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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2736/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara ELmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025
da
Parte_1 nato il [...] a [...] C.F. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata il [...] in [...] C.F. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Claudia Marsico, presso il cui studio, sito in Milano, viale Piave 11, hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data il 29/05/2006 a Milano (atto n. 970, parte 1, anno 2006) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , C.F. , nata il [...] a [...], Persona_1 C.F._3 studentessa universitaria;
- , C.F. nato il [...] a [...], studente liceale. Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e , matrimonio civile contratto il 29/05/2006, Atto N. 970 parte 1
[...] Parte_2
- anno 2006 - Comune di Milano (MI);
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
3. Confermare a favore della signora , C.F. nata il Parte_2 C.F._2
15/04/1967 in Sora (FR), l'assegnazione della casa familiare, completa degli arredi, composta dalle unità site al piano III e al Piano IV dello stabile di Viale Regina Margherita 9 e distinta al Catasto urbano del detto comune come segue: immobile FO 439; Pt_2 numero 236, sub. 17, cat. A/3, classe 2; immobile EL RN FO 439; 236; sub 12; cat A/3; classe 2. 4. Dare atto che le parti concordano e si impegnano a trasferire in donazione ai figli la nuda proprietà delle due dette unità immobiliari, entro 6 (sei mesi) dall'estinzione del mutuo gravante sull'unità posta al III piano. Le parti si riservano di concordare quale immobile donare rispettivamente a ciascun figlio, anche in base ai desideri espressi da ed . Per_1 Pt_3
5. Dare atto che il signor terrà a proprio carico le rate residue del mutuo gravante Parte_1 sull'unità posta al III piano, di proprietà dello stesso e manleverà la signora , che ha Pt_2 rilasciato fidejussione alla Banca Popolare di Sondrio creditrice, da qualunque onere e richiesta relativa al detto finanziamento.
6. Disporre che il padre concorrerà al mantenimento di ed versando euro 700 Per_1 Pt_3 mensili (€. 350 ciascuno) sulle due carte di credito già utilizzate dai figli, a copertura delle spese personali, relative indicativamente a tempo libero, cura personale e abbigliamento, trasporti, scooter. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando si trovano presso di sé. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Protocollo del Tribunale di Milano.
7. Dare atto che le parti si dichiarano autonome ed economicamente indipendenti e rinunciano a svolgere domanda di assegno divorzile e che dichiarano di conoscere la rispettiva situazione reddituale e patrimoniale.
8. Dare atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c;
9. Dare atto che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1554/2025 emessa il 02.04.2025 e pubblicata il 22.04.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate, come sopra trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data il 29/05/2006 a Milano (atto n. 970, parte 1, anno 2006);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara ELmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara ELmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025
da
Parte_1 nato il [...] a [...] C.F. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata il [...] in [...] C.F. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Claudia Marsico, presso il cui studio, sito in Milano, viale Piave 11, hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data il 29/05/2006 a Milano (atto n. 970, parte 1, anno 2006) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , C.F. , nata il [...] a [...], Persona_1 C.F._3 studentessa universitaria;
- , C.F. nato il [...] a [...], studente liceale. Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e , matrimonio civile contratto il 29/05/2006, Atto N. 970 parte 1
[...] Parte_2
- anno 2006 - Comune di Milano (MI);
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
3. Confermare a favore della signora , C.F. nata il Parte_2 C.F._2
15/04/1967 in Sora (FR), l'assegnazione della casa familiare, completa degli arredi, composta dalle unità site al piano III e al Piano IV dello stabile di Viale Regina Margherita 9 e distinta al Catasto urbano del detto comune come segue: immobile FO 439; Pt_2 numero 236, sub. 17, cat. A/3, classe 2; immobile EL RN FO 439; 236; sub 12; cat A/3; classe 2. 4. Dare atto che le parti concordano e si impegnano a trasferire in donazione ai figli la nuda proprietà delle due dette unità immobiliari, entro 6 (sei mesi) dall'estinzione del mutuo gravante sull'unità posta al III piano. Le parti si riservano di concordare quale immobile donare rispettivamente a ciascun figlio, anche in base ai desideri espressi da ed . Per_1 Pt_3
5. Dare atto che il signor terrà a proprio carico le rate residue del mutuo gravante Parte_1 sull'unità posta al III piano, di proprietà dello stesso e manleverà la signora , che ha Pt_2 rilasciato fidejussione alla Banca Popolare di Sondrio creditrice, da qualunque onere e richiesta relativa al detto finanziamento.
6. Disporre che il padre concorrerà al mantenimento di ed versando euro 700 Per_1 Pt_3 mensili (€. 350 ciascuno) sulle due carte di credito già utilizzate dai figli, a copertura delle spese personali, relative indicativamente a tempo libero, cura personale e abbigliamento, trasporti, scooter. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando si trovano presso di sé. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Protocollo del Tribunale di Milano.
7. Dare atto che le parti si dichiarano autonome ed economicamente indipendenti e rinunciano a svolgere domanda di assegno divorzile e che dichiarano di conoscere la rispettiva situazione reddituale e patrimoniale.
8. Dare atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c;
9. Dare atto che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1554/2025 emessa il 02.04.2025 e pubblicata il 22.04.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate, come sopra trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data il 29/05/2006 a Milano (atto n. 970, parte 1, anno 2006);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara ELmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG