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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 164/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 19/2/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°164 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto: Carta elettronica del docente.
promossa da
1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
appellante
nei confronti di
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso innanzi al Tribunale di , premesso di aver ricoperto Parte_2
l'incarico di docenza annuale in virtù di contratti a tempo determinato relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, conveniva in giudizio il Controparte_1
per far accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio previsto dall'art.
[...]
1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) espressamente previsto per i soli docenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Eccepiva, a riguardo, la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, ed altresì degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva il , il quale, nel resistere alla domanda, ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
2 Con sentenza dell'8/10/2024 il Tribunale di Larino rigettava il ricorso rilevando, in particolare, che la ricorrente, che aveva prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, non aveva provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non aveva allegato contratti di lavoro -successivi all'ultimo del 2021/2022- e neppure aveva fornito prova della permanenza nelle graduatorie di supplenze, sebbene sollecitata specificamente sul punto dal Giudice all'udienza del 9 aprile 2024.
2. L'appello.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
“OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RICERCA DELLA VERITA'
MATERIALE. SULLA PROVA DEL PERDURANTE ED ATTUALE INSERIMENTO DELLA
RICORRENTE NEL SISTEMA SCOLASTICO”;
“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 63 E 64 DEL C.C.N.L.
COMPARTO SCUOLA 2006-2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI
TRATTAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI AGLI ARTT.
1175 E 1375 COD. CIV.”;
“II. SULLA PIENA FONDATEZZA DEL RICORSO AZIONATO E SULLA CONSEGUENTE
CONDANNA DEL MINISTERO RESISTENTE - SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI AI SENSI DELL'ART. 91 C.P.C., NONCHÉ EX ART. 4 COMMA 8
DEL D.M. N. 55/2014 E SS.MM.II., IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA CD.
“SOCCOMBENZA QUALIFICATA”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Entrambe le parti argomentavano diffusamente in ordine al gravame, come da rispettivi atti di costituzione, che in tali limiti si richiamano ed abbiansi come qui riportati e trascritti, e spiegavano le epigrafate conclusioni.
2.4. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
3 *************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Rileva, in particolare, la Corte che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la ha dedotto in giudizio di aver ricoperto l'incarico di docenza annuale in virtù di Parte_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ma non ha provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non ha allegato contratti di lavoro - successivi all'ultimo del 2021/2022; solo in grado di appello e, pertanto, tardivamente ed inammissibilmente, per violazione dell'art. 347 c.p.c., essa ha prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato per l'A.S. 2024/2025-e neppure ha fornito la prova della permanenza nelle graduatorie di supplenza .
Peraltro, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2024, il primo giudice, rilevata l'assenza di prove in ordine alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico, invitava la stessa a fornire riscontro documentale al riguardo, rinviando la causa all'udienza dell'8/10/2024 e tuttavia quest'ultima, a tale udienza, contravvenendo alla richiesta di integrazione documentale de qua, ometteva di fornire la prova richiesta, limitandosi, in sede di note di trattazione scritta, a dichiarare genericamente la propria permanenza all'interno del sistema scolastico, senza depositare alcun documento atto a comprovare ciò e chiedendo un termine per il deposito della documentazione attestante detta permanenza.
Al riguardo va richiamata, come correttamente operato dal primo giudice, la sentenza della Corte di Cassazione N°29961 del 27/10/2023, la quale ha, in particolare, precisato: “….Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
4 Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perchè altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poichè la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente
5 inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame….”
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, ne deriva che la domanda della non può trovare accoglimento, atteso che la stessa ha, da un lato, omesso di provare Parte_1 la propria permanenza all'interno del sistema scolastico - seppur invitata dal primo giudice, come dianzi evidenziato -, e, dall'altro, non ha allegato alcun tipo di pregiudizio, neppure desumibile per presunzioni, derivante dal mancato riconoscimento dell'emolumento di cui trattasi.
4.Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione e si liquidano come da dispositivo.
6. E', infine, dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 10/10/2024 e con ricorso qui depositato il 25/10/2024 da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €962,00 per competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
6 Campobasso, 19/2/2025
Il consigliere estensore dott.ssa Margiolina Mastronardi
7
Il Presidente
dott. Vincenzo Pupilella