Decreto cautelare 26 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto da
NI Di IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia (ATC) NO - FI, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GO LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ragionieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI Di EL, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 504 del 28 novembre 2024;
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 401 del 4 settembre 2025;
e per la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera b), del codice del processo amministrativo, del verbale n. 8 dell’11 settembre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia NO FI ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra “Toto”, con caposquadra GO LI;
ovvero, in subordine e previa conversione del rito, per l’annullamento
- del verbale n. 8 dell’11 settembre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia NO FI ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra “Toto”, con caposquadra GO LI;
- di tutti gli atti connessi e conseguenziali assunti dall’Ambito Territoriale di Caccia NO FI in merito all’assegnazione del predetto distretto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) NO - FI e di GO LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA ER;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Il signor NI Di IO, nella qualità di caposquadra della squadra di caccia al cinghiale denominata “Lotaresco 2006”, ha domandato, previa concessione di idonee misure cautelari, la declaratoria di nullità del verbale n. 8 dell’11 settembre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) NO - FI ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra “Toto”, con caposquadra GO LI.
Il ricorrente sostiene che tale provvedimento sarebbe stato assunto in violazione ed elusione del giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 504 del 28 novembre 2024, confermato nella sentenza n. 401 del 4 settembre 2025, il quale avrebbe imposto all’ATC NO - FI di assegnare il distretto di caccia al cinghiale A9, per la stagione venatoria 2025/2026, alla squadra “Lotaresco 2006” con caposquadra NI Di IO.
In subordine, il ricorrente ha domandato, previa conversione del rito, l’annullamento del provvedimento di assegnazione del distretto di caccia A9 alla squadra “Toto”, per la stagione venatoria 2025/2026, per violazione della specifica disciplina di settore, irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere, con specifico riferimento al computo del numero dei cacciatori che, nel precedente triennio, hanno esercitato la caccia al cinghiale nel distretto di caccia assegnato.
Ha resistito al ricorso l’ATC NO - FI e ne ha preliminarmente eccepito:
a) l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, atteso che il signor NI Di IO, per la stagione venatoria 2025/2026, sarebbe stato cancellato dal registro della squadra “Lotaresco 2006”, dallo stesso capeggiata, per mancato possesso del tesserino venatorio regionale, invocando, a tal proposito, l’interruzione del processo;
b) l’inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere, dal momento che il signor NI Di IO non avrebbe contestato tutti i capi della motivazione plurima contenuta nel verbale del Comitato di Gestione dell’ATC NO - FI, ma si sarebbe limitato a contestare esclusivamente il metodo utilizzato per il calcolo del numero dei cacciatori che, nell’ultimo triennio, hanno praticato la caccia al cinghiale nel distretto A9.
Ha resistito al ricorso anche il controinteressato GO LI, nella qualità di caposquadra della squadra di caccia al cinghiale denominata “Toto”, assegnataria del distretto A9 per la stagione venatoria 2025/2026.
Con ordinanza n. 243 del 23 ottobre 2025 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora .
In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente e l’ATC NO - FI hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
Con memoria depositata in data 9 febbraio 2026, l’ATC NO - FI ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, atteso che la stagione venatoria 2025/2026 per la caccia al cinghiale si è conclusa in data 31 gennaio 2026.
Con memoria di replica depositata in data 13 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di assegnazione del distretto di caccia “in vista delle successive assegnazioni”.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
In applicazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di prescindere dalla trattazione delle questioni preliminari sollevate dall’ATC NO – FI nella memoria depositata in data 20 ottobre 2025, in ragione dell’infondatezza del ricorso per l’ottemperanza, proposto per la declaratoria di nullità del verbale del Comitato di Gestione dell’ATC NO - FI n. 8 dell’11 settembre 2025.
A tal proposito, il Collegio deve riqualificare l’azione, espressamente proposta ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera b), del codice del processo amministrativo, come azione proposta ai sensi della lettera c) del medesimo comma: in assenza dell’attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze di questo Tribunale n. 504 del 28 novembre 2024 e n. 401 del 4 settembre 2025, l’azione deve, infatti, intendersi proposta per la declaratoria dell’inefficacia (e non della nullità) del provvedimento asseritamente assunto in violazione ovvero in elusione del dictum giudiziale.
La decisione di assegnare, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9 alla squadra “Toto”, anziché alla squadra di caccia “Lotaresco 2006” di cui il ricorrente è caposquadra, è rispettosa dell’effetto conformativo della sentenza di questo Tribunale n. 504 del 28 novembre 2024, con la quale è stato annullato il provvedimento di assegnazione del distretto di caccia A9, per la stagione venatoria 2023/2024, alla squadra di caccia “Lotaresco 2006” con caposquadra NI Di EL.
Tale effetto conformativo si traduce nell’accertamento del diritto di priorità, nell’assegnazione del distretto di caccia A9 per la stagione venatoria 2023/2024, della squadra “Lotaresco 2006” con caposquadra NI Di IO, in quanto riconosciuta come “squadra già censita”, rispetto alla squadra di nuova costituzione “Lotaresco 2006” con caposquadra NI Di EL.
Con sentenza n. 401 del 4 settembre 2025, con la quale è stato definito il giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 504 del 28 novembre 2024, questo Tribunale ha così specificato l’effetto conformativo della sentenza di annullamento del provvedimento di assegnazione del distretto di caccia A9 per la stagione venatoria 2023/2024: “Ne deriva dunque che la sentenza n. 504/2024 di questo Tribunale ha stabilito che la squadra dell’odierno ricorrente, per cui lo stesso aveva presentato domanda di assegnazione per l’anno 2023/2024 per la zona di caccia A9, aveva la priorità rispetto all’altra (ed unica) squadra che aveva fatto domanda per tale zona per quell’anno e tale dato deve essere preso in considerazione per l’assegnazione della zona di caccia A9 per quell’anno e per gli anni successivi nonché per tutti i provvedimenti in materia di caccia ad essa correlati. Per quanto attiene, nello specifico, all’assegnazione della zona A9 per l’anno di caccia 2025/2026 menzionata in ricorso, il Collegio osserva che tale assegnazione non risulta ancora effettuata e, a tal riguardo, risulta evidente, in base al dictum della sentenza n. 504/2024 sopra riportato, che l’ATC NO-FI dovrà tenere conto in tale procedimento del fatto che la squadra del ricorrente risultava squadra già censita nell’annata 2023/2024 cui, per tale anno, andava assegnata la zona A9 con diritto di priorità rispetto all’unica altra domanda presentata in tale annata.”
Dalla motivazione delle predette sentenze risulta, con evidente chiarezza, che l’ATC NO - FI non era tenuto, per la stagione venatoria 2025/2026, ad assegnare il distretto di caccia A9 alla squadra “Lotaresco 2006” capeggiata dal ricorrente, ma era tenuto solamente, ai fini dell’integrazione dei criteri di priorità individuati nel regolamento regionale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, a considerarla come squadra già censita nella stagione venatoria 2023/2024.
L’ATC NO - FI ha correttamente tenuto conto, nell’assegnazione del distretto di caccia al cinghiale A9 per la stagione venatoria 2025/2026, dell’effetto conformativo della predetta sentenza di annullamento e della relativa sentenza di ottemperanza, disponendo che “la squadra ‘Lotaresco 2006’, con caposquadra Di IO NI, è stata già riconosciuta e qualificata come ‘già censita’ anche nella stagione venatoria 2023/2024 e a seguire, e dunque in continuità con le precedenti iscrizioni va considerata squadra già censita da oltre 3 anni presso l’A.T.C. NO”.
Le sentenze delle quali il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza hanno ad oggetto esclusivamente il criterio di priorità della “squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni”, in base al quale è stata riconosciuta la preferenza alla squadra “Lotaresco 2006” di NI Di IO rispetto alla squadra di nuova costituzione “Lotaresco 2006” di NI Di EL, uniche due squadre richiedenti l’assegnazione del distretto A9 per la stagione 2023/2024.
Gli altri criteri di priorità previsti dall’articolo 10, comma 11, lettera a), del regolamento regionale n. 1 del 2017, Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 - in particolare il criterio del “maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni”, in base al quale il distretto A9 è stato assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, alla squadra di caccia “Toto” - esulano dal dictum giudiziale contenuto nelle predette sentenze.
Per tali ragioni, il ricorso per l’ottemperanza deve essere respinto.
In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, il Collegio ritiene di non dover disporre il mutamento del rito per la trattazione dell’azione di annullamento del verbale del Comitato di Gestione dell’ATC NO - FI n. 8 dell’11 settembre 2025, proposta in via subordinata, in ragione della fondatezza dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, eccepita dall’ATC NO - FI nella memoria depositata in data 9 febbraio 2026.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori.”
Il ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la stagione venatoria 2025/2026 per la caccia al cinghiale, nell’ambito della quale è circoscritta la sua efficacia, si è conclusa in data 31 gennaio 2026.
Nella memoria di replica depositata in data 13 febbraio 2026, il ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di assegnazione del distretto di caccia per la stagione venatoria 2025/2026 “in vista delle successive assegnazioni”, interesse che non si presta alla soddisfazione di un risarcimento in forma specifica.
Come rilevato anche dall’ATC nel provvedimento impugnato, “è materialmente e giuridicamente impossibile procedere con ristoro in forma specifica” ove la stagione di caccia sia terminata, per cui, in assenza dell’allegazione di un interesse alla decisione del ricorso al fine di proporre un’azione risarcitoria per equivalente, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare l’azione di annullamento proposta in via subordinata.
L’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di assegnazione del distretto A9 per la stagione venatoria 2025/2026, non si pone in contraddizione con il rigetto dell’analoga eccezione disposto da questo Tribunale con la sentenza n. 504 del 28 novembre 2024.
Mentre, infatti, l’accertamento del possesso del requisito di “squadra giù censita” è idoneo ad essere utilizzato dalla medesima squadra - come avvenuto nel caso di specie - per le future assegnazioni, l’accertamento del numero dei cacciatori che abbiano praticato la caccia in quella zona negli ultimi tre anni non si presta ad essere utilizzato dalle squadre richiedenti per le future assegnazioni. Tale requisito non si riferisce, infatti, allo status della squadra, ma alle posizioni nominative dei singoli cacciatori iscritti all’ATC, che prescindono dall’appartenenza alla squadra assegnataria del distretto di caccia e, perciò, sono destinate a mutare di stagione in stagione.
In conclusione, la domanda proposta in via principale, volta alla declaratoria di inefficacia del provvedimento di assegnazione, deve essere respinta, mentre la domanda di annullamento proposta in via subordinata deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La complessità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.
Non sono dovute le spese alla Regione Abruzzo e al controinteressato NI Di EL, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
NA ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ER | RM NI |
IL SEGRETARIO