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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1363/2022 R.G., tra:
(c.f. e p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_2
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Galfano, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marsala, via Giuseppe Verdi n. 29 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Tito Monterosso per l'appellante:
per essa contesta tutto quanto dedotto dalla appellata CP_1 Controparte_2 nella propria comparsa responsiva, perché infondata in fatto ed in diritto, precisa le conclusioni riportandosi a quelle indicate nell'atto di appello, da intendersi in questa sede integralmente riprodotte e ritrascritte e chiede, che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”;
- avv. Giovanni Galfano per Controparte_3
“Con il presente atto l'appellata: a) insiste in tutto quanto dedotto e domandato nella comparsa di costituzione e risposta;
b) contesta quanto affermato, chiesto, prodotto e domandato da c.parte; c) reitera le conclusioni rassegnate infra la propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e competenze di lite in ordine alle quali si chiede la distrazione essendo lo scrivente procuratore antistatario;
d) chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
e per essa proponeva appello
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n. 510/2022, del 21 giugno 2022, pubblicata in pari data,
2 emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 461/2021 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e riproponendo i motivi di opposizione a precetto già formulati in primo grado.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio Controparte_3 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Marsala, proponendo opposizione, ex
[...] art. 615, c. 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della somma di €125.979,52, da lei dovuta, in forza del mutuo ipotecario concessole il 03 agosto 2006, a titolo di capitale non restituito, interessi e spese.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Marsala così statuiva:
“ - in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_3 dichiara l'inesistenza del diritto di di agire Controparte_1 in via esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato in data 4.2.2021;
- condanna a rifondere a Controparte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 11.400,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge e rimborso delle eventuali spese prenotate a debito”.
*****
Proponendo impugnazione, la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione attiva di (rectius, di CP_1 prova della titolarità del credito in capo alla predetta) ad agire esecutivamente nei confronti della opponente sulla scorta del mutuo del 03 agosto 2006.
In sintesi, il Tribunale, preso atto che:
3 - con scrittura privata autenticata del 10.7.2017 in notaio dott. Per_1
rep. 3885, racc. 2087, integrata in data 19.1.2018 con scrittura
[...] privata autenticata dal notaio dott. rep. 14279, la Persona_2 [...]
, aveva Controparte_4 acquistato in blocco dalla una serie di crediti CP_4 CP_5 individuati per categorie generali;
- con successiva convenzione dell'11.04.2018, era intervenuta la cessione in blocco da parte di in l.c.a. in favore di Controparte_4
(oggi, dei medesimi Controparte_1 crediti rientranti nel già menzionato contratto del 10.07.2017 (come integrato il 19.1.2018),
rileva che, ai fini della prova riguardo al fatto che il credito derivante dal mutuo oggetto di causa ed in origine vantato da CA UO nei confronti di
[...] fosse incluso nelle predette cessioni (tanto da rientrare nella CP_3 titolarità di ), non può ritenersi sufficiente l'indicazione per categorie, CP_1 nulla avendo parte opposta dedotto in ordine alla classificazione del credito oggetto di causa, sì da dimostrare l'inclusione di esso nell'ambito delle menzionate operazioni di cessione in blocco.
Secondo il primo giudice, non è dato comprendere se il credito originariamente acquisito da nei confronti dell'odierna opponente sia stato Controparte_7 trasferito in quanto classificato, alla data del 26 giugno 2017, come “in sofferenza”, ovvero, alternativamente, nell'ambito delle ulteriori categorie ivi indicate (“inadempienze probabili”; crediti riclassificati come in sofferenza all'esito della due diligence;
ecc.).
Ciò perché, si evidenzia, secondo quanto si ricava dalla documentazione prodotta in atti, il contratto di mutuo da cui trarrebbe origine il credito vantato dalla parte opposta è stato dichiarato risolto contestualmente alla notifica dell'atto di precetto, mentre non vi sono elementi idonei a comprovare la classificazione del medesimo credito in data anteriore al 26 giugno 2017, sì da poterne valutare l'eventuale inclusione nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco documentate da . CP_1
Ancora, si legge in sentenza, le categorie di crediti oggetto del contratto di cessione in blocco dd. 10.7.2017 erano state dettagliatamente specificate tramite la stipula di un addendum, del 19 gennaio 2018, al quale, per quanto consta dalle
4 pattuizioni ivi contenute, era stato allegato un elenco contenente l'esplicita elencazione dei rapporti oggetto di ritrasferimento che, tuttavia, non è stato prodotto.
L'appellante, nel contestare le motivazioni poste a fondamento della sentenza, ripercorre la documentazione versata in atti e, con essa, i vari eventi che hanno riguardato la trasmissione del credito oggetto di causa, lamentando, in particolare, l'omessa considerazione della dichiarazione con cui la
[...] aveva attestato, il 12 novembre 2021, che tra i crediti Controparte_4 oggetto della cessione in favore di rientrava anche quello vantato in CP_1 origine da CA UO nei confronti di nonché la Controparte_3 circostanza che il giudice di primo grado non abbia accertato che il relativo debito doveva considerarsi incluso nella categoria dei “crediti deteriorati”, oggetto delle varie cessioni.
L'appello è fondato.
Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti consentano di affermare che il credito, in origine vantato da nei confronti della Controparte_7 opponente in relazione all'erogazione del mutuo del 03 agosto 2006, sia regolarmente pervenuto nella titolarità di . CP_1
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10860/2024; sez. I, n. 22409/2023; sez. III, n. 4277/2023; sez. VI, n. 20739/2022).
5 Al riguardo, si è rimarcato come il giudice non possa sottrarsi al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito e del rapporto, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Civ., sez. III, n. 4277/2023; sez. I, n. 31188/2017).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, chiarito che la prova della cessione può senz'altro avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario, ha precisato che la dichiarazione del cedente, confermativa della cessione del credito contestato, prodotta in corso di causa, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, anzi potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (Cass. Civ., sez. III, n. 10200/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l'analisi del debito gravante in capo a in forza del Controparte_3 contratto di mutuo stipulato con CA UO consente di affermare come lo stesso rientrasse nelle categorie indicate nelle cessioni in blocco del 10 luglio 2017, integrata il 19 gennaio 2018, da CA UO a CP_4 CP_4
e dell'11 aprile 2018, da quest'ultima ad .
[...] CP_1
Nella prima cessione, si faceva riferimento ai crediti che, alla data del 26 giugno 2017, erano classificati o classificabili, secondo i “Principi Contabili”, come
“sofferenze”, “inadempienze probabili” e/o “esposizioni scadute”, nonché quelli che a seguito di una due diligenze sarebbero stati classificati come
“deteriorati”.
Analogamente, nella seconda cessione si faceva riferimento a crediti classificati, alla data del 26 giugno 2017, come “in sofferenza”, “inadempienze probabili”,
“esposizioni scadute e/o sconfinanti” o, comunque, come “crediti deteriorati”, anche all'esito della due diligenze.
Ebbene, dall'atto di precetto intimato alla si apprende che questa risultava CP_3 debitrice, alla data del 04 febbraio 2021, di €113.827,95 per capitale da restituire, nonché di €5.139,85 per interessi addebitati ed €6.935,72 per interessi di mora.
6 Ciò, a fronte della erogazione, il 03 agosto 2006, di una somma di €135.000,00, che la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere, secondo le previsioni contrattuali, mediante 360 rate mensili di €652,32, a decorrere dal 31 ottobre 2006.
Sulla scorta di tali dati, è agevole comprendere come la a partire da tale CP_3 data, abbia restituito, a titolo di somma capitale, solo €21.172,05, pari a 32 mensilità, sicchè, sin dal 2009 si era resa pressochè totalmente inadempiente degli obblighi assunti.
Non vi è dubbio, quindi - pur nella difficoltà di procedere, in questa sede, ad un più preciso inquadramento, perfettamente rispettoso dei principi contabili - che il suo debito, alla data (rilevante ai fini delle cessioni in blocco) del 26 giugno 2017, fosse riconducibile alle categorie indicate, in quanto connotato da risalente, grave, inadempimento.
Solo a titolo esemplificativo, è sufficiente evidenziare come la circolare della CA d'AL n. 272 del 30 luglio 2008, richiamata insieme ai “Principi Contabili” nella cessione dell'11 aprile 2018, ripartisca le esposizioni creditizie deteriorate nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che:
- la categoria “Sofferenze” include il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca;
- rientrano fra le “Inadempienze probabili” i crediti per cui la banca formuli un giudizio di improbabilità del fatto che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, e ciò in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- costituiscono “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.
7 Per altro verso, l'intervenuta cessione del credito in favore di trova CP_1 ulteriore conforto nella dichiarazione (della cui valenza probatoria si è detto), del 12 novembre 2021, con cui Controparte_4
cedente rispetto alla odierna appellante,
[...] richiamate le vicende del credito, ha attestato che l'attuale titolare di esso è
, in particolare specificando che “tra i crediti oggetto della cessione di cui sopra, CP_1 rientrano anche quelli relativi a , nello Persona_3 Controparte_8 specifico riferibili ai seguenti rapporti: rapporto 11882566047142 – Mutuo ipotecario”
*****
Ritenuta provata la titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto in capo ad occorre esaminare gli ulteriori motivi di opposizione proposti CP_1 da ritenuti assorbiti dal primo giudice ed in questa sede Controparte_3 riproposti dalla convenuta.
