TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 586/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. AVIGNI Parte_1 C.F._1
ALESSIA e dall'avv. TORRESANI ENRICO MARIA;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. BERNARDINI DE CP_1 C.F._2
PACE ANNAMARIA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) conferma dell'affidamento dei figli minori e in Per_1 Per_2 via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e . Per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse dei figli, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su tutto quanto riguardi la loro vita. Per_1 Per_2
2) La casa coniugale di Sabbioneta (MN) in via C. Cattaneo n. 31C, di proprietà di ON entrambi i coniugi, assegnata alla Signora che l'abiterà unitamente a e Per_1
Per_2
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo l'assetto già in essere che i figli e , in sede di loro audizione 2/10/23, Per_2 Per_1 hanno chiesto venga confermato: - a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 8.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); - due giorni infrasettimanali (il martedì e il giovedì), dall'uscita da scuola. Il IG.
salvo diverso accordo di volta in volta, non si occuperà dell'accompagnamento alle Pt_1 ON lezioni scolastiche il mattino successivo che rimarrà a carico della - ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive: il padre trascorrerà con i figli 4 settimane (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno due settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun ON genitore;
- i figli trascorreranno con la Signora o con il Signor Pt_1 indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà.
4) frequenta la scuola privata a Parma (Istituto San Benedetto e Steam Persona_3 international). Dall'anno scolastico 2024 invece, come già evidenziato nelle note Per_1 d'udienza, non frequenta più la scuola privata bensì la scuola pubblica e precisamente il Liceo Scientifico Musicale Sportivo Bertolucci di Parma, con conseguente venir meno, in ON capo alla IG.ra della relativa retta e costi accessori pari a complessivi € 5.852,00 ON annui, costi dichiarati dalla on propria comparsa di costituzione 17/11/2023. I IGg. ON e avevano espressamente concordato in sede di separazione che tutte le spese Pt_1 dei predetti istituti scolastici privati, nonché le spese di trasporto, fino al termine della loro frequenza, venissero sostenute in via esclusiva dalla IG.ra . A fronte di tale CP_1
pagina 2 di 14 ON circostanza e di tale impegno della IG.ra si era impegnato a versare la cifra Pt_1 indicata in separazione;
alla luce sia della circostanza emersa in sede di udienza ON presidenziale che la ercepisce in via esclusiva assegno unico mensile per i figli nella misura di euro 200,00 (invece dei 50,00 dichiarati), circostanza confermata anche dagli ON estratti conto prodotti in atti, nonché del venir meno in capo alla IG.ra della spesa della scuola privata per la figlia, il Signor provvederà direttamente al Parte_1 mantenimento dei figli;
in via subordinata, potrà contribuire al mantenimento dei figli, versando mensilmente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024 e tramite bonifico bancario (IBAN [...]), una somma mensile non superiore ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato e pre- scuola (con espressa previsione che, salvo di verso accordo, saranno sostenute dalla IG.ra ON fino a quando i figli frequenteranno istituti privati), per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria
(a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In pagina 3 di 14 mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
ON 6) La Signora rovvederà al pagamento integrale delle spese scolastiche della scuola private di per il ciclo di studi in corso e fino al termine degli stessi. Terminati gli Per_2 stessi, le spese saranno suddivise come previsto alla condizione suindicata n. 5). Salvo che
i figli utilizzino il trasporto pubblico per recarsi e tornare da scuola (spesa da suddividersi ON al 50% come da protocollo), la IG.ra come concordato in sede di separazione, si occuperà dell'eventuale accompagnamento e ritiro presso i rispettivi istituti scolastici.
7) Nessun assegno divorzile tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: Salva e riservata ogni ulteriore istanza, deduzione, istanza di acquisizione e produzione nei termini di legge, anche alla luce delle ulteriori ON prospettazioni avversarie, ordinarsi alla IG.ra l'esibizione del computo dell'emolumento a lei spettante ad oggi a titolo di TFR, richiesta già avanzata dal Pt_1 ma ad oggi non autorizzata. Tale elemento è importante al fine di definire le reali capacità economico patrimoniali delle parti, posto che invece il IG. come dimostrato Pt_1 documentalmente, l'ha già percepito ed è stato investito mediante l'acquisto di titoli quindi ON annoverato nel suo portafoglio. Visti gli estratti conto della si reitera la richiesta di delucidazioni circa il versamento in data 22.7.22 di un assegno di euro 10.000,00 sul c/c
intestato alla sola IG.ra n. IT…..717. Così come si chiedono CP_2 CP_1 delucidazioni circa la provenienza del versamento del 27/10/21 di euro 101.000,00 sul c/c
cointestato alla IG.ra e al padre n. IT….011. Si fa CP_2 CP_1 Persona_4 inoltre presente che, sempre sul c/c cointestato, vi è un bonifico di euro 6.300,00 in data 23.10.21 che l'assicurazione stipulata dagli ex coniugi e da loro pagata versò a titolo di ON risarcimento danni a seguito della grandine che colpì la casa. La IG.ra mai ha provveduto alla riparazione con la conseguenza che la metà di tale importo, come più volte chiesto dal IG. dovrà essergli rimborsato reiterandone richiesta anche in questa Pt_1 sede. Si reitera la richiesta di delucidazioni sui bonifici di euro 1.500,00 e 700,00 rispettivamente del 7/3/23 e 6/6/23 effettuati a favore di dall'iban CP_1
[...] acceso presso Intesa San Paolo di Sabbioneta (Mn) da
figlia minore dei coniugi;
nonché del bonifico di euro 460,00 del 6/6/23 Persona_5 effettuato dal figlio minore della coppia da iban Per_2 [...] a favore della madre con causale “iscrizione scuola”. Si insiste quindi nuovamente affinchè venga ordinata l'esibizione di quanto sopra e venga data spiegazione dei sopra indicati importi.
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% oltre ad Iva se dovuta e cpa come per legge.
Per parte resistente: VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 4 di 14 1) confermare che i figli minori e rimangono affidati ai genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
e;
Per_1 Per_2
2) confermare che i due figli e rimangano collocati prevalentemente Per_2 Per_1 dalla madre;
3) confermare che la ex casa coniugale di Sabbioneta (MN) in Via Cattaneo n. 31/C venga assegnata alla madre che l'abiterà con i minori;
4) disporre che il padre, salvo migliori accordi, veda e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario: - a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 21.00 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); - due giorni infrasettimanali, tutte le settimane, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle attività extrascolastiche dei figli) alla sera alle ore 21.00; - ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore
21.00; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive: 3 settimane con il padre (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno
3 settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun genitore;
ON
- i figli trascorreranno con la Signora o con il Signor indipendentemente dal Pt_1 regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
5) disporre che il padre, a titolo di mantenimento dei figli minori, versi alla madre, entro il
5 di ogni mese, l'assegno di € 1.000,00, (€ 500,00 per ciascun figlio), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della Signora IBAN CP_1
[...], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che tutte le spese straordinarie riferibili ai figli siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, a eccezione di quelle scolastiche della scuola privata del figlio che verrà integralmente sostenuta dalla madre fino al termine dell'anno Per_2 scolastico 2024-2025 (quando il figlio avrà terminato la quarta liceo, posto che si tratta di un liceo quadriennale). Dopodiché i genitori divideranno anche queste spese al 50%;
7) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, escludere il reciproco diritto all'assegno divorzile;
8) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
pagina 5 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
1) ammettere prova, per interpello e per testi, sulle circostanze articolate, in specifici capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.;
2) disporre immediata indagine di Polizia Tributaria e CTU contabile al fine di: -valutare la complessiva capacità reddituale patrimoniale mobiliare del Signor -accertare la Pt_1 sua effettiva disponibilità economica mensile;
-ricostruire, tramite l'esame della documentazione contabile e bancaria del ricorrente, le proprie concrete abitudini di spesa;
-accertare l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate.
Per il P.M.: “Parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli il 29 giugno 2007, e il 5 giugno 2010; che i coniugi vivono Per_2 Per_1 separati dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensualizzata concluso con decreto di omologazione n.
594/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicato il 7.06.2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Sentiti i minori, sono stati assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori di propria competenza, con integrale conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione.
Introdotta la fase contenziosa, è stata pronunciata sentenza parziale sul solo vincolo, successivamente, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rispettivamente formulate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Il Collegio, preliminarmente, rileva come appaia ammissibile e fondata l'istanza formulata in data da parte resistente in data 6.11.2024, con cui la parte ha chiesto, a modifica dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 5.11.2025, dichiararsi che le proprie note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sia considerata ammissibile, in quanto depositata entro il termine perentorio per il deposito di note scritte del 4.11.2024.
pagina 6 di 14 Parte resistente ha infatti prodotto copia della ricevuta di accettazione e consegna della PEC di deposito con in data 4.11.2025, dovendo ritenersi dunque che l'indicazione della data di deposito del 5.11.2024 da parte della Cancelleria sia stata frutta di mero errore.
Le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024 depositate da parte resistente devono dunque ritenersi tempestive e ammissibili.
5. Ancora, sempre in via preliminare, deve dichiararsi irrituale e inammissibile il deposito dell'ulteriore documentazione, allegata alle comparse conclusionali e memorie di replica da parte di entrambe le parti del giudizio.
Tali depositi devono dunque considerarsi tamquam non esset.
***
6. Sul vincolo matrimoniale
7. Il Collegio osserva come nel corso del giudizio sia già stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 951/2023, emessa dal Tribunale di Mantova il 21.12.2023 e pubblicata il
27.12.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
8. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli, oltre che sull'assegnazione della casa familiare
9. Nulla quaestio in merito alla conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori (a breve maggiorenne) e ad entrambi i genitori, come concordato dalle Per_2 Per_1 stesse parti in sede di separazione e congiuntamente chiesto ancora in questa sede.
Non sono emersi, infatti, elementi di effettivo o anche solo potenziale pregiudizio per i minori nei rapporti con i genitori o indici di carenze educative delle parti, tali da indurre a provvedere d'ufficio a una diversa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli.
10. Parimenti, deve confermarsi il collocamento prevalente dei minori presso la madre, pure già concordato in sede di separazione, e il calendario concordato dalle parti nella medesima sede relativamente alle visite padre-figli.
In merito, si evidenzia come, in primo luogo, i minori – che hanno ormai uno quasi 18 e l'altra quasi 15 anni - sentiti dal Presidente all'udienza del 2.10.2023 (cfr. verbale udienza cit.) si siano detti soddisfatti dell'attuale organizzazione dei rapporti, che ricalca il calendario concordato in sede di separazione.
In secondo luogo, deve darsi atto di come la proposta di ampiamento delle visite dei minori, nei weekend di competenza paterna, fin dal venerdì sera, piuttosto che dal sabato, formulata dalla resistente non abbia trovato l'assenso del padre.
pagina 7 di 14 Dunque, il Collegio non può che prendere atto dell'indisponibilità di questi di ampliare i propri tempi di permanenza con i figli, traendo da ciò ogni conseguenza sul piano del riparto degli oneri di mantenimento diretto dei minori e dunque sul contributo che il genitore non collocatario sarà tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli.
11. Infine, dal collocamento prevalente dei minori presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
12. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
13. Venendo alle questioni economiche, il Collegio dà atto che in sede di separazione le parti avevano concordato la quantificazione dell'assegno ordinario per i figli in Euro 750,00 mensili, pari a 350,00 Euro per ciascun figlio, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie, salve deroghe concordate per alcune spese, in particolare per le spese relative alla frequentazione di scuole private da parte dei figli minori.
14. Orbene, a fronte delle rispettive domande in questa sede formulate dalle parti, il
Collegio osserva quanto segue.
15. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
A fronte di ciò, il Collegio ritiene, nel caso di specie, di disporre di più che idonei elementi istruttori al fine di ricostruire in modo sufficientemente attendibile la complessiva disponibilità economico-reddituale delle parti, senza necessità di dar corso alle ulteriori indagini sollecitate da entrambe le parti finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
16. Tanto premesso, prendendo le mosse dalle condizioni economico-reddituali del ricorrente, si osserva come egli abbia dichiarato di essere pensionato dal 1.11.2021 e di percepire circa 2.151,00 Euro a titolo di pensione, di anzianità e invalidità (cfr. dichiarazione del 17.07.2024 allegata alle note autorizzate del 4.09.2024).
Egli ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 22.349,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.476,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 20.516,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.381,00;
pagina 8 di 14 730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 26.881,00, oltre Euro 996,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.023,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 21.093,00, oltre Euro 1.076,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.597,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 25.263,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.680,00.
Egli ha prodotto i riepiloghi delle voci della pensione percepita nel corso di tutto il 2023
(cfr. doc. 8 e 17 fascicolo ricorrente), da cui emergono emolumenti mensili medi pari ad
Euro 2.271,00 circa, comprensivi di pensione di anzianità e invalidità.
Dai movimenti degli estratti conto in atti, dai quali emerge al 31.03.2024 un saldo di conto corrente di 20.105,00 Euro circa, emergono altresì emolumenti pensionistici in linea con i predetti importi anche nel corso del 2024.
Il ricorrente aveva inoltre dichiarato nelle prime fasi del procedimento (cfr. questionario allegato al verbale dell'udienza presidenziale, in atti) di disporre di risparmi per circa 350.000,00 Euro, di cui parte derivante da TFR (cfr. buste paga TFR allegate alle note autorizzate del 4.09.2024) ed Euro 80.000,00 derivanti dall'eredità della madre, deceduta nell'agosto 2021.
Dalla documentazione successivamente prodotta e relativa agli investimenti finanziari del ricorrente, emerge che il portafoglio complessivo dallo stesso detenuto presso
[...]
fosse di Euro 412.550,00 Euro al 15.04.2024, somme tutte investite in fondi, CP_3 investimenti assicurativi e strumenti di previdenza integrativa (cfr. docc. allegata alle note autorizzate del 4.09.2024).
Il ricorrente ha inoltre allegato e documentato (cfr. visura doc. 6 fascicolo ricorrente) di essere proprietario di immobile ereditato dalla madre e comproprietario della casa coniugale assegnata alla controparte, oltre che di altra unità immobiliare collabente, acquistata per la quota di 10.000,00 Euro dalla moglie nell'ambito degli accordi della separazione.
Egli ha dichiarato di non essere gravato da spese abitative fisse (es. canoni di locazione o rate di mutuo), né da altre spese fisse, diverse da quelle ordinarie relative alla gestione dei beni immobili e mobili di proprietà.
17. Il Collegio osserva come parte resistente abbia allegato che il ricorrente disponga in realtà di ulteriori entrate non dichiarate e continui a lavorare in nero come meccanico, nonostante il pensionamento. pagina 9 di 14 Tali circostanze sono state contestate dal ricorrente e non sono state in alcun modo provate dalla resistente.
La stessa ha infatti prodotto, come unica prova delle proprie allegazioni, la riproduzione fotografica di alcuni fogli che conterrebbero, secondo la tesi attorea, “un elenco di nomi e relative prestazioni professionali manoscritto dal Signor e relativo ad attività da lui Pt_1 prestate (per esempio si legge: “3 litri olio motore, 1 filtro olio, 1 filtro aria (…)”, “1 flessibile cambio”, “1 serie pastiglie, una batteria (…)”, “revisione + controllo”” (doc. 3 fascicolo attoreo).
Tale documento non appare tuttavia indicativo del fatto che il ricorrente svolga, ad oggi, le prestazioni ivi indicate percependo somme non dichiarate, senza contare che parte della documentazione porta la data del 2021, essendo dunque riferibile a date antecedenti o prossime al pensionamento del ricorrente.
Tale documentazione non può considerarsi, dunque, utile a provare che il ricorrente, ad oggi, continui a lavorare in nero, potendosi al più desumere da essa che possa aver svolto prestazioni, non dichiarandone i guadagni, al tempo in cui svolgeva la propria professione.
D'altronde, a fronte della puntuale contestazione del ricorrente, parte resistente non ha fornito ulteriori prove circa le proprie allegazioni, non avendo formulato in modo puntuale e tempestivo, sul punto, alcuna istanza di prova orale.
I capitoli formulati dalla resistente solo in terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., a prova diretta circa le proprie allegazioni sulla presunta attività lavorativa in nero del ricorrente, già rigettati e sui quali la resistente ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni, appaiono infatti inammissibili, in quanto tardivamente formulati.
Peraltro, a ben vedere, anch'essi riguardano prestazioni che il ricorrente avrebbe effettuato nel novembre 2021, dunque concomitanti o di pochi giorni successive al pensionamento (del 1.11.2021), essendo dunque comunque inutili a provare che, ad oggi, egli continui a svolgere in nero l'attività di meccanico.
18. Considerata la sostanziale completezza della produzione della documentazione economico-reddituale del ricorrente e l'assenza totale di riscontri circa le allegazioni della resistente sulla disponibilità di redditi non dichiarati in capo allo stesso, il Collegio ritiene del tutto superflue e esplorative anche l'indagine di polizia tributaria e la CTU sollecitate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
19. Venendo alla posizione della resistente, la stessa ha dichiarato di lavorare dal 1993 come infermiera a tempo indeterminato e di percepire circa 2.000,00 Euro mensili, considerando le tredici mensilità.
La resistente ha prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
pagina 10 di 14 730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 36.403,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.311,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 33.700,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.218,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 31.288,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.114,00.
La resistente ha prodotto buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre 2023 da cui emergono redditi mensili in media di Euro 1.901,50 circa, oltre a buste paga relative ai mesi da gennaio ad agosto dell'anno 2024 da cui emergono redditi mensili in media di Euro 2.229,00 circa.
Risulta che la resistente percepisca integralmente l'assegno unico per i figli, attualmente di circa 175,00 Euro mensili (cfr. doc. 30 fascicolo resistente), per pacifico accordo tra le parti.
Dagli estratti conto prodotti in atti, emerge che la resistente sia titolare di conto corrente
Intesa Sanpaolo con saldo al 30.06.2024 di Euro 1.507,00 Euro - da cui risultano limitatissimi movimenti e non operazioni degne di nota - oltre che di due ulteriori conti correnti , da cui emergono versamenti per emolumenti coerenti con quelli CP_2 riportati dalle buste paga in atti.
La resistente ha dichiarato, inoltre, nelle prime battute del procedimento, di avere risparmi per circa 110.000,00 Euro, di cui 50.000,00 nella proprie esclusiva titolarità e 50.000,00 cointestati col padre (cfr. questionario allegato al verbale dell'udienza presidenziale in atti).
Dalla documentazione successivamente prodotta con note autorizzate del 6.09.2024, la resistente risulta, al 20.06.2024, titolare di un portafoglio di investimenti di Euro 98.862,00, cointestati col padre, oltre che di un portafoglio di investimenti di 77.158,32 Persona_4
Euro (in parte in fondi, in parte in investimenti assicurativi) di cui è titolare in via esclusiva.
La resistente risulta infine comproprietaria, insieme all'ex coniuge, dell'immobile in cui vive unitamente ai figli e che le è stato assegnato, oltre che di diversi terreni nel Comune di Motechiarugolo (PR) e una piccola quota di un immobile e di altri terreni nel Comune di
Ventasso (RE).
La resistente non ha allegato né provato di sostenere ulteriori spese, salvo quelle ordinarie per le utenze e per la gestione degli immobili di cui è proprietaria o comproprietaria, mentre ha prodotto prova (doc. 7 allegato alle note del 6.09.2024) di aver contratto il 29.02.2024 un finanziamento con rate mensili di Euro 85,00 fino al 2026, pur non essendo chiaro la finalità della relativa stipula.
pagina 11 di 14 Non si ritiene infine possa assumere rilievo, ai fini di cui è causa, il fatto che la resistente abbia inteso optare per riscatto dei propri anni scolastici a fini pensionistici, avendo allegato di essere tenuta all'esborso, da febbraio 2025, di Euro 246,45 mensili per 36 rate.
Trattasi infatti di impegno di spesa del tutto voluttuario e discrezionale, volto a valorizzare gli anni di studio a fini pensionistici, che di certo non può valorizzarsi come elemento sopravvenuto per la riquantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli gravante sull'altro genitore.
20. Verificata la sostanziale completezza della documentazione economico-reddituale di parte resistente versata in atti, il Collegio evidenzia come appaia del tutto superflua ai fini del decidere la richiesta formulata da parte ricorrente di ordinare l'esibizione del computo dell'emolumento ad oggi spettante, virtualmente, alla resistente a titolo di TFR.
Si tratta infatti di somme che non sono nella effettiva attuale disponibilità della resistente, non potendosi considerare al fine di ricostruire le condizioni economico-reddituali effettive e attuali della parte, a differenza di quanto avvenuto per il ricorrente, che ha già ricevuto nella propria disponibilità il TFR maturato negli anni di lavoro.
Parimenti, appaiono superflue ai fini del decidere ed irrituali le richieste di “delucidazioni” circa alcuni movimenti riscontrabili dagli estratti di conto corrente prodotti in atti da parte resistente – con particolare riferimento al versamento di un assegno in data 22.7.22 di euro
10.000,00 sul c/c intestato alla sola resistente;
alla provenienza del CP_2 versamento del 27/10/21 di euro 101.000,00 sul c/c cointestato alla IG.ra CP_2 [...] e al padre all'origine di alcuni giroconti a proprio favore nel 2021 CP_1 Persona_4 ON per euro 25.300,00 circa sul c/c che non compare tra quelli elencati dalla CP_2 ai bonifici in suo favore provenienti dai conti dei figli minorenni.
Di tali movimentazioni, infatti, parte resistente ha dato compiuta e logica giustificazione in sede di comparsa conclusionale.
21. A fronte delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio, deve evidenziarsi come non siano emerse sostanziali modifiche delle condizioni dei coniugi rispetto all'epoca della separazione e come la proporzione tra i patrimoni delle parti – anche tenendo conto degli incrementi patrimoniali di cui entrambi i coniugi risultano aver beneficiato negli anni - sia sostanzialmente rimasta invariata.
Dunque, appare opportuno confermare la quantificazione dell'assegno previsto in sede di separazione di Euro 750,00 (pari a 350 Euro per ciascun figlio), tenendo conto della maggiorazione per la rivalutazione maturata alla data attuale, dunque per complessivi
804,00 Euro mensili come indicato da entrambe.
Tale somma che appare, infatti, del tutto equa tenendo conto: sia delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti;
sia delle modalità di visita tra padre e figli già concordata dalle parti in sede di separazione;
sia dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla resistente;
sia del fatto che per concorde volontà delle parti la resistente percepisce integralmente l'assegno unico per i figli, ad oggi pari a circa 175,00 pagina 12 di 14 Euro mensili;
sia infine del fatto che pacificamente, da settembre 2024, non Per_1 frequenti più la scuola privata, le cui spese, per espressa volontà delle parti, erano precedentemente poste a carico della sola resistente, con conseguente ingente risparmio di spesa.
22. Quanto alle spese straordinarie, le stesse dovranno essere poste al 50% a carico dei genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
23. Sulle spese
24. Considerata la reciproca soccombenza con riferimento alle domande formulate dalle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che i figli minori e restino affidati in via condivisa a Per_1 Persona_3 entrambi i genitori;
2) dispone che i minori restino collocati in via prevalente presso la madre CP_1
3) assegna alla resistente a casa coniugale, sita in Sabbioneta (MN), via C. CP_1
Cattaneo n. 31C;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, veda i figli minori e Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 8.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); due giorni infrasettimanali, tutte le settimane, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle attività extrascolastiche dei figli) alla sera dopo cena;
ad anni alterni tra i genitori, il
24 dicembre o il 25 dicembre;
durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal
31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00; Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive il padre trascorrerà con i figli 4 settimane (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno due settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
i ponti, in via alternata con ciascun genitore;
i figli trascorreranno con la madre o con il padre, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
5) dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori, versando mensilmente alla resistente entro il 5 di ogni mese, CP_1 con decorrenza dal mese di marzo 2025 e tramite bonifico bancario una somma mensile di Euro 804,00 (Euro 402,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; pagina 13 di 14 6) dispone che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del tribunale di Mantova, il 27/03/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 586/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. AVIGNI Parte_1 C.F._1
ALESSIA e dall'avv. TORRESANI ENRICO MARIA;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. BERNARDINI DE CP_1 C.F._2
PACE ANNAMARIA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) conferma dell'affidamento dei figli minori e in Per_1 Per_2 via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e . Per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse dei figli, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su tutto quanto riguardi la loro vita. Per_1 Per_2
2) La casa coniugale di Sabbioneta (MN) in via C. Cattaneo n. 31C, di proprietà di ON entrambi i coniugi, assegnata alla Signora che l'abiterà unitamente a e Per_1
Per_2
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo l'assetto già in essere che i figli e , in sede di loro audizione 2/10/23, Per_2 Per_1 hanno chiesto venga confermato: - a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 8.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); - due giorni infrasettimanali (il martedì e il giovedì), dall'uscita da scuola. Il IG.
salvo diverso accordo di volta in volta, non si occuperà dell'accompagnamento alle Pt_1 ON lezioni scolastiche il mattino successivo che rimarrà a carico della - ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive: il padre trascorrerà con i figli 4 settimane (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno due settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun ON genitore;
- i figli trascorreranno con la Signora o con il Signor Pt_1 indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà.
4) frequenta la scuola privata a Parma (Istituto San Benedetto e Steam Persona_3 international). Dall'anno scolastico 2024 invece, come già evidenziato nelle note Per_1 d'udienza, non frequenta più la scuola privata bensì la scuola pubblica e precisamente il Liceo Scientifico Musicale Sportivo Bertolucci di Parma, con conseguente venir meno, in ON capo alla IG.ra della relativa retta e costi accessori pari a complessivi € 5.852,00 ON annui, costi dichiarati dalla on propria comparsa di costituzione 17/11/2023. I IGg. ON e avevano espressamente concordato in sede di separazione che tutte le spese Pt_1 dei predetti istituti scolastici privati, nonché le spese di trasporto, fino al termine della loro frequenza, venissero sostenute in via esclusiva dalla IG.ra . A fronte di tale CP_1
pagina 2 di 14 ON circostanza e di tale impegno della IG.ra si era impegnato a versare la cifra Pt_1 indicata in separazione;
alla luce sia della circostanza emersa in sede di udienza ON presidenziale che la ercepisce in via esclusiva assegno unico mensile per i figli nella misura di euro 200,00 (invece dei 50,00 dichiarati), circostanza confermata anche dagli ON estratti conto prodotti in atti, nonché del venir meno in capo alla IG.ra della spesa della scuola privata per la figlia, il Signor provvederà direttamente al Parte_1 mantenimento dei figli;
in via subordinata, potrà contribuire al mantenimento dei figli, versando mensilmente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024 e tramite bonifico bancario (IBAN [...]), una somma mensile non superiore ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato e pre- scuola (con espressa previsione che, salvo di verso accordo, saranno sostenute dalla IG.ra ON fino a quando i figli frequenteranno istituti privati), per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria
(a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In pagina 3 di 14 mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
ON 6) La Signora rovvederà al pagamento integrale delle spese scolastiche della scuola private di per il ciclo di studi in corso e fino al termine degli stessi. Terminati gli Per_2 stessi, le spese saranno suddivise come previsto alla condizione suindicata n. 5). Salvo che
i figli utilizzino il trasporto pubblico per recarsi e tornare da scuola (spesa da suddividersi ON al 50% come da protocollo), la IG.ra come concordato in sede di separazione, si occuperà dell'eventuale accompagnamento e ritiro presso i rispettivi istituti scolastici.
7) Nessun assegno divorzile tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: Salva e riservata ogni ulteriore istanza, deduzione, istanza di acquisizione e produzione nei termini di legge, anche alla luce delle ulteriori ON prospettazioni avversarie, ordinarsi alla IG.ra l'esibizione del computo dell'emolumento a lei spettante ad oggi a titolo di TFR, richiesta già avanzata dal Pt_1 ma ad oggi non autorizzata. Tale elemento è importante al fine di definire le reali capacità economico patrimoniali delle parti, posto che invece il IG. come dimostrato Pt_1 documentalmente, l'ha già percepito ed è stato investito mediante l'acquisto di titoli quindi ON annoverato nel suo portafoglio. Visti gli estratti conto della si reitera la richiesta di delucidazioni circa il versamento in data 22.7.22 di un assegno di euro 10.000,00 sul c/c
intestato alla sola IG.ra n. IT…..717. Così come si chiedono CP_2 CP_1 delucidazioni circa la provenienza del versamento del 27/10/21 di euro 101.000,00 sul c/c
cointestato alla IG.ra e al padre n. IT….011. Si fa CP_2 CP_1 Persona_4 inoltre presente che, sempre sul c/c cointestato, vi è un bonifico di euro 6.300,00 in data 23.10.21 che l'assicurazione stipulata dagli ex coniugi e da loro pagata versò a titolo di ON risarcimento danni a seguito della grandine che colpì la casa. La IG.ra mai ha provveduto alla riparazione con la conseguenza che la metà di tale importo, come più volte chiesto dal IG. dovrà essergli rimborsato reiterandone richiesta anche in questa Pt_1 sede. Si reitera la richiesta di delucidazioni sui bonifici di euro 1.500,00 e 700,00 rispettivamente del 7/3/23 e 6/6/23 effettuati a favore di dall'iban CP_1
[...] acceso presso Intesa San Paolo di Sabbioneta (Mn) da
figlia minore dei coniugi;
nonché del bonifico di euro 460,00 del 6/6/23 Persona_5 effettuato dal figlio minore della coppia da iban Per_2 [...] a favore della madre con causale “iscrizione scuola”. Si insiste quindi nuovamente affinchè venga ordinata l'esibizione di quanto sopra e venga data spiegazione dei sopra indicati importi.
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% oltre ad Iva se dovuta e cpa come per legge.
Per parte resistente: VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 4 di 14 1) confermare che i figli minori e rimangono affidati ai genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
e;
Per_1 Per_2
2) confermare che i due figli e rimangano collocati prevalentemente Per_2 Per_1 dalla madre;
3) confermare che la ex casa coniugale di Sabbioneta (MN) in Via Cattaneo n. 31/C venga assegnata alla madre che l'abiterà con i minori;
4) disporre che il padre, salvo migliori accordi, veda e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario: - a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 21.00 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); - due giorni infrasettimanali, tutte le settimane, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle attività extrascolastiche dei figli) alla sera alle ore 21.00; - ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore
21.00; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive: 3 settimane con il padre (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno
3 settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun genitore;
ON
- i figli trascorreranno con la Signora o con il Signor indipendentemente dal Pt_1 regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
5) disporre che il padre, a titolo di mantenimento dei figli minori, versi alla madre, entro il
5 di ogni mese, l'assegno di € 1.000,00, (€ 500,00 per ciascun figlio), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della Signora IBAN CP_1
[...], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che tutte le spese straordinarie riferibili ai figli siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, a eccezione di quelle scolastiche della scuola privata del figlio che verrà integralmente sostenuta dalla madre fino al termine dell'anno Per_2 scolastico 2024-2025 (quando il figlio avrà terminato la quarta liceo, posto che si tratta di un liceo quadriennale). Dopodiché i genitori divideranno anche queste spese al 50%;
7) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, escludere il reciproco diritto all'assegno divorzile;
8) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
pagina 5 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
1) ammettere prova, per interpello e per testi, sulle circostanze articolate, in specifici capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.;
2) disporre immediata indagine di Polizia Tributaria e CTU contabile al fine di: -valutare la complessiva capacità reddituale patrimoniale mobiliare del Signor -accertare la Pt_1 sua effettiva disponibilità economica mensile;
-ricostruire, tramite l'esame della documentazione contabile e bancaria del ricorrente, le proprie concrete abitudini di spesa;
-accertare l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate.
Per il P.M.: “Parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli il 29 giugno 2007, e il 5 giugno 2010; che i coniugi vivono Per_2 Per_1 separati dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensualizzata concluso con decreto di omologazione n.
594/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicato il 7.06.2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Sentiti i minori, sono stati assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori di propria competenza, con integrale conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione.
Introdotta la fase contenziosa, è stata pronunciata sentenza parziale sul solo vincolo, successivamente, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rispettivamente formulate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Il Collegio, preliminarmente, rileva come appaia ammissibile e fondata l'istanza formulata in data da parte resistente in data 6.11.2024, con cui la parte ha chiesto, a modifica dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 5.11.2025, dichiararsi che le proprie note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sia considerata ammissibile, in quanto depositata entro il termine perentorio per il deposito di note scritte del 4.11.2024.
pagina 6 di 14 Parte resistente ha infatti prodotto copia della ricevuta di accettazione e consegna della PEC di deposito con in data 4.11.2025, dovendo ritenersi dunque che l'indicazione della data di deposito del 5.11.2024 da parte della Cancelleria sia stata frutta di mero errore.
Le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024 depositate da parte resistente devono dunque ritenersi tempestive e ammissibili.
5. Ancora, sempre in via preliminare, deve dichiararsi irrituale e inammissibile il deposito dell'ulteriore documentazione, allegata alle comparse conclusionali e memorie di replica da parte di entrambe le parti del giudizio.
Tali depositi devono dunque considerarsi tamquam non esset.
***
6. Sul vincolo matrimoniale
7. Il Collegio osserva come nel corso del giudizio sia già stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 951/2023, emessa dal Tribunale di Mantova il 21.12.2023 e pubblicata il
27.12.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
8. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli, oltre che sull'assegnazione della casa familiare
9. Nulla quaestio in merito alla conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori (a breve maggiorenne) e ad entrambi i genitori, come concordato dalle Per_2 Per_1 stesse parti in sede di separazione e congiuntamente chiesto ancora in questa sede.
Non sono emersi, infatti, elementi di effettivo o anche solo potenziale pregiudizio per i minori nei rapporti con i genitori o indici di carenze educative delle parti, tali da indurre a provvedere d'ufficio a una diversa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli.
10. Parimenti, deve confermarsi il collocamento prevalente dei minori presso la madre, pure già concordato in sede di separazione, e il calendario concordato dalle parti nella medesima sede relativamente alle visite padre-figli.
In merito, si evidenzia come, in primo luogo, i minori – che hanno ormai uno quasi 18 e l'altra quasi 15 anni - sentiti dal Presidente all'udienza del 2.10.2023 (cfr. verbale udienza cit.) si siano detti soddisfatti dell'attuale organizzazione dei rapporti, che ricalca il calendario concordato in sede di separazione.
In secondo luogo, deve darsi atto di come la proposta di ampiamento delle visite dei minori, nei weekend di competenza paterna, fin dal venerdì sera, piuttosto che dal sabato, formulata dalla resistente non abbia trovato l'assenso del padre.
pagina 7 di 14 Dunque, il Collegio non può che prendere atto dell'indisponibilità di questi di ampliare i propri tempi di permanenza con i figli, traendo da ciò ogni conseguenza sul piano del riparto degli oneri di mantenimento diretto dei minori e dunque sul contributo che il genitore non collocatario sarà tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli.
11. Infine, dal collocamento prevalente dei minori presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
12. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
13. Venendo alle questioni economiche, il Collegio dà atto che in sede di separazione le parti avevano concordato la quantificazione dell'assegno ordinario per i figli in Euro 750,00 mensili, pari a 350,00 Euro per ciascun figlio, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie, salve deroghe concordate per alcune spese, in particolare per le spese relative alla frequentazione di scuole private da parte dei figli minori.
14. Orbene, a fronte delle rispettive domande in questa sede formulate dalle parti, il
Collegio osserva quanto segue.
15. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
A fronte di ciò, il Collegio ritiene, nel caso di specie, di disporre di più che idonei elementi istruttori al fine di ricostruire in modo sufficientemente attendibile la complessiva disponibilità economico-reddituale delle parti, senza necessità di dar corso alle ulteriori indagini sollecitate da entrambe le parti finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
16. Tanto premesso, prendendo le mosse dalle condizioni economico-reddituali del ricorrente, si osserva come egli abbia dichiarato di essere pensionato dal 1.11.2021 e di percepire circa 2.151,00 Euro a titolo di pensione, di anzianità e invalidità (cfr. dichiarazione del 17.07.2024 allegata alle note autorizzate del 4.09.2024).
Egli ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 22.349,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.476,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 20.516,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.381,00;
pagina 8 di 14 730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 26.881,00, oltre Euro 996,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.023,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 21.093,00, oltre Euro 1.076,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.597,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 25.263,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.680,00.
Egli ha prodotto i riepiloghi delle voci della pensione percepita nel corso di tutto il 2023
(cfr. doc. 8 e 17 fascicolo ricorrente), da cui emergono emolumenti mensili medi pari ad
Euro 2.271,00 circa, comprensivi di pensione di anzianità e invalidità.
Dai movimenti degli estratti conto in atti, dai quali emerge al 31.03.2024 un saldo di conto corrente di 20.105,00 Euro circa, emergono altresì emolumenti pensionistici in linea con i predetti importi anche nel corso del 2024.
Il ricorrente aveva inoltre dichiarato nelle prime fasi del procedimento (cfr. questionario allegato al verbale dell'udienza presidenziale, in atti) di disporre di risparmi per circa 350.000,00 Euro, di cui parte derivante da TFR (cfr. buste paga TFR allegate alle note autorizzate del 4.09.2024) ed Euro 80.000,00 derivanti dall'eredità della madre, deceduta nell'agosto 2021.
Dalla documentazione successivamente prodotta e relativa agli investimenti finanziari del ricorrente, emerge che il portafoglio complessivo dallo stesso detenuto presso
[...]
fosse di Euro 412.550,00 Euro al 15.04.2024, somme tutte investite in fondi, CP_3 investimenti assicurativi e strumenti di previdenza integrativa (cfr. docc. allegata alle note autorizzate del 4.09.2024).
Il ricorrente ha inoltre allegato e documentato (cfr. visura doc. 6 fascicolo ricorrente) di essere proprietario di immobile ereditato dalla madre e comproprietario della casa coniugale assegnata alla controparte, oltre che di altra unità immobiliare collabente, acquistata per la quota di 10.000,00 Euro dalla moglie nell'ambito degli accordi della separazione.
Egli ha dichiarato di non essere gravato da spese abitative fisse (es. canoni di locazione o rate di mutuo), né da altre spese fisse, diverse da quelle ordinarie relative alla gestione dei beni immobili e mobili di proprietà.
17. Il Collegio osserva come parte resistente abbia allegato che il ricorrente disponga in realtà di ulteriori entrate non dichiarate e continui a lavorare in nero come meccanico, nonostante il pensionamento. pagina 9 di 14 Tali circostanze sono state contestate dal ricorrente e non sono state in alcun modo provate dalla resistente.
La stessa ha infatti prodotto, come unica prova delle proprie allegazioni, la riproduzione fotografica di alcuni fogli che conterrebbero, secondo la tesi attorea, “un elenco di nomi e relative prestazioni professionali manoscritto dal Signor e relativo ad attività da lui Pt_1 prestate (per esempio si legge: “3 litri olio motore, 1 filtro olio, 1 filtro aria (…)”, “1 flessibile cambio”, “1 serie pastiglie, una batteria (…)”, “revisione + controllo”” (doc. 3 fascicolo attoreo).
Tale documento non appare tuttavia indicativo del fatto che il ricorrente svolga, ad oggi, le prestazioni ivi indicate percependo somme non dichiarate, senza contare che parte della documentazione porta la data del 2021, essendo dunque riferibile a date antecedenti o prossime al pensionamento del ricorrente.
Tale documentazione non può considerarsi, dunque, utile a provare che il ricorrente, ad oggi, continui a lavorare in nero, potendosi al più desumere da essa che possa aver svolto prestazioni, non dichiarandone i guadagni, al tempo in cui svolgeva la propria professione.
D'altronde, a fronte della puntuale contestazione del ricorrente, parte resistente non ha fornito ulteriori prove circa le proprie allegazioni, non avendo formulato in modo puntuale e tempestivo, sul punto, alcuna istanza di prova orale.
I capitoli formulati dalla resistente solo in terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., a prova diretta circa le proprie allegazioni sulla presunta attività lavorativa in nero del ricorrente, già rigettati e sui quali la resistente ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni, appaiono infatti inammissibili, in quanto tardivamente formulati.
Peraltro, a ben vedere, anch'essi riguardano prestazioni che il ricorrente avrebbe effettuato nel novembre 2021, dunque concomitanti o di pochi giorni successive al pensionamento (del 1.11.2021), essendo dunque comunque inutili a provare che, ad oggi, egli continui a svolgere in nero l'attività di meccanico.
18. Considerata la sostanziale completezza della produzione della documentazione economico-reddituale del ricorrente e l'assenza totale di riscontri circa le allegazioni della resistente sulla disponibilità di redditi non dichiarati in capo allo stesso, il Collegio ritiene del tutto superflue e esplorative anche l'indagine di polizia tributaria e la CTU sollecitate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
19. Venendo alla posizione della resistente, la stessa ha dichiarato di lavorare dal 1993 come infermiera a tempo indeterminato e di percepire circa 2.000,00 Euro mensili, considerando le tredici mensilità.
La resistente ha prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
pagina 10 di 14 730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 36.403,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.311,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 33.700,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.218,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 31.288,00, pari a un reddito netto mensile (calcolato considerando la somma tra l'imponibile e gli eventuali bonus, sottraendo imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.114,00.
La resistente ha prodotto buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre 2023 da cui emergono redditi mensili in media di Euro 1.901,50 circa, oltre a buste paga relative ai mesi da gennaio ad agosto dell'anno 2024 da cui emergono redditi mensili in media di Euro 2.229,00 circa.
Risulta che la resistente percepisca integralmente l'assegno unico per i figli, attualmente di circa 175,00 Euro mensili (cfr. doc. 30 fascicolo resistente), per pacifico accordo tra le parti.
Dagli estratti conto prodotti in atti, emerge che la resistente sia titolare di conto corrente
Intesa Sanpaolo con saldo al 30.06.2024 di Euro 1.507,00 Euro - da cui risultano limitatissimi movimenti e non operazioni degne di nota - oltre che di due ulteriori conti correnti , da cui emergono versamenti per emolumenti coerenti con quelli CP_2 riportati dalle buste paga in atti.
La resistente ha dichiarato, inoltre, nelle prime battute del procedimento, di avere risparmi per circa 110.000,00 Euro, di cui 50.000,00 nella proprie esclusiva titolarità e 50.000,00 cointestati col padre (cfr. questionario allegato al verbale dell'udienza presidenziale in atti).
Dalla documentazione successivamente prodotta con note autorizzate del 6.09.2024, la resistente risulta, al 20.06.2024, titolare di un portafoglio di investimenti di Euro 98.862,00, cointestati col padre, oltre che di un portafoglio di investimenti di 77.158,32 Persona_4
Euro (in parte in fondi, in parte in investimenti assicurativi) di cui è titolare in via esclusiva.
La resistente risulta infine comproprietaria, insieme all'ex coniuge, dell'immobile in cui vive unitamente ai figli e che le è stato assegnato, oltre che di diversi terreni nel Comune di Motechiarugolo (PR) e una piccola quota di un immobile e di altri terreni nel Comune di
Ventasso (RE).
La resistente non ha allegato né provato di sostenere ulteriori spese, salvo quelle ordinarie per le utenze e per la gestione degli immobili di cui è proprietaria o comproprietaria, mentre ha prodotto prova (doc. 7 allegato alle note del 6.09.2024) di aver contratto il 29.02.2024 un finanziamento con rate mensili di Euro 85,00 fino al 2026, pur non essendo chiaro la finalità della relativa stipula.
pagina 11 di 14 Non si ritiene infine possa assumere rilievo, ai fini di cui è causa, il fatto che la resistente abbia inteso optare per riscatto dei propri anni scolastici a fini pensionistici, avendo allegato di essere tenuta all'esborso, da febbraio 2025, di Euro 246,45 mensili per 36 rate.
Trattasi infatti di impegno di spesa del tutto voluttuario e discrezionale, volto a valorizzare gli anni di studio a fini pensionistici, che di certo non può valorizzarsi come elemento sopravvenuto per la riquantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli gravante sull'altro genitore.
20. Verificata la sostanziale completezza della documentazione economico-reddituale di parte resistente versata in atti, il Collegio evidenzia come appaia del tutto superflua ai fini del decidere la richiesta formulata da parte ricorrente di ordinare l'esibizione del computo dell'emolumento ad oggi spettante, virtualmente, alla resistente a titolo di TFR.
Si tratta infatti di somme che non sono nella effettiva attuale disponibilità della resistente, non potendosi considerare al fine di ricostruire le condizioni economico-reddituali effettive e attuali della parte, a differenza di quanto avvenuto per il ricorrente, che ha già ricevuto nella propria disponibilità il TFR maturato negli anni di lavoro.
Parimenti, appaiono superflue ai fini del decidere ed irrituali le richieste di “delucidazioni” circa alcuni movimenti riscontrabili dagli estratti di conto corrente prodotti in atti da parte resistente – con particolare riferimento al versamento di un assegno in data 22.7.22 di euro
10.000,00 sul c/c intestato alla sola resistente;
alla provenienza del CP_2 versamento del 27/10/21 di euro 101.000,00 sul c/c cointestato alla IG.ra CP_2 [...] e al padre all'origine di alcuni giroconti a proprio favore nel 2021 CP_1 Persona_4 ON per euro 25.300,00 circa sul c/c che non compare tra quelli elencati dalla CP_2 ai bonifici in suo favore provenienti dai conti dei figli minorenni.
Di tali movimentazioni, infatti, parte resistente ha dato compiuta e logica giustificazione in sede di comparsa conclusionale.
21. A fronte delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio, deve evidenziarsi come non siano emerse sostanziali modifiche delle condizioni dei coniugi rispetto all'epoca della separazione e come la proporzione tra i patrimoni delle parti – anche tenendo conto degli incrementi patrimoniali di cui entrambi i coniugi risultano aver beneficiato negli anni - sia sostanzialmente rimasta invariata.
Dunque, appare opportuno confermare la quantificazione dell'assegno previsto in sede di separazione di Euro 750,00 (pari a 350 Euro per ciascun figlio), tenendo conto della maggiorazione per la rivalutazione maturata alla data attuale, dunque per complessivi
804,00 Euro mensili come indicato da entrambe.
Tale somma che appare, infatti, del tutto equa tenendo conto: sia delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti;
sia delle modalità di visita tra padre e figli già concordata dalle parti in sede di separazione;
sia dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla resistente;
sia del fatto che per concorde volontà delle parti la resistente percepisce integralmente l'assegno unico per i figli, ad oggi pari a circa 175,00 pagina 12 di 14 Euro mensili;
sia infine del fatto che pacificamente, da settembre 2024, non Per_1 frequenti più la scuola privata, le cui spese, per espressa volontà delle parti, erano precedentemente poste a carico della sola resistente, con conseguente ingente risparmio di spesa.
22. Quanto alle spese straordinarie, le stesse dovranno essere poste al 50% a carico dei genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
23. Sulle spese
24. Considerata la reciproca soccombenza con riferimento alle domande formulate dalle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che i figli minori e restino affidati in via condivisa a Per_1 Persona_3 entrambi i genitori;
2) dispone che i minori restino collocati in via prevalente presso la madre CP_1
3) assegna alla resistente a casa coniugale, sita in Sabbioneta (MN), via C. CP_1
Cattaneo n. 31C;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, veda i figli minori e Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 8.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna); due giorni infrasettimanali, tutte le settimane, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle attività extrascolastiche dei figli) alla sera dopo cena;
ad anni alterni tra i genitori, il
24 dicembre o il 25 dicembre;
durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal
31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00; Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre tre giorni con ciascun genitore (da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive il padre trascorrerà con i figli 4 settimane (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, inoltre, trascorreranno due settimane di vacanza estiva con la madre. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
i ponti, in via alternata con ciascun genitore;
i figli trascorreranno con la madre o con il padre, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
5) dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori, versando mensilmente alla resistente entro il 5 di ogni mese, CP_1 con decorrenza dal mese di marzo 2025 e tramite bonifico bancario una somma mensile di Euro 804,00 (Euro 402,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; pagina 13 di 14 6) dispone che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del tribunale di Mantova, il 27/03/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 14 di 14