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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 224 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) residenti in [...], rappresentate e difese dall'avv. Carlo Longheu, C.F._2
appellanti
contro
(già (c.f. ), residente in [...]CP_1 Pt_2 CP_2 CodiceFiscale_3
(Paesi Bassi), rappresentato e difeso dall'Avv. Josée van Wezel ed elettivamente domiciliato in Ghilarza presso lo studio dell'avv. Paolo Meloni,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di e : voglia l'ecc.ma Corte, ogni contraria Parte_1 Parte_2
istanza respinta, in totale riforma della sentenza appellata:
- accogliere l'appello e dichiarare l'improcedibilità dell'azione, o la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'azione o, in subordine, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nonché previa ammissione della prova testimoniale dedotta e non ammessa, rigettarla nel merito come infondata;
in via più graduata, in riforma parziale della sentenza appellata, condannare Controparte_3
al rimborso delle spese di giudizio del primo grado, stante la mancata sua soccombenza, nonché
le spese di ctu;
- con le spese del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato;
nell'interesse di : si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia accogliere Controparte_3
le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalle signore e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.194/22 del Tribunale di Oristano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2018, aveva convenuto in Controparte_3
giudizio davanti al Tribunale di Oristano e al fine di ottenere la Parte_1 Parte_2
Pagina 2 reintegrazione della legittima a lui spettante sulla successione del genitore , Persona_1
deceduto il 17 maggio 2014.
L'attore, in particolare, aveva, innanzi tutto, premesso che il proprio genitore , Persona_1
con testamento olografo del 25 novembre 2007, pubblicato il 25 giugno 2015, aveva lasciato a il piano terra della casa in Abbasanta (via Donizetti) e la vigna, mentre ai figli Parte_1
nati dal primo matrimonio un appartamento al primo piano, precisando poi che i figli avuti dal primo matrimonio erano , e per i quali, Persona_2 Persona_3 Persona_4
peraltro, era stato disposto il cambiamento del cognome in . CP_1
Lo stesso attore aveva poi evidenziato che nel testamento nulla era stato lasciato alla figlia
, alla quale, peraltro, , con atto notarile del 2 novembre 2007, Parte_2 Persona_1
aveva donato la nuda proprietà di un altro appartamento al primo piano del medesimo fabbricato in Abbasanta.
aveva, quindi, aggiunto che il valore degli immobili intestati al defunto CP_2 CP_1
ammontava ad euro 224.056,00, che ad ogni erede legittimo (rectius, legittimario), spettava la quota di euro 37.342,366 e che, tuttavia, ai tre figli del primo matrimonio era stato attribuito un bene del valore di euro 21.216,00, e sulla base di tali allegazioni aveva chiesto al Tribunale di disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione ritenute lesive.
e si erano costituite in giudizio e, dopo avere precisato di Parte_1 Parte_2
essere rispettivamente la compagna more uxorio e la figlia del de cuius, avevano, innanzi tutto,
eccepito l'improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione, e l'inammissibilità dell'azione sia perché l'attore non aveva dato prova della sua qualità di legittimario, sia perché non aveva comunque accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con il conseguente difetto della condizione per l'esercizio dell'azione
Pagina 3 contro la donataria e la legataria Pt_2 Pt_1
e , inoltre, avevano contestato la sussistenza della lesione Parte_1 Parte_2
lamentata per esser stato sottostimato il bene pervenuto all'attore e sovrastimati quelli delle convenute.
1.2 All'udienza di prima comparizione, tenuta il 9 gennaio 2019, il Giudice istruttore, sul
rilievo di invalido esperimento del tentativo di conciliazione, svoltosi senza la partecipazione
personale dell'attore, aveva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento
ex novo del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione.
L'attore, quindi, con atto datato 16 gennaio 2019, aveva promosso un nuovo procedimento di mediazione ed al primo incontro, fissato per il 6 febbraio 2019, era comparso l'avv. Giovanni
Paolo Meloni, il quale aveva esibito una procura speciale in lingua straniera, corredata da traduzione, ed aveva affermato di esser munito del potere di rappresentanza sostanziale di
. Il difensore delle convenute (anche esse presenti), tuttavia, aveva Controparte_3
nuovamente eccepito il difetto di una valida procura speciale nonché dell'assistenza di un avvocato.
Il mediatore, pertanto, prendendo atto della impossibilità di alcun accordo conciliativo,
aveva dichiarato il procedimento chiuso con esito negativo.
1.3 Il Giudice istruttore, quindi, con ordinanza 9 settembre 2019, aveva rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle convenute e nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale aveva affidato l'incarico di stimare i beni immobili oggetto di causa alla data di apertura della successione.
Dopo il deposito della consulenza, la causa era stata rimessa per la decisione al Collegio, il quale, con la sentenza n. 194/2022 pubblicata il 6 aprile 2022, aveva dichiarato la riduzione,
Pagina 4 per lesione di legittima, del testamento olografo del defunto , datato 25 novembre Persona_1
2007 e pubblicato il 23 giugno 2015, e condanna(to) , quale erede testamentaria, Parte_1
al pagamento, in favore del legittimario , della somma di Euro 19.873,80 , Controparte_3
a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli
interessi legali a decorrere dal giorno della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre,
aveva dichiarato assorbita la domanda proposta contro , quale donataria, e Parte_2
condannato entrambe le convenute al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite.
Il Tribunale, per pervenire a tale pronuncia, aveva, innanzi tutto, respinto l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande per difetto di mediazione obbligatoria. A tal fine il Tribunale, dopo avere ricordato che, allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione all'attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, aveva affermato, in sintesi, che
nella specie, è stata rilasciata, da parte dell'attore, nato e residente nei Paesi Bassi ed
impedito, a causa della lontananza, a partecipare di persona al procedimento di mediazione,
valida procura di diritto sostanziale, in forma scritta e con oggetto specifico e distinto dalla
difesa, sottolineando che al primo incontro, fissato al 6 febbraio 2019, davanti al mediatore, è
comparso di nuovo l'avv. Giovanni Paolo Meloni, che ha esibito questa volta, procura speciale
in lingua straniera, corredata da traduzione e che secondo quanto emerge dalla traduzione
fornita dalla parte che ha rilasciato la procura, del tutto incontestata, l'atto contiene il
conferimento del potere di rappresentare , nel corso del procedimento di Controparte_3
mediazione, al fine di risolvere, o meglio tentare di risolvere, la controversia pendente tra le
parti. A tal fine è stato costituito procuratore l'avv. Giovanni Paolo Meloni, con facoltà di
Pagina 5 definire la controversia per conciliazione. Alla suddetta dichiarazione è stata apposta la
sottoscrizione dell'interessato, dal quale senza dubbio proviene. Accertata l'identità mediante
passaporto, la sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del
Comune di EN, Provincia di Limburg, il quale, a sua volta, ha apposto la propria firma ed
il timbro comunale. Come ivi precisato, questi non ha certificato il contenuto dell'atto, ma si è
limitato a dichiarare l'autenticità della firma.
Il Giudice di primo grado aveva poi respinto l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione ad agire osservando che la qualità di legittimario, al quale è riservata per legge
una certa quota dell'eredità ed il quale può chiedere la riduzione, coincide con la qualità di
figlio, ex art. 536 cod. civ., e il rapporto di filiazione tra , de cuius, e Persona_1 PE
, nato a [...] il [...], quale figlio nato dal primo matrimonio,
[...]
forma oggetto di riconoscimento da parte di espresso nel verbale di Parte_1
pubblicazione del testamento. Il mutamento del cognome da a , successivo Pt_2 CP_1
alla nascita, oltre ad esser incontestato, è comprovato dagli atti dello stato civile del paese
d'origine, con perfetta coincidenza di tutti gli elementi identificativi, a confronto con la
citazione, compreso il codice fiscale.
Il Giudice, ancora, aveva respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle
domande per difetto di interesse ad agire … perché l'istituto della collazione, applicabile a
ciascun figlio nei rapporti con i coeredi, ex art. 737 cod. civ., presuppone l'esistenza di una
comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse si è esaurito, come
avvenuto nel caso in esame, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, restando
proponibile l'azione di riduzione, e l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande
per difetto di accettazione dell' eredità con beneficio di inventario … perché detta condizione
Pagina 6 per l'esercizio dell'azione, ex art. 564 cod. civ., è richiesta nel solo caso in cui l'azione di
riduzione sia intentata verso terzi e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi, e tali
possono definirsi, nel caso in esame, sia l'una che l'altra convenuta, avendo , Persona_1
testatore disposto della sua eredità a favore di , con sostituzione ordinaria a Parte_1
favore di , istituendo eredi gli altri figli, tra cui , questi ultimi Parte_2 Persona_3
congiuntamente per un certo bene.
Passando, quindi, ad esaminare nel merito le domande attrici, il Tribunale, aveva, innanzi tutto, evidenziato che, con donazione stipulata in data 2 novembre 2007, il de cuius aveva
“dichiara[to] di donare”, con riserva di usufrutto, a favore della figlia , che Parte_2
aveva “ accetta[to] e acquista[to] to]”, la nuda proprietà dell'appartamento posto al primo
piano del fabbricato sito in Abbasanta, via Donizetti n. 21, censito in catasto al foglio 33,
particella 140, subalterno 3 , distinto come interno B.
Con testamento olografo scritto e sottoscritto dal de cuius, datato 25 novembre 2007 e
pubblicato il 23 giugno 2015, il testatore aveva disposto delle residue sostanze. La scheda ha
il seguente contenuto, trascritto nelle parti di interesse, per le singole attribuzioni: quanto a
sua “compagna” e, dall'anno 1980, con lui “convivente”, “lascio […] il piano Parte_1
terra della casa […] e la vigna”, con la precisazione che “qualora lei non voglia o non possa
accettare l'eredità la sostituisco con mia figlia ”; quanto “ai figli nati dal Parte_2
primo matrimonio”, “lascio […] l'appartamento sito al primo piano. Si tratta di disposizioni
chiaramente qualificabili, in riferimento a ciascun come istituzione di erede in beni
determinati.
Lo stesso Giudice aveva poi osservato che delle tre persone riconosciute dal defunto Per_1
come figli di prime nozze, la seconda altri non è che , nato a [...]
[...] Controparte_3
Pagina 7 (Olanda) il 25 ottobre 1967, il medesimo risultante dall'atto di nascita, prodotto in copia,
rilasciata per estratto dal competente ufficio comunale, con annotazione a margine dell'atto
stesso del provvedimento di sostituzione del cognome attuale a quello originario e che il
rapporto coniugale, a suo tempo contratto con la prima moglie (unica, per quanto noto), si
deve presumere venuto meno in data di gran lunga anteriore alla morte del testatore, non
avendo le parti dedotto l'esistenza di alcun coniuge superstite (certamente tale non era la
convivente more uxorio).
Il Tribunale, quindi, aveva affermato che il relictum è formato dagli immobili pacificamente
acquistati in vita dal genitore e trasmessi per causa di morte in parti diverse ai figli, sia quelli
nati dal matrimonio sia quella nata fuori del matrimonio, che non esiste alcun debitum che
debba essere detratto, in quanto da nessuno dedotto e che il donatum, che deve essere riunito
al resto fittiziamente, è formato dalla donazione alla figlia e, sulla base delle Parte_2
valutazioni compute dal consulente tecnico d'ufficio, aveva concluso che il valore della massa
calcolato mediante riunione fittizia, quindi, ammonta a Euro 248.600,00 … Sull'asse così
formato deve determinarsi l'entità della quota disponibile, di cui il defunto poteva disporre, e
della quota riservata ai legittimari. Queste quote, in caso di concorso di più figli, ex art. 537,
comma 2, cod. civ., sono stabilite rispettivamente in 1/3 e 2/3, quest'ultima da dividersi in parti
uguali tra tutti i figli, come detto in totale 4. Ne consegue che la quota disponibile è
determinabile in 1/3, equivalente a Euro 82.866,67, e la quota legittima è determinabile per
ciascuno dei legittimari in 2/12, equivalente a Euro 41.433,33.
A questo punto, possono trarsi le conclusioni. , erede testamentaria ha Parte_1
ricevuto per liberalità in suo favore un intero piano, lasciatole dal testatore, con vantaggio
patrimoniale di gran lunga superiore alla quota disponibile (Euro 116.800,00, anziché
Pagina 8 82.866,67). , donataria e legittimaria, ha ricevuto in conto di legittima un Parte_2
intero appartamento, acquistato in piena proprietà alla morte del donante, con vantaggio
patrimoniale di gran lunga superiore alla quota di riserva (Euro 62.400,00, anziché
41.433,33). , al pari degli altri figli di nazionalità olandese, al contrario, pur Persona_3
essendo erede testamentario e legittimario, ha ricevuto assai meno del valore della propria
quota (Euro 23.133,33, anziché 41.433,33).
… Accertato il pregiudizio ai diritti spettanti sulla successione, per lesione di legittima, ex
artt. 553 e 554 cod. civ., si giustifica la riduzione del testamento impugnato, con la conseguente
parziale inefficacia tra le parti, sufficiente da sola a reintegrare la quota riservata, senza
necessità di risalire alla donazione.
Quanto al modo di procedere alla riduzione, il legittimario ha chiesto la reintegrazione della
quota a lui riservata in forma generica, e non in forma specifica, volendo conseguire solo
l'equivalente monetario, per la differenza di Euro 18.300,00, nei limiti della porzione di
legittima (41.433,33 - 23.133,33).
Sussiste, pertanto, il diritto del legittimario, leso dal testamento impugnato, ad essere tenuto
indenne del pregiudizio, attraverso la proporzionale riduzione della disposizione lesiva e la
compensazione in danaro della lesione della quota di riserva, nella misura sopra determinata.
Alla somma di danaro così liquidata si aggiungono, trattandosi di debito di valore, la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali….
1.4 Avverso tale pronuncia ed hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
ha resistito. CP_2 CP_1
2.1 Con i primi due articolati motivi di impugnazione ed Parte_1 Parte_2
hanno censurato il rigetto della loro eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda
Pagina 9 proposta da sostenendo, in sintesi, che l'istanza di mediazione non coincide Controparte_3
neppure con la domanda giudiziale proposta, che la domanda di mediazione … aveva avuto ad
oggetto la divisione legale dell'eredità e non una pretesa pecuniaria, tale che, in difetto della
partecipazione personale della parte istante, era necessaria - vertendosi su un atto di natura
negoziale che richiede la forma scritta per la sua trascrizione - una procura sostanziale
rilasciata, quantomeno, mediante scrittura privata autenticata da un notaio e che il Tribunale
… avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda sia in esito alla mancata
comparizione personale in mediazione della parte istante, o di un suo rappresentante munito
di valida procura, sia perché non assistita da un legale regolarmente fornito di mandato
apposito.
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono, tuttavia, infondati.
Al riguardo deve, innanzi tutto, ricordarsi che all'udienza di prima comparizione, tenuta il 9
gennaio 2019, il Giudice istruttore, sul rilievo di invalido esperimento del tentativo di
conciliazione, svoltosi senza la partecipazione personale dell'attore, aveva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento ex novo del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione.
L'attore, quindi, aveva ottemperato all'onere impostogli promuovendo il procedimento di mediazione con l'atto datato 16 gennaio 2019 e spedito all'organismo di mediazione a mezzo di posta elettronica certificata il successivo 21 gennaio 2019 (documento n. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore), con il quale lo stesso attore, dopo una breve descrizione dei fatti che avevano preceduto l'instaurazione della causa, aveva sostenuto che nel testamento il signor
ha disposto di una quota maggiore a quella disponibile …. lasciando beni immobiliari Pt_2
alla signora e che per la corretta divisione dell'eredità di occorre Parte_1 Persona_1
Pagina 10 tenere conto anche della donazione alla signora del 16.11.2007 in base alle Parte_2
regole della collazione ed aveva aggiunto che occorreva procedere alla divisione legale
dell'eredità tra i figli del deceduto (gli eredi legittimi) e la signora onorando – Parte_1
per quanto possibile – la ultima volontà espressa dal signor nel testamento ma Persona_1
rispettando pure le quote legittime che aspettano a tali eredi legittimi precisando che occorreva,
quindi, verificare se il valore degli immobili lasciati con testamento alla signora Parte_1
è superiore al valore della quota disponibile, se il valore dell'appartamento donato alla figlia
eccede la quota legittima alla stessa spettante e se, in caso affermativo, lea signora Parte_2
e la signora sono disposte a sottoscrivere un atto di riconoscimento Pt_1 Parte_2
della legittima.
Con la predetta istanza, dunque, aveva chiaramente individuato Controparte_3
l'oggetto della controversia nell'asserita lesione della sua quota di legittima e nella conseguente pretesa alla relativa reintegrazione e tale oggetto è certamente coincidente con quello della causa.
All'incontro fissato dal mediatore per il 6 febbraio 2019, d'altra parte, in sostituzione dell'attore era comparso l'avv. Giovanni Paolo Meloni, il quale aveva esibito un atto redatto in lingua olandese ma corredato da una traduzione, dalla quale risultava che Controparte_3
aveva conferito allo stesso avv. Meloni procura speciale … affinché sia in nome proprio sia in
nome, vece e conto di esso mandante lo rappresenti e assista durante tutto il procedimento di
mediazione … per tentare di risolvere la controversia nei confronti della signora CP_4
e della signora avente ad oggetto la divisione dell'eredità tra gli
[...] Controparte_5
eredi del deceduto rispettando le quote legittime … attribuendogli, altresì, ogni Persona_1
necessaria ed opportuna facoltà, compresa quella di esporre i fatti di causa, rendere
Pagina 11 dichiarazioni innanzi al detto mediatore, costituire, estinguere o modificare diritti reali, di
godimento o di garanzia, transigere e conciliare la controversia alle migliori condizioni
possibili. Dalla stessa traduzione, inoltre, emergeva che l'autenticità della firma apposta da in calce al documento di lingua olandese era stata attestata da un Controparte_3
funzionario del Comune olandese di EN (documento prodotto dalle convenute il giorno 11
marzo 2019).
Come ha già osservato il Tribunale, dunque, il tentativo di conciliazione era stato esperito regolarmente, avendo l'avv. Meloni, comparso in luogo dell'attore, previamente ricevuto valida procura sostanziale in forma scritta, con la conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
In vero, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 5 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nel testo applicabile ratione temporis), al primo incontro ed agli incontri successivi è necessaria la presenza personale della parte e del suo difensore. La parte, tuttavia, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale.
La parte, dunque, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività
di mediazione, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ma questa, secondo il più recente e maggioritario orientamento della giurisprudenza, condiviso in questa sede, non necessariamente deve rivestire la forma dell'atto pubblico o dell'atto con sottoscrizione autenticata da notaio.
