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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico dr.Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 60139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
RA
Parte_1
con sede legale in Milano, via Larga 8, P. IVA in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante protempore, Arch. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 in calce al presente atto, dall'avv. Alessio COLISRA ed elettivamente domiciliata in
Roma, via Dell'Elettrodotto n.33 c/o Vinci, giusta procura depositata in atti;
-Opponente -
E
SI.RA Pt_3
in persona del l.r.p.t. Sig. (P.I. ), con sede in Roma, alla Parte_4 P.IVA_2
Via Benedetto Croce n. 62, et elettivamente domiciliata alla Circ.ne Trionfale n. 145, presso lo studio dell'avv. Luca LEONE, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunta al presente atto;
-Opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi il Tribunale di Roma, SI.RA per ivi sentire accogliere le seguenti Pt_3 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 634 c.p.c. e per
l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma;
2. Accertare e dichiarare improponibile, inammissibile ed illegittima la domanda giudiziale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo
n.13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma per violazione del divieto di frazionamento del credito, in forza delle ragioni di cui al superiore punto uno;
per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
n.13828/2019 emesso dal Tribunale di Roma;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza, infondatezza, inesigibilità ed illiquidità del credito preteso dall'opposto e, per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 09.07.2019 dal Tribunale di Roma;
4. Con vittoria di spese di giudizio e diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito oltre le spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”. A fondamento della domanda l'opponente deduce l'illegittimo frazionamento del credito,
l'inesistenza della prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo e l'infondatezza del credito preteso dalla poiché privo di certezza Parte_1
liquidità ed esigibilità basata sul presupposto che SI.RA non avrebbe depositato Pt_3
agli atti di causa né un ordine di lavoro né i documenti di trasporto relativi alla consegna della merce di cui alla fattura n. 8 del 31.01.2019.
Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva tempestivamente la SI.RA contestando le avverse difese chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_3 conclusioni: “In via preliminare: - Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ed alla luce dei DDT depositati, chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13828/19 – Rg. 41753/19; In via principale: - Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 13828/19 – Rg.
29633/19 oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e/o in subordine condannare la a Parte_1
Pa corrispondere alla ra S.r.l. la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- Con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari della presente opposizione, gravati dei tributi per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., riassegnata la causa a questo giudice per surroga e istruito il processo con audizione di testimoni, all'udienza del 14.06.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
Alla luce dell'esperita istruttoria, l'opposizione si rivela infondata.
Sulle preliminari eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla a) improponibilità della seconda domanda monitoria in quanto frutto di frazionamento del credito e del b) provvedimento monitorio emesso in violazione dell'art. 634 c.p.c., deve osservarsi quanto segue:
a) L'eccezione è infondata risultando che alla data del 06.05.2019 ovverosia quando veniva depositato il primo ricorso per decreto ingiuntivo, la fattura n. 8/2019 non era ancora scaduta, poiché era in scadenza per il 31.05.19 per cui la società opposta, non poteva di certo azionarla unitamente alle altre già scadute solo perché aveva in comune con il primo procedimento monitorio il contratto di fornitura del
06 marzo 2017. Ed infatti è fuori dubbio che SI.RA con il decreto Pt_3
ingiuntivo nr. 13828/2019, oggetto dell'odierna opposizione, ha azionato il ricorso monitorio per il recupero delle somme portate dall'ordine telefonico che ha portato all'emissione della fattura n. 8/2019 del 31.01.2019 scaduta il
31.05.2019 per € 15.433,59, mentre con il precedente ricorso monitorio del
06.05.2019 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo nr. 10710/19, la
SI.RA ha agito per il recupero delle somme relative agli ordini che hanno Pt_3 portato all'emissione della fattura n. 91/2018 datata 31.10.2018 scaduta il
15.03.2019 per € 10.632,70 e della fattura n. 102/2018 datata 30.11.2018 scaduta l'11.04.2019 per € 4.004,25.
b) Risulta correttamente emesso il provvedimento monitorio, pertanto, è infondata anche l'eccezione per violazione dell'art. 634 c.p.c. giacché come è noto la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Ad ogni modo, riguardo a tali eccezioni, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve cioè accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. L'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass.,sez. III, 17.09.2013, n. 21169;
Cass., sez. III, 12.01.2006, n. 419). In altri termini, ciò significa, anche che, se nel procedimento di opposizione, instauratosi il contraddittorio, l'oggetto del giudizio verte, non solo, e non tanto, sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa anche quando riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, (che al più, potrà incidere sul regolamento delle spese) (Cass.,sez. II, 18.04.2000, n. 4974; Cass., sez. III, 27.09.1999,
n. 10704; Cass., sez.II, 17.11.1994, n. 9708).
Sotto questo profilo si è ritenuto che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisca al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione.
Prima di passare all'esame della fattispecie concreta, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.
è governato dalle ordinarie regole in teme di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( in tal senso, Cass.Civ. S.U.,
30/9/2001, nr. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.I 13/6/2006; Cass.Civ., Sez.III,
12/04/2006, nr. 8615 9 ).
Fatti tali premesse, deve rilevarsi come SI.RA ha adeguatamente documentato Pt_3
l'esistenza della fonte negoziale del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto e correttamente allegato la prestazione rimasta inadempiuta, mentre parte opponente nulla ha provato ex art. 2697 cc in ordine al fatto estintivo della pretesa creditoria limitandosi solo a contestare genericamente le pretese creditorie dell'opposta ed eccependo l'inefficacia probatoria dei documenti di trasporto prodotti dall'opposta nel giudizio di opposizione, sul presupposto della mancata richiesta di parte opposta del procedimento di verificazione sul disconoscimento delle firme apposte sui DdT, sostenendo in definitiva che tali documenti non sarebbero mai stati sottoscritti né dal legale rappresentante della società , né da personale della società e che la merce ivi indicata non Parte_1
sarebbe mai stata negoziata tra le parti.
Tale ricostruzione consente, di ritenere superfluo il disconoscimento di firma effettuato dall'opponente, atteso che la merce può essere consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, ben potendo il contratto concludersi anche qualora la merce venga ritirata da soggetti a tal fine preposti.
Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente e fondato sulla mera non riconducibilità al legale rappresentante della delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sui documenti di trasporto non risulta decisivo.
Peraltro, va rilevato che tali documenti costituiscono scritture private provenienti da terzi estranei alla lite (ancorché eventualmente legati alla parte da rapporti di lavoro) e, come tali, possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169; ma si veda, altresì, Cassazione civile, sez. II,
30 ottobre 2003, n. 16362).
Nel caso in esame, risulta dimostrato che la fornitura in oggetto veniva effettuata per l'appalto la cui committente per la era l' Parte_1 Controparte_1
e prevalentemente le consegne sono avvenute per il cantiere sito in Roma alla Via
[...]
Fiume Giallo ma anche per i cantieri di Largo Plinio Misseville, Largo Battaglia, Via
Jachino e Via Cascella e gli addetti al trasporto/o pompaggio di calcestruzzi che hanno effettuato le consegne alla sono i testimoni che hanno confermato le Parte_1
circostanze.
Ed infatti, all'udienza del 29.09.2021 il teste Sig. ha confermato Testimone_1
integralmente le circostanze di cui al capo 1 della seconda memoria, ovvero quelle di aver consegnato personalmente nei cantieri di Largo Plinio Misseville, Largo Battaglia, Via
Jachino e Via Cascella;
ha confermato i capitoli 2 ed 8 ovvero che gli ordini per la erano effettuati dall'arch. , precisando di aver talvolta raccolto Parte_1 Persona_1 lui stesso al telefono gli ordini;
ha confermato il cap. 4 ovvero che il materiale di cui ai
DdT mostratigli e richiamati nella fattura n. 8/19, è stato consegnato nel gennaio 2019, nella data, nella quantità e nei cantieri indicati nei DdT;
ha confermato il cap. 7 evidenziando che non solo lui ma anche altri trasportatori avevano effettuato consegne nei cantieri di cui trattavasi ed ha precisato che su detti cantieri vi era personale della a ricevere la merce;
ha confermato il cap. 10 ovvero che la merce ordinata Parte_1 dall'arch non è mai stata rifiutata nei cantieri della per cui quale Per_1 Parte_1 Per_1
capocantiere aveva il potere di ordinarla e di farsela consegnare;
confermava il cap. 11 e
12 ricordando di alcune richieste in urgenza fatte dall'arch. e confermava che i Per_1
DdT n. 40 del 16.01.2019, il DdT n. 82 del 23.01.2019, il DdT n. 91 del 24.01.2019 e il
DdT n. 121 del 29.01.2019 recavano la sua sottoscrizione.
Il teste all'udienza del 23.03.22 confermava anch'egli i capitoli di prova Testimone_2
di parte opposta e riconosceva la propria firma su alcuni DdT, riferendo di aver effettuato consegne nei cantieri sul cap. 7 precisava che la concedeva Parte_1 Parte_1
Pa l'accesso alla RA senza problemi.
I testi escussi, dunque hanno riferito su circostanze da loro direttamente percepite, motivando adeguatamente le ragioni della loro conoscenza dei fatti avendo effettuato le consegne e/o i pompaggi del calcestruzzo. Tali circostanze non costituiscono, di per sé, prova della inattendibilità dei testi ma anzi depongono per la loro credibilità soggettiva, in quanto persone inserite nelle procedure aziendali e quindi a diretta conoscenza dei fatti, credibilità corroborata non solo dalla concordanza reciproca delle dichiarazioni ma anche,
e soprattutto, dalla concordanza con la documentazione in atti, emessa in tempi non sospetti.
Diversamente il teste a prova contraria Sig. sentito all'udienza del Tes_3
07.11.2022, dinanzi il Tribunale di Milano (prova delegata Rg. 26721/2022), nulla a riferito a favore dell'opponente avendo dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze e di non essere in cantiere nelle date apposte sui DdT che gli venivano mostrati.
In definitiva va rilevato che, mentre parte opposta ha dimostrato con la documentazione versata in atti, la sussistenza della fonte negoziale delle proprie ragioni di credito, allegando l'inadempimento della società opponente, quest'ultima nulla ha dimostrato riguardo i fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue. Si ritiene che nel caso di specie, per il tenore della domanda attorea e per il comportamento processuale delle parti, sussistano i presupposti per poter accogliere la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. formulata dall'opposta. Come è ormai noto, si tratta di un meccanismo di natura tipicamente sanzionatoria introdotto dalla L. n. 69 del 2009, in considerazione del danno che con l'abuso dello strumento processuale viene arrecato non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del
2001. Come è stato sottolineato dalla S.C., con l'art. 96, comma 3, c.p.c. è stato introdotto nell'ordinamento processuale il potere del giudice di applicare una vera e propria pena pecuniaria di natura privata, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). È pertanto sufficiente che sussistano i requisiti della totale soccombenza e della condotta censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale.
Il tenore delle difese ed il successivo comportamento processuale evidenziano la natura dilatoria della presente opposizione e legittimano l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo Tribunale appropriati i riferimenti al valore della controversia, all'elemento soggettivo della parte soccombente e alla durata del giudizio. Tenuto conto di tutti i sopradetti elementi valutativi, che nella specie sono rispettivamente: il petitum sostanziale, vale a dire la condanna al pagamento della somma di € 15.433,59, la colpa grave e la durata di oltre 4 anni del giudizio, dovendosi fare ricorso all'equità, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda è destituita di fondamento oltreché temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma;
b) CONDANNA la alla rifusione, in favore dell'avv. LEONE Parte_1
LUCA, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi ex D.M. n. 147 del 2022, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
Pa c) CONDANNA la pagare alla RA ex art. 96, comma I, Parte_1 Pt_3
c.p.c. la somma di Euro 3.000,00.
Così deciso in Roma 14.04.2025
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico dr.Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 60139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
RA
Parte_1
con sede legale in Milano, via Larga 8, P. IVA in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante protempore, Arch. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 in calce al presente atto, dall'avv. Alessio COLISRA ed elettivamente domiciliata in
Roma, via Dell'Elettrodotto n.33 c/o Vinci, giusta procura depositata in atti;
-Opponente -
E
SI.RA Pt_3
in persona del l.r.p.t. Sig. (P.I. ), con sede in Roma, alla Parte_4 P.IVA_2
Via Benedetto Croce n. 62, et elettivamente domiciliata alla Circ.ne Trionfale n. 145, presso lo studio dell'avv. Luca LEONE, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunta al presente atto;
-Opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi il Tribunale di Roma, SI.RA per ivi sentire accogliere le seguenti Pt_3 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 634 c.p.c. e per
l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma;
2. Accertare e dichiarare improponibile, inammissibile ed illegittima la domanda giudiziale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo
n.13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma per violazione del divieto di frazionamento del credito, in forza delle ragioni di cui al superiore punto uno;
per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
n.13828/2019 emesso dal Tribunale di Roma;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza, infondatezza, inesigibilità ed illiquidità del credito preteso dall'opposto e, per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 09.07.2019 dal Tribunale di Roma;
4. Con vittoria di spese di giudizio e diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito oltre le spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”. A fondamento della domanda l'opponente deduce l'illegittimo frazionamento del credito,
l'inesistenza della prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo e l'infondatezza del credito preteso dalla poiché privo di certezza Parte_1
liquidità ed esigibilità basata sul presupposto che SI.RA non avrebbe depositato Pt_3
agli atti di causa né un ordine di lavoro né i documenti di trasporto relativi alla consegna della merce di cui alla fattura n. 8 del 31.01.2019.
Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva tempestivamente la SI.RA contestando le avverse difese chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_3 conclusioni: “In via preliminare: - Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ed alla luce dei DDT depositati, chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13828/19 – Rg. 41753/19; In via principale: - Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 13828/19 – Rg.
29633/19 oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e/o in subordine condannare la a Parte_1
Pa corrispondere alla ra S.r.l. la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- Con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari della presente opposizione, gravati dei tributi per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., riassegnata la causa a questo giudice per surroga e istruito il processo con audizione di testimoni, all'udienza del 14.06.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
Alla luce dell'esperita istruttoria, l'opposizione si rivela infondata.
Sulle preliminari eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla a) improponibilità della seconda domanda monitoria in quanto frutto di frazionamento del credito e del b) provvedimento monitorio emesso in violazione dell'art. 634 c.p.c., deve osservarsi quanto segue:
a) L'eccezione è infondata risultando che alla data del 06.05.2019 ovverosia quando veniva depositato il primo ricorso per decreto ingiuntivo, la fattura n. 8/2019 non era ancora scaduta, poiché era in scadenza per il 31.05.19 per cui la società opposta, non poteva di certo azionarla unitamente alle altre già scadute solo perché aveva in comune con il primo procedimento monitorio il contratto di fornitura del
06 marzo 2017. Ed infatti è fuori dubbio che SI.RA con il decreto Pt_3
ingiuntivo nr. 13828/2019, oggetto dell'odierna opposizione, ha azionato il ricorso monitorio per il recupero delle somme portate dall'ordine telefonico che ha portato all'emissione della fattura n. 8/2019 del 31.01.2019 scaduta il
31.05.2019 per € 15.433,59, mentre con il precedente ricorso monitorio del
06.05.2019 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo nr. 10710/19, la
SI.RA ha agito per il recupero delle somme relative agli ordini che hanno Pt_3 portato all'emissione della fattura n. 91/2018 datata 31.10.2018 scaduta il
15.03.2019 per € 10.632,70 e della fattura n. 102/2018 datata 30.11.2018 scaduta l'11.04.2019 per € 4.004,25.
b) Risulta correttamente emesso il provvedimento monitorio, pertanto, è infondata anche l'eccezione per violazione dell'art. 634 c.p.c. giacché come è noto la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Ad ogni modo, riguardo a tali eccezioni, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve cioè accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. L'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass.,sez. III, 17.09.2013, n. 21169;
Cass., sez. III, 12.01.2006, n. 419). In altri termini, ciò significa, anche che, se nel procedimento di opposizione, instauratosi il contraddittorio, l'oggetto del giudizio verte, non solo, e non tanto, sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa anche quando riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, (che al più, potrà incidere sul regolamento delle spese) (Cass.,sez. II, 18.04.2000, n. 4974; Cass., sez. III, 27.09.1999,
n. 10704; Cass., sez.II, 17.11.1994, n. 9708).
Sotto questo profilo si è ritenuto che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisca al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione.
Prima di passare all'esame della fattispecie concreta, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.
è governato dalle ordinarie regole in teme di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( in tal senso, Cass.Civ. S.U.,
30/9/2001, nr. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.I 13/6/2006; Cass.Civ., Sez.III,
12/04/2006, nr. 8615 9 ).
Fatti tali premesse, deve rilevarsi come SI.RA ha adeguatamente documentato Pt_3
l'esistenza della fonte negoziale del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto e correttamente allegato la prestazione rimasta inadempiuta, mentre parte opponente nulla ha provato ex art. 2697 cc in ordine al fatto estintivo della pretesa creditoria limitandosi solo a contestare genericamente le pretese creditorie dell'opposta ed eccependo l'inefficacia probatoria dei documenti di trasporto prodotti dall'opposta nel giudizio di opposizione, sul presupposto della mancata richiesta di parte opposta del procedimento di verificazione sul disconoscimento delle firme apposte sui DdT, sostenendo in definitiva che tali documenti non sarebbero mai stati sottoscritti né dal legale rappresentante della società , né da personale della società e che la merce ivi indicata non Parte_1
sarebbe mai stata negoziata tra le parti.
Tale ricostruzione consente, di ritenere superfluo il disconoscimento di firma effettuato dall'opponente, atteso che la merce può essere consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, ben potendo il contratto concludersi anche qualora la merce venga ritirata da soggetti a tal fine preposti.
Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente e fondato sulla mera non riconducibilità al legale rappresentante della delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sui documenti di trasporto non risulta decisivo.
Peraltro, va rilevato che tali documenti costituiscono scritture private provenienti da terzi estranei alla lite (ancorché eventualmente legati alla parte da rapporti di lavoro) e, come tali, possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169; ma si veda, altresì, Cassazione civile, sez. II,
30 ottobre 2003, n. 16362).
Nel caso in esame, risulta dimostrato che la fornitura in oggetto veniva effettuata per l'appalto la cui committente per la era l' Parte_1 Controparte_1
e prevalentemente le consegne sono avvenute per il cantiere sito in Roma alla Via
[...]
Fiume Giallo ma anche per i cantieri di Largo Plinio Misseville, Largo Battaglia, Via
Jachino e Via Cascella e gli addetti al trasporto/o pompaggio di calcestruzzi che hanno effettuato le consegne alla sono i testimoni che hanno confermato le Parte_1
circostanze.
Ed infatti, all'udienza del 29.09.2021 il teste Sig. ha confermato Testimone_1
integralmente le circostanze di cui al capo 1 della seconda memoria, ovvero quelle di aver consegnato personalmente nei cantieri di Largo Plinio Misseville, Largo Battaglia, Via
Jachino e Via Cascella;
ha confermato i capitoli 2 ed 8 ovvero che gli ordini per la erano effettuati dall'arch. , precisando di aver talvolta raccolto Parte_1 Persona_1 lui stesso al telefono gli ordini;
ha confermato il cap. 4 ovvero che il materiale di cui ai
DdT mostratigli e richiamati nella fattura n. 8/19, è stato consegnato nel gennaio 2019, nella data, nella quantità e nei cantieri indicati nei DdT;
ha confermato il cap. 7 evidenziando che non solo lui ma anche altri trasportatori avevano effettuato consegne nei cantieri di cui trattavasi ed ha precisato che su detti cantieri vi era personale della a ricevere la merce;
ha confermato il cap. 10 ovvero che la merce ordinata Parte_1 dall'arch non è mai stata rifiutata nei cantieri della per cui quale Per_1 Parte_1 Per_1
capocantiere aveva il potere di ordinarla e di farsela consegnare;
confermava il cap. 11 e
12 ricordando di alcune richieste in urgenza fatte dall'arch. e confermava che i Per_1
DdT n. 40 del 16.01.2019, il DdT n. 82 del 23.01.2019, il DdT n. 91 del 24.01.2019 e il
DdT n. 121 del 29.01.2019 recavano la sua sottoscrizione.
Il teste all'udienza del 23.03.22 confermava anch'egli i capitoli di prova Testimone_2
di parte opposta e riconosceva la propria firma su alcuni DdT, riferendo di aver effettuato consegne nei cantieri sul cap. 7 precisava che la concedeva Parte_1 Parte_1
Pa l'accesso alla RA senza problemi.
I testi escussi, dunque hanno riferito su circostanze da loro direttamente percepite, motivando adeguatamente le ragioni della loro conoscenza dei fatti avendo effettuato le consegne e/o i pompaggi del calcestruzzo. Tali circostanze non costituiscono, di per sé, prova della inattendibilità dei testi ma anzi depongono per la loro credibilità soggettiva, in quanto persone inserite nelle procedure aziendali e quindi a diretta conoscenza dei fatti, credibilità corroborata non solo dalla concordanza reciproca delle dichiarazioni ma anche,
e soprattutto, dalla concordanza con la documentazione in atti, emessa in tempi non sospetti.
Diversamente il teste a prova contraria Sig. sentito all'udienza del Tes_3
07.11.2022, dinanzi il Tribunale di Milano (prova delegata Rg. 26721/2022), nulla a riferito a favore dell'opponente avendo dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze e di non essere in cantiere nelle date apposte sui DdT che gli venivano mostrati.
In definitiva va rilevato che, mentre parte opposta ha dimostrato con la documentazione versata in atti, la sussistenza della fonte negoziale delle proprie ragioni di credito, allegando l'inadempimento della società opponente, quest'ultima nulla ha dimostrato riguardo i fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue. Si ritiene che nel caso di specie, per il tenore della domanda attorea e per il comportamento processuale delle parti, sussistano i presupposti per poter accogliere la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. formulata dall'opposta. Come è ormai noto, si tratta di un meccanismo di natura tipicamente sanzionatoria introdotto dalla L. n. 69 del 2009, in considerazione del danno che con l'abuso dello strumento processuale viene arrecato non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del
2001. Come è stato sottolineato dalla S.C., con l'art. 96, comma 3, c.p.c. è stato introdotto nell'ordinamento processuale il potere del giudice di applicare una vera e propria pena pecuniaria di natura privata, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). È pertanto sufficiente che sussistano i requisiti della totale soccombenza e della condotta censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale.
Il tenore delle difese ed il successivo comportamento processuale evidenziano la natura dilatoria della presente opposizione e legittimano l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo Tribunale appropriati i riferimenti al valore della controversia, all'elemento soggettivo della parte soccombente e alla durata del giudizio. Tenuto conto di tutti i sopradetti elementi valutativi, che nella specie sono rispettivamente: il petitum sostanziale, vale a dire la condanna al pagamento della somma di € 15.433,59, la colpa grave e la durata di oltre 4 anni del giudizio, dovendosi fare ricorso all'equità, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda è destituita di fondamento oltreché temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 13828/2019 (n. 41753/2019 R.G.) emesso il 9.07.2019 dal Tribunale di Roma;
b) CONDANNA la alla rifusione, in favore dell'avv. LEONE Parte_1
LUCA, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi ex D.M. n. 147 del 2022, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
Pa c) CONDANNA la pagare alla RA ex art. 96, comma I, Parte_1 Pt_3
c.p.c. la somma di Euro 3.000,00.
Così deciso in Roma 14.04.2025
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano