Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2022, proposto da
Immobiliare Ovest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, IA Gabriella Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccinasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16 dicembre 2021 recante “Approvazione Nuovo Documento di Piano e varianti generali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PG) ai sensi della L.R. 12/2005 – Controdeduzione osservazioni e recepimento pareri”, pubblicata sul B.U.R.L. del 22 giugno 2022, Serie Avvisi e Concorsi n. 25 e dei relativi atti costitutivi; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Buccinasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IG SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Buccinasco di un’area (detta AT), catastalmente individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 15, mappali 16, 24, 25, 26, 81, 83 e 84 per una superficie complessiva pari a circa mq. 25.590.
L’Area, sin dall’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale (PRG) del 1990, è stata ricompresa all’interno: i) dell’ambito “F1 – Attrezzature Pubbliche di livello comunale”, destinate a norma dell’art. 34 delle NTA del PRG allora vigente alla localizzazione di opere pubbliche a servizio degli insediamenti residenziali e produttivi); ii) nella fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 37 delle richiamate NTA.
In data 16 dicembre 2003, il Comune ha stipulato un contratto di comodato con la società ricorrente. L’accordo aveva ad oggetto una porzione dell’Area pari a mq 6.500 distinta al Catasto Terreni al foglio 15 mappale 26, 25 parte e 16 parte, al fine di realizzarvi - a spese dell’Amministrazione stessa - un percorso ciclopedonale nell’ambito del più ampio progetto di verde pubblico e bosco.
La ricorrente assume che il contratto sarebbe ancora efficace e che l’area si trova ancora nella disponibilità del Comune, liberamente fruibile dai cittadini.
Il PG del 2013, e la Variante del 2017, avevano riaffermato la destinazione originaria dell’Area a verde pubblico attrezzato ed, in particolare, come servizio pubblico o di interesse pubblico e generale, ove attuare il meccanismo di compensazione (alternativo all’acquisizione espropriativa) basato sul riconoscimento di diritti edificatori generati dall’Area e trasferibili in Ambiti di Trasformazione, a fronte della cessione delle predette aree al Comune (Ambito di compensazione residenziale).
Con due precedenti giudizi (R.G. 3183/2013, R.G. 391/2018) la società ricorrente aveva contestato la modalità con la quale era stato disciplinato il meccanismo di compensazione, senza tuttavia censurare la destinazione urbanistica impressa all’Area.
Questo Tar, riuniti i due giudizi, con sentenza n. 1279/2020, aveva annullato gli atti impugnati, sotto il profilo della carenza motivazionale e della violazione delle norme procedimentali. Allo stato risulta confermata la destinazione dell’area AT quale ambito di compensazione residenziale.
Con il nuovo PG, la pianificazione comunale ha ricompreso l’Area:
- nel Documento di Piano tra gli “Ambiti Agricoli” (Tavola DP.2) di cui agli artt. 19 e 25 delle NTA del Piano delle Regole che ricomprendono in tale ambito le aree e le costruzioni destinate all’agricoltura e agli insediamenti o impianti ad essa direttamente connessi;
- nel Piano delle Regole tra le “aree agricole del Piano delle Regole” e, in particolare, tra gli “Ex ambiti del Piano dei Servizi riazzonati come nuovi ambiti agricoli dalla Variante 2021”.
La Relazione illustrativa del Piano delle Regole individua il NT AT e definisce l’area come di interesse naturalistico e paesaggistico.
La società ricorrente, in data 24 settembre 2021, ha presentato le proprie osservazioni (art. 13 comma 4 L.R. 12/2005), lamentando che la nuova destinazione fosse in contrasto con lo stato di fatto del terreno e la naturale vocazione dello stesso, come confermato dallo stesso contratto di comodato, di spazio adibito a servizi pubblici.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16 dicembre 2021 recante l’approvazione dei nuovi documenti di PG (impugnati con il presente gravame), il Comune non ha accolto la predetta osservazione.
Con ricorso notificato in data 20.09.2022 e regolarmente depositato, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati deducendo il seguente articolato motivo di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 13, comma 7 l.r. n. 12 del 2005. Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, travisamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio del legittimo affidamento.
