Articolo 3 della Legge 25 giugno 1952, n. 1016
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8 agosto 1952
Art. 3.
All'onere di lire 3.550.000 derivante dall'esecuzione del Protocollo suddetto, si fara' fronte, per l'esercizio per lire 1.590.000, con parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e per lire 2.200.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per il cennato esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con i propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 agosto 1952