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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stanzione Ortensio, domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto il 27.02.2023 dall Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di e della , con
[...] Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
riferimento alla sentenza n. 568/2022 (r.g. n. 149/2022) del Giudice di Pace di Mercato San Severino pubblicata il 21.09.2022.
Giusto atto di citazione notificato il 12.02.2022, in primo grado aveva proposto Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200012744439000 di euro 972,94 notificata il
19.01.2022 relativa la mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada spettanti alla ed oggetto del verbale notificato il 19.10.2015. Controparte_3
1 In particolare, l'attore aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione oggetto della cartella, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (19.10.2015) e la data di notifica della cartella (19.01.2022).
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, con conseguente condanna dell' al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
L' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto Controparte_1
della domanda proposta da , sul presupposto che il giudice di primo grado avrebbe Controparte_2
erroneamente dichiarato la prescrizione quinquennale del credito, laddove viceversa la normativa emergenziale correlata al cd. covid 19 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dall'08.03.202 al 31.08.2021.
Entrambe le parti appellate non si sono costituite.
Tanto premesso, l'appello va accolto.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
2 stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, CP_1
conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
Da tanto consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto della cartella n.
10020200012744439000 non è estinta in quanto, pur essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (19.10.2015) e la data di notifica della cartella (19.01.2022), il termine di prescrizione
è rimasto sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Alla luce di quanto osservato, l'impugnazione va accolta.
Per l'effetto, la domanda proposta in primo grado da va rigettata. Controparte_2
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di e si liquidano come Controparte_2
da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n.
37/2018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
3 La peculiarità della questione giustifica la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da
; Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi ed euro 32,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 16.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stanzione Ortensio, domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto il 27.02.2023 dall Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di e della , con
[...] Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
riferimento alla sentenza n. 568/2022 (r.g. n. 149/2022) del Giudice di Pace di Mercato San Severino pubblicata il 21.09.2022.
Giusto atto di citazione notificato il 12.02.2022, in primo grado aveva proposto Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200012744439000 di euro 972,94 notificata il
19.01.2022 relativa la mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada spettanti alla ed oggetto del verbale notificato il 19.10.2015. Controparte_3
1 In particolare, l'attore aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione oggetto della cartella, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (19.10.2015) e la data di notifica della cartella (19.01.2022).
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, con conseguente condanna dell' al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
L' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto Controparte_1
della domanda proposta da , sul presupposto che il giudice di primo grado avrebbe Controparte_2
erroneamente dichiarato la prescrizione quinquennale del credito, laddove viceversa la normativa emergenziale correlata al cd. covid 19 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dall'08.03.202 al 31.08.2021.
Entrambe le parti appellate non si sono costituite.
Tanto premesso, l'appello va accolto.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
2 stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, CP_1
conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
Da tanto consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto della cartella n.
10020200012744439000 non è estinta in quanto, pur essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (19.10.2015) e la data di notifica della cartella (19.01.2022), il termine di prescrizione
è rimasto sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Alla luce di quanto osservato, l'impugnazione va accolta.
Per l'effetto, la domanda proposta in primo grado da va rigettata. Controparte_2
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di e si liquidano come Controparte_2
da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n.
37/2018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
3 La peculiarità della questione giustifica la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da
; Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi ed euro 32,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 16.01.2025
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