanza
31558/2024, con la quale, in un caso di malattia post-vaccinale, insorta e conosciuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge 210/1992, è stata esclusa l'asserita conoscibilità del nesso eziologico in epoca successiva, in quanto non suffragata da certificazioni o valutazioni mediche.
9 Deve quindi concludersi che, alla data di presentazione della domanda amministrativa, il termine di decadenza fosse già irreversibilmente decorso.
Per tale assorbente ragione il ricorso va rigettato.
La materia del contendere ed il ragionamento presuntivo, su cui la presente decisione si fonda, rappresentano gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti del , ogni diversa istanza ed Pt_2 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande dei ricorrenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 30 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
10