1.a) La nuova destinazione dell’Area sarebbe del tutto incoerente ed in contrasto con il regime giuridico dettato dal contratto di comodato, tuttora valido ed efficace, diversamente da quanto controdedotto dall’amministrazione comunale. L’Area, difatti, non è mai stata restituita ad Immobiliare Ovest ed è ancora aperta al pubblico e liberamente fruibile da parte dei cittadini.
La scelta pianificatoria, inoltre, sarebbe contrastante anche con la natura dell’attività svolta dalla società ricorrente, che non si sarebbe mai occupata di attività agricole.
1.b) Il mutamento di destinazione dell’Area AT – da “servizi” ad “agricolo” – sarebbe manifestamente illogico e contradittorio, in quanto la predetta Area è inserita in un contesto di naturale servizio della collettività, in stretta adiacenza al centro abitato del Comune e, pertanto, idonea a garantire lo sviluppo e l’implementazione dei servizi pubblici.
Il mantenimento dell’Area a servizi, diversamente da quanto dichiarato dal Comune, avrebbe contribuito a dare attuazione agli obiettivi di tutela del consumo di suolo, atteso che l’Area sarebbe rimasta comunque inedificabile, senza tuttavia compromettere l’interesse della ricorrente ad utilizzare il meccanismo della compensazione per altre aree, generando diritti edificatori. Ciò sarebbe confermato, in primo luogo, dalla vigenza del contratto di Comodato e, in secondo luogo, dalle scelte urbanistiche che hanno guidato l’Amministrazione dagli anni ’90 sino ad oggi.
2) Inoltre, il fine di salvaguardare il consumo di suolo, dichiarato dall’amministrazione comunale, avrebbe potuto essere perseguito anche mantenendo la precedente destinazione a compensazione, essendo i predetti due ambiti considerati dal Comune, sotto tale profilo, come sovrapponibili.
Anche in relazione a tale profilo si evidenzia l’illegittimità e la carenza motivazionale della scelta urbanistica effettuata dal Comune il quale avrebbe dovuto spiegare se e in che modo la nuova destinazione avrebbe potuto soddisfare meglio l’interesse pubblico alla tutela del territorio. L’unico effetto che appare palese è il pregiudizio economico della ricorrente che non può più sfruttare economicamente la propria area.
3) La scelta del Comune, sotto altro profilo, si porrebbe anche in contrasto con il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente dalla circostanza che, a partire dal 1990, l’Area ha sempre mantenuto la destinazione a standard. In capo alla ricorrente sussisterebbe un affidamento qualificato al mantenimento della precedente destinazione e alla valorizzazione dello stato di fatto dell’Area. L’interesse qualificato al mantenimento della destinazione sorgerebbe proprio in virtù del contratto di comodato. A fronte di tale posizione qualificata in capo alla ricorrente, il Comune, nell’adottare e approvare il nuovo PG, avrebbe dovuto contemperare gli interessi rilevanti e mantenere quindi la destinazione a standard dell’Area.
4) La manifesta irragionevolezza e contraddittorietà della scelta pianificatoria comunale si rivelerebbe ancor più evidente se si considera che, nel rigettare le osservazioni presentate dalla ricorrente, il Comune afferma di non essere più interessato a perseguire lo sfruttamento dell’area per scopi ambientali e naturalistici salvo poi definire il fontanile AT - parte integrante dell’area - nella relazione al Documento di Piano, come di notevole interesse ambientale e paesaggistico.
5) L’osservazione della società ricorrente è stata rigettata dal Comune richiamando la necessità di salvaguardare l’area dallo sfruttamento edificatorio. Si tratta di motivazione che, ad avviso della ricorrente, traviserebbe la domanda, atteso che le soluzioni proposte dalla società proprietaria, in alternativa alla destinazione agricola, non avrebbero mai contemplato lo sfruttamento edificatorio dell’area con nuovi volumi ivi localizzati. Le proposte riguardavano o il mantenimento della classificazione “Ambito di compensazione” o l’inserimento dell’Area tra gli ambiti destinati a servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. La motivazione, pertanto, non si rivelerebbe congrua rispetto agli elementi di fatto posti a base delle osservazioni stesse.
L’area, peraltro, sarebbe difficilmente accessibile ai mezzi meccanici necessari per garantire la corretta e periodica manutenzione del terreno.
Sulla base di quanto sopra osservato, il Comune ben avrebbe potuto contemperare l’interesse pubblico (tutela del consumo di suolo) e l’interesse privato (mantenimento della destinazione a standard e sfruttamento, in sede di compensazione, dei diritti edificatori generati) confermando la classificazione urbanistica di cui ai previgenti PG del 2013 e 2017, vale a dire area verde a standard ed ambito di compensazione residenziale.
In data 26.10.2022 si costituisce il Comune di Buccinasco con atto di mera forma, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese.
In data 17.10.2023 la difesa comunale provvede a depositare memoria integrativa delle proprie argomentazioni difensive, prendendo posizione su tutti i profili di censura.
In vista dell’udienza di merito le parti si scambiano repliche.
All’udienza del 18.11.2025, previa discussione dei difensori, l’affare è trattenuto in decisione.
DIRITTO
Si prescinde dall’eccezione d’inammissibilità, trattandosi di ricorso infondato nel merito.
Le censure mosse dalla società ricorrente, sebbene articolate sotto diversi profili, convergono nel contestare la legittimità della scelta pianificatoria del Comune di Buccinasco di imprimere una destinazione agricola all'area di sua proprietà. Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
Sulla dedotta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della scelta pianificatoria
La ricorrente sostiene che la nuova destinazione agricola sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto in contrasto con il regime giuridico del suolo (disciplinato da un contratto di comodato per uso pubblico), con la sua vocazione storica e con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo dichiarati dallo stesso Comune.
Il Collegio ritiene che la prospettazione di parte ricorrente non sia condivisibile.
Secondo il consolidato approdo giurisprudenziale, le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo qualora risultino inficiate da palesi elementi di illogicità, irrazionalità o da un manifesto errore di fatto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.11.2023, n. 9758; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2023, n.7881).
Nella fattispecie concreta, tali vizi, ad avviso del Collegio, non sono ravvisabili.
La scelta di destinare un’area a zona agricola non postula necessariamente l'esistenza di un’effettiva vocazione agricola della stessa, potendo tale classificazione rispondere a più generali finalità di salvaguardia dell'assetto territoriale, di contenimento dell'espansione urbana e di tutela di valori paesaggistici e ambientali (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 423) La motivazione addotta dal Comune, volta a " salvaguardare le residue aree agricole poste ai margini esterni dell’abitato ", rappresenta un obiettivo di pubblico interesse pienamente legittimo e coerente con l'esercizio del potere di governo del territorio.
Né può ritenersi sussistente una contraddizione con il contratto di comodato stipulato nel 2003 per la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Tale accordo, di natura privatistica, disciplina l'uso di una porzione dell'area, ma non può vincolare in perpetuo le future scelte pianificatorie dell'ente, che devono essere libere di evolversi in base a nuove valutazioni e a mutate esigenze di interesse pubblico. La vigenza del comodato non cristallizza la destinazione urbanistica del bene, né preclude al Comune di adottare, nell'esercizio della sua potestà pianificatoria, una classificazione ritenuta più idonea a perseguire i propri obiettivi strategici.
Infine, l'argomento secondo cui la precedente destinazione ad “ambito di compensazione” avrebbe parimenti garantito il contenimento del consumo di suolo non inficia la legittimità della scelta operata. L'Amministrazione, nell'ambito della sua discrezionalità, è libera di scegliere, tra più opzioni astrattamente idonee, quella che ritiene più adeguata al perseguimento dell'interesse pubblico, senza essere tenuta a preferire quella che contemperi anche l'interesse economico del privato, poiché “le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale… (e) non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G.” (Consiglio di Stato , sez. IV, 2 febbraio 2023 , n. 1171).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, inoltre, il Comune sarebbe incorso in un travisamento dei fatti, atteso che avrebbe erroneamente presupposto una classificazione agricola dell'Area nel PTC del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e nel PTR, mentre tali strumenti la qualificherebbero come "tessuto urbanizzato". Ciò comporterebbe la necessità di evidenziare una specifica motivazione rispetto al discostamento dalla disciplina prevista per la medesima area nei Piani sovraordinati
La doglianza non è contenuta nel ricorso introduttivo e, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, essa risulta inammissibile.
Tuttavia, anche a voler ammettere tale diversa classificazione nei piani sovraordinati, ad avviso del Collegio, ciò non renderebbe di per sé illegittima la scelta comunale. L'autonomia pianificatoria del Comune consente di operare scelte anche più restrittive, qualora motivate da specifici interessi pubblici locali, come la creazione di "cinture verdi" o la conservazione di aree inedificate ai margini del tessuto consolidato, in coerenza con una visione di sviluppo sostenibile e di contenimento del consumo di suolo.
Sull'eccesso di potere per sviamento
La ricorrente ipotizza, sostanzialmente, che la scelta del Comune sia animata da un intento punitivo, in reazione ad un precedente contenzioso dall'esito a sé favorevole, e che non persegua un reale interesse pubblico.
La censura è infondata.
Il vizio di sviamento di potere sussiste quando l'atto amministrativo, pur formalmente legittimo, persegue in concreto una finalità diversa da quella per la quale il potere è stato conferito. La prova di tale vizio, che non può basarsi su mere supposizioni, deve essere rigorosa e fondarsi su elementi oggettivi e univoci. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, limitandosi a dedurre l'intento ritorsivo dalla circostanza che la nuova destinazione è per sé pregiudizievole. Come già evidenziato, la scelta di privilegiare la conservazione del suolo attraverso una destinazione agricola, anziché attraverso il meccanismo della compensazione, rientra pienamente nelle facoltà discrezionali del pianificatore e trova una giustificazione plausibile nell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e al contenimento dell'urbanizzazione. L'esistenza di un fine di pubblico interesse dichiarato e non manifestamente irragionevole esclude la configurabilità dello sviamento. Peraltro, la precedente sentenza n. 1279/2020 aveva annullato il meccanismo compensativo per come era stato congegnato, ma non aveva affatto cristallizzato la destinazione a "compensazione", né aveva creato un diritto in capo alla ricorrente al mantenimento di tale classificazione. Di fronte a tale annullamento, il Comune era libero di rieditare il potere scegliendo una via diversa, ritenuta più conforme all'interesse pubblico attuale, senza che ciò possa essere qualificato come sviamento. L'esistenza di un fine di pubblico interesse dichiarato e non manifestamente irragionevole esclude la configurabilità del vizio.
Sulla violazione del legittimo affidamento
È noto che l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica da parte delle Amministrazioni comunali si caratterizza per un’ampia discrezionalità, finalizzata al governo del territorio e alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
In linea generale, le scelte urbanistiche contenute in uno strumento urbanistico generale (come un Piano Regolatore Generale o una sua variante) non richiedono una motivazione puntuale per ogni singola previsione, essendo considerate atti a contenuto generale e normativo.
È ritenuta sufficiente la motivazione che si desume dai criteri generali e dagli obiettivi che ispirano il piano nel suo complesso, spesso esplicitati nella relazione di accompagnamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 09.08.2023, n. 7723). Il sindacato del giudice amministrativo su tali scelte è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
Tuttavia, questo principio generale subisce un’importante eccezione quando le scelte di pianificazione incidono su posizioni di “affidamento qualificato” del privato. In tali circostanze, l'Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione specifica e rafforzata che dia conto della ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito con la nuova pianificazione e l'interesse privato sacrificato. L'affidamento del privato, per essere considerato “qualificato” e quindi meritevole di una tutela rafforzata, deve fondarsi su una posizione di vantaggio consolidata, la cui stabilità configuri un’aspettativa ragionevole e non una mera speranza di edificabilità o di mantenimento di una disciplina urbanistica più favorevole (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 05.11.2024, n.3041).
La giurisprudenza ha individuato una serie di situazioni tipiche, sebbene non esclusive, in cui sorge un tale affidamento qualificato, imponendo all'Amministrazione un onere motivazionale aggravato. Le ipotesi sono: convenzioni di lottizzazione e accordi urbanistici, reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto, modifica peggiorativa di aree intercluse, superamento degli standard minimi e altri atti o comportamenti concludenti della P.A (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.12.2023, n.10976).
La ricorrente lamenta la lesione di un proprio “affidamento qualificato” al mantenimento della destinazione a standard, che sarebbe sorto in virtù della storicità di tale classificazione e, soprattutto, della stipula del contratto di comodato con l'Amministrazione.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Il contratto di comodato, disciplinato dall'articolo 1803 del Codice Civile, è il contratto con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, nelle medesime condizioni
Ad avviso del Collegio, un contratto di comodato stipulato con un’amministrazione pubblica per una parte di un’area non è, di per sé, idoneo a incardinare una posizione di “affidamento qualificato” del privato.
Si tratta di una fattispecie negoziale non idonea a generare un’aspettativa meritevole di tutela rafforzata, trattandosi di un titolo che legittima il mero uso di un bene, temporaneo e tendenzialmente gratuito, e non di un atto attuativo delle previsioni dello strumento urbanistico generale, idoneo a governare lo sviluppo del territorio. La sua natura e le sue finalità sono estranee alla funzione di pianificazione e trasformazione del territorio.
Inoltre, anche con riferimento alla sentenza n. 1279/2020 e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale pronuncia non ha generato un affidamento qualificato al mantenimento della destinazione a compensazione. Il giudicato di annullamento ha riguardato la congruità del meccanismo compensativo allora previsto, ritenuto inidoneo a “ristorare adeguatamente il proprietario”, ma non ha statuito un obbligo per il Comune di mantenere in perpetuo quella specifica classificazione urbanistica. L’effetto del giudicato era quello di obbligare l'Amministrazione a ri-esercitare il proprio potere emendandolo dal vizio riscontrato, non quello di vincolarla a una specifica soluzione. Il Comune, pertanto, era libero di conformarsi alla pronuncia o modificando il meccanismo compensativo o, come ha fatto, abbandonando del tutto quella soluzione pianificatoria in favore di un'altra, parimenti legittima
La posizione della ricorrente, pertanto, non si differenzia da quella di qualsiasi altro proprietario soggetto alle scelte pianificatorie dell'ente.
Sull'ulteriore profilo di irragionevolezza e contraddittorietà
La ricorrente ravvisa un’ulteriore contraddizione nel fatto che il PG, da un lato, declassa l’area ad agricola e, dall'altro, riconosce il “ notevole interesse ambientale e paesaggistico ” del “NT AT” ivi presente.
La censura è priva di pregio.
Non sussiste alcuna contraddizione tra i due elementi. Al contrario, la destinazione agricola impressa all'intera area appare pienamente coerente e funzionale alla tutela delle sue componenti di pregio naturalistico e paesaggistico, come il fontanile menzionato. La classificazione agricola, limitando le possibilità di trasformazione del suolo, costituisce uno strumento idoneo a preservare tali valori dall’aggressione edilizia, realizzando proprio quella tutela che la ricorrente assume essere stata trascurata.
Sul travisamento e la motivazione apparente nel rigetto delle osservazioni
Infine, la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe travisato il contenuto delle sue osservazioni, rigettandole con una motivazione apparente e basata su presupposti di fatto erronei.
Anche questo profilo di doglianza è infondato.
L'Amministrazione ha respinto l'osservazione della ricorrente affermando la volontà di attuare " gli obiettivi strategici del piano volti a salvaguardare le residue aree agricole poste ai margini esterni dell’abitato ". Si tratta di una motivazione che, seppur sintetica, è sufficiente a dar conto delle ragioni della scelta, riconducendola alla strategia generale del piano. Il Comune non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento proposto dal privato, essendo sufficiente che esponga le ragioni di interesse pubblico che giustificano la decisione assunta in senso contrario.
Non si ravvisa alcun travisamento nel fatto che il Comune abbia contrapposto la propria scelta di tutela alla richiesta della ricorrente. Sebbene quest’ultima avesse proposto alternative non edificatorie, esse erano comunque finalizzate ad ottenere un vantaggio economico tramite il meccanismo della compensazione. Il Comune ha legittimamente ritenuto di non accogliere tale prospettiva, privilegiando una forma di tutela (la zona agricola) ritenuta più consona ai propri obiettivi strategici.
Neppure è ravvisabile un errore sul presupposto di fatto circa la presunta vocazione agricola dell'area. Come già detto, la destinazione agricola in un piano urbanistico ha una funzione più ampia della mera promozione dell'attività agricola, estendendosi alla conservazione del territorio e al contenimento del consumo di suolo (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.07.2010 n. 4920). La descrizione dell'area come “ prato polifita da vicenda ” non contrasta, ma anzi è compatibile, con una scelta di conservazione a fini paesaggistici e ambientali attuata tramite la classificazione agricola.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SS, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG SE | IA DA SS |
IL SEGRETARIO