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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con “Ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c.”
depositato in Cancelleria il 13.2.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data
21.2.2025, iscritta al n. 279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( .IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
EO OT ed AN NA del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate, via Statale
5/R, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Botti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Bergamo, via San Lazzaro n. 2, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale
In data 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
pagina 1 di 13 In via principale: - Accertare e dichiarare che lo Studio Legale OT e Associati ha adempiuto alle proprie obbligazioni
con la diligenza richiesta ex art 1176, comma 2, c.c., in relazione ai procedimenti Impresa Individuale / Controparte_1
e Impresa Individuale / Dott.ssa . Controparte_2 Controparte_1 CP_3
- Accertare e dichiarare che l'Impresa Individuale è quindi attualmente debitrice nei confronti dello Studio Controparte_1
e Associati di: Parte_1
CP_
➢ euro 1.459,12 (di cui euro 230,00 di ritenuta d'acconto) per la pratica Impresa Individuale / CP_1 [...]
CP_2
➢ euro 5.500,83 (di cui euro 802,70 di ritenuta d'acconto) per la pratica Impresa Individuale L'TO AO / Dott.ssa
; CP_3
per un totale complessivo di euro 6.959,95 (di cui euro 1.032,70 di ritenuta d'acconto).
- Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di euro 6.959,95 (di cui euro 1.032,70 di
ritenuta d'acconto) ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al dovuto per interessi di mora.
- Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di controparte perché infondata in fatto e in diritto e anzi temeraria.
In via subordinata:
- In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, compensare ogni somma eventualmente dovuta
dallo Studio con gli importi spettanti allo stesso a titolo di liquidazione dei compensi per le Parte_1
attività legali prestate in relazione ai procedimenti Impresa Individuale L'TO AO / e Impresa Controparte_2
Individuale / Dott.ssa . Controparte_1 CP_3
In ogni caso
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del IG. (C.F.: , sia Controparte_1 C.F._2
come persona fisica che nella sua qualità di titolare dell'Impresa Individuale L'TO AO (C.F.: C.F._2
/ P.IVA ), sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che lo in particolare, l'Avv. P.IVA_2 Parte_1
AN NA, ha seguito la pratica di separazione dalla IG.ra dal mese di aprile 2021 al mese di maggio CP_3
2023?
2) Vero che dopo aver revocato l'incarico conferito all'Avv. AN NA Lei ha nominato nuovo difensore
l'Avv.ta Cristina Dal Maso del Foro di Milano?
pagina 2 di 13 3) Vero che nel mese di gennaio 2024, ha chiesto all'Avv. AN NA di affiancare l'Avv.ta Cristina Dal Maso
nelle trattative per consensualizzare la separazione dalla IG.ra ? CP_3
4) Vero che dopo aver revocato il mandato all'Avv.ta Cristina Dal Maso, Lei ha nominato nuovo difensore l'Avv.
Antonino Crea?
5) Vero che il procedimento giudiziale pendente avanti il Tribunale di Lecco nei confronti della IG.ra CP_3
si è concluso con un accordo transattivo?
6) È vero o non è vero che Lei ha ottemperato a quanto pattuito con l'accordo transattivo sottoscritto con la IG.ra
? CP_3
7) È vero o non è vero che Lei ha subito un'azione esecutiva dalla IG.ra alla quale si è opposto e che CP_3
ha comportato una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.?
8) È vero o non è vero che è stata pronunciata la separazione legale dalla Dott.ssa ? CP_3
B) Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
9) Vero che lo in particolare, l'Avv. AN NA, ha seguito la pratica di separazione Parte_1
dalla IG.ra dal mese di aprile 2021 al mese di maggio 2023? (teste: Avv.ta Cristina Dal Maso;
Avv.ta Cristina CP_3
Scaccabarozzi);
10) Vero che nel mese di gennaio 2024, il IG. ha chiesto all'Avv. AN NA di intervenire nelle Controparte_1
trattive con l'Avv.ta Cristina Scaccabarozzi per cercare di addivenire ad una separazione consensuale con la IG.ra CP_3
? (teste: Avv.ta Cristina Dal Maso;
Avv.ta Cristina Scaccabarozzi);
[...]
11) Vero che il procedimento giudiziale avanti il Tribunale di Lecco tra l'Impresa Individuale L'TO AO e la Dott.ssa
(GI Dott. si è concluso con un accordo transattivo? (teste: Avv. Antonino Crea;
Avv.ta Cristina CP_3 CP_4
Scaccabarozzi);
12) È vero o non è vero che l'Impresa Individuale ha ottemperato a quanto previsto nell'accordo Controparte_1
transattivo di cui al capitolo che precede? (teste: Avv. Antonino Crea;
Avv.ta Cristina Scaccabarozzi);
13) È vero o non è vero che l'Impresa Individuale ha subito un'azione esecutiva dalla Dott.ssa Controparte_1 CP_3
a causa del mancato rispetto di quanto previsto dall'accordo transattivo? (teste: Avv. Antonino Crea, Avv.ta Cristina
Scaccabarozzi);
pagina 3 di 13 14) È vero o non è vero che all'esito del procedimento di opposizione al precetto introdotto dall'Impresa Individuale
L'TO AO, la stessa è stata condannata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.? (teste: Avv. Antonino Crea, Avv.ta Cristina
Scaccabarozzi);
15) Vero che Lei lavora come segretaria presso lo Studio Legale OT e Associati? (teste: IG.ra e Testimone_1
IG.ra ; Testimone_2
16) Vero che Lei si occupa sia di fissare gli appuntamenti per lo Studio Legale OT e Associati? (teste: IG.ra
[...]
e IG.ra ; Tes_1 Testimone_2
17) Vero che Lei si occupa altresì di accogliere i clienti al momento del loro arrivo in Studio? (teste: IG.ra
[...]
e IG.ra ; Tes_1 Testimone_2
18) Vero che per la pratica di separazione dalla IG.ra , tra aprile 2021 e maggio 2023, venivano fissati almeno CP_3
n.30 appuntamenti in presenza tra il IG. e lo Studio Legale OT, in particolare con l'Avv. AN NA? CP_1
(teste: IG.ra e IG.ra ; Testimone_1 Testimone_2
19) Vero che era abitudine del IG. presentarsi, anche senza specifico appuntamento, presso lo Studio Legale CP_1
OT per chiedere di parlare, in particolare, con l'Avv. AN NA? (teste: IG.ra e IG.ra Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Testi:
- Avv.ta Cristina Dal Maso (CF. ), con studio in Milano (MI-20146), Via Mario Donati n.12, pec: C.F._3
Email_1
- Avv. Antonino Crea (CF. , con studio in Osnago (LC-23875), Via Statale n.8, pec: C.F._4
Email_2
- Avv.ta Cristina Scaccabarozzi (CF. ), con studio in Lecco (LC-23900), Via Roma n.5, pec: C.F._5
Email_3
- IG.ra segretaria presso Testimone_2 Parte_1
- IG.ra segretaria presso . Testimone_1 Parte_1
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale:
- rigettare integralmente il ricorso proposto dallo in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
pagina 4 di 13 - accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi professionali dello e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare il diritto del IG. a non corrispondere alcun compenso;
CP_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'indebito percepimento da parte dello della somma di €8.147,80 Parte_1
in relazione alla pratica di separazione giudiziale dalla moglie;
CP_3
- condannare lo alla restituzione della predetta somma, oltre interessi legali dalla data del Parte_1
pagamento al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; ovvero alla restituzione di quella che il Giudice riterrà equa;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese formulate,
compensare ogni somma eventualmente dovuta dal IG. con gli importi a lui spettanti a titolo di indebito CP_1
arricchimento dallo Studio Legale OT.
in via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che lo non ha fornito al signor un preventivo scritto dettagliato delle Parte_1 CP_1
prestazioni professionali e dei relativi costi.
2) Vero che il signor ha consegnato allo Studio Legale OT e Associati la corrispondenza del 15 marzo 2021 CP_1
tra la Dott.ssa e il signor e i mastrini e schede contabili, affinché fossero prodotti nel procedimento CP_3 CP_1
RG n.
1539/2023.
3) Vero che il signor ha comunicato allo Studio Legale OT e Associati i nominativi dei testimoni per il CP_1
procedimento RG n. 1539/2023.
4) Vero che il valore corretto della domanda riconvenzionale nel procedimento RG n. 1539/2023 era di €30.300,00 e che
tale informazione è stata comunicata allo Studio Legale OT e Associati.
5) Vero che le memorie ex art. 171-ter c.p.c. sono state trasmesse al signor dopo il loro deposito telematico. CP_1
6) Vero che il signor non è stato informato della necessità della sua comparizione personale all'udienza del 1° CP_1
febbraio 2024.
7) Vero che per la pratica di separazione giudiziale non è stato depositato alcun ricorso o atto introduttivo del giudizio,
nonostante il versamento di €8.147,80 allo Studio Legale OT e Associati.
pagina 5 di 13 8) vero che il signor , a seguito della notifica del ricorso e decreto ingiuntivo da parte della RA , CP_1 CP_3
ha consegnato all'Avv. AN NA l'audio allegato alla presente memoria.
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati ex adverso: e Testimone_3
Testimone_4
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario
delle stesse nella misura del 15%.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ai sensi degli artt. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281decies ss. c.p.c., lo
[...]
ha convenuto in giudizio l'impresa individuale per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al pagamento del saldo dei compensi spettanti per l'attività professionale compiuta nell'ambito di due procedimenti civili promossi avanti questo Tribunale (segnatamente, n. 1170/2023
R.G. e 1539/2023 R.G.).
2. - Si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto integrale della domanda in Controparte_1
ragione di denunciati inadempimenti contrattuali, quali la mancanza di preventivo scritto, l'omesso deposito di documentazione rilevante per il positivo esito della causa, l'omessa indicazione di testimoni, l'erronea dichiarazione di valore, le tardive o insufficienti comunicazioni ricevute dallo
Studio OT;
ha spiegato inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna alla restituzione di euro 8.147,80 versati allo Studio per l'espletamento di ulteriore attività professionale inerente la sua separazione giudiziale, attività che in realtà non sarebbe mai stata svolta.
3. - Alla prima udienza del 22.5.2025, tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, su richiesta di parte ricorrente sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c.. Alla nuova udienza del 16.9.2025, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e nell'accoglimento dei mezzi di prova dedotti.
4. - Alla luce delle deduzioni delle parti, le prove orali appaiono superflue o irrilevanti e pertanto la causa può essere decisa allo stato degli atti.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Lo ha promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 14 Parte_1
D.Lgs. 150/2011 (che attribuisce la competenza per le controversie sui compensi professionali pagina 6 di 13 all'Ufficio Giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera) per vedersi riconosciuto il pagamento del saldo di prestazioni professionali svolte nell'interesse del resistente nell'ambito di due procedimenti giudiziali avanti il Tribunale di Lecco.
Trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali forensi, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento di esso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr., ex multis, Cass.
8.4.2024 n. 9314).
4.1 - Quanto al procedimento civile rubricato al n. 1170/2023 R.G., l'onere della prova è stato assolto con la produzione documentale sub doc. 3 di parte ricorrente.
Il conferimento dell'incarico – peraltro mai negato dal resistente – è stato dimostrato con la produzione in giudizio della procura alle liti, conferita dal in favore degli avv.ti OT, CP_1
NA e CE con specifico riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 374/2023.
L'effettivo espletamento dell'incarico e l'entità delle prestazioni svolte dallo ha Parte_1
trovato conferma nella produzione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a firma degli avv.ti , NA e CE e delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. NA è Pt_1
comparso all'udienza del 9.1.2024 (come da verbale prodotto), dove il Giudice ha avanzato proposta conciliativa.
Dal contratto di mandato professionale e dall'effettivo svolgimento della prestazione deriva il diritto al compenso.
Il resistente non ha specificamente contestato la quantificazione operata da controparte, ma ha addotto inadempimenti nello svolgimento del mandato professionale in suo favore, che escluderebbero in radice il diritto al pagamento. Come ricordato dalla Suprema Cassazione in tema (cfr. Cass.
10.1.2023 n. 357), ogni contestazione in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il Giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur,
costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
L'unica contestazione del convenuto riguarda la mancanza del preventivo scritto. La circostanza
è pacifica in giudizio, ma tale omissione non preclude il riconoscimento del compenso, che sorge direttamente dall'esecuzione del contratto di mandato professionale;
del resto, nel contratto di pagina 7 di 13 prestazione d'opera intellettuale l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo e, quindi, il preventivo accordo sul quantum (Cass.
10.11.2022 n. 33193; Cass. 23.11.2016 n. 23893).
Lo stesso art. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) contempla l'ipotesi di mancanza di preventivo scritto, residuando nel caso i parametri di cui al D.M. 55/2014 (“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della
Giustizia … si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale …”).
Al più, la violazione dell'obbligo di informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione potrà valere sul piano disciplinare o deontologico, ma sotto l'aspetto civilistico potrebbe elidere il diritto al compenso da parte del professionista solo occorrendo circostanze particolari, che evidenzino un nocumento specifico, nel caso di specie nemmeno allegate dal resistente.
Detto, quindi, come l'omesso preventivo non valga ad eliminare o ridurre il compenso dovuto all'avvocato per l'opera svolta, avuto riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 5.200,01 - € 26.000,00) e alle fasi effettivamente svolte di studio
(esame atti procedimento monitorio), introduttiva (presentazione opposizione) e istruttoria (redazione memorie ex art. 171ter c.p.c. e partecipazione udienza), il compenso medio spettante ai difensori sarebbe pari ad euro 3.376,00, oltre anticipazioni, spese generali 15% e accessori di legge.
Può essere tuttavia accolta la richiesta di fare applicazione dei compensi nella misura massima, sia in ragione dell'approssimarsi del valore della causa al limite dello scaglione di riferimento, sia per la predisposizione della domanda riconvenzionale e sia, infine, per il contenuto ed il tenore degli scritti difensivi elaborati. Si addiverrebbe così ad un compenso “tabellare”, sempre per le fasi effettivamente svolte, di € 5.065,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Decurtando quanto già versato dall'odierno resistente per euro 3.080,24 (come da fattura n. 243 del 23.6.2023 al cit. doc. 3 del ricorrente), il saldo richiesto dallo per euro 1.459,12 (come da nota pro-forma) è Parte_1
pagina 8 di 13 inferiore al massimo consentito e risulta pertanto equo e conforme ai parametri, sicché è senz'altro dovuto.
4.2 - Anche per quanto riguarda il procedimento n. 1539/2023 R.G. il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione nel presente giudizio (relativo doc. 5) della specifica procura, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale sottoscritto dagli avv.ti e Alemanno e delle tre memorie ex art. 171ter c.p.c.. Come da verbale Pt_1
dell'1.2.2024, l'avv. Alemanno ha preso parte alla prima udienza, rinviata dal Giudice al 15.2.2024 per consentire la comparizione personale di per prendere posizione sulla proposta Controparte_1
conciliativa formulata dal Giudice.
In relazione al procedimento in oggetto, l'odierno resistente ha avanzato contestazioni circa la bontà dell'attività professionale svolta, allegando vari profili di inadempimento dei professionisti: la mancata predisposizione di un preventivo scritto;
l'omessa produzione in giudizio di documenti idonei a confutare la pretesa creditoria avversaria;
l'omessa indicazione di testimoni;
l'errata indicazione del valore della domanda riconvenzionale (euro 20.300,00 anziché euro 30.300,00); la tardiva comunicazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., avvenuta solo dopo il deposito delle stesse;
l'omessa informazione della necessità della sua partecipazione all'udienza dell'1.2.2024. Tali
inadempimenti, ad avvisto del resistente, costituirebbero una cifra di inadempimento tale da escludere il diritto al compenso.
Rileva il Giudicante come l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio. Vertendosi, infatti, in una obbligazione “di mezzi” – quale pacificamente l'obbligazione dell'avvocato verso il cliente (fra le tante, Cass. 21.7.2023 n. 21953; Cass. 10.6.2016 n. 11906; Cass.
20.5.2015 n. 10289; Cass.
5.8.2013 n. 18612; Cass. 27.3.2006 n. 6967) – e non “di risultato”, per il cliente è necessario anzitutto allegare, e poi anche dimostrare, la misura in cui dall'inadempimento dell'avvocato sia derivato un danno rispetto al risultato della causa, ma non già perché la prestazione del legale non ha sortito il risultato sperato dal cliente, bensì perché l'operato del professionista, carente della prescritta diligenza, non ha consentito di raggiungere quel risultato che, in base alla regola del pagina 9 di 13 "più probabile che non", avrebbe certamente ottenuto laddove il comportamento del professionista fosse stato diligente. La responsabilità dell'avvocato, infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, bensì deve anche accertarsi se un danno vi sia stato effettivamente e, nello specifico caso di un'attività omessa o compiuta tardivamente, verificare se,
laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, il tutto attraverso una prognosi necessariamente probabilistica (ex
plurimis, limitandosi alle più recenti: Cass. 10.2.2025 n. 3370; Cass. 11.11.2024 n. 28903; Cass.
13.9.2024 n. 24670; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass.
6.9.2024 n. 24007; Cass. 30.7.2024 n. 21413; Cass.
19.1.2024 n. 2109; Cass. 13.9.2023 n. 26460; Cass. 25.5.2023 n. 14583; Cass. 24.4.2023 n. 10864;
Cass.
8.2.2023 n. 3822; Cass. 14.11.2022 n. 33442). La responsabilità dell'avvocato, in buona sostanza, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo invece necessario verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente, difetterebbe la prova del nesso eziologico tra la condotta (commissiva od omissiva) del legale e il risultato derivatone. Tale
valutazione deve essere compiuta alla stregua di criteri probabilistici ossia deve trattarsi di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
Calando questi principi al caso di specie, il si è limitato ad allegare circostanze che CP_1
potrebbero astrattamente configurare l'inadempimento de legali (mancata produzione di documenti,
omessa indicazione di testimoni, errata indicazione del valore della domanda riconvenzionale), ma non ha in alcun modo chiarito quale sarebbero state in concreto le conseguenze in suo danno derivate da tale inadempimento.
Ma, anche a tutto concedere, non può mancarsi di rilevare come non sia stato prodotto agli atti di questo giudizio il fascicolo completo della causa rubricata al n. 1539/2023 R.G. (intendendosi i documenti allegati agli scritti difensivi e tutti gli scritti della controparte), così precludendo definitivamente al Giudice la possibilità di esaminare le singole doglianze di parte resistente ed effettuare quel giudizio prognostico su quale avrebbe potuto essere l'esito della lite con riferimento alla posizione del laddove fossero stati prodotti i documenti e citati i testi. CP_1
pagina 10 di 13 Allo stato degli atti, non è possibile riconoscere un danno nella sottoscrizione dell'accordo raggiunto all'udienza del 18.4.2024 (come da verbale prodotto al doc. 6 del resistente), accordo, peraltro, da ricondursi ad una libera scelta dell'opponente e per la quale, ancora una volta, non è stato dedotto alcun collegamento concreto con l'attività del precedente difensore.
Del pari, anche gli altri profili di responsabilità professionale denunciati (tardiva comunicazione delle memorie difensive ed omesso avviso della necessità di comparire personalmente all'udienza) potrebbero al più valere sotto l'aspetto deontologico.
In conclusione, la richiesta di accertamento di responsabilità professionale va rigettata.
Quanto al compenso allora spettante allo Studio OT, con riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 52.000,01 - € 260.000,00) e alle fasi effettivamente svolte di studio (esame atti procedimento monitorio), introduttiva (presentazione opposizione) e istruttoria (redazione memorie ex art. 171ter c.p.c. e partecipazione ad una udienza), il compenso medio spettante sarebbe pari ad euro 9.850,00, oltre anticipazioni per euro 406,50, spese generali 15% e accessori di legge. Poiché il quantum richiesto dal ricorrente per l'attività svolta (euro
5.500,83 oneri compresi) è inferiore a tale parametro, viene ritenuto equo e quindi dovuto.
5. - ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'indebito arricchimento “ai Controparte_1
sensi dell'art. 2033 c.c.” dello OT per avere incassato il pagamento dell'importo di euro Pt_1
8.147,80 relativo ad una pratica di separazione giudiziale per la quale non sarebbe stata posta in essere alcuna attività giudiziale e sarebbe pertanto “sproporzionato ed eccessivo”.
L'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al nesso causale) è
elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo e la relativa prova incombe sul resistente attore in riconvenzionale.
Orbene, dalla stessa documentazione versata in atti dal resistente (relativi docc. 9-20), ossia dalla quantità e dal tenore dei messaggi scambiati con l'avv. NA dello , si ricava la Parte_1
sussistenza di un rapporto di assistenza professionale. Anche lo Studio OT ha prodotto in giudizio numerosa corrispondenza intercorsa con il cliente (docc. 9-10-14 del ricorrente) e con il legale della controparte (docc. 11-12 del ricorrente) riguardante la pratica della separazione;
ha altresì prodotto un registro di studio contenente indicazione di appuntamenti effettuati col L'TO.
pagina 11 di 13 In merito, quest'ultimo, nella sua memoria di replica del 20.6.2025, ha preso posizione sui documenti avversari, senza negare o disconoscere il loro contenuto (anzi, attesterebbero “l'inizio dell'incarico per la separazione, la ricezione di informazioni da parte del IG. e l'esistenza CP_1
di contatti e attività stragiudiziali”), ma negando che “l'attività svolta sia stata diligente, proficua o adeguata alla gravità della situazione familiare e alle somme percepite”.
Tanto è sufficiente per convincere il Giudice dell'ulteriore contratto di prestazione professionale in essere tra le parti con riguardo alla separazione personale del , con conseguente diritto al CP_1
compenso (rectius: giustificazione dei pagamenti effettuati). Sotto tale ultimo aspetto, non rileva il mancato deposito di un ricorso giudiziale, non essendo stato nemmeno allegato, prima che provato, che il cliente avesse espressamente incaricato il professionista in tal senso (ad esempio, sottoscrivendo apposita procura alle liti). Si tratta, quindi, di attività di natura stragiudiziale che ha comportato un impegno professionale di rilievo – come attestato dalla documentazione prodotta dalle due parti e già
richiamata – e per la quale è maturato il diritto al compenso, nella misura di cui ai parametri ministeriali.
Trattandosi di attività relativa a causa di valore indeterminabile e dunque rientrante nello scaglione "€ 52.001 a € 260.000", che ha richiesto significativo impegno anche in termini di durata
(2021-2023), appare corretta l'applicazione dei compensi massimi (per complessivi euro 6.804,00 oltre oneri di legge) e quanto richiesto ed incassato dallo non travalica tale importo, Parte_1
dimostrandosi così somma congrua all'attività espletata.
Non può infine sottacersi come la contestazione di tale ammontare sia stata avanzata per la prima volta dal con il presente giudizio e, quindi, solo a fronte della richiesta di pagamento CP_1
di altri compensi degli ex legali, mentre in passato non aveva mosso obiezioni al pagamento delle quattro fatture relative all'attività riguardante la sua separazione.
6. - Alla soccombenza del resistente consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna effettiva ed al valore della domanda riconvenzionale), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria né scritti conclusivi) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 3.651,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni, euro 919,00 per compensi della fase di studio, euro 777,00 per la fase pagina 12 di 13 introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
NA
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, a pagare allo la somma di euro 6.959,95 oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo effettivo;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale del resistente;
NA
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, a rifondere allo le spese di lite per euro 3.651,00 oltre Parte_1
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con “Ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c.”
depositato in Cancelleria il 13.2.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data
21.2.2025, iscritta al n. 279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( .IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
EO OT ed AN NA del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate, via Statale
5/R, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Botti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Bergamo, via San Lazzaro n. 2, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale
In data 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
pagina 1 di 13 In via principale: - Accertare e dichiarare che lo Studio Legale OT e Associati ha adempiuto alle proprie obbligazioni
con la diligenza richiesta ex art 1176, comma 2, c.c., in relazione ai procedimenti Impresa Individuale / Controparte_1
e Impresa Individuale / Dott.ssa . Controparte_2 Controparte_1 CP_3
- Accertare e dichiarare che l'Impresa Individuale è quindi attualmente debitrice nei confronti dello Studio Controparte_1
e Associati di: Parte_1
CP_
➢ euro 1.459,12 (di cui euro 230,00 di ritenuta d'acconto) per la pratica Impresa Individuale / CP_1 [...]
CP_2
➢ euro 5.500,83 (di cui euro 802,70 di ritenuta d'acconto) per la pratica Impresa Individuale L'TO AO / Dott.ssa
; CP_3
per un totale complessivo di euro 6.959,95 (di cui euro 1.032,70 di ritenuta d'acconto).
- Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di euro 6.959,95 (di cui euro 1.032,70 di
ritenuta d'acconto) ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al dovuto per interessi di mora.
- Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di controparte perché infondata in fatto e in diritto e anzi temeraria.
In via subordinata:
- In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, compensare ogni somma eventualmente dovuta
dallo Studio con gli importi spettanti allo stesso a titolo di liquidazione dei compensi per le Parte_1
attività legali prestate in relazione ai procedimenti Impresa Individuale L'TO AO / e Impresa Controparte_2
Individuale / Dott.ssa . Controparte_1 CP_3
In ogni caso
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del IG. (C.F.: , sia Controparte_1 C.F._2
come persona fisica che nella sua qualità di titolare dell'Impresa Individuale L'TO AO (C.F.: C.F._2
/ P.IVA ), sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che lo in particolare, l'Avv. P.IVA_2 Parte_1
AN NA, ha seguito la pratica di separazione dalla IG.ra dal mese di aprile 2021 al mese di maggio CP_3
2023?
2) Vero che dopo aver revocato l'incarico conferito all'Avv. AN NA Lei ha nominato nuovo difensore
l'Avv.ta Cristina Dal Maso del Foro di Milano?
pagina 2 di 13 3) Vero che nel mese di gennaio 2024, ha chiesto all'Avv. AN NA di affiancare l'Avv.ta Cristina Dal Maso
nelle trattative per consensualizzare la separazione dalla IG.ra ? CP_3
4) Vero che dopo aver revocato il mandato all'Avv.ta Cristina Dal Maso, Lei ha nominato nuovo difensore l'Avv.
Antonino Crea?
5) Vero che il procedimento giudiziale pendente avanti il Tribunale di Lecco nei confronti della IG.ra CP_3
si è concluso con un accordo transattivo?
6) È vero o non è vero che Lei ha ottemperato a quanto pattuito con l'accordo transattivo sottoscritto con la IG.ra
? CP_3
7) È vero o non è vero che Lei ha subito un'azione esecutiva dalla IG.ra alla quale si è opposto e che CP_3
ha comportato una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.?
8) È vero o non è vero che è stata pronunciata la separazione legale dalla Dott.ssa ? CP_3
B) Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
9) Vero che lo in particolare, l'Avv. AN NA, ha seguito la pratica di separazione Parte_1
dalla IG.ra dal mese di aprile 2021 al mese di maggio 2023? (teste: Avv.ta Cristina Dal Maso;
Avv.ta Cristina CP_3
Scaccabarozzi);
10) Vero che nel mese di gennaio 2024, il IG. ha chiesto all'Avv. AN NA di intervenire nelle Controparte_1
trattive con l'Avv.ta Cristina Scaccabarozzi per cercare di addivenire ad una separazione consensuale con la IG.ra CP_3
? (teste: Avv.ta Cristina Dal Maso;
Avv.ta Cristina Scaccabarozzi);
[...]
11) Vero che il procedimento giudiziale avanti il Tribunale di Lecco tra l'Impresa Individuale L'TO AO e la Dott.ssa
(GI Dott. si è concluso con un accordo transattivo? (teste: Avv. Antonino Crea;
Avv.ta Cristina CP_3 CP_4
Scaccabarozzi);
12) È vero o non è vero che l'Impresa Individuale ha ottemperato a quanto previsto nell'accordo Controparte_1
transattivo di cui al capitolo che precede? (teste: Avv. Antonino Crea;
Avv.ta Cristina Scaccabarozzi);
13) È vero o non è vero che l'Impresa Individuale ha subito un'azione esecutiva dalla Dott.ssa Controparte_1 CP_3
a causa del mancato rispetto di quanto previsto dall'accordo transattivo? (teste: Avv. Antonino Crea, Avv.ta Cristina
Scaccabarozzi);
pagina 3 di 13 14) È vero o non è vero che all'esito del procedimento di opposizione al precetto introdotto dall'Impresa Individuale
L'TO AO, la stessa è stata condannata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.? (teste: Avv. Antonino Crea, Avv.ta Cristina
Scaccabarozzi);
15) Vero che Lei lavora come segretaria presso lo Studio Legale OT e Associati? (teste: IG.ra e Testimone_1
IG.ra ; Testimone_2
16) Vero che Lei si occupa sia di fissare gli appuntamenti per lo Studio Legale OT e Associati? (teste: IG.ra
[...]
e IG.ra ; Tes_1 Testimone_2
17) Vero che Lei si occupa altresì di accogliere i clienti al momento del loro arrivo in Studio? (teste: IG.ra
[...]
e IG.ra ; Tes_1 Testimone_2
18) Vero che per la pratica di separazione dalla IG.ra , tra aprile 2021 e maggio 2023, venivano fissati almeno CP_3
n.30 appuntamenti in presenza tra il IG. e lo Studio Legale OT, in particolare con l'Avv. AN NA? CP_1
(teste: IG.ra e IG.ra ; Testimone_1 Testimone_2
19) Vero che era abitudine del IG. presentarsi, anche senza specifico appuntamento, presso lo Studio Legale CP_1
OT per chiedere di parlare, in particolare, con l'Avv. AN NA? (teste: IG.ra e IG.ra Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Testi:
- Avv.ta Cristina Dal Maso (CF. ), con studio in Milano (MI-20146), Via Mario Donati n.12, pec: C.F._3
Email_1
- Avv. Antonino Crea (CF. , con studio in Osnago (LC-23875), Via Statale n.8, pec: C.F._4
Email_2
- Avv.ta Cristina Scaccabarozzi (CF. ), con studio in Lecco (LC-23900), Via Roma n.5, pec: C.F._5
Email_3
- IG.ra segretaria presso Testimone_2 Parte_1
- IG.ra segretaria presso . Testimone_1 Parte_1
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale:
- rigettare integralmente il ricorso proposto dallo in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
pagina 4 di 13 - accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi professionali dello e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare il diritto del IG. a non corrispondere alcun compenso;
CP_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'indebito percepimento da parte dello della somma di €8.147,80 Parte_1
in relazione alla pratica di separazione giudiziale dalla moglie;
CP_3
- condannare lo alla restituzione della predetta somma, oltre interessi legali dalla data del Parte_1
pagamento al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; ovvero alla restituzione di quella che il Giudice riterrà equa;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese formulate,
compensare ogni somma eventualmente dovuta dal IG. con gli importi a lui spettanti a titolo di indebito CP_1
arricchimento dallo Studio Legale OT.
in via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che lo non ha fornito al signor un preventivo scritto dettagliato delle Parte_1 CP_1
prestazioni professionali e dei relativi costi.
2) Vero che il signor ha consegnato allo Studio Legale OT e Associati la corrispondenza del 15 marzo 2021 CP_1
tra la Dott.ssa e il signor e i mastrini e schede contabili, affinché fossero prodotti nel procedimento CP_3 CP_1
RG n.
1539/2023.
3) Vero che il signor ha comunicato allo Studio Legale OT e Associati i nominativi dei testimoni per il CP_1
procedimento RG n. 1539/2023.
4) Vero che il valore corretto della domanda riconvenzionale nel procedimento RG n. 1539/2023 era di €30.300,00 e che
tale informazione è stata comunicata allo Studio Legale OT e Associati.
5) Vero che le memorie ex art. 171-ter c.p.c. sono state trasmesse al signor dopo il loro deposito telematico. CP_1
6) Vero che il signor non è stato informato della necessità della sua comparizione personale all'udienza del 1° CP_1
febbraio 2024.
7) Vero che per la pratica di separazione giudiziale non è stato depositato alcun ricorso o atto introduttivo del giudizio,
nonostante il versamento di €8.147,80 allo Studio Legale OT e Associati.
pagina 5 di 13 8) vero che il signor , a seguito della notifica del ricorso e decreto ingiuntivo da parte della RA , CP_1 CP_3
ha consegnato all'Avv. AN NA l'audio allegato alla presente memoria.
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati ex adverso: e Testimone_3
Testimone_4
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario
delle stesse nella misura del 15%.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ai sensi degli artt. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281decies ss. c.p.c., lo
[...]
ha convenuto in giudizio l'impresa individuale per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al pagamento del saldo dei compensi spettanti per l'attività professionale compiuta nell'ambito di due procedimenti civili promossi avanti questo Tribunale (segnatamente, n. 1170/2023
R.G. e 1539/2023 R.G.).
2. - Si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto integrale della domanda in Controparte_1
ragione di denunciati inadempimenti contrattuali, quali la mancanza di preventivo scritto, l'omesso deposito di documentazione rilevante per il positivo esito della causa, l'omessa indicazione di testimoni, l'erronea dichiarazione di valore, le tardive o insufficienti comunicazioni ricevute dallo
Studio OT;
ha spiegato inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna alla restituzione di euro 8.147,80 versati allo Studio per l'espletamento di ulteriore attività professionale inerente la sua separazione giudiziale, attività che in realtà non sarebbe mai stata svolta.
3. - Alla prima udienza del 22.5.2025, tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, su richiesta di parte ricorrente sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c.. Alla nuova udienza del 16.9.2025, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e nell'accoglimento dei mezzi di prova dedotti.
4. - Alla luce delle deduzioni delle parti, le prove orali appaiono superflue o irrilevanti e pertanto la causa può essere decisa allo stato degli atti.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Lo ha promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 14 Parte_1
D.Lgs. 150/2011 (che attribuisce la competenza per le controversie sui compensi professionali pagina 6 di 13 all'Ufficio Giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera) per vedersi riconosciuto il pagamento del saldo di prestazioni professionali svolte nell'interesse del resistente nell'ambito di due procedimenti giudiziali avanti il Tribunale di Lecco.
Trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali forensi, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento di esso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr., ex multis, Cass.
8.4.2024 n. 9314).
4.1 - Quanto al procedimento civile rubricato al n. 1170/2023 R.G., l'onere della prova è stato assolto con la produzione documentale sub doc. 3 di parte ricorrente.
Il conferimento dell'incarico – peraltro mai negato dal resistente – è stato dimostrato con la produzione in giudizio della procura alle liti, conferita dal in favore degli avv.ti OT, CP_1
NA e CE con specifico riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 374/2023.
L'effettivo espletamento dell'incarico e l'entità delle prestazioni svolte dallo ha Parte_1
trovato conferma nella produzione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a firma degli avv.ti , NA e CE e delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. NA è Pt_1
comparso all'udienza del 9.1.2024 (come da verbale prodotto), dove il Giudice ha avanzato proposta conciliativa.
Dal contratto di mandato professionale e dall'effettivo svolgimento della prestazione deriva il diritto al compenso.
Il resistente non ha specificamente contestato la quantificazione operata da controparte, ma ha addotto inadempimenti nello svolgimento del mandato professionale in suo favore, che escluderebbero in radice il diritto al pagamento. Come ricordato dalla Suprema Cassazione in tema (cfr. Cass.
10.1.2023 n. 357), ogni contestazione in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il Giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur,
costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
L'unica contestazione del convenuto riguarda la mancanza del preventivo scritto. La circostanza
è pacifica in giudizio, ma tale omissione non preclude il riconoscimento del compenso, che sorge direttamente dall'esecuzione del contratto di mandato professionale;
del resto, nel contratto di pagina 7 di 13 prestazione d'opera intellettuale l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo e, quindi, il preventivo accordo sul quantum (Cass.
10.11.2022 n. 33193; Cass. 23.11.2016 n. 23893).
Lo stesso art. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) contempla l'ipotesi di mancanza di preventivo scritto, residuando nel caso i parametri di cui al D.M. 55/2014 (“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della
Giustizia … si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale …”).
Al più, la violazione dell'obbligo di informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione potrà valere sul piano disciplinare o deontologico, ma sotto l'aspetto civilistico potrebbe elidere il diritto al compenso da parte del professionista solo occorrendo circostanze particolari, che evidenzino un nocumento specifico, nel caso di specie nemmeno allegate dal resistente.
Detto, quindi, come l'omesso preventivo non valga ad eliminare o ridurre il compenso dovuto all'avvocato per l'opera svolta, avuto riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 5.200,01 - € 26.000,00) e alle fasi effettivamente svolte di studio
(esame atti procedimento monitorio), introduttiva (presentazione opposizione) e istruttoria (redazione memorie ex art. 171ter c.p.c. e partecipazione udienza), il compenso medio spettante ai difensori sarebbe pari ad euro 3.376,00, oltre anticipazioni, spese generali 15% e accessori di legge.
Può essere tuttavia accolta la richiesta di fare applicazione dei compensi nella misura massima, sia in ragione dell'approssimarsi del valore della causa al limite dello scaglione di riferimento, sia per la predisposizione della domanda riconvenzionale e sia, infine, per il contenuto ed il tenore degli scritti difensivi elaborati. Si addiverrebbe così ad un compenso “tabellare”, sempre per le fasi effettivamente svolte, di € 5.065,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Decurtando quanto già versato dall'odierno resistente per euro 3.080,24 (come da fattura n. 243 del 23.6.2023 al cit. doc. 3 del ricorrente), il saldo richiesto dallo per euro 1.459,12 (come da nota pro-forma) è Parte_1
pagina 8 di 13 inferiore al massimo consentito e risulta pertanto equo e conforme ai parametri, sicché è senz'altro dovuto.
4.2 - Anche per quanto riguarda il procedimento n. 1539/2023 R.G. il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione nel presente giudizio (relativo doc. 5) della specifica procura, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale sottoscritto dagli avv.ti e Alemanno e delle tre memorie ex art. 171ter c.p.c.. Come da verbale Pt_1
dell'1.2.2024, l'avv. Alemanno ha preso parte alla prima udienza, rinviata dal Giudice al 15.2.2024 per consentire la comparizione personale di per prendere posizione sulla proposta Controparte_1
conciliativa formulata dal Giudice.
In relazione al procedimento in oggetto, l'odierno resistente ha avanzato contestazioni circa la bontà dell'attività professionale svolta, allegando vari profili di inadempimento dei professionisti: la mancata predisposizione di un preventivo scritto;
l'omessa produzione in giudizio di documenti idonei a confutare la pretesa creditoria avversaria;
l'omessa indicazione di testimoni;
l'errata indicazione del valore della domanda riconvenzionale (euro 20.300,00 anziché euro 30.300,00); la tardiva comunicazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., avvenuta solo dopo il deposito delle stesse;
l'omessa informazione della necessità della sua partecipazione all'udienza dell'1.2.2024. Tali
inadempimenti, ad avvisto del resistente, costituirebbero una cifra di inadempimento tale da escludere il diritto al compenso.
Rileva il Giudicante come l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio. Vertendosi, infatti, in una obbligazione “di mezzi” – quale pacificamente l'obbligazione dell'avvocato verso il cliente (fra le tante, Cass. 21.7.2023 n. 21953; Cass. 10.6.2016 n. 11906; Cass.
20.5.2015 n. 10289; Cass.
5.8.2013 n. 18612; Cass. 27.3.2006 n. 6967) – e non “di risultato”, per il cliente è necessario anzitutto allegare, e poi anche dimostrare, la misura in cui dall'inadempimento dell'avvocato sia derivato un danno rispetto al risultato della causa, ma non già perché la prestazione del legale non ha sortito il risultato sperato dal cliente, bensì perché l'operato del professionista, carente della prescritta diligenza, non ha consentito di raggiungere quel risultato che, in base alla regola del pagina 9 di 13 "più probabile che non", avrebbe certamente ottenuto laddove il comportamento del professionista fosse stato diligente. La responsabilità dell'avvocato, infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, bensì deve anche accertarsi se un danno vi sia stato effettivamente e, nello specifico caso di un'attività omessa o compiuta tardivamente, verificare se,
laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, il tutto attraverso una prognosi necessariamente probabilistica (ex
plurimis, limitandosi alle più recenti: Cass. 10.2.2025 n. 3370; Cass. 11.11.2024 n. 28903; Cass.
13.9.2024 n. 24670; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass.
6.9.2024 n. 24007; Cass. 30.7.2024 n. 21413; Cass.
19.1.2024 n. 2109; Cass. 13.9.2023 n. 26460; Cass. 25.5.2023 n. 14583; Cass. 24.4.2023 n. 10864;
Cass.
8.2.2023 n. 3822; Cass. 14.11.2022 n. 33442). La responsabilità dell'avvocato, in buona sostanza, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo invece necessario verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente, difetterebbe la prova del nesso eziologico tra la condotta (commissiva od omissiva) del legale e il risultato derivatone. Tale
valutazione deve essere compiuta alla stregua di criteri probabilistici ossia deve trattarsi di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
Calando questi principi al caso di specie, il si è limitato ad allegare circostanze che CP_1
potrebbero astrattamente configurare l'inadempimento de legali (mancata produzione di documenti,
omessa indicazione di testimoni, errata indicazione del valore della domanda riconvenzionale), ma non ha in alcun modo chiarito quale sarebbero state in concreto le conseguenze in suo danno derivate da tale inadempimento.
Ma, anche a tutto concedere, non può mancarsi di rilevare come non sia stato prodotto agli atti di questo giudizio il fascicolo completo della causa rubricata al n. 1539/2023 R.G. (intendendosi i documenti allegati agli scritti difensivi e tutti gli scritti della controparte), così precludendo definitivamente al Giudice la possibilità di esaminare le singole doglianze di parte resistente ed effettuare quel giudizio prognostico su quale avrebbe potuto essere l'esito della lite con riferimento alla posizione del laddove fossero stati prodotti i documenti e citati i testi. CP_1
pagina 10 di 13 Allo stato degli atti, non è possibile riconoscere un danno nella sottoscrizione dell'accordo raggiunto all'udienza del 18.4.2024 (come da verbale prodotto al doc. 6 del resistente), accordo, peraltro, da ricondursi ad una libera scelta dell'opponente e per la quale, ancora una volta, non è stato dedotto alcun collegamento concreto con l'attività del precedente difensore.
Del pari, anche gli altri profili di responsabilità professionale denunciati (tardiva comunicazione delle memorie difensive ed omesso avviso della necessità di comparire personalmente all'udienza) potrebbero al più valere sotto l'aspetto deontologico.
In conclusione, la richiesta di accertamento di responsabilità professionale va rigettata.
Quanto al compenso allora spettante allo Studio OT, con riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 52.000,01 - € 260.000,00) e alle fasi effettivamente svolte di studio (esame atti procedimento monitorio), introduttiva (presentazione opposizione) e istruttoria (redazione memorie ex art. 171ter c.p.c. e partecipazione ad una udienza), il compenso medio spettante sarebbe pari ad euro 9.850,00, oltre anticipazioni per euro 406,50, spese generali 15% e accessori di legge. Poiché il quantum richiesto dal ricorrente per l'attività svolta (euro
5.500,83 oneri compresi) è inferiore a tale parametro, viene ritenuto equo e quindi dovuto.
5. - ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'indebito arricchimento “ai Controparte_1
sensi dell'art. 2033 c.c.” dello OT per avere incassato il pagamento dell'importo di euro Pt_1
8.147,80 relativo ad una pratica di separazione giudiziale per la quale non sarebbe stata posta in essere alcuna attività giudiziale e sarebbe pertanto “sproporzionato ed eccessivo”.
L'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al nesso causale) è
elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo e la relativa prova incombe sul resistente attore in riconvenzionale.
Orbene, dalla stessa documentazione versata in atti dal resistente (relativi docc. 9-20), ossia dalla quantità e dal tenore dei messaggi scambiati con l'avv. NA dello , si ricava la Parte_1
sussistenza di un rapporto di assistenza professionale. Anche lo Studio OT ha prodotto in giudizio numerosa corrispondenza intercorsa con il cliente (docc. 9-10-14 del ricorrente) e con il legale della controparte (docc. 11-12 del ricorrente) riguardante la pratica della separazione;
ha altresì prodotto un registro di studio contenente indicazione di appuntamenti effettuati col L'TO.
pagina 11 di 13 In merito, quest'ultimo, nella sua memoria di replica del 20.6.2025, ha preso posizione sui documenti avversari, senza negare o disconoscere il loro contenuto (anzi, attesterebbero “l'inizio dell'incarico per la separazione, la ricezione di informazioni da parte del IG. e l'esistenza CP_1
di contatti e attività stragiudiziali”), ma negando che “l'attività svolta sia stata diligente, proficua o adeguata alla gravità della situazione familiare e alle somme percepite”.
Tanto è sufficiente per convincere il Giudice dell'ulteriore contratto di prestazione professionale in essere tra le parti con riguardo alla separazione personale del , con conseguente diritto al CP_1
compenso (rectius: giustificazione dei pagamenti effettuati). Sotto tale ultimo aspetto, non rileva il mancato deposito di un ricorso giudiziale, non essendo stato nemmeno allegato, prima che provato, che il cliente avesse espressamente incaricato il professionista in tal senso (ad esempio, sottoscrivendo apposita procura alle liti). Si tratta, quindi, di attività di natura stragiudiziale che ha comportato un impegno professionale di rilievo – come attestato dalla documentazione prodotta dalle due parti e già
richiamata – e per la quale è maturato il diritto al compenso, nella misura di cui ai parametri ministeriali.
Trattandosi di attività relativa a causa di valore indeterminabile e dunque rientrante nello scaglione "€ 52.001 a € 260.000", che ha richiesto significativo impegno anche in termini di durata
(2021-2023), appare corretta l'applicazione dei compensi massimi (per complessivi euro 6.804,00 oltre oneri di legge) e quanto richiesto ed incassato dallo non travalica tale importo, Parte_1
dimostrandosi così somma congrua all'attività espletata.
Non può infine sottacersi come la contestazione di tale ammontare sia stata avanzata per la prima volta dal con il presente giudizio e, quindi, solo a fronte della richiesta di pagamento CP_1
di altri compensi degli ex legali, mentre in passato non aveva mosso obiezioni al pagamento delle quattro fatture relative all'attività riguardante la sua separazione.
6. - Alla soccombenza del resistente consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna effettiva ed al valore della domanda riconvenzionale), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria né scritti conclusivi) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 3.651,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni, euro 919,00 per compensi della fase di studio, euro 777,00 per la fase pagina 12 di 13 introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
NA
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, a pagare allo la somma di euro 6.959,95 oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo effettivo;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale del resistente;
NA
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, a rifondere allo le spese di lite per euro 3.651,00 oltre Parte_1
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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