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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero F. De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 22.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/24 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ROBERTO BOCCHINI, come in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente domicilia;
CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n. 7068\2023, con cui il
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso dell'odierno appellato, l'aveva condannata al risarcimento del danno da mancato lavaggio dei DPI
(Dispositivi di protezione individuali), quantificato equitativamente come in dispositivo, per il periodo dal 2016 al deposito del ricorso giudiziario (2021), oltre gli accessori di legge e le spese di lite, in parte compensate. L'appellante ha censurato la sentenza sostenendo l'erronea qualificazione di DPI degli ordinari indumenti di lavoro in uso ed altresì degli obblighi gravanti sulla datrice di lavoro;
si è altresì doluto del quantum del risarcimento previsto dal primo giudice in via equitativa. L'appellato, ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del gravame della società in quanto infondato. All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
L'appello proposto dalla società va rigettato per le considerazioni già espresse da questa Corte con le numerose sentenze prodotte in atti, qui da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att cpc. Contr L , con il primo motivo di gravame ribadisce che gli indumenti forniti al proprio dipendente non possono qualificarsi come DPI, trattandosi di meri indumenti di lavoro senza alcuna valenza protettiva, tenuto conto che a questi non è assegnata alcuna funzione di protezione dal contatto con sostanze pericolose. Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna all'odierno appellato degli indumenti elencati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né alle mansioni svolte di Operatore Tecnico dal 01/01/2020, con parametro 170, di cui al CCNL e in Controparte_3 precedenza, ovvero nel periodo 01/01/2018 al 31/12/2019, di Operatore qualificato (parametro 140) ed ancor prima le mansioni di Operatore generico (parametro 116), presso le officine/depositi per la manutenzione rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli.
Osserva altresì la Corte che, alla luce della analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina di Napoli Ponticelli che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
Ha sostenuto il ricorrente-odierno appellato- di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. In linea generale si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda. Contr Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile. Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, Contr che la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” , dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive ed impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. n. 18656 del3/7/2023) dunque, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti”. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli indumenti bensì impone CP_4 al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro.
La prova testimoniale, correttamente espletata dal primo giudice conferma le modalità della prestazione specifica e corrobora le deduzioni del ricorrente. Dunque, i motivi di appello afferenti l'an della pretesa non possono essere condivisi. L'appellante si duole poi del fatto che parte ricorrente non abbia fornito né la prova del danno, né tanto meno elementi idonei per la sua quantificazione. E che il giudice abbia errato nella liquidazione effettuata in termini equitativi. Con riguardo tale motivo, si osserva che dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (cfr Cass. 16715/2014). Il Tribunale, quindi, in via equitativa, ha quantificato il danno nella misura indicata in sentenza (due lavaggi settimanali in ambito domestico al costo di euro 1.20 l'uno, €. 10,00 mensili), riducendo la richiesta iniziale del lavoratore, e tale criterio di calcolo non adeguatamente censurato nella logica applicativa e nella quantificazione, deve essere condivisa.
Deve essere in radice escluso che non vi sia prova certa del danno per le considerazioni sopra effettuate in ordine all'an della pretesa, pertanto non si può in nessun caso accedere alla tesi dell'appellante in ordine alla pretesa illegittimità della valutazione equitativa effettuata dal primo giudice. Contr Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello dell' va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, avuto riguardo al valore della controversia e alla serialità del contenzioso esaminato.
La Corte infine dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione con riguardo alla debenza dell'ulteriore contributo unificato, come in dispositivo.
.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello della CP_4
Condanna la al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro € 962,00 oltre IVA CP_4
e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale
Biondi. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n.228/2012, che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo. Così è deciso all'esito dell'udienza cartolare del 22.4.25 Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero F. De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 22.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/24 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ROBERTO BOCCHINI, come in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente domicilia;
CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n. 7068\2023, con cui il
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso dell'odierno appellato, l'aveva condannata al risarcimento del danno da mancato lavaggio dei DPI
(Dispositivi di protezione individuali), quantificato equitativamente come in dispositivo, per il periodo dal 2016 al deposito del ricorso giudiziario (2021), oltre gli accessori di legge e le spese di lite, in parte compensate. L'appellante ha censurato la sentenza sostenendo l'erronea qualificazione di DPI degli ordinari indumenti di lavoro in uso ed altresì degli obblighi gravanti sulla datrice di lavoro;
si è altresì doluto del quantum del risarcimento previsto dal primo giudice in via equitativa. L'appellato, ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del gravame della società in quanto infondato. All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
L'appello proposto dalla società va rigettato per le considerazioni già espresse da questa Corte con le numerose sentenze prodotte in atti, qui da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att cpc. Contr L , con il primo motivo di gravame ribadisce che gli indumenti forniti al proprio dipendente non possono qualificarsi come DPI, trattandosi di meri indumenti di lavoro senza alcuna valenza protettiva, tenuto conto che a questi non è assegnata alcuna funzione di protezione dal contatto con sostanze pericolose. Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna all'odierno appellato degli indumenti elencati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né alle mansioni svolte di Operatore Tecnico dal 01/01/2020, con parametro 170, di cui al CCNL e in Controparte_3 precedenza, ovvero nel periodo 01/01/2018 al 31/12/2019, di Operatore qualificato (parametro 140) ed ancor prima le mansioni di Operatore generico (parametro 116), presso le officine/depositi per la manutenzione rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli.
Osserva altresì la Corte che, alla luce della analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina di Napoli Ponticelli che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
Ha sostenuto il ricorrente-odierno appellato- di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. In linea generale si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda. Contr Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile. Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, Contr che la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” , dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive ed impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. n. 18656 del3/7/2023) dunque, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti”. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli indumenti bensì impone CP_4 al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro.
La prova testimoniale, correttamente espletata dal primo giudice conferma le modalità della prestazione specifica e corrobora le deduzioni del ricorrente. Dunque, i motivi di appello afferenti l'an della pretesa non possono essere condivisi. L'appellante si duole poi del fatto che parte ricorrente non abbia fornito né la prova del danno, né tanto meno elementi idonei per la sua quantificazione. E che il giudice abbia errato nella liquidazione effettuata in termini equitativi. Con riguardo tale motivo, si osserva che dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (cfr Cass. 16715/2014). Il Tribunale, quindi, in via equitativa, ha quantificato il danno nella misura indicata in sentenza (due lavaggi settimanali in ambito domestico al costo di euro 1.20 l'uno, €. 10,00 mensili), riducendo la richiesta iniziale del lavoratore, e tale criterio di calcolo non adeguatamente censurato nella logica applicativa e nella quantificazione, deve essere condivisa.
Deve essere in radice escluso che non vi sia prova certa del danno per le considerazioni sopra effettuate in ordine all'an della pretesa, pertanto non si può in nessun caso accedere alla tesi dell'appellante in ordine alla pretesa illegittimità della valutazione equitativa effettuata dal primo giudice. Contr Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello dell' va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, avuto riguardo al valore della controversia e alla serialità del contenzioso esaminato.
La Corte infine dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione con riguardo alla debenza dell'ulteriore contributo unificato, come in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello della CP_4
Condanna la al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro € 962,00 oltre IVA CP_4
e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale
Biondi. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n.228/2012, che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo. Così è deciso all'esito dell'udienza cartolare del 22.4.25 Il Consigliere estensore Il Presidente