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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2928/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4471/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174643203000 IVA-ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4471/2025, depositato telematicamente, Ricorrente_1 cessata in data 02.02.2023, in persona del liquidatore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2024 0174643203000, dell'importo di €.34.554,45=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate per IVA 2020, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/1972, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, in data 18/11/2024, richiedendone l'annullamento. Evidenzia che, come risulta dalla visura camerale agli atti, la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 02.02.2023. Evidenzia che iI d.lgs.21/11/2014, n. 175, ha prorogato a cinque anni, dalla richiesta di cancellazione (nel caso di specie il 09.04.2021), l'efficacia del contratto sociale ai soli fini tributari. Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione, precisando “(…) occorre perciò concludere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo
(cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente) Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/03/2024) 09/04/2024,
n. 9560. La prosecuzione quinquennale della società richiedente la cancellazione esplica i suoi effetti dal punto di vista sostanziale e non meramente processuale, rendendo realizzabile l'impugnazione della cartella di pagamento 09720240174643203000. Evidenzia la parziale mancanza del presupposto impositivo ed errore nella liquidazione della cartella. Residuano, per la società SDB srl, solo 79 euro da versare. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata, la società Ricorrente_1 aveva, nell'anno 2020, la seguente situazione IVA: I° trimestre un debito di €.34.191,00=, versamento per €.11.524,00=, un residuo dare di €.22.667,00=;
II° trimestre un credito di €.3.619,00=; III° trimestre un debito di €.802,00= regolarmente pagato;
IV° trimestre un credito di €.18.969,00=; pertanto la differenza tra il credito indicato di €.22.588,00= e il debito di
€.22.667,00=, la differenza è pari ad €.79,00=. Ne deriva che, nel caso di specie, la differenza tra l'Iva a credito e l'Iva a debito è di soli 79 euro, mentre con la cartella impugnata si liquida esclusivamente il I trimestre, senza che sia tenuto in debito conto il credito del IV trimestre, non contestato dall'Ufficio. Ora, in caso di cessazione dell'attività, l'art. 30, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che il soggetto passivo può comunque chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile maturata. Il termine “comunque” nella norma di cui sopra sta a significare che il diritto al rimborso dell'IVA, in sede di cessazione dell'attività, è riconosciuto a prescindere dalle condizioni e dai limiti di importo previsti per i rimborsi chiesti “in costanza di attività”. Poiché non sono contemplate distinzioni tra i soggetti passivi nel corso dell'attività e i soggetti passivi che abbiano cessato l'attività, appare possibile optare (ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) per la compensazione nel modello “F24” del credito risultante dall'ultima dichiarazione IVA, presentata in sede di conclusione dell'attività, anche in riferimento alla circolare ministeriale n. 127/1999. Ovviamente restano fermi gli ordinari vincoli all'utilizzo del credito in compensazione quali l'utilizzo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione ed il visto di conformità o della sottoscrizione alternativa. Tale ragionamento implica che è onere dell'Ufficio verificare che in sede di cessazione non vi siano poste a debito o a credito che si elidano a vicenda;
diversamente il soggetto che cessa l'attività si troverebbe obbligato a versare per poi chiedere a rimborso, prolungando surrettiziamente l'apertura della partita iva, fermo restando il fatto che l'impresa resterebbe obbligata a redigere la dichiarazione (ed i bilanci) anche ove risulti di fatto cessata. La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Relativamente alle eccezioni sollevate deduce che l'obbligo di presentazione della
Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, c. 2, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225. L'introduzione del nuovo adempimento delle Comunicazioni liquidazioni IVA periodiche ha completamente rivoluzionato il modello della Dichiarazione annuale IVA, in particolare i quadri VH e VL e ha consentito all'Amministrazione, tramite i controlli incrociati tra i dati trasmessi con le Comunicazioni liquidazioni IVA (LIPE) e i versamenti realmente effettuati, di riscontrare più velocemente eventuali irregolarità nei pagamenti. Ciò premesso nel rigo VL30 della Dichiarazione IVA 2020, che sostituisce il vecchio rigo VL29 (Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto), deve essere indicato l'ammontare dell'IVA periodica. Il campo
è costituito da due sotto campi: • IVA periodica dovuta: nel quale si deve indicare la somma dell'importo dell'IVA da versare – rigo VP14 di ciascun modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 2020 – e dell'eventuale acconto dovuto (rigo VP13); • IVA periodica versata: nel quale va indicata la somma dei versamenti periodici effettuati (incluso l'acconto e gli eventuali interessi trimestrali) nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020. A tal proposito le Istruzioni ministeriali della Dichiarazione annuale IVA precisano che bisogna considerare i versamenti effettuati utilizzando i seguenti codici tributo: da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4; 6013 e 6035 per l'acconto; da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. Nel rigo VL30 dovrà poi essere indicato il maggiore tra il valore dell'IVA periodica dovuta e dell'IVA periodica versata. Delineato il quadro normativo di riferimento la società ricorrente compilava il quadro VL secondo il prospetto che segue: Quadro VL modulo 1: VL001 001 IVA a debito (somma VE26 e
VJ19) 77.681, VL002 001 IVA detrabile (rigo VF71) 42.036, VL003 001 Imposta dovuta (VL1-VL2) 35.645,
VL023 001 Interessi dovuti per le liquidaz.trimestrali 350, VL030 001 Ammontare IVA periodica 34.986, 002 -
IVA periodica dovuta 34.986, 003 - IVA periodica versata 11.510, VL032 001 IVA a debito 1.009
VL036 001 Interessi dovuti in dichiaraz.annuale 10, VL038 001 Totale IVA dovuta 1.019. Risulta pertanto evidente che gli esiti iscritti in cartella derivano dai dati esposti dalla stessa ricorrente nel modello dichiarativo laddove, invece, eventuali richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA (che scaturisce dalla stessa liquidazione IVA) riguardante i primi tre trimestri dell'anno doveva essere fatta attraverso la presentazione all'Amministrazione del Modello IVA TR. Pertanto, laddove avesse avuto i requisiti la Società avrebbe dovuto presentare il modello TR per far emergere il credito trimestrale (per i primi tre trimestri) da utilizzare in compensazione orizzontale a ravvedimento del debito precedente (con sanzioni e interessi calcolati sul lordo); trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andava evidenziata nel modello F24 e subordinata al rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla Legge, anche in tema di visto di conformità. Da qui l'infondatezza delle censure e la conferma della legittimità della cartella contestata.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. art.54 bis del DPR 633/72.
Il Collegio rileva inoltre le eccezioni sollevate dal ricorrente non sono suffragate da significativi elementi di prova. L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non gia' in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni dell'Ufficio.
L'Ufficio di converso ha provato che la ricorrente non si è adeguata alle disposizioni contenute nell'art. 21- bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, introdotto dall'art. 4, c. 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha completamente variato il modello della Dichiarazione annuale IVA, in particolare i quadri VH e VL. In sintesi nel rigo VL30 della Dichiarazione IVA 2020, che sostituisce il vecchio rigo VL29 (Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto), doveva essere indicato l'ammontare dell'IVA periodica. Il campo è costituito da due sotto campi: IVA periodica dovuta: nel quale si deve indicare la somma dell'importo dell'IVA da versare – rigo VP14 di ciascun modello di
Comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 2020 – e dell'eventuale acconto dovuto (rigo VP13);
IVA periodica versata: nel quale va indicata la somma dei versamenti periodici effettuati (incluso l'acconto e gli eventuali interessi trimestrali) nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020. A tal proposito l'Ufficio ha evidenziato che le Istruzioni ministeriali della Dichiarazione annuale IVA precisano che bisogna considerare i versamenti effettuati utilizzando i seguenti codici tributo: da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e)
e 74, comma 4; 6013 e 6035 per l'acconto; da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture (nel caso di specie dai modelli F24 prodotti dalla ricorrente risultano diversi codici tributi). Nel rigo VL30 dovrà poi essere indicato il maggiore tra il valore dell'IVA periodica dovuta e dell'IVA periodica versata.
Alla luce di quanto esposto risulta di palmare evidenza che gli esiti iscritti in cartella derivano dai dati esposti dalla stessa ricorrente nel modello dichiarativo.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4471/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174643203000 IVA-ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4471/2025, depositato telematicamente, Ricorrente_1 cessata in data 02.02.2023, in persona del liquidatore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2024 0174643203000, dell'importo di €.34.554,45=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate per IVA 2020, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/1972, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, in data 18/11/2024, richiedendone l'annullamento. Evidenzia che, come risulta dalla visura camerale agli atti, la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 02.02.2023. Evidenzia che iI d.lgs.21/11/2014, n. 175, ha prorogato a cinque anni, dalla richiesta di cancellazione (nel caso di specie il 09.04.2021), l'efficacia del contratto sociale ai soli fini tributari. Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione, precisando “(…) occorre perciò concludere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo
(cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente) Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/03/2024) 09/04/2024,
n. 9560. La prosecuzione quinquennale della società richiedente la cancellazione esplica i suoi effetti dal punto di vista sostanziale e non meramente processuale, rendendo realizzabile l'impugnazione della cartella di pagamento 09720240174643203000. Evidenzia la parziale mancanza del presupposto impositivo ed errore nella liquidazione della cartella. Residuano, per la società SDB srl, solo 79 euro da versare. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata, la società Ricorrente_1 aveva, nell'anno 2020, la seguente situazione IVA: I° trimestre un debito di €.34.191,00=, versamento per €.11.524,00=, un residuo dare di €.22.667,00=;
II° trimestre un credito di €.3.619,00=; III° trimestre un debito di €.802,00= regolarmente pagato;
IV° trimestre un credito di €.18.969,00=; pertanto la differenza tra il credito indicato di €.22.588,00= e il debito di
€.22.667,00=, la differenza è pari ad €.79,00=. Ne deriva che, nel caso di specie, la differenza tra l'Iva a credito e l'Iva a debito è di soli 79 euro, mentre con la cartella impugnata si liquida esclusivamente il I trimestre, senza che sia tenuto in debito conto il credito del IV trimestre, non contestato dall'Ufficio. Ora, in caso di cessazione dell'attività, l'art. 30, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che il soggetto passivo può comunque chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile maturata. Il termine “comunque” nella norma di cui sopra sta a significare che il diritto al rimborso dell'IVA, in sede di cessazione dell'attività, è riconosciuto a prescindere dalle condizioni e dai limiti di importo previsti per i rimborsi chiesti “in costanza di attività”. Poiché non sono contemplate distinzioni tra i soggetti passivi nel corso dell'attività e i soggetti passivi che abbiano cessato l'attività, appare possibile optare (ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) per la compensazione nel modello “F24” del credito risultante dall'ultima dichiarazione IVA, presentata in sede di conclusione dell'attività, anche in riferimento alla circolare ministeriale n. 127/1999. Ovviamente restano fermi gli ordinari vincoli all'utilizzo del credito in compensazione quali l'utilizzo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione ed il visto di conformità o della sottoscrizione alternativa. Tale ragionamento implica che è onere dell'Ufficio verificare che in sede di cessazione non vi siano poste a debito o a credito che si elidano a vicenda;
diversamente il soggetto che cessa l'attività si troverebbe obbligato a versare per poi chiedere a rimborso, prolungando surrettiziamente l'apertura della partita iva, fermo restando il fatto che l'impresa resterebbe obbligata a redigere la dichiarazione (ed i bilanci) anche ove risulti di fatto cessata. La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Relativamente alle eccezioni sollevate deduce che l'obbligo di presentazione della
Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, c. 2, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225. L'introduzione del nuovo adempimento delle Comunicazioni liquidazioni IVA periodiche ha completamente rivoluzionato il modello della Dichiarazione annuale IVA, in particolare i quadri VH e VL e ha consentito all'Amministrazione, tramite i controlli incrociati tra i dati trasmessi con le Comunicazioni liquidazioni IVA (LIPE) e i versamenti realmente effettuati, di riscontrare più velocemente eventuali irregolarità nei pagamenti. Ciò premesso nel rigo VL30 della Dichiarazione IVA 2020, che sostituisce il vecchio rigo VL29 (Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto), deve essere indicato l'ammontare dell'IVA periodica. Il campo