In primo luogo, a fronte della relativa eccezione, va evidenziato che è stato prodotto l'atto notarile, del 06 agosto 2018, con cui S.G.A. s.p.a. nominava sua procuratrice, conferendole amplissimi poteri riguardo alla Parte_1 gestione dei crediti con i rispettivi debitori.
L'opponente ha eccepito la nullità del precetto, per non essere stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, sostenendo che il cessionario di un credito fondiario non goda dei privilegi processuali previsti dalla disciplina derogatoria di cui al R.D. 646/1905, riservati esclusivamente al soggetto che ha erogato il mutuo.
L'eccezione è infondata.
L'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905, che escludeva l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo “nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario”, cui fa implicito riferimento l'opponente, anche richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14003/2004, è stato abrogato dall' art 161 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993) e non trova pertanto applicazione, ratione temporis, al caso oggetto di giudizio.
L'art. 41, c. 1 TUB, applicabile alla procedura esecutiva oggetto di giudizio, pur mantenendo il superiore privilegio, ha eliminato il riferimento soggettivo agli
8 istituti di credito fondiario (“Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”), così legando l'ambito applicativo della disposizione, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato. L'esenzione dall'obbligo di previa notificazione al debitore rileva, pertanto, sotto un profilo meramente oggettivo, prescindendo dai soggetti, cessionari o terzi debitori, di volta in volta interessati (cfr. Cass. sez. III, n. 27848/22).
L'opponente contesta, ancora, in maniera alquanto generica, la regolarità delle notifiche, nonché la mancata prova, da parte del cessionario, di aver pagato al cedente un corrispettivo, in assenza del quale la cessione risulterebbe inesistente o nulla per carenza di causa e sinallagma.
Le eccezioni sono palesemente infondate.
Vi è in atti lo stralcio della Gazzetta Ufficiale del 23.5.2018 (anno 159° - numero 123), in cui si dà atto della cessione in blocco di crediti beni e rapporti giuridici da in LCA in favore di (doc. E), sicchè risulta Controparte_4 adempiuto uno degli oneri pubblicitari previsti, per le cessioni in blocco di crediti, dall'art. 58 del D.lgs 385/1993.
E' pacifico, in ogni caso, che l'adempimento previsto dal citato art. 58 (teso, appunto, ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti), ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, come anche avvenuto nel caso di specie (Cass. Civ., sez. VI, n. 20495/2020).
Quanto alla censura circa la mancata indicazione del corrispettivo della cessione del credito, è agevole richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui - posto che la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione,
9 adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta «presunzione di causa», che può anche non essere indicata nello stesso negozio
- il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 18016/2018; sez. III, n. 13691/2012; sez. III, n. 8145 /2009).
Ulteriore motivo di opposizione, attiene alla, contestata, omessa indicazione delle ragioni alla base della pretesa creditoria, non avendo, secondo la mutuatuaria, la fornito adeguata indicazione delle voci che compongono CP_1 la richiesta di €125.979,52, oltre interessi.
La censura è infondata.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 2554/2023; sez. II, n. 127/2022).
Nel caso in esame, risultando incontestata l'avvenuta erogazione del mutuo, parte debitrice, oltre a svolgere una contestazione del credito ampiamente generica, non ha allegato, né tanto meno provato, alcunchè in ordine ai pagamenti eseguiti in adempimento degli obblighi assunti, sicchè il credito vantato dalla deve ritenersi provato. CP_1
Peraltro, la stessa società procedente ha versato in atti un “estratto conto lista rapporti”, contenente la liquidazione del debito aggiornata e l'indicazione delle varie poste di credito, che la opponente non ha sottoposto ad esame e specifica censura.
10 L'opponente ha, ancora, dedotto la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, in quanto raccordate all'indice c.d Euribor, richiamando le decisioni assunte dalla Commissione Europea in data 4 Dicembre 2013 e 7 Dicembre 2016, con le quali è stata accertata la esistenza di un cartello, ritenuto illegittimo, tra le diverse banche europee, avente ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005 – 2008, con la conseguente pronunzia della Autorità Antitrust.
Il motivo non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha registrato, di recente, due distinti orientamenti, espressi dalla terza e dalla prima sezione della Corte di Cassazione, che hanno poi dato luogo alla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle SS.UU., delle questioni in discussione (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 19900/2024).
In estrema sintesi, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le pronunce 34889/2023 e 12007/2024, ha osservato che la dichiarazione di nullità di un contratto concluso “a valle” di un'intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca “applicazione” dell'illecita medesima e, dunque, che almeno uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. In difetto, gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l'Euribor possono essere eliminati attraverso gli ordinari rimedi negoziali.
La stessa sezione, inoltre, pur riconoscendo la validità della clausola di determinazione degli interessi che faccia riferimento a un parametro esterno, quale l'Euribor, ha affermato che qualora esso sia alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, non è più “in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. In questa evenienza, il parametro esterno diviene sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo),
11 perché alterato nella sua sostanza a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, con la conseguenza che va sostituito con un altro valore, sulla base dei principi generali dell'ordinamento e, in difetto, la clausola contrattuale dovrà ritenersi non più efficace, a causa della sua parziale nullità sopravvenuta, per l'impossibilità di determinazione del relativo oggetto.
Secondo la Prima Sezione, invece, la accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli "EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso variabile. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Inoltre, si è detto, una indiscriminata estensione del principio, secondo cui l'accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza determina sempre la nullità dei contratti "a valle" che ne costituiscono attuazione, a tutti i contratti "a valle" di intese restrittive della concorrenza potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi - quanto meno nel breve periodo - per il contrante del mercato a valle, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita.
Ancora, la Corte ha affermato, in ordine alla ritenuta nullità dei contratti che per la determinazione degli interessi dovuti facciano riferimento a un parametro, quale l'Euribor, alterato per fatto illecito di terzi, che l'illecito del terzo, oltre a non determinare nullità nel quadro della disciplina antitrust, una volta escluso che contratti come quello in discorso possano essere considerati quali contratti "a valle", produce, nell'impianto codicistico, limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ., il che rende, però, disagevole ricostruire quale sia la base normativa della “eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore”.
12 Si è soggiunto che alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica e che non sembra possa ritenersi che l'illecito del terzo possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, non solo nell'ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29 settembre 2005, ma anche per quelli stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia.
Infine, si è rimarcato che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, e che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione, così come è del pari innegabile che la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ..
Dunque, secondo la prima sezione della Suprema Corte, l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso.
A fronte di simili arresti - l'ultimo dei quali pare precludere in ogni caso la via per la declaratoria di nullità della clausola di rinvio al tasso Euribor, prospettando il ricorso eventuale ad istituti in questa sede non evocati - appare evidente come la scarna allegazione della opponente risulti del tutto insufficiente anche configurare i presupposti individuati dall'opposto orientamento, con particolare riferimento alla conoscenza, da parte di almeno uno dei contraenti, dell'intesa ed alla sua volontà di avvalersene.
13 Entrambi gli orientamenti, invece, va sottolineato, considerano la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, di per sè conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ..
Parte opponente deduce la ultra-legalità del tasso di interesse pattuito e/o il superamento del tasso soglia.
L'eccezione, proposta in maniera generica e poco perspicua, non merita accoglimento, non avendo in alcun modo l'interessata ottemperato all'onere su di lei incombente, pacificamente individuato dalla giurisprudenza, secondo la quale: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26525/2024; sez. I, n. 5312/2024).
Infine, non si ravvisa alcun interesse giuridico in capo alla opponente ad una pronuncia, in questa sede, che attenga alla questione della conservazione della garanzia ipotecaria in capo al cessionario del credito in assenza della annotazione della relativa cessione.
La relativa problematica, infatti, si potrà porre nell'ambito della procedura esecutiva ed in sede di distribuzione, allorchè dovrà valutarsi, tenuto conto degli accadimenti sino a quel momento occorsi, se il cessionario avrà mantenuto la prelazione accordata al credito in origine.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a precetto deve essere rigettata.
*****
14 In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'opposizione all'esecuzione, soccombente, va condannata al pagamento, in Controparte_3 favore di e, per essa, in qualità Controparte_1 di mandataria, di delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €10.200,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.300,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €3.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €10.165,50, di cui €9.000,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia,
€1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed €1.165,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Non si provvede in ordine alla richiesta di “ripetizione delle somme già corrisposte per la forza esecutiva della sentenza al difensore antistatario”, atteso che la sentenza non reca alcuna condanna in favore del difensore della opponente, il cui compenso è stato, invece, liquidato ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, da Controparte_1 avverso la sentenza n. 510/2022, del 21 giugno 2022, Controparte_2 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 461/2021 R.G., così provvede:
15 - in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, di Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Controparte_2 liquidano, per il primo grado, in complessivi €10.200,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €10.165,50, di cui €9.000,00 per compensi ed
€1.165,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
16
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1363/2022 R.G., tra:
(c.f. e p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_2
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Galfano, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marsala, via Giuseppe Verdi n. 29 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Tito Monterosso per l'appellante:
per essa contesta tutto quanto dedotto dalla appellata CP_1 Controparte_2 nella propria comparsa responsiva, perché infondata in fatto ed in diritto, precisa le conclusioni riportandosi a quelle indicate nell'atto di appello, da intendersi in questa sede integralmente riprodotte e ritrascritte e chiede, che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”;
- avv. Giovanni Galfano per Controparte_3
“Con il presente atto l'appellata: a) insiste in tutto quanto dedotto e domandato nella comparsa di costituzione e risposta;
b) contesta quanto affermato, chiesto, prodotto e domandato da c.parte; c) reitera le conclusioni rassegnate infra la propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e competenze di lite in ordine alle quali si chiede la distrazione essendo lo scrivente procuratore antistatario;
d) chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
e per essa proponeva appello
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n. 510/2022, del 21 giugno 2022, pubblicata in pari data,
2 emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 461/2021 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e riproponendo i motivi di opposizione a precetto già formulati in primo grado.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio Controparte_3 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Marsala, proponendo opposizione, ex
[...] art. 615, c. 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della somma di €125.979,52, da lei dovuta, in forza del mutuo ipotecario concessole il 03 agosto 2006, a titolo di capitale non restituito, interessi e spese.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Marsala così statuiva:
“ - in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_3 dichiara l'inesistenza del diritto di di agire Controparte_1 in via esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato in data 4.2.2021;
- condanna a rifondere a Controparte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 11.400,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge e rimborso delle eventuali spese prenotate a debito”.
*****
Proponendo impugnazione, la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione attiva di (rectius, di CP_1 prova della titolarità del credito in capo alla predetta) ad agire esecutivamente nei confronti della opponente sulla scorta del mutuo del 03 agosto 2006.
In sintesi, il Tribunale, preso atto che:
3 - con scrittura privata autenticata del 10.7.2017 in notaio dott. Per_1
rep. 3885, racc. 2087, integrata in data 19.1.2018 con scrittura
[...] privata autenticata dal notaio dott. rep. 14279, la Persona_2 [...]
, aveva Controparte_4 acquistato in blocco dalla una serie di crediti CP_4 CP_5 individuati per categorie generali;
- con successiva convenzione dell'11.04.2018, era intervenuta la cessione in blocco da parte di in l.c.a. in favore di Controparte_4
(oggi, dei medesimi Controparte_1 crediti rientranti nel già menzionato contratto del 10.07.2017 (come integrato il 19.1.2018),
rileva che, ai fini della prova riguardo al fatto che il credito derivante dal mutuo oggetto di causa ed in origine vantato da CA UO nei confronti di
[...] fosse incluso nelle predette cessioni (tanto da rientrare nella CP_3 titolarità di ), non può ritenersi sufficiente l'indicazione per categorie, CP_1 nulla avendo parte opposta dedotto in ordine alla classificazione del credito oggetto di causa, sì da dimostrare l'inclusione di esso nell'ambito delle menzionate operazioni di cessione in blocco.
Secondo il primo giudice, non è dato comprendere se il credito originariamente acquisito da nei confronti dell'odierna opponente sia stato Controparte_7 trasferito in quanto classificato, alla data del 26 giugno 2017, come “in sofferenza”, ovvero, alternativamente, nell'ambito delle ulteriori categorie ivi indicate (“inadempienze probabili”; crediti riclassificati come in sofferenza all'esito della due diligence;
ecc.).
Ciò perché, si evidenzia, secondo quanto si ricava dalla documentazione prodotta in atti, il contratto di mutuo da cui trarrebbe origine il credito vantato dalla parte opposta è stato dichiarato risolto contestualmente alla notifica dell'atto di precetto, mentre non vi sono elementi idonei a comprovare la classificazione del medesimo credito in data anteriore al 26 giugno 2017, sì da poterne valutare l'eventuale inclusione nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco documentate da . CP_1
Ancora, si legge in sentenza, le categorie di crediti oggetto del contratto di cessione in blocco dd. 10.7.2017 erano state dettagliatamente specificate tramite la stipula di un addendum, del 19 gennaio 2018, al quale, per quanto consta dalle
4 pattuizioni ivi contenute, era stato allegato un elenco contenente l'esplicita elencazione dei rapporti oggetto di ritrasferimento che, tuttavia, non è stato prodotto.
L'appellante, nel contestare le motivazioni poste a fondamento della sentenza, ripercorre la documentazione versata in atti e, con essa, i vari eventi che hanno riguardato la trasmissione del credito oggetto di causa, lamentando, in particolare, l'omessa considerazione della dichiarazione con cui la
[...] aveva attestato, il 12 novembre 2021, che tra i crediti Controparte_4 oggetto della cessione in favore di rientrava anche quello vantato in CP_1 origine da CA UO nei confronti di nonché la Controparte_3 circostanza che il giudice di primo grado non abbia accertato che il relativo debito doveva considerarsi incluso nella categoria dei “crediti deteriorati”, oggetto delle varie cessioni.
L'appello è fondato.
Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti consentano di affermare che il credito, in origine vantato da nei confronti della Controparte_7 opponente in relazione all'erogazione del mutuo del 03 agosto 2006, sia regolarmente pervenuto nella titolarità di . CP_1
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10860/2024; sez. I, n. 22409/2023; sez. III, n. 4277/2023; sez. VI, n. 20739/2022).
5 Al riguardo, si è rimarcato come il giudice non possa sottrarsi al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito e del rapporto, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Civ., sez. III, n. 4277/2023; sez. I, n. 31188/2017).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, chiarito che la prova della cessione può senz'altro avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario, ha precisato che la dichiarazione del cedente, confermativa della cessione del credito contestato, prodotta in corso di causa, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, anzi potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (Cass. Civ., sez. III, n. 10200/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l'analisi del debito gravante in capo a in forza del Controparte_3 contratto di mutuo stipulato con CA UO consente di affermare come lo stesso rientrasse nelle categorie indicate nelle cessioni in blocco del 10 luglio 2017, integrata il 19 gennaio 2018, da CA UO a CP_4 CP_4
e dell'11 aprile 2018, da quest'ultima ad .
[...] CP_1
Nella prima cessione, si faceva riferimento ai crediti che, alla data del 26 giugno 2017, erano classificati o classificabili, secondo i “Principi Contabili”, come
“sofferenze”, “inadempienze probabili” e/o “esposizioni scadute”, nonché quelli che a seguito di una due diligenze sarebbero stati classificati come
“deteriorati”.
Analogamente, nella seconda cessione si faceva riferimento a crediti classificati, alla data del 26 giugno 2017, come “in sofferenza”, “inadempienze probabili”,
“esposizioni scadute e/o sconfinanti” o, comunque, come “crediti deteriorati”, anche all'esito della due diligenze.
Ebbene, dall'atto di precetto intimato alla si apprende che questa risultava CP_3 debitrice, alla data del 04 febbraio 2021, di €113.827,95 per capitale da restituire, nonché di €5.139,85 per interessi addebitati ed €6.935,72 per interessi di mora.
6 Ciò, a fronte della erogazione, il 03 agosto 2006, di una somma di €135.000,00, che la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere, secondo le previsioni contrattuali, mediante 360 rate mensili di €652,32, a decorrere dal 31 ottobre 2006.
Sulla scorta di tali dati, è agevole comprendere come la a partire da tale CP_3 data, abbia restituito, a titolo di somma capitale, solo €21.172,05, pari a 32 mensilità, sicchè, sin dal 2009 si era resa pressochè totalmente inadempiente degli obblighi assunti.
Non vi è dubbio, quindi - pur nella difficoltà di procedere, in questa sede, ad un più preciso inquadramento, perfettamente rispettoso dei principi contabili - che il suo debito, alla data (rilevante ai fini delle cessioni in blocco) del 26 giugno 2017, fosse riconducibile alle categorie indicate, in quanto connotato da risalente, grave, inadempimento.
Solo a titolo esemplificativo, è sufficiente evidenziare come la circolare della CA d'AL n. 272 del 30 luglio 2008, richiamata insieme ai “Principi Contabili” nella cessione dell'11 aprile 2018, ripartisca le esposizioni creditizie deteriorate nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che:
- la categoria “Sofferenze” include il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca;
- rientrano fra le “Inadempienze probabili” i crediti per cui la banca formuli un giudizio di improbabilità del fatto che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, e ciò in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- costituiscono “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.
7 Per altro verso, l'intervenuta cessione del credito in favore di trova CP_1 ulteriore conforto nella dichiarazione (della cui valenza probatoria si è detto), del 12 novembre 2021, con cui Controparte_4
cedente rispetto alla odierna appellante,
[...] richiamate le vicende del credito, ha attestato che l'attuale titolare di esso è
, in particolare specificando che “tra i crediti oggetto della cessione di cui sopra, CP_1 rientrano anche quelli relativi a , nello Persona_3 Controparte_8 specifico riferibili ai seguenti rapporti: rapporto 11882566047142 – Mutuo ipotecario”
*****
Ritenuta provata la titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto in capo ad occorre esaminare gli ulteriori motivi di opposizione proposti CP_1 da ritenuti assorbiti dal primo giudice ed in questa sede Controparte_3 riproposti dalla convenuta.
In primo luogo, a fronte della relativa eccezione, va evidenziato che è stato prodotto l'atto notarile, del 06 agosto 2018, con cui S.G.A. s.p.a. nominava sua procuratrice, conferendole amplissimi poteri riguardo alla Parte_1 gestione dei crediti con i rispettivi debitori.
L'opponente ha eccepito la nullità del precetto, per non essere stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, sostenendo che il cessionario di un credito fondiario non goda dei privilegi processuali previsti dalla disciplina derogatoria di cui al R.D. 646/1905, riservati esclusivamente al soggetto che ha erogato il mutuo.
L'eccezione è infondata.
L'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905, che escludeva l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo “nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario”, cui fa implicito riferimento l'opponente, anche richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14003/2004, è stato abrogato dall' art 161 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993) e non trova pertanto applicazione, ratione temporis, al caso oggetto di giudizio.
L'art. 41, c. 1 TUB, applicabile alla procedura esecutiva oggetto di giudizio, pur mantenendo il superiore privilegio, ha eliminato il riferimento soggettivo agli
8 istituti di credito fondiario (“Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”), così legando l'ambito applicativo della disposizione, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato. L'esenzione dall'obbligo di previa notificazione al debitore rileva, pertanto, sotto un profilo meramente oggettivo, prescindendo dai soggetti, cessionari o terzi debitori, di volta in volta interessati (cfr. Cass. sez. III, n. 27848/22).
L'opponente contesta, ancora, in maniera alquanto generica, la regolarità delle notifiche, nonché la mancata prova, da parte del cessionario, di aver pagato al cedente un corrispettivo, in assenza del quale la cessione risulterebbe inesistente o nulla per carenza di causa e sinallagma.
Le eccezioni sono palesemente infondate.
Vi è in atti lo stralcio della Gazzetta Ufficiale del 23.5.2018 (anno 159° - numero 123), in cui si dà atto della cessione in blocco di crediti beni e rapporti giuridici da in LCA in favore di (doc. E), sicchè risulta Controparte_4 adempiuto uno degli oneri pubblicitari previsti, per le cessioni in blocco di crediti, dall'art. 58 del D.lgs 385/1993.
E' pacifico, in ogni caso, che l'adempimento previsto dal citato art. 58 (teso, appunto, ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti), ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, come anche avvenuto nel caso di specie (Cass. Civ., sez. VI, n. 20495/2020).
Quanto alla censura circa la mancata indicazione del corrispettivo della cessione del credito, è agevole richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui - posto che la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione,
9 adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta «presunzione di causa», che può anche non essere indicata nello stesso negozio
- il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 18016/2018; sez. III, n. 13691/2012; sez. III, n. 8145 /2009).
Ulteriore motivo di opposizione, attiene alla, contestata, omessa indicazione delle ragioni alla base della pretesa creditoria, non avendo, secondo la mutuatuaria, la fornito adeguata indicazione delle voci che compongono CP_1 la richiesta di €125.979,52, oltre interessi.
La censura è infondata.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 2554/2023; sez. II, n. 127/2022).
Nel caso in esame, risultando incontestata l'avvenuta erogazione del mutuo, parte debitrice, oltre a svolgere una contestazione del credito ampiamente generica, non ha allegato, né tanto meno provato, alcunchè in ordine ai pagamenti eseguiti in adempimento degli obblighi assunti, sicchè il credito vantato dalla deve ritenersi provato. CP_1
Peraltro, la stessa società procedente ha versato in atti un “estratto conto lista rapporti”, contenente la liquidazione del debito aggiornata e l'indicazione delle varie poste di credito, che la opponente non ha sottoposto ad esame e specifica censura.
10 L'opponente ha, ancora, dedotto la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, in quanto raccordate all'indice c.d Euribor, richiamando le decisioni assunte dalla Commissione Europea in data 4 Dicembre 2013 e 7 Dicembre 2016, con le quali è stata accertata la esistenza di un cartello, ritenuto illegittimo, tra le diverse banche europee, avente ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005 – 2008, con la conseguente pronunzia della Autorità Antitrust.
Il motivo non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha registrato, di recente, due distinti orientamenti, espressi dalla terza e dalla prima sezione della Corte di Cassazione, che hanno poi dato luogo alla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle SS.UU., delle questioni in discussione (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 19900/2024).
In estrema sintesi, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le pronunce 34889/2023 e 12007/2024, ha osservato che la dichiarazione di nullità di un contratto concluso “a valle” di un'intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca “applicazione” dell'illecita medesima e, dunque, che almeno uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. In difetto, gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l'Euribor possono essere eliminati attraverso gli ordinari rimedi negoziali.
La stessa sezione, inoltre, pur riconoscendo la validità della clausola di determinazione degli interessi che faccia riferimento a un parametro esterno, quale l'Euribor, ha affermato che qualora esso sia alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, non è più “in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. In questa evenienza, il parametro esterno diviene sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo),
11 perché alterato nella sua sostanza a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, con la conseguenza che va sostituito con un altro valore, sulla base dei principi generali dell'ordinamento e, in difetto, la clausola contrattuale dovrà ritenersi non più efficace, a causa della sua parziale nullità sopravvenuta, per l'impossibilità di determinazione del relativo oggetto.
Secondo la Prima Sezione, invece, la accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli "EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso variabile. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Inoltre, si è detto, una indiscriminata estensione del principio, secondo cui l'accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza determina sempre la nullità dei contratti "a valle" che ne costituiscono attuazione, a tutti i contratti "a valle" di intese restrittive della concorrenza potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi - quanto meno nel breve periodo - per il contrante del mercato a valle, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita.
Ancora, la Corte ha affermato, in ordine alla ritenuta nullità dei contratti che per la determinazione degli interessi dovuti facciano riferimento a un parametro, quale l'Euribor, alterato per fatto illecito di terzi, che l'illecito del terzo, oltre a non determinare nullità nel quadro della disciplina antitrust, una volta escluso che contratti come quello in discorso possano essere considerati quali contratti "a valle", produce, nell'impianto codicistico, limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ., il che rende, però, disagevole ricostruire quale sia la base normativa della “eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore”.
12 Si è soggiunto che alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica e che non sembra possa ritenersi che l'illecito del terzo possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, non solo nell'ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29 settembre 2005, ma anche per quelli stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia.
Infine, si è rimarcato che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, e che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione, così come è del pari innegabile che la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ..
Dunque, secondo la prima sezione della Suprema Corte, l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso.
A fronte di simili arresti - l'ultimo dei quali pare precludere in ogni caso la via per la declaratoria di nullità della clausola di rinvio al tasso Euribor, prospettando il ricorso eventuale ad istituti in questa sede non evocati - appare evidente come la scarna allegazione della opponente risulti del tutto insufficiente anche configurare i presupposti individuati dall'opposto orientamento, con particolare riferimento alla conoscenza, da parte di almeno uno dei contraenti, dell'intesa ed alla sua volontà di avvalersene.
13 Entrambi gli orientamenti, invece, va sottolineato, considerano la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, di per sè conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ..
Parte opponente deduce la ultra-legalità del tasso di interesse pattuito e/o il superamento del tasso soglia.
L'eccezione, proposta in maniera generica e poco perspicua, non merita accoglimento, non avendo in alcun modo l'interessata ottemperato all'onere su di lei incombente, pacificamente individuato dalla giurisprudenza, secondo la quale: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26525/2024; sez. I, n. 5312/2024).
Infine, non si ravvisa alcun interesse giuridico in capo alla opponente ad una pronuncia, in questa sede, che attenga alla questione della conservazione della garanzia ipotecaria in capo al cessionario del credito in assenza della annotazione della relativa cessione.
La relativa problematica, infatti, si potrà porre nell'ambito della procedura esecutiva ed in sede di distribuzione, allorchè dovrà valutarsi, tenuto conto degli accadimenti sino a quel momento occorsi, se il cessionario avrà mantenuto la prelazione accordata al credito in origine.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a precetto deve essere rigettata.
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14 In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'opposizione all'esecuzione, soccombente, va condannata al pagamento, in Controparte_3 favore di e, per essa, in qualità Controparte_1 di mandataria, di delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €10.200,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.300,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €3.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €10.165,50, di cui €9.000,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia,
€1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed €1.165,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Non si provvede in ordine alla richiesta di “ripetizione delle somme già corrisposte per la forza esecutiva della sentenza al difensore antistatario”, atteso che la sentenza non reca alcuna condanna in favore del difensore della opponente, il cui compenso è stato, invece, liquidato ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, da Controparte_1 avverso la sentenza n. 510/2022, del 21 giugno 2022, Controparte_2 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 461/2021 R.G., così provvede:
15 - in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, di Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Controparte_2 liquidano, per il primo grado, in complessivi €10.200,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €10.165,50, di cui €9.000,00 per compensi ed
€1.165,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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