Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.1493/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1493/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VITA PATRIZIA VALENTI e l'Avv. VINCENZO BICA (pec domiciliazione:
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E
nato a [...], in data [...] (c.f. Parte_2
, con l'Avv. VALENTINA RODRIQUEZ (pec domiciliazione: C.F._2
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RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali).
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta da ultimo depositate le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 02.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2024 i ricorrenti, genitori non conviventi della minore nata, da relazione extra coniugale, a Erice in data 06.12.2023 Persona_1
hanno chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
condivideranno i compiti di cura, educazione ed istruzione ed adotteranno tutte le decisioni necessarie a favorire la concreta realizzazione della bigenitorialità. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in merito a tutte le questioni riguardanti la bambina. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da
ambedue i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse. In
particolare, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. La responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ogni decisione competerà esclusivamente al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento.
2. La figlia minore avrà domicilio prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ed in considerazione della sua tenera età, si esclude, sino al compimento del quinto anno di età, il pernottamento con il padre. La bambina pertanto rimarrà con il padre, il quale avrà l'onere di prelevarla dalla casa materna e, di ivi riportarla, nei seguenti periodi:
- tre pomeriggi la settimana, e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore
17:30 alle ore 20:30. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia un ulteriore pomeriggio la settimana, previo accordo con la madre;
- a settimane alterne la domenica, e precisamente, la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore 10:30 alle ore 18:30. Dal
compimento del quinto anno di età, la suddetta disciplina verrà sostituita dalla seguente:
a settimane alterne, dalle ore 10:30 del sabato, ovvero dall'orario di uscita dalla scuola,
sino alle ore 18:30 della domenica successiva;
il giorno di Natale il primo anno, dalle ore
10:30 alle ore 18:30, e quello di Capodanno l'anno successivo, e così di seguito ad anni alterni. Dal compimento del quinto anno di età, la suddetta disciplina verrà sostituita dalla seguente: tre giorni continuativi a Natale, dalle ore 10:30 del 24 dicembre alle ore 18:30
del 26 dicembre, il primo anno, e tre giorni continuativi a Capodanno l'anno successivo dalle ore 10:30 del 31 dicembre alle ore 18:30 del 2 gennaio, e così di seguito ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua il primo anno ed il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo,
dalle ore 10:30 alle ore 18:30, e così di seguito ad anni alterni;
- d'estate, durante il periodo di ferie del padre, una settimana, e precisamente, dal lunedì alla domenica successiva, dalle ore 10:30 alle ore 19:30. Dal compimento del quinto anno di età, una settimana continuativa, o due anche non continuative, dal lunedì alla domenica successiva. I genitori potranno di comune accordo stabilire giornate diverse di permanenza della bambina con il N.1493/2024 R.G.V.G.
padre, nel caso in cui quest'ultimo, per motivi di lavoro e/o di salute, o per altro legittimo impedimento, che dovrà comunicare alla madre, salvo che ciò fosse impossibile, almeno ventiquattro ore prima, non potrà tenere con sé la figlia nei giorni e/o periodi sopra indicati. Ciascun genitore potrà farsi coadiuvare nell'accudimento della bambina, anche portandola presso le loro abitazioni, dai propri familiari, in particolare dai nonni paterni e dalla zia materna. I genitori, ove possibile, si riuniranno e festeggeranno insieme il compleanno della figlia. Se ciò non fosse possibile, la bambina festeggerà il primo compleanno con la madre e quello successivo con il padre, e così di seguito ad anni alterni.
Sarà il padre, entro il mese di giugno di ogni anno, a comunicare alla madre, la settimana
(o le due settimane) che la bambina trascorrerà con lui durante l'estate: sino al compimento del quinto anno di età, una settimana esclusivamente nelle ore diurne, e successivamente,
una, o due settimane anche non consecutive, con pernottamento, come sopra meglio specificato.
3. Il padre verserà mensilmente alla madre, entro il giorno undici di ogni mese, mediante accredito del relativo importo sulla carta postepay a lei intestata, la somma di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore. Tale assegno verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni accertate dall'Istat nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente. Concordano i genitori,
che l'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia minore Persona_1
sarà richiesto e percepito dalla madre. A tal fine il sig. si obbliga a Parte_2
rilasciare le dichiarazioni e a fornire i documenti, anche fiscali, che saranno eventualmente richiesti per l'erogazione del suddetto assegno. Entrambi i genitori parteciperanno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore, quali specificatamente elencate nel Protocollo di intesa tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine
degli Avvocati di Trapani siglato il 22.11.2018, che dichiarano di conoscere. Dichiarano i ricorrenti di avere già concordato la spesa medica straordinaria relativa alle sedute di terapia neuropsicomotoria alle quali la bambina dovrà sottoporsi una volta la settimana per almeno un anno, il cui costo attuale, che i genitori sosterranno in ragione del 50%
ciascuno, sino a quando la stessa non sarà inserita in una struttura convenzionata con il N.1493/2024 R.G.V.G.
servizio sanitario nazionale, è di € 50,00 per ciascuna seduta. Resta espressamente inteso,
che a fruire delle detrazioni fiscali per le spese mediche rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, quali indicate nel sopra menzionato Protocollo, da sostenersi per la figlia minore, sarà la sig.ra che se ne farà carico, mentre con riguardo alle Pt_1
spese sanitarie straordinarie, ogni genitore ne usufruirà nella misura del 50%. Ciascun
genitore, sino al compimento del quinto anno di età della figlia, non potrà pubblicare sui social network (Facebook, Instagram, TikTok, YouTobe, o altre piattaforme su Internet),
in assenza del consenso dell'altro, foto e/o video della bambina, senza gli opportuni accorgimenti - quali in particolare, volto coperto e/o immagine sfocata - idonei ad evitarne il riconoscimento. I ricorrenti concordano, infine, che le suddette condizioni sono tra di loro valide ed efficaci già dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a decorrere dalla quale pertanto la sig.ra lascerà unitamente alla figlia minore Parte_1 Per_1
l'abitazione familiare di via Maestro Gabriele Asaro in Paceco.
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Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della figlia minore Persona_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dispone l'operatività dell'intesa raggiunta dalle parti, sopra riportata.
Nulla sulle spese;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo