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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1600 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
in qualità di legali rappresentanti di elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliata in Civitavecchia, Corso MAni n.24, presso lo studio dell'Avv. MA PU e dell'Avv. AE PU che la rappresentano e difendono per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Legale rappresentante "pro Controparte_1
tempore" domiciliato per la carica nella sede di Roma, Via Ciro il Grande n. 21
(C.F.. ); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 16.07.2024,
e in qualità di legali rappresentanti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito,
[...]
conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90. Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti a decorrere da dicembre 2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della provvidenza, con vittoria di spese CP_1
da distrarsi.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della consulenza resa in sede di accertamento tecnico preventivo essendo il ctu pervenuto alle sue conclusioni con ragionamento medico-legale illogico e contraddittorio;
il contrasto con le risultanze della documentazione specialistica in atti, la superficialità dell'esame obiettivo.
1 L' , ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata ritualmente il 19.06.2024, entro il termine del 20.06.2024 disposto con ordinanza del 16.02.2024 e che la presente opposizione è stata depositata nei 30 giorni successivi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, esaminata la documentazione ed eseguito un accurato esame obiettivo, ha accertato che la minore è affetta da “Disturbo dell'apprendimento con deficit dell'attenzione ed iperattività, con compromissione della lettura e del calcolo diagnosticata nel 2019 in costante psicoterapia”. Tale diagnosi, emergente dalle valutazioni specialistiche e dall'esame obiettivo, integra, ad avviso del CTU, il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 289/90 per il riconoscimento del diritto.
Le conclusioni del CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte di , rimasta CP_1
contumace e che la relazione depositata nella fase di atpo si è limitata a porre una diagnosi con sintetica discussione medico legale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve, pertanto, essere accolta la richiesta di riconoscimento, in capo alla minore della prestazione ex art.1 L.289/90 con Parte_3
decorrenza dal 1° dicembre 2022 (il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento, in ragione della semplicità della controversia, seguono come di regola la soccombenza.
I compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, sono posti a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, così dispone: accerta e dichiara la sussistenza in capo alla minore del requisito sanitario ex art. 1 Parte_3
L. 289/90 ai fini del diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza da dicembre 2022.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avvocati
MA PU e AE PU dichiaratisi antistatari
2 Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 05/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Soro
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