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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nelle cause civili d' appello riunite iscritte ai n. r.g. 837/2022 e 854/2022
PROMOSSE DA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 con sede legale in Calangianus (SS), Strada Statale 127 Km 37,500 snc, C.F. e P.IVA.:
, e , C.F.: , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanna Antonia Inzaina, del Foro di Tempio
Pausania, C.F. dall'avv. Andrea Zaltron, del Foro di Vicenza, C.F. C.F._2
e dall'avv. Maurizio Vilona, del Foro di Siracusa, C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano C.F._4
Boglione in 10125 - Torino, Corso Marconi n. 3, che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTI
CONTRO con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona di Procuratore di in forza dei poteri a lui CP_2 Controparte_1 conferiti con la procura speciale a lui conferita il 26.11.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Recami (c.f. e C.F._5 dall'Avv. Enrico Maria Scotta del Foro di Torino (cf: ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino via Cibrario n. 6 per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA
IN CUI E' INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Controparte_3 sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo di NC
d'LI al numero 35856.4, avente sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.
1, capitale sociale € 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Pag. n. 1 di 20 Treviso - Belluno, C.F. e P.IVA , per il tramite della propria mandataria e P.IVA_3 procuratrice speciale, con sede legale in Milano, Via Controparte_4
Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 4.510.569,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , numero di R.E.A. MI- P.IVA_4
1217580, giusta procura speciale rep. 32874 – racc. 22004 (in atti), a rogito del notaio dott.
registrata in Pordenone in data 09 dicembre 2021 n. 20221, serie 1T, Persona_1 in questa sede rappresentata da con sede legale in Milano, Controparte_5
Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in P.IVA_5 forza di procura del 14.01.2022 (Reg. 146062 e Racc. 37972) registrata a Milano 2 in data
14.01.2022, n. 1953 serie 1T (in atti), in persona del procuratore speciale , CP_6 nata a [...] il [...] (CF ) su procura conferita dal Dott. C.F._7 [...]
con sottoscrizione autenticata il 27.5.2020 dal Dott. , notaio in Per_2 Per_3
Milano, rep. 142719, racc 36506 e registrata in data 27.5.2020 in Milano 2 alla serie 35001
1T (in atti), rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv.
Alessandro Cassiani del Foro di Roma (C.F. ), con studio in CodiceFiscale_8
Roma, Via Giovanni Antonelli n. 41 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
Udienza collegiale del 9.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento del proposto appello, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 486/2021, pronunciata dal
Tribunale di Biella il 7/10 dicembre 2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1637/2016, respingendo la domanda originariamente proposta da nei confronti Controparte_1 degli appellanti, per l'effetto mandando esente gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
verificare se sussistano e siano stati provati i presupposti perché possa ancora affermarsi la legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente;
rigettare, in ogni caso, le istanze istruttorie formulate dalla banca cedente perché inammissibili, in quanto genericamente dedotte ed inutili ai fini del decidere;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018 e s.m.i., oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio“.
Per l'appellata Controparte_1
“IN PRINCIPALITA'
Pag. n. 2 di 20 Dichiararsi l'estromissione di dal presente giudizio Controparte_1
IN SUBORDINE e per la sola denegata ipotesi di mancata estromissione
Rigettarsi le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Biella n. 486/2021 del 07.12.2021, pubblicata il 10.12.2021, non notificata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ove occorrendo, ammettersi, senza inversione dell'onere probatorio gravante su controparte, i seguenti capi di prova testimoniali:
1) Vero che sono dipendente di e responsabile dei servizio di invio degli CP_1 estratti conto e della documentazione periodica alla clientela
2) Vero che, con riferimento al contratto di conto corrente n. R4 52 600057341 0, CP_1
ha provveduto ad inviare la relativa documentazione (estratti conto, estratti conto
[...] scalari, documenti di sintesi, proposte di modifica unilaterale del contratto) che mi si rammostrano ai docc. 8, 9, 10,11 alla cliente nei periodi indicati, Parte_1 all'indirizzo indicato nel documento stesso
3) Vero che dal 2006 il centro stampa di è dotato di un sistema di Controparte_1 tracking della corrispondenza che fa sì che ogni documento presente in procedura
(procedura H2O della banca) venga spedito al cliente come copia conforme
4) Vero che il processo di stampa prevede che, in caso di inceppamenti dei macchinari di stampa o imbusto, in automatico e senza l'intervento manuale di nessuno, il documento venga recuperato, riprocessato e spedito
5) Vero che la relativa documentazione (estratti conto, estratti conto scalari, documenti di sintesi, proposte di modifica unilaterale del contratto) che mi si rammostrano ai docc. 8,
9, 10 e 11 sono inseriti nella procedura H2O
Teste:
– CF , residente in [...] C.F._9
Ossola 45/A
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, ivi incluse quelle della fase di ingiunzione, diritti ed onorari, I.V.A.
e C.A. come per legge”.