Pagina 12 Infatti, l'art. 1392 c.c., prevede che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere, cosicché non è necessario che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Tale interpretazione, del resto, è supportata dal chiaro dettato dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità", ed è stata poi condivisa ed esplicitata sia dall'art. 8, comma 4 (nel testo risultante a seguito dele modifiche introdotte con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il quale,
prevedendo che ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale", porta chiaramente a ritenere che sia sufficiente il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore deve dare atto a verbale, sia, soprattutto, dal successivo art. 8, comma 4 bis, introdotto dal d. lgs. 27
dicembre 2024, n. 216.
Nel caso in esame, d'altra parte, la circostanza che la procura rilasciata da CP_3
all'avv. Meloni fosse stata redatta in lingua olandese certamente non ne aveva
[...]
compromesso la validità ed il fatto poi che la stessa non fosse stata accompagnata da una traduzione giurata non ne poteva precludere l'esame da parte del Giudice.
Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la regola dell'obbligatorietà della lingua italiana - nel processo tributario, come in quello civile – opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore (Cass. 9
Pagina 13 novembre 2022, n. 33079).
La Suprema Corte, in questa prospettiva, ha sottolineato che il principio di acquisizione comporta che l'omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all'esame del documento (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5279).
Nel caso in esame, d'altra parte, le convenute all'udienza del 10 luglio 2019 si erano limitate ad evidenziare che all'incontro di mediazione l'avvocato Meloni aveva esibito una fotocopia
redatta in una lingua straniera incomprensibile che specificava essere una procura con la
quale la parte gli avrebbe conferito il potere di rappresentanza sostanziale. Esibiva, inoltre,
uno scritto in lingua italiana, redatto al computer e privo di sottoscrizione, asserendo esserne
la traduzione informale, ma né in quella sede né nei successivi atti processuali avevano sollevato specifiche contestazioni sul contenuto della traduzione offerta dalla controparte, la cui fedeltà, comunque, può essere agevolmente verificata, anche senza necessità di specifiche conoscenze, attraverso le più diffuse e intuitive applicazioni reperibili mediante i più comuni motori di ricerca sulla rete internet.
I primi due motivi di gravame, come detto, sono, dunque, infondati e devono essere rigettati.
2.2 Con il terzo motivo di impugnazione, intitolato “Carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità attiva in ordine al rapporto dedotto in giudizio”, ed Parte_1 Parte_2
dopo avere premesso che ai sensi dell'art. 2697 c.c. … la prova della qualità di erede
[...]
necessario andava fornita in concreto, trattandosi di una condizione dell'azione, quale suo
elemento costitutivo, hanno sostenuto che , nonostante la specifica Controparte_3
contestazione delle convenute sulla propria asserita qualità soggettiva, non ha provato di
essere figlio di , né di essere uno dei figli nati dal suo primo matrimonio né, Persona_1
infine, di aver mutato il proprio cognome da in . In particolare, rimangono Pt_2 CP_3
Pagina 14 a tal fine inutilizzabili i documenti in lingua straniera prodotti dall'attore (doc. 4 e 5 ),
incomprensibili, comunque contestati anche nel contenuto dalle convenute, ma anche tale motivo è infondato.
Richiamato quanto in precedenza osservato con riferimento di documenti prodotti dalle parti
(che, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi comunque acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione anche se non accompagnati da una traduzione giurata), si deve, infatti,
sottolineare che attraverso una delle più diffuse e intuitive applicazioni reperibili sulla rete internet è agevole verificare che il documento prodotto dall'attore con il numero 4 è
effettivamente il certificato rilasciato dal Comune di EN, dal quale risulta che il 25 ottobre
1967 , coniugato con , aveva denunciato la nascita Persona_1 Persona_5
di . CP_2
Il documento prodotto dall'attore con il numero 5, invece, è la copia dell'atto datato 3 marzo
1983 con cui la Regina di Olanda aveva approvato il cambiamento del cognome, da a Pt_2
. CP_1
In questo quadro, dunque, non può ragionevolmente dubitarsi che l'attore rivesta effettivamente la qualità di legittimario.
La stessa appellante, del resto, come risulta dal verbale di pubblicazione del Parte_1
testamento olografo di , aveva precisato al notaio che i figli nati dal primo Persona_1
matrimonio, ai quali aveva fatto riferimento il testatore, erano , nata Persona_2
a EN (Olanda) il 21 marzo 1966, , nato a [...] il [...], Persona_3
e nata a [...] il [...], cosicché la contestazione in Persona_4
esame, oltre che infondata, risulta davvero pretestuosa, al pari di quella afferente l'affermazione del Tribunale secondo la quale “il rapporto coniugale a suo tempo contratto con la prima
Pagina 15 moglie (unica, per quanto noto), si deve presumere venuto meno in data di gran lunga anteriore
alla morte del testatore, non avendo le parti dedotto l'esistenza di alcun coniuge superstite
(certamente tale non era la convivente more uxorio)”.
Tale circostanza, comunque, può agevolmente desumersi dal certificato di morte del de cuius allegato al medesimo verbale di pubblicazione del testamento.
2.4 Con il quarto motivo, le appellanti hanno lamentato che l'attore ha agito in riduzione
senza allegare, e neppure provare, la complessiva consistenza del patrimonio relitto, ma
semplicemente allegando, quale presupposto dell'azione, di agire in riduzione in relazione ad
una sola “parte” del patrimonio relitto. Neppure egli ha provveduto ad allegare l'inesistenza
di altri beni del de cuius oltre quelli riferiti, o di eventuali debiti da detrarre, naturalmente
senza sottacere che, nell'istanza di mediazione venivano ricompresi nell'asse anche depositi
bancari o comunque beni mobili.
Anche tale motivo, peraltro, risulta infondato.
In vero, la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, peraltro, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice
Pagina 16 procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. 10 gennaio
2023, n. 348 e Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
Nel caso in esame, dunque, l'attore aveva assolto al suo onere di allegazione e, d'altra parte,
nel corso del giudizio non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di altri elementi patrimoniali da prendere in considerazione.
Le appellanti, in verità, nell'atto di appello hanno sostenuto che è anche evidente, come
detto, che il de cuius non avesse integralmente esaurito il proprio patrimonio con i propri atti
dispositivi, per lo meno in ordine ai propri beni mobili, aggiungendo poi che ciò emerge anche
dal corpo dello stesso testamento olografo, (decimo/undicesimo rigo) in cui Persona_1
riferisce dell'esistenza oltrechè delle “case..” anche “..di tutti gli altri beni”, ma tale conclusione non può essere condivisa. La frase estrapolata, infatti, faceva parte della motivazione dell'istituzione di quale erede (Lascio alla compagna Parte_1 Pt_1
nata a [...] il [...], con me convivente dall'anno 1980, che ha contribuito alla
[...]
realizzazione di tutte le case e di tutti gli altri beni, il Piano terra della casa di Abbasanta in
Via Donizzetti 34 e la vigna), ma da essa non si può dedurre che il signor Persona_1
possedeva altri beni alla data della morte: il testatore, al contrario, nella stessa scheda testamentaria, aveva mostrato di voler disporre di tutti i suoi beni (Nel pieno delle mie facoltà
di intendere e di volere dispongo che alla mia morte i miei beni vengano destinati come io
indico…).
2.5 Con il quinto motivo, ed hanno poi censurato la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato “l'eccezione pregiudiziale di
Pagina 17 inammissibilità delle domande per difetto di accettazione con beneficio di inventario...perché
detta condizione per l'esercizio dell'azione, ex art. 564 cod. civ. è richiesta nel solo caso in cui
l'azione di riduzione sia intentata verso terzi, e non anche quando si agisca nei confronti di
coeredi, sostenendo che è una mera donataria, pretermessa dal testatore, che Parte_2
non ha mai acquistato la qualità di erede, anche per non aver accettato alcuna eredità, ed in
tale veste è stata convenuta in giudizio, mentre è una legataria, avendo ad Parte_1
oggetto la disposizione in suo favore, specifici beni, considerati dal testatore in rapporto al
complesso del patrimonio (un appartamento sito al piano terra di un più ampio fabbricato e di
una vigna), facenti parte di esso e non invece una sua quota o l'universalità dei beni.
A ben vedere, tuttavia, la disposizione testamentaria a favore di deve essere Parte_1
considerata a titolo universale, al pari di quella a favore dei figli , Persona_2 Per_4
e . Come si è accennato, infatti, il testatore aveva chiaramente inteso ripartire Persona_3
l'intero suo patrimonio fra la sua compagna ed i figli nati dal matrimonio ed in questa ripartizione le singole attribuzioni di beni avevano assunto il significato di assegnazioni di quote del patrimonio, e cioè di assegnazioni in funzione divisoria.
Tale conclusione, del resto, trova preciso riscontro nelle parole dello stesso , Persona_1
il quale, stabilendo che “qualora lei non voglia o non possa accettare l'eredità la sostituisco
con mia figlia ”, aveva evidentemente inteso conferire a la Parte_2 Parte_1
posizione di erede.
La proponibilità dell'azione di riduzione nei confronti di quest'ultima, pertanto, secondo il dettato dell'art. 564 c.c., non era condizionata alla preventiva accettazione con beneficio di inventario da parte di . Controparte_3
A differente conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alla domanda proposta nei
Pagina 18 confronti di . Come si è accennato, aveva designato la medesima Parte_2 Persona_1
in subordine, per il caso in cui non avesse voluto o potuto accettare l'eredità. La Parte_1
sostituzione ordinaria, come quella in esame, tuttavia, configura una chiamata che dipende dalla prima designazione in termini alternativi, nel senso che essa ha effetto solo se la prima non ha effetto. In altri termini, il primo soggetto è chiamato all'eredità in modo diretto e incondizionato e la può accettare nel termine di dieci anni dall'apertura della successione. Può esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla legge all'articolo 460 c.c. (salvo il caso in cui la sua istituzione sia sotto condizione sospensiva, nel qual caso, ai sensi del primo comma dell'articolo 642 c.c.,
“L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione…”).
Il chiamato in sostituzione, invece, rimane estraneo alla successione fino a che l'istituito ha la possibilità di accettare l'eredità. Egli nutre, quindi, soltanto l'aspettativa della delazione ed
è, inoltre, privo di ogni potere amministrativo e gestorio sul patrimonio ereditario, salvo il caso in cui l'istituzione dell'erede sia sottoposta a condizione sospensiva.
La proponibilità dell'azione di riduzione nei confronti di , dunque, era Parte_2
soggetta alla condizione di proponibilità prevista dall'art. 564 c.c., a nulla rilevando che la medesima fosse figlia di ed erede legittimaria per legge ai sensi dell'art. 536 c.c., come Per_1
evidenziato dalla difesa dell'appellato, giacché era stata comunque totalmente pretermessa dal de cuius nel testamento.
Il motivo di impugnazione, con riferimento alla domanda proposta nei confronti di Parte_2
è, quindi, fondato, ma il suo accoglimento è destinato a produrre effetti concreti solo
[...]
nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, poiché, come si è osservato in precedenza, il Tribunale aveva ritenuto che la riduzione del testamento impugnato, con la conseguente parziale inefficacia tra le parti, fosse sufficiente da sola a reintegrare la quota
Pagina 19 riservata, senza necessità di risalire alla donazione ed aveva, pertanto, dichiarato assorbita la seconda domanda, proposta contro , quale donataria. Parte_2
2.6 Con il sesto motivo di gravame, le appellanti hanno, infine, contestato il valore attribuito agli immobili oggetto di causa e sulla base del quale il Giudice aveva ritenuto fondata la domanda di riduzione, dolendosi, in particolare, della mancata ammissione della prova testimoniale, con la quale esse stesse avevano inteso dimostrare di avere accresciuto il valore del bene donato mediante l'esecuzione di numerosi lavori, e lamentando poi l'illogicità e
l'incoerenza della relazione del consulente tecnico d'ufficio, sia per quanto rilevato dallo
stesso CTP che per l'attribuzione ai diversi immobili di un valore al mq sostanzialmente
indistinto, che non teneva conto di alcuna specificità degli stessi, né della loro vetustà ed
effettiva condizione, ma né l'una né l'altra doglianza hanno pregio.
I fatti descritti nel capitolo di prova formulato con la memoria depositata il giorno 11 marzo
2019 (vero che la sig.ra dal 2011 in poi ha costantemente effettuato Parte_2
sull'appartamento sito in Abbasanta alla via Donizetti 21 piano primo int. B numerosi lavori
tra i quali il rifacimento dell'impianto del gas con anche il box esterno per l'alloggiamento
delle bombole, il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico della cucina, nonché il
placcaggio delle relative piastrelle, il rifacimento completo del terrazzo del primo piano dello
stabile nonché della scala, compresa l'impermeabilizzazione di essi, infine la realizzazione
dell'impianto riscaldamento con stufa a pellet e relative condutture, l'impianto di
condizionamento con condizionatori infissi a muro, imbiancatura di tutte le pareti interne”),
infatti, si collocano in un momento anteriore al decesso del de cuius e sono, comunque, troppo generici e privi di qualsiasi concreta determinazione quantitativa.
Le critiche alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, invece, sono sostanzialmente una
Pagina 20 riproposizione delle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale svolte dal loro consulente tecnico di parte e non tengono conto delle successive repliche dell'ausiliare del Tribunale.
Le appellanti, in vero, hanno, innanzi tutto, evidenziato che l'immobile donato è risultato
essere affetto da un abuso edilizio insanabile, circostanza che l'avrebbe comunque reso
incommerciabile e di valore nullo e pertanto, neppure computabile ai fini della eventuale
quantificazione del valore dell'asse tra i beni ereditari. Non invece soggetto ad accertamento
di conformità come sostenuto dal tribunale, ma tale conclusione, a ben vedere, era stata condivisa anche dal CTU, il quale, infatti, proprio a cagione della natura dell'abuso segnalata dal CTP, aveva proceduto ad un nuovo calcolo delle superfici utili e delle superfici non
residenziali ed aveva portato poi in detrazione dal valore a queste commisurato il costo per la
rimessa in pristino, ottenendo così il risultato di euro 62.400,00, che è quello concretamente utilizzato dal Tribunale in sentenza.
Le stesse appellanti hanno poi sostenuto che il CTU … non ha determinato il valore degli
immobili in riferimento al momento dell'apertura della successione (2014), ma all'anno 2019,
quello della sua indagine, ma, a ben vedere, anche il loro CTP aveva mostrato di condividere il valore a metro quadro utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio come base di partenza per la stima degli immobili situati al primo piano (quello donato e quello destinato con il testamento di figli nati dal primo matrimonio). Il consulente di parte, infatti, nelle sue osservazioni si era limitato ad evidenziare che l'esposizione a Nord Est e Nord Ovest delle facciate dell'unità
immobiliare n° 3 (l'immobile oggetto di donazione) unitamente alla scarsa panoramicità delle
vedute che si limitano alla vista sulla linea ferroviaria o muri del vicinato, a differenza
dell'unità immobiliare n° 2 che gode di vedute orientate a Sud su spazi liberi, comporta un
sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare che sul mercato corrente è quantificabile nelle
Pagina 21 misura minima di €100/mq, mostrando così di condividere l'attribuzione di un valore di euro
600,00 a metro quadro per l'immobile destinato all'appellato ed ai suoi germani ed individuando nella sola esposizione l'elemento distintivo rispetto a quello oggetto di donazione.
Con riferimento a quest'ultimo fattore, peraltro, il consulente tecnico d'ufficio aveva ragionevolmente replicato che il sottoscritto CTU ritiene che le differenze fra i parametri di
panoramicità ed esposizione delle due unità immobiliari poste al piano primo del fabbricato
possano considerarsi minime e trascurabili ai fini di una variazione del prezzo unitario e perciò
si mantiene lo stesso prezzo al mq utilizzato in bozza.
Le appellanti, infine, hanno affermato che l'immobile in Abbasanta legato alla , a Pt_1
differenza degli altri appartamenti di ben più recente edificazione, è stato invece realizzato nel
1967 (coefficiente di vetustà), è sito al piano terra ed anch'esso è affetto da abusi edilizi non
sanati e, pertanto, che appare pertanto incongrua la valutazione di 500 euro al m2 per
l'appartamento in questione a fronte dei 600 euro/mq per gli ulteriori 2 appartamenti
individuati dall'attore, in particolare, per quello distinto in Ctu come interno A, edificato nel
1991, ma il CTU aveva chiaramente mostrato di avere tenuto conto delle condizioni in cui si trovava l'unità immobiliare al piano terreno, nel complesso in discreto stato di conservazione
ed uso, ed aveva, poi anche tenuto in considerazione anche i costi relativi alla pratica edilizia
in Accertamento di Conformità e alla pratica Catastale in aggiornamento necessarie al
risanamento delle difformità riscontrate, per un costo complessivo stimato pari a 3.000,00.
Anche quest'ultimo motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
3.1 In conclusione, quindi, l'appello proposto da deve essere rigettato, con la Parte_1
conseguente conferma della riduzione, per lesione di legittima, del testamento olografo del defunto e della condanna di quale erede testamentaria, al Persona_1 Parte_1
Pagina 22 pagamento, in favore del legittimario , della somma di Euro 19.873,80 , a Controparte_3
titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno della domanda.
L'appello proposto da , invece, deve essere accolto e, per l'effetto, deve Parte_2
essere rigettata la domanda proposta nei confronti della stessa da . Controparte_3
3.2 Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre considerare che se si è in presenza di una pluralità di rapporti processuali, come nel caso in esame, essi vanno distintamente considerati, almeno in linea di massima, attraverso l'individuazione, di volta in volta, della relazione di soccombenza riscontrabile. In altri termini, nel giudizio con pluralità
di parti, quando si tratti di più cause autonome, ancorché connesse ovvero riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle singole posizioni processuali e sostanziali, con la conseguenza che a carico della parte che è
soccombente nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dallo stesso difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa.
In questa prospettiva, quindi, deve essere condannata alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese del presente grado di giudizio. Controparte_3
, invece, deve essere condannato alla rifusione, in favore di Controparte_3 Parte_2
delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
La relativa liquidazione, peraltro, al fine di evitare che la parte soccombente sopporti anche le spese relative alle altre parti, deve essere effettuata partendo dall'onorario astrattamente spettante al difensore dell'attore ed al difensore di entrambe le convenute e dividendo per due il risultato ottenuto.
Pagina 23 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 194/2022 del Tribunale Parte_1
di Oristano;
2. accoglie l'appello proposto da avverso la medesima sentenza e, per Parte_2
l'effetto, rigetta la domanda proposta nei confronti della stessa da;
Controparte_3
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Controparte_3 Parte_2
primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.538,00 oltre spese generali ed accessori di legge, e del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
1.983,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a tiolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Pagina 24 Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 224 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) residenti in [...], rappresentate e difese dall'avv. Carlo Longheu, C.F._2
appellanti
contro
(già (c.f. ), residente in [...]CP_1 Pt_2 CP_2 CodiceFiscale_3
(Paesi Bassi), rappresentato e difeso dall'Avv. Josée van Wezel ed elettivamente domiciliato in Ghilarza presso lo studio dell'avv. Paolo Meloni,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di e : voglia l'ecc.ma Corte, ogni contraria Parte_1 Parte_2
istanza respinta, in totale riforma della sentenza appellata:
- accogliere l'appello e dichiarare l'improcedibilità dell'azione, o la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'azione o, in subordine, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nonché previa ammissione della prova testimoniale dedotta e non ammessa, rigettarla nel merito come infondata;
in via più graduata, in riforma parziale della sentenza appellata, condannare Controparte_3
al rimborso delle spese di giudizio del primo grado, stante la mancata sua soccombenza, nonché
le spese di ctu;
- con le spese del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato;
nell'interesse di : si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia accogliere Controparte_3
le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalle signore e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.194/22 del Tribunale di Oristano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2018, aveva convenuto in Controparte_3
giudizio davanti al Tribunale di Oristano e al fine di ottenere la Parte_1 Parte_2
Pagina 2 reintegrazione della legittima a lui spettante sulla successione del genitore , Persona_1
deceduto il 17 maggio 2014.
L'attore, in particolare, aveva, innanzi tutto, premesso che il proprio genitore , Persona_1
con testamento olografo del 25 novembre 2007, pubblicato il 25 giugno 2015, aveva lasciato a il piano terra della casa in Abbasanta (via Donizetti) e la vigna, mentre ai figli Parte_1
nati dal primo matrimonio un appartamento al primo piano, precisando poi che i figli avuti dal primo matrimonio erano , e per i quali, Persona_2 Persona_3 Persona_4
peraltro, era stato disposto il cambiamento del cognome in . CP_1
Lo stesso attore aveva poi evidenziato che nel testamento nulla era stato lasciato alla figlia
, alla quale, peraltro, , con atto notarile del 2 novembre 2007, Parte_2 Persona_1
aveva donato la nuda proprietà di un altro appartamento al primo piano del medesimo fabbricato in Abbasanta.
aveva, quindi, aggiunto che il valore degli immobili intestati al defunto CP_2 CP_1
ammontava ad euro 224.056,00, che ad ogni erede legittimo (rectius, legittimario), spettava la quota di euro 37.342,366 e che, tuttavia, ai tre figli del primo matrimonio era stato attribuito un bene del valore di euro 21.216,00, e sulla base di tali allegazioni aveva chiesto al Tribunale di disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione ritenute lesive.
e si erano costituite in giudizio e, dopo avere precisato di Parte_1 Parte_2
essere rispettivamente la compagna more uxorio e la figlia del de cuius, avevano, innanzi tutto,
eccepito l'improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione, e l'inammissibilità dell'azione sia perché l'attore non aveva dato prova della sua qualità di legittimario, sia perché non aveva comunque accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con il conseguente difetto della condizione per l'esercizio dell'azione
Pagina 3 contro la donataria e la legataria Pt_2 Pt_1
e , inoltre, avevano contestato la sussistenza della lesione Parte_1 Parte_2
lamentata per esser stato sottostimato il bene pervenuto all'attore e sovrastimati quelli delle convenute.
1.2 All'udienza di prima comparizione, tenuta il 9 gennaio 2019, il Giudice istruttore, sul
rilievo di invalido esperimento del tentativo di conciliazione, svoltosi senza la partecipazione
personale dell'attore, aveva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento
ex novo del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione.
L'attore, quindi, con atto datato 16 gennaio 2019, aveva promosso un nuovo procedimento di mediazione ed al primo incontro, fissato per il 6 febbraio 2019, era comparso l'avv. Giovanni
Paolo Meloni, il quale aveva esibito una procura speciale in lingua straniera, corredata da traduzione, ed aveva affermato di esser munito del potere di rappresentanza sostanziale di
. Il difensore delle convenute (anche esse presenti), tuttavia, aveva Controparte_3
nuovamente eccepito il difetto di una valida procura speciale nonché dell'assistenza di un avvocato.
Il mediatore, pertanto, prendendo atto della impossibilità di alcun accordo conciliativo,
aveva dichiarato il procedimento chiuso con esito negativo.
1.3 Il Giudice istruttore, quindi, con ordinanza 9 settembre 2019, aveva rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle convenute e nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale aveva affidato l'incarico di stimare i beni immobili oggetto di causa alla data di apertura della successione.
Dopo il deposito della consulenza, la causa era stata rimessa per la decisione al Collegio, il quale, con la sentenza n. 194/2022 pubblicata il 6 aprile 2022, aveva dichiarato la riduzione,
Pagina 4 per lesione di legittima, del testamento olografo del defunto , datato 25 novembre Persona_1
2007 e pubblicato il 23 giugno 2015, e condanna(to) , quale erede testamentaria, Parte_1
al pagamento, in favore del legittimario , della somma di Euro 19.873,80 , Controparte_3
a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli
interessi legali a decorrere dal giorno della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre,
aveva dichiarato assorbita la domanda proposta contro , quale donataria, e Parte_2
condannato entrambe le convenute al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite.
Il Tribunale, per pervenire a tale pronuncia, aveva, innanzi tutto, respinto l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande per difetto di mediazione obbligatoria. A tal fine il Tribunale, dopo avere ricordato che, allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione all'attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, aveva affermato, in sintesi, che
nella specie, è stata rilasciata, da parte dell'attore, nato e residente nei Paesi Bassi ed
impedito, a causa della lontananza, a partecipare di persona al procedimento di mediazione,
valida procura di diritto sostanziale, in forma scritta e con oggetto specifico e distinto dalla
difesa, sottolineando che al primo incontro, fissato al 6 febbraio 2019, davanti al mediatore, è
comparso di nuovo l'avv. Giovanni Paolo Meloni, che ha esibito questa volta, procura speciale
in lingua straniera, corredata da traduzione e che secondo quanto emerge dalla traduzione
fornita dalla parte che ha rilasciato la procura, del tutto incontestata, l'atto contiene il
conferimento del potere di rappresentare , nel corso del procedimento di Controparte_3
mediazione, al fine di risolvere, o meglio tentare di risolvere, la controversia pendente tra le
parti. A tal fine è stato costituito procuratore l'avv. Giovanni Paolo Meloni, con facoltà di
Pagina 5 definire la controversia per conciliazione. Alla suddetta dichiarazione è stata apposta la
sottoscrizione dell'interessato, dal quale senza dubbio proviene. Accertata l'identità mediante
passaporto, la sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del
Comune di EN, Provincia di Limburg, il quale, a sua volta, ha apposto la propria firma ed
il timbro comunale. Come ivi precisato, questi non ha certificato il contenuto dell'atto, ma si è
limitato a dichiarare l'autenticità della firma.
Il Giudice di primo grado aveva poi respinto l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione ad agire osservando che la qualità di legittimario, al quale è riservata per legge
una certa quota dell'eredità ed il quale può chiedere la riduzione, coincide con la qualità di
figlio, ex art. 536 cod. civ., e il rapporto di filiazione tra , de cuius, e Persona_1 PE
, nato a [...] il [...], quale figlio nato dal primo matrimonio,
[...]
forma oggetto di riconoscimento da parte di espresso nel verbale di Parte_1
pubblicazione del testamento. Il mutamento del cognome da a , successivo Pt_2 CP_1
alla nascita, oltre ad esser incontestato, è comprovato dagli atti dello stato civile del paese
d'origine, con perfetta coincidenza di tutti gli elementi identificativi, a confronto con la
citazione, compreso il codice fiscale.
Il Giudice, ancora, aveva respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle
domande per difetto di interesse ad agire … perché l'istituto della collazione, applicabile a
ciascun figlio nei rapporti con i coeredi, ex art. 737 cod. civ., presuppone l'esistenza di una
comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse si è esaurito, come
avvenuto nel caso in esame, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, restando
proponibile l'azione di riduzione, e l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande
per difetto di accettazione dell' eredità con beneficio di inventario … perché detta condizione
Pagina 6 per l'esercizio dell'azione, ex art. 564 cod. civ., è richiesta nel solo caso in cui l'azione di
riduzione sia intentata verso terzi e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi, e tali
possono definirsi, nel caso in esame, sia l'una che l'altra convenuta, avendo , Persona_1
testatore disposto della sua eredità a favore di , con sostituzione ordinaria a Parte_1
favore di , istituendo eredi gli altri figli, tra cui , questi ultimi Parte_2 Persona_3
congiuntamente per un certo bene.
Passando, quindi, ad esaminare nel merito le domande attrici, il Tribunale, aveva, innanzi tutto, evidenziato che, con donazione stipulata in data 2 novembre 2007, il de cuius aveva
“dichiara[to] di donare”, con riserva di usufrutto, a favore della figlia , che Parte_2
aveva “ accetta[to] e acquista[to] to]”, la nuda proprietà dell'appartamento posto al primo
piano del fabbricato sito in Abbasanta, via Donizetti n. 21, censito in catasto al foglio 33,
particella 140, subalterno 3 , distinto come interno B.
Con testamento olografo scritto e sottoscritto dal de cuius, datato 25 novembre 2007 e
pubblicato il 23 giugno 2015, il testatore aveva disposto delle residue sostanze. La scheda ha
il seguente contenuto, trascritto nelle parti di interesse, per le singole attribuzioni: quanto a
sua “compagna” e, dall'anno 1980, con lui “convivente”, “lascio […] il piano Parte_1
terra della casa […] e la vigna”, con la precisazione che “qualora lei non voglia o non possa
accettare l'eredità la sostituisco con mia figlia ”; quanto “ai figli nati dal Parte_2
primo matrimonio”, “lascio […] l'appartamento sito al primo piano. Si tratta di disposizioni
chiaramente qualificabili, in riferimento a ciascun come istituzione di erede in beni
determinati.
Lo stesso Giudice aveva poi osservato che delle tre persone riconosciute dal defunto Per_1
come figli di prime nozze, la seconda altri non è che , nato a [...]
[...] Controparte_3
Pagina 7 (Olanda) il 25 ottobre 1967, il medesimo risultante dall'atto di nascita, prodotto in copia,
rilasciata per estratto dal competente ufficio comunale, con annotazione a margine dell'atto
stesso del provvedimento di sostituzione del cognome attuale a quello originario e che il
rapporto coniugale, a suo tempo contratto con la prima moglie (unica, per quanto noto), si
deve presumere venuto meno in data di gran lunga anteriore alla morte del testatore, non
avendo le parti dedotto l'esistenza di alcun coniuge superstite (certamente tale non era la
convivente more uxorio).
Il Tribunale, quindi, aveva affermato che il relictum è formato dagli immobili pacificamente
acquistati in vita dal genitore e trasmessi per causa di morte in parti diverse ai figli, sia quelli
nati dal matrimonio sia quella nata fuori del matrimonio, che non esiste alcun debitum che
debba essere detratto, in quanto da nessuno dedotto e che il donatum, che deve essere riunito
al resto fittiziamente, è formato dalla donazione alla figlia e, sulla base delle Parte_2
valutazioni compute dal consulente tecnico d'ufficio, aveva concluso che il valore della massa
calcolato mediante riunione fittizia, quindi, ammonta a Euro 248.600,00 … Sull'asse così
formato deve determinarsi l'entità della quota disponibile, di cui il defunto poteva disporre, e
della quota riservata ai legittimari. Queste quote, in caso di concorso di più figli, ex art. 537,
comma 2, cod. civ., sono stabilite rispettivamente in 1/3 e 2/3, quest'ultima da dividersi in parti
uguali tra tutti i figli, come detto in totale 4. Ne consegue che la quota disponibile è
determinabile in 1/3, equivalente a Euro 82.866,67, e la quota legittima è determinabile per
ciascuno dei legittimari in 2/12, equivalente a Euro 41.433,33.
A questo punto, possono trarsi le conclusioni. , erede testamentaria ha Parte_1
ricevuto per liberalità in suo favore un intero piano, lasciatole dal testatore, con vantaggio
patrimoniale di gran lunga superiore alla quota disponibile (Euro 116.800,00, anziché
Pagina 8 82.866,67). , donataria e legittimaria, ha ricevuto in conto di legittima un Parte_2
intero appartamento, acquistato in piena proprietà alla morte del donante, con vantaggio
patrimoniale di gran lunga superiore alla quota di riserva (Euro 62.400,00, anziché
41.433,33). , al pari degli altri figli di nazionalità olandese, al contrario, pur Persona_3
essendo erede testamentario e legittimario, ha ricevuto assai meno del valore della propria
quota (Euro 23.133,33, anziché 41.433,33).
… Accertato il pregiudizio ai diritti spettanti sulla successione, per lesione di legittima, ex
artt. 553 e 554 cod. civ., si giustifica la riduzione del testamento impugnato, con la conseguente
parziale inefficacia tra le parti, sufficiente da sola a reintegrare la quota riservata, senza
necessità di risalire alla donazione.
Quanto al modo di procedere alla riduzione, il legittimario ha chiesto la reintegrazione della
quota a lui riservata in forma generica, e non in forma specifica, volendo conseguire solo
l'equivalente monetario, per la differenza di Euro 18.300,00, nei limiti della porzione di
legittima (41.433,33 - 23.133,33).
Sussiste, pertanto, il diritto del legittimario, leso dal testamento impugnato, ad essere tenuto
indenne del pregiudizio, attraverso la proporzionale riduzione della disposizione lesiva e la
compensazione in danaro della lesione della quota di riserva, nella misura sopra determinata.
Alla somma di danaro così liquidata si aggiungono, trattandosi di debito di valore, la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali….
1.4 Avverso tale pronuncia ed hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
ha resistito. CP_2 CP_1
2.1 Con i primi due articolati motivi di impugnazione ed Parte_1 Parte_2
hanno censurato il rigetto della loro eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda
Pagina 9 proposta da sostenendo, in sintesi, che l'istanza di mediazione non coincide Controparte_3
neppure con la domanda giudiziale proposta, che la domanda di mediazione … aveva avuto ad
oggetto la divisione legale dell'eredità e non una pretesa pecuniaria, tale che, in difetto della
partecipazione personale della parte istante, era necessaria - vertendosi su un atto di natura
negoziale che richiede la forma scritta per la sua trascrizione - una procura sostanziale
rilasciata, quantomeno, mediante scrittura privata autenticata da un notaio e che il Tribunale
… avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda sia in esito alla mancata
comparizione personale in mediazione della parte istante, o di un suo rappresentante munito
di valida procura, sia perché non assistita da un legale regolarmente fornito di mandato
apposito.
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono, tuttavia, infondati.
Al riguardo deve, innanzi tutto, ricordarsi che all'udienza di prima comparizione, tenuta il 9
gennaio 2019, il Giudice istruttore, sul rilievo di invalido esperimento del tentativo di
conciliazione, svoltosi senza la partecipazione personale dell'attore, aveva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento ex novo del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione.
L'attore, quindi, aveva ottemperato all'onere impostogli promuovendo il procedimento di mediazione con l'atto datato 16 gennaio 2019 e spedito all'organismo di mediazione a mezzo di posta elettronica certificata il successivo 21 gennaio 2019 (documento n. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore), con il quale lo stesso attore, dopo una breve descrizione dei fatti che avevano preceduto l'instaurazione della causa, aveva sostenuto che nel testamento il signor
ha disposto di una quota maggiore a quella disponibile …. lasciando beni immobiliari Pt_2
alla signora e che per la corretta divisione dell'eredità di occorre Parte_1 Persona_1
Pagina 10 tenere conto anche della donazione alla signora del 16.11.2007 in base alle Parte_2
regole della collazione ed aveva aggiunto che occorreva procedere alla divisione legale
dell'eredità tra i figli del deceduto (gli eredi legittimi) e la signora onorando – Parte_1
per quanto possibile – la ultima volontà espressa dal signor nel testamento ma Persona_1
rispettando pure le quote legittime che aspettano a tali eredi legittimi precisando che occorreva,
quindi, verificare se il valore degli immobili lasciati con testamento alla signora Parte_1
è superiore al valore della quota disponibile, se il valore dell'appartamento donato alla figlia
eccede la quota legittima alla stessa spettante e se, in caso affermativo, lea signora Parte_2
e la signora sono disposte a sottoscrivere un atto di riconoscimento Pt_1 Parte_2
della legittima.
Con la predetta istanza, dunque, aveva chiaramente individuato Controparte_3
l'oggetto della controversia nell'asserita lesione della sua quota di legittima e nella conseguente pretesa alla relativa reintegrazione e tale oggetto è certamente coincidente con quello della causa.
All'incontro fissato dal mediatore per il 6 febbraio 2019, d'altra parte, in sostituzione dell'attore era comparso l'avv. Giovanni Paolo Meloni, il quale aveva esibito un atto redatto in lingua olandese ma corredato da una traduzione, dalla quale risultava che Controparte_3
aveva conferito allo stesso avv. Meloni procura speciale … affinché sia in nome proprio sia in
nome, vece e conto di esso mandante lo rappresenti e assista durante tutto il procedimento di
mediazione … per tentare di risolvere la controversia nei confronti della signora CP_4
e della signora avente ad oggetto la divisione dell'eredità tra gli
[...] Controparte_5
eredi del deceduto rispettando le quote legittime … attribuendogli, altresì, ogni Persona_1
necessaria ed opportuna facoltà, compresa quella di esporre i fatti di causa, rendere
Pagina 11 dichiarazioni innanzi al detto mediatore, costituire, estinguere o modificare diritti reali, di
godimento o di garanzia, transigere e conciliare la controversia alle migliori condizioni
possibili. Dalla stessa traduzione, inoltre, emergeva che l'autenticità della firma apposta da in calce al documento di lingua olandese era stata attestata da un Controparte_3
funzionario del Comune olandese di EN (documento prodotto dalle convenute il giorno 11
marzo 2019).
Come ha già osservato il Tribunale, dunque, il tentativo di conciliazione era stato esperito regolarmente, avendo l'avv. Meloni, comparso in luogo dell'attore, previamente ricevuto valida procura sostanziale in forma scritta, con la conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
In vero, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 5 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nel testo applicabile ratione temporis), al primo incontro ed agli incontri successivi è necessaria la presenza personale della parte e del suo difensore. La parte, tuttavia, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale.
La parte, dunque, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività
di mediazione, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ma questa, secondo il più recente e maggioritario orientamento della giurisprudenza, condiviso in questa sede, non necessariamente deve rivestire la forma dell'atto pubblico o dell'atto con sottoscrizione autenticata da notaio.
Pagina 12 Infatti, l'art. 1392 c.c., prevede che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere, cosicché non è necessario che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Tale interpretazione, del resto, è supportata dal chiaro dettato dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità", ed è stata poi condivisa ed esplicitata sia dall'art. 8, comma 4 (nel testo risultante a seguito dele modifiche introdotte con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il quale,
prevedendo che ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale", porta chiaramente a ritenere che sia sufficiente il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore deve dare atto a verbale, sia, soprattutto, dal successivo art. 8, comma 4 bis, introdotto dal d. lgs. 27
dicembre 2024, n. 216.
Nel caso in esame, d'altra parte, la circostanza che la procura rilasciata da CP_3
all'avv. Meloni fosse stata redatta in lingua olandese certamente non ne aveva
[...]
compromesso la validità ed il fatto poi che la stessa non fosse stata accompagnata da una traduzione giurata non ne poteva precludere l'esame da parte del Giudice.
Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la regola dell'obbligatorietà della lingua italiana - nel processo tributario, come in quello civile – opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore (Cass. 9
Pagina 13 novembre 2022, n. 33079).
La Suprema Corte, in questa prospettiva, ha sottolineato che il principio di acquisizione comporta che l'omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all'esame del documento (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5279).
Nel caso in esame, d'altra parte, le convenute all'udienza del 10 luglio 2019 si erano limitate ad evidenziare che all'incontro di mediazione l'avvocato Meloni aveva esibito una fotocopia
redatta in una lingua straniera incomprensibile che specificava essere una procura con la
quale la parte gli avrebbe conferito il potere di rappresentanza sostanziale. Esibiva, inoltre,
uno scritto in lingua italiana, redatto al computer e privo di sottoscrizione, asserendo esserne
la traduzione informale, ma né in quella sede né nei successivi atti processuali avevano sollevato specifiche contestazioni sul contenuto della traduzione offerta dalla controparte, la cui fedeltà, comunque, può essere agevolmente verificata, anche senza necessità di specifiche conoscenze, attraverso le più diffuse e intuitive applicazioni reperibili mediante i più comuni motori di ricerca sulla rete internet.
I primi due motivi di gravame, come detto, sono, dunque, infondati e devono essere rigettati.
2.2 Con il terzo motivo di impugnazione, intitolato “Carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità attiva in ordine al rapporto dedotto in giudizio”, ed Parte_1 Parte_2
dopo avere premesso che ai sensi dell'art. 2697 c.c. … la prova della qualità di erede
[...]
necessario andava fornita in concreto, trattandosi di una condizione dell'azione, quale suo
elemento costitutivo, hanno sostenuto che , nonostante la specifica Controparte_3
contestazione delle convenute sulla propria asserita qualità soggettiva, non ha provato di
essere figlio di , né di essere uno dei figli nati dal suo primo matrimonio né, Persona_1
infine, di aver mutato il proprio cognome da in . In particolare, rimangono Pt_2 CP_3
Pagina 14 a tal fine inutilizzabili i documenti in lingua straniera prodotti dall'attore (doc. 4 e 5 ),
incomprensibili, comunque contestati anche nel contenuto dalle convenute, ma anche tale motivo è infondato.
Richiamato quanto in precedenza osservato con riferimento di documenti prodotti dalle parti
(che, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi comunque acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione anche se non accompagnati da una traduzione giurata), si deve, infatti,
sottolineare che attraverso una delle più diffuse e intuitive applicazioni reperibili sulla rete internet è agevole verificare che il documento prodotto dall'attore con il numero 4 è
effettivamente il certificato rilasciato dal Comune di EN, dal quale risulta che il 25 ottobre
1967 , coniugato con , aveva denunciato la nascita Persona_1 Persona_5
di . CP_2
Il documento prodotto dall'attore con il numero 5, invece, è la copia dell'atto datato 3 marzo
1983 con cui la Regina di Olanda aveva approvato il cambiamento del cognome, da a Pt_2
. CP_1
In questo quadro, dunque, non può ragionevolmente dubitarsi che l'attore rivesta effettivamente la qualità di legittimario.
La stessa appellante, del resto, come risulta dal verbale di pubblicazione del Parte_1
testamento olografo di , aveva precisato al notaio che i figli nati dal primo Persona_1
matrimonio, ai quali aveva fatto riferimento il testatore, erano , nata Persona_2
a EN (Olanda) il 21 marzo 1966, , nato a [...] il [...], Persona_3
e nata a [...] il [...], cosicché la contestazione in Persona_4
esame, oltre che infondata, risulta davvero pretestuosa, al pari di quella afferente l'affermazione del Tribunale secondo la quale “il rapporto coniugale a suo tempo contratto con la prima
Pagina 15 moglie (unica, per quanto noto), si deve presumere venuto meno in data di gran lunga anteriore
alla morte del testatore, non avendo le parti dedotto l'esistenza di alcun coniuge superstite
(certamente tale non era la convivente more uxorio)”.
Tale circostanza, comunque, può agevolmente desumersi dal certificato di morte del de cuius allegato al medesimo verbale di pubblicazione del testamento.
2.4 Con il quarto motivo, le appellanti hanno lamentato che l'attore ha agito in riduzione
senza allegare, e neppure provare, la complessiva consistenza del patrimonio relitto, ma
semplicemente allegando, quale presupposto dell'azione, di agire in riduzione in relazione ad
una sola “parte” del patrimonio relitto. Neppure egli ha provveduto ad allegare l'inesistenza
di altri beni del de cuius oltre quelli riferiti, o di eventuali debiti da detrarre, naturalmente
senza sottacere che, nell'istanza di mediazione venivano ricompresi nell'asse anche depositi
bancari o comunque beni mobili.
Anche tale motivo, peraltro, risulta infondato.
In vero, la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, peraltro, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice
Pagina 16 procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. 10 gennaio
2023, n. 348 e Cass. 2 settembre 2020, n. 18199).
Nel caso in esame, dunque, l'attore aveva assolto al suo onere di allegazione e, d'altra parte,
nel corso del giudizio non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di altri elementi patrimoniali da prendere in considerazione.
Le appellanti, in verità, nell'atto di appello hanno sostenuto che è anche evidente, come
detto, che il de cuius non avesse integralmente esaurito il proprio patrimonio con i propri atti
dispositivi, per lo meno in ordine ai propri beni mobili, aggiungendo poi che ciò emerge anche
dal corpo dello stesso testamento olografo, (decimo/undicesimo rigo) in cui Persona_1
riferisce dell'esistenza oltrechè delle “case..” anche “..di tutti gli altri beni”, ma tale conclusione non può essere condivisa. La frase estrapolata, infatti, faceva parte della motivazione dell'istituzione di quale erede (Lascio alla compagna Parte_1 Pt_1
nata a [...] il [...], con me convivente dall'anno 1980, che ha contribuito alla
[...]
realizzazione di tutte le case e di tutti gli altri beni, il Piano terra della casa di Abbasanta in
Via Donizzetti 34 e la vigna), ma da essa non si può dedurre che il signor Persona_1
possedeva altri beni alla data della morte: il testatore, al contrario, nella stessa scheda testamentaria, aveva mostrato di voler disporre di tutti i suoi beni (Nel pieno delle mie facoltà
di intendere e di volere dispongo che alla mia morte i miei beni vengano destinati come io
indico…).
2.5 Con il quinto motivo, ed hanno poi censurato la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato “l'eccezione pregiudiziale di
Pagina 17 inammissibilità delle domande per difetto di accettazione con beneficio di inventario...perché
detta condizione per l'esercizio dell'azione, ex art. 564 cod. civ. è richiesta nel solo caso in cui
l'azione di riduzione sia intentata verso terzi, e non anche quando si agisca nei confronti di
coeredi, sostenendo che è una mera donataria, pretermessa dal testatore, che Parte_2
non ha mai acquistato la qualità di erede, anche per non aver accettato alcuna eredità, ed in
tale veste è stata convenuta in giudizio, mentre è una legataria, avendo ad Parte_1
oggetto la disposizione in suo favore, specifici beni, considerati dal testatore in rapporto al
complesso del patrimonio (un appartamento sito al piano terra di un più ampio fabbricato e di
una vigna), facenti parte di esso e non invece una sua quota o l'universalità dei beni.
A ben vedere, tuttavia, la disposizione testamentaria a favore di deve essere Parte_1
considerata a titolo universale, al pari di quella a favore dei figli , Persona_2 Per_4
e . Come si è accennato, infatti, il testatore aveva chiaramente inteso ripartire Persona_3
l'intero suo patrimonio fra la sua compagna ed i figli nati dal matrimonio ed in questa ripartizione le singole attribuzioni di beni avevano assunto il significato di assegnazioni di quote del patrimonio, e cioè di assegnazioni in funzione divisoria.
Tale conclusione, del resto, trova preciso riscontro nelle parole dello stesso , Persona_1
il quale, stabilendo che “qualora lei non voglia o non possa accettare l'eredità la sostituisco
con mia figlia ”, aveva evidentemente inteso conferire a la Parte_2 Parte_1
posizione di erede.
La proponibilità dell'azione di riduzione nei confronti di quest'ultima, pertanto, secondo il dettato dell'art. 564 c.c., non era condizionata alla preventiva accettazione con beneficio di inventario da parte di . Controparte_3
A differente conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alla domanda proposta nei
Pagina 18 confronti di . Come si è accennato, aveva designato la medesima Parte_2 Persona_1
in subordine, per il caso in cui non avesse voluto o potuto accettare l'eredità. La Parte_1
sostituzione ordinaria, come quella in esame, tuttavia, configura una chiamata che dipende dalla prima designazione in termini alternativi, nel senso che essa ha effetto solo se la prima non ha effetto. In altri termini, il primo soggetto è chiamato all'eredità in modo diretto e incondizionato e la può accettare nel termine di dieci anni dall'apertura della successione. Può esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla legge all'articolo 460 c.c. (salvo il caso in cui la sua istituzione sia sotto condizione sospensiva, nel qual caso, ai sensi del primo comma dell'articolo 642 c.c.,
“L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione…”).
Il chiamato in sostituzione, invece, rimane estraneo alla successione fino a che l'istituito ha la possibilità di accettare l'eredità. Egli nutre, quindi, soltanto l'aspettativa della delazione ed
è, inoltre, privo di ogni potere amministrativo e gestorio sul patrimonio ereditario, salvo il caso in cui l'istituzione dell'erede sia sottoposta a condizione sospensiva.
La proponibilità dell'azione di riduzione nei confronti di , dunque, era Parte_2
soggetta alla condizione di proponibilità prevista dall'art. 564 c.c., a nulla rilevando che la medesima fosse figlia di ed erede legittimaria per legge ai sensi dell'art. 536 c.c., come Per_1
evidenziato dalla difesa dell'appellato, giacché era stata comunque totalmente pretermessa dal de cuius nel testamento.
Il motivo di impugnazione, con riferimento alla domanda proposta nei confronti di Parte_2
è, quindi, fondato, ma il suo accoglimento è destinato a produrre effetti concreti solo
[...]
nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, poiché, come si è osservato in precedenza, il Tribunale aveva ritenuto che la riduzione del testamento impugnato, con la conseguente parziale inefficacia tra le parti, fosse sufficiente da sola a reintegrare la quota
Pagina 19 riservata, senza necessità di risalire alla donazione ed aveva, pertanto, dichiarato assorbita la seconda domanda, proposta contro , quale donataria. Parte_2
2.6 Con il sesto motivo di gravame, le appellanti hanno, infine, contestato il valore attribuito agli immobili oggetto di causa e sulla base del quale il Giudice aveva ritenuto fondata la domanda di riduzione, dolendosi, in particolare, della mancata ammissione della prova testimoniale, con la quale esse stesse avevano inteso dimostrare di avere accresciuto il valore del bene donato mediante l'esecuzione di numerosi lavori, e lamentando poi l'illogicità e
l'incoerenza della relazione del consulente tecnico d'ufficio, sia per quanto rilevato dallo
stesso CTP che per l'attribuzione ai diversi immobili di un valore al mq sostanzialmente
indistinto, che non teneva conto di alcuna specificità degli stessi, né della loro vetustà ed
effettiva condizione, ma né l'una né l'altra doglianza hanno pregio.
I fatti descritti nel capitolo di prova formulato con la memoria depositata il giorno 11 marzo
2019 (vero che la sig.ra dal 2011 in poi ha costantemente effettuato Parte_2
sull'appartamento sito in Abbasanta alla via Donizetti 21 piano primo int. B numerosi lavori
tra i quali il rifacimento dell'impianto del gas con anche il box esterno per l'alloggiamento
delle bombole, il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico della cucina, nonché il
placcaggio delle relative piastrelle, il rifacimento completo del terrazzo del primo piano dello
stabile nonché della scala, compresa l'impermeabilizzazione di essi, infine la realizzazione
dell'impianto riscaldamento con stufa a pellet e relative condutture, l'impianto di
condizionamento con condizionatori infissi a muro, imbiancatura di tutte le pareti interne”),
infatti, si collocano in un momento anteriore al decesso del de cuius e sono, comunque, troppo generici e privi di qualsiasi concreta determinazione quantitativa.
Le critiche alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, invece, sono sostanzialmente una
Pagina 20 riproposizione delle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale svolte dal loro consulente tecnico di parte e non tengono conto delle successive repliche dell'ausiliare del Tribunale.
Le appellanti, in vero, hanno, innanzi tutto, evidenziato che l'immobile donato è risultato
essere affetto da un abuso edilizio insanabile, circostanza che l'avrebbe comunque reso
incommerciabile e di valore nullo e pertanto, neppure computabile ai fini della eventuale
quantificazione del valore dell'asse tra i beni ereditari. Non invece soggetto ad accertamento
di conformità come sostenuto dal tribunale, ma tale conclusione, a ben vedere, era stata condivisa anche dal CTU, il quale, infatti, proprio a cagione della natura dell'abuso segnalata dal CTP, aveva proceduto ad un nuovo calcolo delle superfici utili e delle superfici non
residenziali ed aveva portato poi in detrazione dal valore a queste commisurato il costo per la
rimessa in pristino, ottenendo così il risultato di euro 62.400,00, che è quello concretamente utilizzato dal Tribunale in sentenza.
Le stesse appellanti hanno poi sostenuto che il CTU … non ha determinato il valore degli
immobili in riferimento al momento dell'apertura della successione (2014), ma all'anno 2019,
quello della sua indagine, ma, a ben vedere, anche il loro CTP aveva mostrato di condividere il valore a metro quadro utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio come base di partenza per la stima degli immobili situati al primo piano (quello donato e quello destinato con il testamento di figli nati dal primo matrimonio). Il consulente di parte, infatti, nelle sue osservazioni si era limitato ad evidenziare che l'esposizione a Nord Est e Nord Ovest delle facciate dell'unità
immobiliare n° 3 (l'immobile oggetto di donazione) unitamente alla scarsa panoramicità delle
vedute che si limitano alla vista sulla linea ferroviaria o muri del vicinato, a differenza
dell'unità immobiliare n° 2 che gode di vedute orientate a Sud su spazi liberi, comporta un
sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare che sul mercato corrente è quantificabile nelle
Pagina 21 misura minima di €100/mq, mostrando così di condividere l'attribuzione di un valore di euro
600,00 a metro quadro per l'immobile destinato all'appellato ed ai suoi germani ed individuando nella sola esposizione l'elemento distintivo rispetto a quello oggetto di donazione.
Con riferimento a quest'ultimo fattore, peraltro, il consulente tecnico d'ufficio aveva ragionevolmente replicato che il sottoscritto CTU ritiene che le differenze fra i parametri di
panoramicità ed esposizione delle due unità immobiliari poste al piano primo del fabbricato
possano considerarsi minime e trascurabili ai fini di una variazione del prezzo unitario e perciò
si mantiene lo stesso prezzo al mq utilizzato in bozza.
Le appellanti, infine, hanno affermato che l'immobile in Abbasanta legato alla , a Pt_1
differenza degli altri appartamenti di ben più recente edificazione, è stato invece realizzato nel
1967 (coefficiente di vetustà), è sito al piano terra ed anch'esso è affetto da abusi edilizi non
sanati e, pertanto, che appare pertanto incongrua la valutazione di 500 euro al m2 per
l'appartamento in questione a fronte dei 600 euro/mq per gli ulteriori 2 appartamenti
individuati dall'attore, in particolare, per quello distinto in Ctu come interno A, edificato nel
1991, ma il CTU aveva chiaramente mostrato di avere tenuto conto delle condizioni in cui si trovava l'unità immobiliare al piano terreno, nel complesso in discreto stato di conservazione
ed uso, ed aveva, poi anche tenuto in considerazione anche i costi relativi alla pratica edilizia
in Accertamento di Conformità e alla pratica Catastale in aggiornamento necessarie al
risanamento delle difformità riscontrate, per un costo complessivo stimato pari a 3.000,00.
Anche quest'ultimo motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
3.1 In conclusione, quindi, l'appello proposto da deve essere rigettato, con la Parte_1
conseguente conferma della riduzione, per lesione di legittima, del testamento olografo del defunto e della condanna di quale erede testamentaria, al Persona_1 Parte_1
Pagina 22 pagamento, in favore del legittimario , della somma di Euro 19.873,80 , a Controparte_3
titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno della domanda.
L'appello proposto da , invece, deve essere accolto e, per l'effetto, deve Parte_2
essere rigettata la domanda proposta nei confronti della stessa da . Controparte_3
3.2 Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre considerare che se si è in presenza di una pluralità di rapporti processuali, come nel caso in esame, essi vanno distintamente considerati, almeno in linea di massima, attraverso l'individuazione, di volta in volta, della relazione di soccombenza riscontrabile. In altri termini, nel giudizio con pluralità
di parti, quando si tratti di più cause autonome, ancorché connesse ovvero riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle singole posizioni processuali e sostanziali, con la conseguenza che a carico della parte che è
soccombente nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dallo stesso difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa.
In questa prospettiva, quindi, deve essere condannata alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese del presente grado di giudizio. Controparte_3
, invece, deve essere condannato alla rifusione, in favore di Controparte_3 Parte_2
delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
La relativa liquidazione, peraltro, al fine di evitare che la parte soccombente sopporti anche le spese relative alle altre parti, deve essere effettuata partendo dall'onorario astrattamente spettante al difensore dell'attore ed al difensore di entrambe le convenute e dividendo per due il risultato ottenuto.
Pagina 23 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 194/2022 del Tribunale Parte_1
di Oristano;
2. accoglie l'appello proposto da avverso la medesima sentenza e, per Parte_2
l'effetto, rigetta la domanda proposta nei confronti della stessa da;
Controparte_3
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Controparte_3 Parte_2
primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.538,00 oltre spese generali ed accessori di legge, e del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
1.983,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a tiolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Pagina 24 Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 25