è costituito da due sotto campi: • IVA periodica dovuta: nel quale si deve indicare la somma dell'importo dell'IVA da versare – rigo VP14 di ciascun modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 2020 – e dell'eventuale acconto dovuto (rigo VP13); • IVA periodica versata: nel quale va indicata la somma dei versamenti periodici effettuati (incluso l'acconto e gli eventuali interessi trimestrali) nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020. A tal proposito le Istruzioni ministeriali della Dichiarazione annuale IVA precisano che bisogna considerare i versamenti effettuati utilizzando i seguenti codici tributo: da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4; 6013 e 6035 per l'acconto; da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. Nel rigo VL30 dovrà poi essere indicato il maggiore tra il valore dell'IVA periodica dovuta e dell'IVA periodica versata. Delineato il quadro normativo di riferimento la società ricorrente compilava il quadro VL secondo il prospetto che segue: Quadro VL modulo 1: VL001 001 IVA a debito (somma VE26 e
VJ19) 77.681, VL002 001 IVA detrabile (rigo VF71) 42.036, VL003 001 Imposta dovuta (VL1-VL2) 35.645,
VL023 001 Interessi dovuti per le liquidaz.trimestrali 350, VL030 001 Ammontare IVA periodica 34.986, 002 -
IVA periodica dovuta 34.986, 003 - IVA periodica versata 11.510, VL032 001 IVA a debito 1.009
VL036 001 Interessi dovuti in dichiaraz.annuale 10, VL038 001 Totale IVA dovuta 1.019. Risulta pertanto evidente che gli esiti iscritti in cartella derivano dai dati esposti dalla stessa ricorrente nel modello dichiarativo laddove, invece, eventuali richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA (che scaturisce dalla stessa liquidazione IVA) riguardante i primi tre trimestri dell'anno doveva essere fatta attraverso la presentazione all'Amministrazione del Modello IVA TR. Pertanto, laddove avesse avuto i requisiti la Società avrebbe dovuto presentare il modello TR per far emergere il credito trimestrale (per i primi tre trimestri) da utilizzare in compensazione orizzontale a ravvedimento del debito precedente (con sanzioni e interessi calcolati sul lordo); trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andava evidenziata nel modello F24 e subordinata al rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla Legge, anche in tema di visto di conformità. Da qui l'infondatezza delle censure e la conferma della legittimità della cartella contestata.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. art.54 bis del DPR 633/72.
Il Collegio rileva inoltre le eccezioni sollevate dal ricorrente non sono suffragate da significativi elementi di prova. L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non gia' in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni dell'Ufficio.
L'Ufficio di converso ha provato che la ricorrente non si è adeguata alle disposizioni contenute nell'art. 21- bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, introdotto dall'art. 4, c. 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha completamente variato il modello della Dichiarazione annuale IVA, in particolare i quadri VH e VL. In sintesi nel rigo VL30 della Dichiarazione IVA 2020, che sostituisce il vecchio rigo VL29 (Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto), doveva essere indicato l'ammontare dell'IVA periodica. Il campo è costituito da due sotto campi: IVA periodica dovuta: nel quale si deve indicare la somma dell'importo dell'IVA da versare – rigo VP14 di ciascun modello di
Comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 2020 – e dell'eventuale acconto dovuto (rigo VP13);
IVA periodica versata: nel quale va indicata la somma dei versamenti periodici effettuati (incluso l'acconto e gli eventuali interessi trimestrali) nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020. A tal proposito l'Ufficio ha evidenziato che le Istruzioni ministeriali della Dichiarazione annuale IVA precisano che bisogna considerare i versamenti effettuati utilizzando i seguenti codici tributo: da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e)
e 74, comma 4; 6013 e 6035 per l'acconto; da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture (nel caso di specie dai modelli F24 prodotti dalla ricorrente risultano diversi codici tributi). Nel rigo VL30 dovrà poi essere indicato il maggiore tra il valore dell'IVA periodica dovuta e dell'IVA periodica versata.
Alla luce di quanto esposto risulta di palmare evidenza che gli esiti iscritti in cartella derivano dai dati esposti dalla stessa ricorrente nel modello dichiarativo.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.