Art. 6. 1. La elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte di appello di Campobasso ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
2. Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214 .
3. Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Napoli.
Nota all' art. 6 :
L' art. 1 del D.P.R. n. 214/1967 , nel modificare l' art. 1 del D.L.C.P.S. n. 264/1946 , dispone che ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedano alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario.
2. Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214 .
3. Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Napoli.
Nota all' art. 6 :
L' art. 1 del D.P.R. n. 214/1967 , nel modificare l' art. 1 del D.L.C.P.S. n. 264/1946 , dispone che ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedano alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario.