Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 234 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'8.04.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, viale della CodiceFiscale_2 libertà n. 30/C, presso lo studio dell'avv. Vanessa Chinè che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
– appellanti-
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Giudecca n. 1/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Toscano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellata–
oggetto: contratti bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 1359/2018, pubblicata il 19.09.2018.
Conclusioni delle parti
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.04.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “ribadite le difese svolte con la comparsa di costituzione, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Angela Maria Fattorusso, si riporta a quanto sin qui osservato eccepito e dedotto negli atti di causa, insiste sulle proprie conclusioni, impugna e contesta quanto dedotto dall'appellante, perché infondato in fatto e diritto, per come argomentato nella comparsa di costituzione chiede all' Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, di accogliere le conclusioni rassegnate in atti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e confermare, in toto, la Sentenza n. 1359/2018, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria”
Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di c/c n.
18581.50 e/o delle clausole illegittime, con conseguente rideterminazione del saldo e condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni oltre risarcimento dei danni.
Si costituiva, ritualmente, l'Istituto di Credito convenuto rilevando, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato oltre che l'infondatezza della domanda attrice con richiesta di integrale rigetto.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 19.09.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 1359/2018, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la domanda attrice di ripetizione, rigettava l'eccezione di prescrizione proposta dall'Istituto di Credito, rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori e compensava, integralmente, tra le parti le spese giudiziali.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sopra richiamata decisione chiedendone
[...]
l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del proposto appello ed insistendo per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese legali del presente grado.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.04.2024, il procuratore degli appellanti precisava che, nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo per la risoluzione della presente controversia chiedendo, a questa
Corte, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione.
Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, anche il procuratore della Controparte_1
in considerazione dell'intervenuta transazione, si associava alla richiesta
[...] di controparte di cessazione della materia del contendere, insistendo, in ogni caso, per la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese legali del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la cessazione della materia del contendere si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
Tanto premesso, nella pendenza del giudizio di appello, tra le parti in causa è intervenuta una transazione con la quale è stato regolamentato il rapporto credito/debito oggetto della contesa, come peraltro precisato dai rispettivi difensori in sede di note di trattazione scritta e comparse conclusionali.
Sicché è evidente che l'eliminazione della posizione di contrasto tra le parti in causa,
“determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ed impone al giudice di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, ostativa a qualsiasi altra pronuncia di rito o di merito” (cfr. Cass. 17.11.1990 n. 6137).
In altri termini, alla luce del tenore delle conclusioni definitive, concordemente assunte dalle parti, in considerazione del raggiungimento di un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia, il sopravvenire dell'accordo transattivo determina l'esito processuale della cessazione della materia del contendere, posto che il nuovo assetto voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane con la sentenza impugnata, la quale resta caducata e inidonea a passare in giudicato.
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, "per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, qual è quella che dichiara cessata la materia del contendere” (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997).
Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 8980 del
2018, nel caso in cui nel corso del giudizio le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, il Giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.
Conformemente “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale" (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre
2007, n. 19160, ed altre conformi).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “è principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. II, n. 21757/2021) precisando che
“la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche d'ufficio, quando al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse anche con riguardo alla rilevanza giuridica dei fatti sopravvenuti, di guisa che sia venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia” (Cass. sez. II, n. 12826/1992).
Nondimeno, nel caso di cessazione della materia del contendere, deve, comunque, provvedersi in ordine alle spese di lite “la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
11494 del 21/06/2004).
Ne consegue che le spese legali – laddove le parti non abbiano raggiunto un accordo sulle stesse - devono essere disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. e che, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte qualora ricorra il caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero salvo patto contrario convenuto nel processo verbale di conciliazione (art. 92 c.p.c.).
E nel liquidare le spese giudiziali, il Giudice deve applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale in base al quale, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata
(Cass n. 24234 del 29. 11.2016).
Nella specie, in mancanza di un accordo in ordine alle spese processuali, ritiene questa
Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, cristallizzato dall'intervenuta transazione, che implica una reciproca rinuncia alle rispettive pretese.
Sul punto non può non evidenziarsi che, nella pendenza del presente procedimento, a fronte di una presunta esposizione debitoria degli attori pari ad €. 17.810,06, l'Istituto di Credito ha ridotto, sensibilmente, le sue pretese giungendo ad accettare l'esiguo importo di €. 4.000,00 a totale saldo di quanto vantato nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 1359/2018, pubblicata il 19.09.2018, così decide:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa, integralmente, tra le parti le spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)