Per l'intervenuta
“Voglia l'Illustrissimo signor Giudice adito, contrariis rejectis,
- In via principale: confermare la sentenza resa dal Tribunale di Biella n. 486/2021 in causa R.G. 1637/2016 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 474/2016 dichiarando non fondate le eccezioni della parte appellante con vittoria di spese competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. n. 3 di 20 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del l.r.p.t. ed il IG. in proprio, quale fideiussore, Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 474/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Biella in data 19.5.2016 con cui era stato loro ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore di la somma di €. 96.514,10#, oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente n. R4 52 60057341 0, aperto in data 19.2.2014 (cfr. doc. 2 e 3 fasc. monitorio) e del relativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
A sostegno della pretesa, gli opponenti hanno addotto le seguenti doglianze:
A) in via pregiudiziale, per un verso, la carenza di legittimazione processuale della banca e, per altro verso, l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo;
B) nel merito: - l'assenza di documenti a prova del credito ingiunto, mancando in particolare il contratto di apertura del conto corrente n. R4 B9 60057341 D;
- la nullità del contratto di conto corrente e di fideiussione per difetto di forma scritta, in quanto monofirma;
- la nullità della fideiussione per “omessa individuazione delle obbligazioni future coperte dalla fideiussione, per mancata indicazione dei conti e/o attività da garantire e delle condizioni previste per legge, […] per difetto d'informazione periodica”, nonché per violazione dei doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione e dell'art. 1956 c.c.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU: precisate le conclusioni con lo scambio di note scritte, con provvedimento pubblicato in data 18.5.2021 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 486/2021, pubblicata in data 10.12.2021 il Tribunale di Biella, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.
474/2014 emesso dal Tribunale di Biella in data 19.5.2014, con la condanna della in persona del l.r.p.t., e del IG. al Parte_1 Parte_2 pagamento, in solido tra loro ed in favore di in persona del l.r.p.t., delle Controparte_1 spese di lite, e delle spese di ctu nella misura già liquidata.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello notificato in data 8.6.2022, che ha incardinato il procedimento rubricato sub n. 837/2022 RG, e Parte_1 [...]
hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione Parte_2 per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale
Pag. n. 4 di 20 ha errato:
a) laddove ha ritenuto che in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di del 4.2.2014 erano stati attribuiti ad , nella qualità di Controparte_1 Parte_3 responsabile del servizio “contenzioso”, poteri di rappresentanza sostanziale dell'istituto bancario;
b) laddove ha ritenuto verosimile l'avvenuta comunicazione alla debitrice ed al suo fideiussore delle modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente apportate al rapporto bancario;
c) laddove ha respinto l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus.
4. Con separato atto di citazione in appello (identico a quello notificato in data
8.6.2022) notificato in data 9.6.2022, che ha incardinato il procedimento rubricato sub n.
854/2022 RG, proposto dalle medesime parti dinanzi al medesimo Giudice, ossia la Corte
d'Appello di Torino, contro la medesima parte appellata ( e contenente Controparte_1 le stesse conclusioni e medesima udienza di comparizione (15.11.2022),
[...]
e hanno proposto ulteriore (identica) Parte_1 Parte_2 impugnazione contro la predetta decisione, ovvero avverso la sentenza n. 486/2021, pubblicata in data 10.12.2021 resa dal Tribunale di Biella.
5. Con comparsa depositata in data 17.10.2022 nel procedimento rubricato sub n.
837/2022 RG, premesso che
- società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Controparte_3 sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo di NC
d'LI al numero 35856.4, avente sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.
1 (All. n. 4), a seguito di una operazione di cartolarizzazione in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 06 dicembre 2021 aveva acquistato pro-soluto:
- da NC di Macerata e da altre banche, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di ciascuna NC Cedente derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della NC d'LI n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che erano stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i "Crediti").;
- l'operazione di cartolarizzazione sopra descritta aveva efficacia a decorrere dal 01 dicembre 2021 come da avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11/12/2021 (All. n. 5);
- aveva conferito alla con atto Controparte_3 Controparte_5 del 09.12.2021, rep. 32874, racc. 22004 registrato a Pordenone in data 09.12.2021 la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei crediti oggetto della suddetta cessione;
- tra i suddetti crediti rientrava anche quello vantato nei confronti della Società Artigianato
Pag. n. 5 di 20 e quale fideiussore Parte_1 Parte_2 interveniva volontariamente in causa ex art. 111 cpc a mezzo della Controparte_3 mandataria , chiedendo il rigetto del gravame con la conferma Controparte_5 della impugnata sentenza.
6. Con comparsa depositata in data 25.10.2022 si costituiva nel procedimento rubricato sub n. 837/2022 RG chiedendo in via preliminare la riunione di Controparte_1 tale procedimento con quello rubricato sub n. 854/2022 RG ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 2, c.p.c. e la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
In principalità, sempre in rito, la confermava che il credito bancario di cui è causa CP_1 aveva costituito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione risalente al 01.12.2021
-ossia, in pendenza della pronuncia della sentenza oggi impugnata-, oggetto di contratto di cessione del credito, stipulato in pari data tra (in qualità di cedente) e la Controparte_1 società (nella veste di cessionaria) ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della Controparte_3 legge n. 130/1999, così che aveva acquisito la titolarità dell'intero Controparte_3 credito (per capitale, interessi, anche di mora e accessori) e che, in particolare, sussisteva in capo alla cessionaria la legittimazione a far valere le ragioni del diritto controverso.
La essendo venuti meno i presupposti per la perdurante presenza della parte cedente CP_1 nell'attuale procedimento, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata
7. Costituitasi la pure nel procedimento rubricato sub n. 854/2022 RG, ha CP_1 parimenti chiesto, preliminarmente, di disporre la riunione dei due giudizi (RG n. 837/2022
e RG n. 854/2022) ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 2, c.p.c.
8. Con ordinanza resa nel procedimento RG. n. 837/2022 pubblicata in data
15.11.2022 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020, prorogato dal D.L. n. 105/2021;
-considerato che tutte le parti risultavano ritualmente costituite;
-viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
- considerato che alla presente causa andava riunita quella n. 854/2022 rg, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle cause riunite al 12.12.2023, poi differita al 9.1.2024 con decreto pubblicato in data 3.11.2023, con cui se ne disponeva la
Pag. n. 6 di 20 trattazione scritta.
9. Con successiva ordinanza pubblicata in data 12.1.2024 la Corte
- rilevato che parte appellante e parte intervenuta avevano depositato istanza diretta a dare atto della pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza, chiedendo congiuntamente un differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
-ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, anche alla luce della circostanza che parte appellata aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio e solo in subordine aveva chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 9.4.2024, disponendone lo svolgimento a mezzo di trattazione scritta.
10. Con successiva ordinanza pubblicata in data 15.4.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di rito sollevate da parte appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Pag. n. 7 di 20 giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
*******
Preliminarmente, sempre in rito, occorre dare atto che parte appellante nella memoria di replica (cfr. pagg. 1 e seguenti) ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di per effetto della cessione di credito a terzi, così che dovrebbe ritenersi Controparte_1 inammissibile la sua partecipazione al presente giudizio di gravame.
Deduce parte appellante che con la cessione del credito il cedente perde la titolarità dello stesso, in quanto la cessione trasferisce al cessionario la legittimazione attiva.
, quindi, sarebbe carente di legittimazione ad agire nel presente giudizio, Controparte_1 emergendo dalle stesse sue allegazioni che il diritto vantato in giudizio non le appartiene.
****
Sempre nella memoria di replica, parte appellante ha contestato che l'intervenuta società abbia dato prova della titolarità della posizione soggettiva attiva (in Controparte_3 quanto pretesa cessionaria del credito) vantata in giudizio, stante che la stessa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima.
La mancanza di prova da parte del cessionario, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio, attenendo a circostanza costituente presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c.
Ne discende che la benché gravata del corrispondente onere fin dal Controparte_3 momento del deposito del proprio “atto di intervento”, non avrebbe dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la sola descritta documentazione prodotta contestualmente al deposito del suo citato “atto di intervento” (Gazzetta Ufficiale) si rivela inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore del credito fatto valere nel presente giudizio.
L'intervento di pertanto, deve essere disatteso e rigettato per difetto Controparte_3 di prova sulla cessione del credito fatto valere nel presente giudizio.
*****
Pag. n. 8 di 20 Quanto alla legittimazione di , rileva la Corte che la stessa si è costituita Controparte_1 dando atto dell'intervenuta cessione del “credito di cui è causa” a in Controparte_3 data 1.12.2021 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta) e chiedendo di essere estromessa dal giudizio, denotando quindi la propria carenza di interesse a contraddire.
In particolare, la confermava che il credito bancario di cui è causa aveva costituito, CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione risalente al 01.12.2021 - ossia, in pendenza della pronuncia della sentenza oggi impugnata -, oggetto di contratto di cessione del credito, stipulato in pari data tra (in qualità di cedente) e la società Controparte_1
(nella veste di cessionaria) ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge n. Controparte_3
130/1999, così che aveva acquisito la titolarità dell'intero credito (per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora e accessori) e quindi sussisteva in capo alla cessionaria la legittimazione a far valere le ragioni del diritto controverso.
La essendo venuti meno i presupposti per la perdurante presenza della parte cedente CP_1 nell'attuale procedimento, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, senza che ciò in seguito sia effettivamente avvenuto.
Sul punto si tornerà in sede di liquidazione delle spese di lite.
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Premesso quanto sopra, e quindi risultando la piena legittimazione di Controparte_3
a contraddire nel presente giudizio, in qualità di titolare dell'interesse sostanziale dedotto in causa, occorre comunque sottolineare che l'intervento di risale Controparte_8 al mese di ottobre 2022: sino al deposito della memoria di replica parte appellante non ha avanzato nessuna contestazione in ordine alla legittimazione della cessionaria. si è costituita depositando in giudizio l'avviso in Gazzetta Ufficiale Controparte_3 attestante la cessione: la ha chiesto l'estromissione dal giudizio dopo l'intervento, CP_1 confermando l'intervenuta cessione dello specifico rapporto oggetto di causa.
E' noto che la difesa con la quale la parte si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, costituisce una “mera difesa”: tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità
(cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 2951/2016).
Più nello specifico, per la fattispecie di cui è causa, vale la pena richiamare il principio secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
Pag. n. 9 di 20 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres.
Scaldaferri. Est. Terrusi).
La mancata contestazione della legittimazione della cessionaria da parte degli appellanti, che anzi nelle note scritte depositate in data 8.1.2024 davano atto di avere interloquito con la difesa dell'intervenuta al fine di individuare possibili soluzioni Controparte_3 deflattive del giudizio, vale comunque quale riconoscimento implicito della legittimazione della cessionaria.
Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
11.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha configurato all'interno del mandato speciale alle liti conferito dal Consiglio di
Amministrazione di in data 04.02.2014, all'avvocato Controparte_1 Parte_3 anche una procura ad negotia.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“.. si osserva innanzitutto che dal combinato disposto degli artt. 75 e 83 c.p.c. si ricava che, in caso di persone giuridiche private e, più precisamente, di società di capitali – come la banca odierna convenuta opposta – il conferimento della procura ad litem postula la sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale dell'ente; infatti, non è conferibile la rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche della rappresentanza sostanziale (Cass. 4.3.2005, n. 4787). La procura, quindi, deve essere rilasciata al difensore da persona della quale sia indicata – nel testo della procura stessa oppure nell'epigrafe dell'atto – la qualità di amministratore ovvero dichiarata e dimostrata la qualità di titolare del potere rappresentativo sulla base di specifiche previsioni di legge o di statuto oppure di deliberazioni assembleari (cfr. ex multiis Cass. sez. lav. 2.6.1995, n. 6194; Cass. sez. lav. 25.2.1998, n. 2042). Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la persona fisica che sta in giudizio e rilascia il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante della società medesima, non ha l'onere di dimostrare tale veste, che deve presumersi ad essa spettante secondo l'ordinamento interno dell'ente” (in tal senso, Cass. 16.12.1987, n. 9357); il rappresentante, infatti, “ha l'onere di provare la qualità allegata solo in caso di contestazione della controparte in modo da consentire l'eventuale prova contraria idonea a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte” (Cass. 28.9.2011, n. 19824). “L'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere comunque provata da chi l'eccepisce” (Cass. 13.6.2006, n. 13669; Cass. 9.11.2006, n. 23916). Facendo applicazione dei principi appena richiamati alla fattispecie oggetto della proposta eccezione si possono trarre le seguenti conclusioni: i) nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, la IG.ra è espressamente qualificata quale Parte_3
“responsabile dell'Ufficio Legale Contenzioso di in forza di delibera Controparte_1 del Consiglio di Amministrazione della del 04/02/2014”; ii) nella delibera in CP_1 questione (cfr. doc. 2 comparsa) sono attribuiti alla stessa , nella qualità Parte_3 anzidetta, i “poteri di firma e di rappresentanza” ivi specificati, tra i quali “la nomina di avvocati”; iii) sussiste, pertanto, il potere di rappresentanza sostanziale dell'istituto bancario (con l'estensione meglio dettagliata nella delibera attributiva dei relativi poteri) e correlativamente quello di rappresentanza processuale dello stesso, comprensivo del potere di conferire la procura ad litem;
iv) in ogni caso, con la proposta eccezione, gli opponenti non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine all'asserita inesistenza del rapporto organico e, quindi, anche in forza della documentazione prodotta dalla banca
Pag. n. 10 di 20 convenuta, la relativa presunzione non risulta superata. Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, la procura ad litem rilasciata dalla IG.ra
[...]
al difensore costituito nel procedimento monitorio è pienamente valida ed Pt_3 efficace”.
11.1.1. Parte appellante oppone le censure sub 3.a), precisando che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo degli atti di causa, poiché sarebbe da escludere che con il mandato speciale del 04.02.2014 abbia inteso nominare l'avv. Controparte_1 [...]
suo rappresentante "sostanziale" generale e dunque che lo abbia investito in pari Pt_3 tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria.
Alla stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato speciale de quo agitur non integrerebbe una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva.
