Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2024, proposto da
IA SS D'NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di IA, sez. Lavoro, n. 882/2024 del 14.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. di irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è irricevibile.
Il ricorso è infatti stato notificato in data 13 giugno 2024 e depositato il successivo 4 luglio 2024, ovvero oltre il termine dimezzato di quindici giorni dalla notificazione, come risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1, cod. proc. amm. e dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (" Nei giudizi di cui al comma 2 ... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ... "), norma che riguarda i riti camerali ivi previsti, compresi i giudizi di ottemperanza.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi irricevibile.
Né può rilevare l’assenza del difensore di parte ricorrente all’udienza camerale del 13 febbraio 2025, in cui è stato dato il citato avviso ex art. 73, comma 3, cpa, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia (ex plurimis, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 3223; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 18 marzo 2022, n. 429).
L’esito in rito, in uno con l’assenza di difese nel merito da parte dell’Amministrazione resistente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO