TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. Dott. Anna CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3212 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 14/11/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso: D A
, difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Parte_1 D'Amico E
, difesa e rappresentata, dell'avv. Lucia Baldari Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti in data 12 11 2025 per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 14/11/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14 marzo 1992 in Manduria (Ta), alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con sentenza n. 2463/2024, pubblicata il 11/10/2024 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970; A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14 marzo 1992 in Manduria (Ta) da nato a [...] Parte_1 Massico (CE) il 20.11.1963 e nata a [...] il [...], Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Manduria (Ta) – Anno 1992 Atto n.16 p.2 s. A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C) Spese compensate. Così deciso in Taranto, addì 14/11/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi