CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ02DF00388-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ02DF00388-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in epigrafe, così come proposto dalla Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, avverso l'avviso di accertamento n. THQ02DF00388, relativamente all'anno d'imposta 2018, contiene le motivazioni di merito e di diritto per le quali si chiede il suo annullamento.
L'Ufficio, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna, si costituisce depositando le proprie controdeduzioni e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che nelle more del giudizio, è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 31 Dicembre
1992 n. 546, un accordo conciliativo che sottoscritto da entrambe le parti viene depositato agli atti del processo.
Ne consegue la definizione del giudizio stesso per cessata materia del contendere con spese compensate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ02DF00388-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ02DF00388-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in epigrafe, così come proposto dalla Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, avverso l'avviso di accertamento n. THQ02DF00388, relativamente all'anno d'imposta 2018, contiene le motivazioni di merito e di diritto per le quali si chiede il suo annullamento.
L'Ufficio, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna, si costituisce depositando le proprie controdeduzioni e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che nelle more del giudizio, è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 31 Dicembre
1992 n. 546, un accordo conciliativo che sottoscritto da entrambe le parti viene depositato agli atti del processo.
Ne consegue la definizione del giudizio stesso per cessata materia del contendere con spese compensate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.