TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 496
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 13, comma 7 l.r. n. 12 del 2005. Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, travisamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio del legittimo affidamento.

    Il Tribunale ha ritenuto che le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in caso di palesi illogicità o irrazionalità. La destinazione agricola è legittima per finalità di salvaguardia territoriale e contenimento urbano. Il contratto di comodato non vincola le future scelte pianificatorie. La precedente destinazione a compensazione non era l'unica opzione per il contenimento del suolo. La doglianza relativa ai piani sovraordinati è inammissibile perché nuova. Non vi è sviamento di potere, poiché la scelta persegue un interesse pubblico. Non sussiste un affidamento qualificato, poiché il contratto di comodato non genera tale posizione e la precedente sentenza non ha cristallizzato la destinazione. Non vi è contraddizione tra la destinazione agricola e la tutela ambientale. Il rigetto delle osservazioni è motivato adeguatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 496
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 496
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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