Né potrebbe ritenersi che con il predetto mandato la ricorrente abbia nominato la dott.ssa suo rappresentante "sostanziale" speciale ovvero suo rappresentante con Parte_3 specifico riferimento alla pretesa di credito correlata alla posizione relativa alla cliente ed al fideiussore di quest'ultima . Parte_1 Parte_2
Detto mandato, infatti, contiene soltanto un riferimento, invero generico ed indifferenziato,
a "tutti gli atti di natura giurisdizionale e/o amministrativa, ivi inclusa la nomina di avvocati”, che evidentemente identifica l'ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito dalla parte al procuratore.
Di conseguenza, la facoltà di nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non potrebbe che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell'ambito della rappresentanza volontaria processuale.
L'inosservanza dell'art. 77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi, con il difetto di ius postulandi in capo all'avvocato Luca Recami ed all'avv. Carlo Bocaccino, officiati dalla ai fini del recupero del credito nei Parte_3 confronti degli odierni appellanti.
Secondo parte appellante, ciò comporta l'invalidità del ricorso per decreto ingiuntivo, della costituzione di in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, pertanto, Controparte_1 di tutti gli atti prodotti dall'opposta nel corso del rapporto processuale per cui è causa, così che la domanda della NC, ritenuta l'inutilizzabilità di tutti gli atti dalla stessa prodotti, dovrà essere disattesa e rigettata.
11.1.2 Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.
Risulta prodotta in atti (cfr. doc. 2 fasc. NC) la copia conforme dell'estratto del verbale
Pag. n. 11 di 20 di riunione del Consiglio di amministrazione del 04.02.2014 dal quale si evincono i poteri riconosciuti in capo ad : vengono, infatti, attribuiti alla stessa poteri di firma Parte_3
e di rappresentanza per l'ordinaria gestione del servizio contenzioso, tra cui “fare atti di natura giurisdizionale e/o amministrativa, ivi inclusa la nomina di avvocati e/o procuratori”.
Tra gli atti di competenza rientrano i ricorsi per decreto ingiuntivo e le costituzioni in causa: si tratta quindi di delega che conferiva il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi e che quindi non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l'anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé quello di costituirsi in giudizio.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel documento sopra menzionato si specifica che il punto 19 dell'O.d.g. riguardava “l'attribuzione dei poteri di firma e rappresentanza a e per l'ordinaria gestione del servizio Persona_4 Parte_3 contenzioso”.
Si precisava altresì che nel corso della riunione consiliare del 23 dicembre era stata, tra l'altro, deliberata la nomina di a responsabile del servizio contenzioso: era Parte_3 quindi opportuno, al fine di consentire all'interessata di esercitare la nuova attività, attribuirle i necessari poteri di firma e rappresentanza.
Seguiva poi l'elenco dei poteri che venivano attribuiti alla responsabile del servizio
“Contenzioso”: la procura in concreto conferita a può certamente essere Parte_3 qualificata quale delega generale a svolgere sia attività di carattere processuale che sostanziale, implicando le attività indicate nell'atto un generale potere di disposizione del diritto sostanziale,
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale (con relativa facoltà di nomina dei difensori) al capo dell'ufficio legale territoriale di una grande impresa implica il potere di questi di agire anche agli effetti sostanziali per i rapporti riferibili al settore aziendale di competenza indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce l'effetto naturale della collocazione del suddetto soggetto nell'organizzazione dell'impresa” (Cfr. Cass. Civ. n. 12640/2020; Cass. Civ. n.
15955/2001).
11.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non avrebbe correttamente applicato gli artt. 118 e 119 TUB nonché l'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova circa l' eccezione di mancata comunicazione delle modifiche unilaterali del contratto bancario.
Pag. n. 12 di 20 Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Quanto al secondo aspetto, analogamente, pur a fronte della documentazione versata in atti (per l'appunto, le modifiche unilaterali apportate dalla banca nel corso del rapporto
– cfr. doc. 11 comparsa), gli opponenti si sono limitati ad una contestazione assolutamente generica, tale per cui “per il corretto esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 Pt_4 non è sufficiente il mero invio degli estratti conto”, nonché a rappresentare “di non avere avuto e ricevuto tali comunicazioni” (cfr. pag. 15 citazione e pag. 4 mem. 183, n. 1 c.p.c.). In particolare, tale ultima eccezione risulta assolutamente priva di pregio, poiché, così come formulata, fa ricadere sulla banca l'onere della prova di tale invio non consentendo, per converso, l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell'opposta sul punto. Questa, infatti, sarebbe inammissibilmente onerata di una vera e propria probatio diabolica consistente nella dimostrazione dell'invio di tutti gli estratti dall'inizio del rapporto e delle variazioni sfavorevoli, pur a fronte di un'avversa allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, del tutto inidonea a circoscrivere l'onere probatorio di controparte relativo all'avvenuto esatto adempimento degli obblighi informativi. Tale prova, d'altronde, risulta d'improbabile riuscita e non possibile neppure per mezzo di testi, considerato che la banca non è tenuta a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna degli estratti conto ai clienti, atteso che l'art. 118 TUB si limita a prescrivere che tutte le comunicazioni debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente, così come per gli estratti conto ai sensi dell'art. 119 TUB, anch'essi prodotti in giudizio dalla banca e per i quali devono ripetersi le stesse considerazioni svolte in ordine alle modifiche contrattuali sfavorevoli in corso di rapporto. Conseguentemente, per un verso, l'esistenza di una specifica pattuizione contrattuale (rinvenibile nei contratti per cui è causa) che obbliga l'istituto di credito all'invio delle comunicazioni in conformità al TUB, unitamente all'esistenza di una normale prassi aziendale bancaria in tal senso, nonché, per altro verso, la produzione in giudizio dei documenti attestanti la modifica delle condizioni economiche destinati all'invio alla clientela, rendono verosimile l'avvenuta comunicazione”.
11.2.1. Parte appellante richiama le censure sub 3.b), precisando che sarebbe stato onere della provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di CP_1 comunicazione.
Quando l'onere di comunicazione non viene assolto dalla banca o, ciò che è lo stesso, non vi è prova che lo sia stato, consegue l'inefficacia della modifica contrattuale;
quindi continuano ad applicarsi le condizioni preesistenti, e le somme addebitate devono essere ripetute.
11.2.2 Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la contestazione in relazione allo ius variandi era assolutamente generica: in effetti nell'atto di opposizione (cfr. pagg. 14-15) si deduceva semplicemente che “per il corretto esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118
T.U.B non è sufficiente il mero invio degli estratti conto”, nonché si rappresentava “di non avere avuto e ricevuto tali comunicazioni” (cfr. pag. 15 citazione e pag. 4 mem. 183, n. 1
c.p.c.).
Tale statuizione non risulta specificamente censurata da parte appellante ed in effetti l'eccezione proposta in sede di citazione introduttiva in primo grado risultava del tutto priva del benchè minimo riferimento all'effettivo esercizio in concreto dello ius variandi
Pag. n. 13 di 20 da parte della e nemmeno la consulenza tecnica di parte del dr. , prodotta CP_1 Per_5 sub doc. 2, si soffermava sull'illegittimità dello ius variandi.
Lo stesso quesito da sottoporre al CTU, di cui alle pagg. 20 e 21 dell'atto di opposizione, non faceva alcun riferimento alla mancata comunicazione di modifiche unilaterali da parte della NC, né all'effettiva concreta sussistenza delle stesse.
Dunque nel caso di specie manca l'allegazione specifica (e quindi anche la prova) dell'effettivo esercizio dello ius variandi da parte della e, soprattutto, di CP_1 come lo stesso si sia atteggiato in concreto: in assenza di tale allegazione, la questione della comunicazione delle modifiche intervenute è del tutto inconferente.
Senza dimenticare che nel contratto di conto corrente del 19.12.2014, la clausola denominata “Invio della corrispondenza alla clientela” (pagina 5 del contratto) stabilisce che “La NC invia al Cliente lettere, estratti conto, eventuali notifiche o qualunque altra dichiarazione o comunicazione all'ultimo indirizzo che il Cliente ha comunicato per iscritto, che è da considerarsi come suo domicilio eletto”.
A tale indirizzo sono stati inviati gli estratti conto, gli scalari ed i documenti di sintesi senza che nessuna doglianza venisse mai sollevata nel tempo dagli appellanti: il rapporto per cui
è causa ha quindi avuto regolare e continuata esecuzione, con una regolare prassi bancaria che ha comportato l'invio di documenti negoziali, documenti di sintesi, estratti conto periodici (in difetto dei quali la correntista non sarebbe stata neppure in grado di elaborare la prodotta perizia contabile).
11.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione omnibus (versata in atti).
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Con riguardo, infine, alla denunciata “nullità della fideiussione omnibus per cui è causa anche perché redatte su moduli prestampati – modello ABI – che prevedono tre clausole che contengono delle condizioni contrarie ai dettami di legge e che conseguentemente determinano la nullità della stessa fideiussione, essendo contrarie ai dettami di legge, e quindi a norme imperative”, si ritiene la relativa eccezione inammissibile in quanto nuova, e pertanto tardivamente proposta, oltre che assolutamente generica. Al riguardo si reputano, infatti, condivisibili i principi di diritto enunciati nelle pronunce di merito citate dalla difesa della banca opposta nella propria memoria di replica e secondo cui – per un verso – “le comparse conclusionali devono comunque contenere l'illustrazione ed il riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum: ciò vale anche per le eccezioni che sono rilevabili d'ufficio, come la nullità, laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo” (cfr. Trib. Pistoia, sent. 09.09.2020 n. 673); e – per altro verso – “per l'ammissibilità di siffatta eccezione non è neppure sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione sotto il profilo in questione, ma occorrono precise allegazioni, in punto di fatto (realizzazione di profili di distorsione della concorrenza e indicazione di quali siano i ridetti profili in questione), con l'ovvia conseguenza che essa non può essere formulata in comparsa conclusionale quando è già decorso il termine perentorio assegnato per
Pag. n. 14 di 20 l'attività assertiva delle parti” (cfr. Trib. Monza, sent. 04.09.2018 n. 2053). In definitiva, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, anche la fideiussione omnibus del 23.12.2014 risulta pienamente valida ed efficace”.
11.3.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.c) precisando di avere dedotto, nel corso del giudizio di prime cure, la nullità della fideiussione omnibus per cui è causa anche perché redatta su modulo prestampato – modello ABI – che prevede tre clausole che contengono delle condizioni contrarie ai dettami di legge e che, conseguentemente, determinano la nullità della stessa fideiussione, perché contraria a norme imperative, contenute nelle condizioni generali ed indicate nel capo “Oggetto della garanzia”, nello specifico: 1) la clausola di reviviscenza -2) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1948
1957 e 3) la c.d. clausola di sopravvivenza.
Gli opponenti, al riguardo, hanno dedotto che la NC d'LI con provvedimento
(n.55/05), all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 L. 287/1990 nei riguardi dell'ABI su parere conforme dell'AGCM, ha dichiarato che gli articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) che contengono le dette disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ossia in contrasto con la legge antitrust.
Pertanto, la fideiussione omnibus rilasciata da , per cui è causa, Parte_2
è nulla, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI con le “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) e perché contiene le tre clausole nulle per violazione e contrarietà alle disposizioni di legge.
Tale nullità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112
c.p.c.). In questo senso, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, avendo la parte opponente, all'esito di tale indicazione, formulato un'espressa istanza di accertamento.
11.3.2 Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha considerato inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione poiché tardiva oltre che assolutamente generica.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Sul punto, giova preliminarmente rilevare che la doglianza è stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale (cfr. pag. 23) nei termini che seguono: “- Si contesta e rileva, inoltre, la nullità della fideiussione omnibus per cui è causa anche perchè redatte su moduli prestampati – modello ABI – che prevedono tre clausole che contengono delle condizioni contrarie ai dettami di legge e che conseguentemente determinano la nullità
Pag. n. 15 di 20 della stessa fideiussione, essendo contrarie ai dettami di legge, e quindi a norme imperative”.
Nessun riferimento specifico veniva fatto alla fideiussione per cui è causa ed alle clausole in essa contenute, e ciò nemmeno nella memoria di replica (cfr. pag. 29) in cui si ribadiva (in modo appena più articolato) la censura di nullità della fideiussione omnibus, con il semplice richiamo del provvedimento n. 55/05 della NC d'LI, che tuttavia non veniva prodotto, né veniva prodotto il modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Vero è che le questioni di nullità sono soggette al rilievo d'ufficio ma è, però, altrettanto vero che il fatto, su cui si la nullità si fonda, deve essere correttamente e tempestivamente allegato e provato, quindi, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
In altri termini, anche la rilevabilità di ufficio della nullità delle fideiussioni in quanto riproducenti lo schema ABI oggetto del provvedimento della NC d'LI n. 55 del
20.5.2005 è subordinata alla circostanza che detta nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti e/o dalle produzioni documentali in atti (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 10531/2013; ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524; Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371).
Dunque, al di là della prova dei fatti che fondano l'eccezione, è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio (Cass. 36353/2021).
Parte appellante non ha fatto nessuno specifico riferimento (peraltro nemmeno nel presente grado di giudizio), a quali clausole della fideiussione omnibus sottoscritta da Parte_2
in data 23.12.2014 (cfr. doc. 7 fasc. riproducessero quelle contenute
[...] CP_1 nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 (nella memoria di replica, cfr. pag. 29, solo indicate come la clausola di reviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex artt. 1948 e 1957 c.c., e la c.d. clausola di sopravvivenza) che risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la legge antitrust.
Correttamente quindi il Tribunale ha rilevato la genericità dell' eccezione, oltre che la sua tardività, posto che nel caso di specie non è nemmeno possibile individuare quali clausole della garanzia per cui è causa fossero esattamente corrispondenti alle clausole del noto modulo ABI 2003 pacificamente stigmatizzato dal richiamato provvedimento della NC
d'LI (documenti non prodotti, come detto).
Nemmeno nel motivo di gravame si fa riferimento alle clausole della fideiussione per cui
è causa che ne determinerebbero la nullità (parziale o integrale solo laddove risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita dalla nullità ex art. 1419
c.c., cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 41994/2021).
Pag. n. 16 di 20 Detto ciò, ritiene la Corte che non si possa comunque prescindere dalla necessità della tempestiva introduzione, fin dal giudizio di primo grado, delle circostanze di fatto sulla cui base i pretesi profili di nullità debbono essere vagliati.
Le questioni di nullità, pur rilevabili d'ufficio, debbono emergere dalle circostanze di fatto già delineate tempestivamente nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la possibilità di sollevare questioni di nullità correlate a singole clausole negoziali, eventualmente coinvolgenti l'intero rapporto o la pattuizione specifica, potrebbe sussistere solo quando siano acquisiti agli atti gli elementi in virtù dei quali poter delibare la questione di nullità.
Nel caso di specie non è nemmeno possibile acclarare che nella garanzia per cui è causa fossero presenti le clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, posto che non risulta ritualmente prodotto in primo grado nemmeno lo schema ABi sulla cui base poter valutare l'eventuale conformità della fideiussione per cui è causa.
In sostanza, quindi, manca prima di tutto la prova dei fatti sui quali gli appellanti vorrebbero costruire la nullità (anche solo parziale) della garanzia, ovvero manca la prova che il contratto di garanzia de quo sia il frutto di una qualsivoglia intesa colpita da sanzione di anticoncorrenzialità: non vi sono pertanto i presupposti per gli approfondimenti richiesti che dovrebbero necessariamente supportare la domanda introdotta per la prima volta dagli appellanti in comparsa conclusionale nel primo grado.
Lo stesso limite impedisce che detti approfondimenti possano essere esperiti d'ufficio.
*****
Quanto sopra è dirimente.
Solo per completezza rileva la Corte che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data 23.12.2014, dunque quasi dieci anni dopo il Provvedimento della NC d'LI.
Tale provvedimento assume valore probatorio dell'intesa vietata solo per il periodo riferito alle indagini svolte dall'A.G.C.M. (2003 - 2004), mentre tale connotazione sfuma fino a regredire del tutto per le fideiussioni rilasciate nel periodo successivo.
Sarebbe stato dunque onere di parte appellante allegare e provare la sussistenza in concreto di una intesa vietata.
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12. L'appello proposto, sostanzialmente unico e che ha dato causa alla riunione dei due procedimenti in epigrafe, appare - alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente - totalmente infondato e deve essere integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Occorre però procedere alla correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di
Pag. n. 17 di 20 primo grado: nel dispositivo si legge: “- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 474/2014 emesso dal Tribunale di Biella in data 19.5.2014”.
Il decreto ingiuntivo opposto era rubricato al n. 474/2016 ed era stato emesso in data
19.5.2016: la circostanza emerge pacificamente dagli atti e dalle produzioni di causa.
L'appellante ha prodotto il decreto ingiuntivo opposto che reca i riferimenti di cui sopra, nell'atto di appello (cfr. pag. 2) si richiamano il corretto numero del decreto ingiuntivo (n.
474/2016) e la corretta data di emissione (19.5.2016), così come nella comparsa di costituzione della (cfr. pag. 3), mentre parte intervenuta nelle conclusioni ha chiesto CP_1 la conferma della sentenza impugnata con la conferma del “decreto ingiuntivo opposto n.
474/2016”.
Si tratta di ovviare ad un mero refuso, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione e, come tale, percepibile "ictu oculi", senza incidenza sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione
In effetti nella parte motiva della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) il numero del decreto opposto veniva indicato correttamente (n. 474/2016) ed anche la data di emissione
(19.5.2016).
Come detto, parte intervenuta nelle conclusioni ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n. 474/2016 e tanto basta per procedere alla correzione: nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”(cfr. Cass. Civ.
Ordinanza. n. 683/2022).
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Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
A TS :ehc avelir is otisoporp
- essendo intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c. rappresentata in Controparte_3 giudizio da Controparte_5
- avendo chiesto di essere estromessa dal processo, dando atto che Controparte_1 titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio era la cessionaria;
- attesa la sostanziale unitarietà della posizione processuale, la condanna alla rifusione delle spese di giudizio dovrà essere pronunciata a favore di rappresentata Controparte_3 in giudizio da Controparte_5
Pag. n. 18 di 20 Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a Controparte_3 rappresentata in giudizio da delle spese di lite del presente Controparte_5 grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva, € 1.911,00#, per fase decisoria
€ 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 giudizi riuniti di cui in epigrafe, e per l'effetto conferma la sentenza n. 486/2021 del
Tribunale di Biella, pronunciata nella causa iscritta al n. 1637/2016 RG, pubblicata in data
10.12.2021; dispone che nel dispositivo della predetta sentenza in luogo di “- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 474/2014 emesso dal Tribunale di Biella in data 19.5.2014” si deve intendere “- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 474/2016 emesso dal Tribunale di Biella in data 19.5.2016”; manda alla Cancelleria per le annotazioni;
dichiara tenuti e condanna e , in via tra Parte_1 Parte_2 loro solidale, a rimborsare a rappresentata in giudizio da Controparte_3 [...]
le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 9.991,00# Controparte_5 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e Parte_1 Parte_2
da una parte e dall'altra;
[...] Controparte_1 dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento da parte di e Parte_1 Parte_2
, in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la presente causa.
Pag. n. 19 di 20 Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 20 di 20