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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NC, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2450/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 752/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1357/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma della sentenza n. 752/01/23 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 23/02/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento IRPEF anno 2015, con compensazione delle spese.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso in base all'unico motivo assorbente di tutte le eccezioni sollevate, relativo al termine di decadenza per l'emissione e la notifica dell'avviso di Accertamento, preceduto dagli inviti al contraddittorio ex art 32 dpr 600/73 ed ex art 5 ter dlgs 218/97 e notificato il 02/03/2021, ritenendo operante la disciplina prevista dall'art. 157 del decreto rilancio dl 34/2020 e sostenendo che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso entro il 31/12/2020 e notificato entro il 31/12/2021.
Posto che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso e protocollato il 2.3.2021, i primi giudici hanno stabilito che esso era venuto ad esistenza dopo il decorso del termine di decadenza, in violazione della suddetta norma, dunque illegittimamente.
Agenzia Entrate formula come motivo di appello la violazione dell'art. 5 c. 3bis d.lgs 218/1997, deducendo che, dopo un primo invito per la consegna dei documenti contabili, notificato il 01/12/2020 per l'avvio dell'accertamento con adesione , con il quale si convocava il contribuente per il contraddittorio del 29/12/2020, si avvaleva della proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 c. 3bis cit. intercorrendo tra la data di comparizione ed il termine di cui all'art 43 dpr 600/73 meno di 90 giorni.
Non è costituita in appello parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato.
Quanto alla decadenza, questa Corte osserva che l'art. 43 del DPR 600/73 vigente al tempo prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di imposta anno 2015, entro il 31.12.2020. Termine che è stato ampiamente rispettato nella fattispecie, posto che l'ufficio aveva inviato in data 1/12/2020 lo schema di avviso con invito al contraddittorio, in tal modo beneficiando della proroga dei termini di decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 6 bis della legge 212/2000 (art. 7comma
3 dl 39/2024).
Come correttamente osservato dall'ufficio, il termine di decadenza nella fattispecie cadeva il 30/04/2021.
L'art. 157 decreto rilancio si applica invece agli atti per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'08/03/2020 ed il 31/12/2020 fra i quali non rientrava l'accertamento obbligatoriamente preceduto dall'invito al contraddittorio previsto quale requisito di validità e di legittimità dagli articoli 5 ter e 5 c.3 bis dlgs 218/97.
Poiché parte ricorrente non ha riproposto in appello i motivi di ricorso, gli stessi devono intendersi rinunciati
(art. 346 cpc).
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellatam rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da motivazione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NC, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2450/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 752/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101583.2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1357/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma della sentenza n. 752/01/23 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 23/02/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento IRPEF anno 2015, con compensazione delle spese.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso in base all'unico motivo assorbente di tutte le eccezioni sollevate, relativo al termine di decadenza per l'emissione e la notifica dell'avviso di Accertamento, preceduto dagli inviti al contraddittorio ex art 32 dpr 600/73 ed ex art 5 ter dlgs 218/97 e notificato il 02/03/2021, ritenendo operante la disciplina prevista dall'art. 157 del decreto rilancio dl 34/2020 e sostenendo che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso entro il 31/12/2020 e notificato entro il 31/12/2021.
Posto che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso e protocollato il 2.3.2021, i primi giudici hanno stabilito che esso era venuto ad esistenza dopo il decorso del termine di decadenza, in violazione della suddetta norma, dunque illegittimamente.
Agenzia Entrate formula come motivo di appello la violazione dell'art. 5 c. 3bis d.lgs 218/1997, deducendo che, dopo un primo invito per la consegna dei documenti contabili, notificato il 01/12/2020 per l'avvio dell'accertamento con adesione , con il quale si convocava il contribuente per il contraddittorio del 29/12/2020, si avvaleva della proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 c. 3bis cit. intercorrendo tra la data di comparizione ed il termine di cui all'art 43 dpr 600/73 meno di 90 giorni.
Non è costituita in appello parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato.
Quanto alla decadenza, questa Corte osserva che l'art. 43 del DPR 600/73 vigente al tempo prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di imposta anno 2015, entro il 31.12.2020. Termine che è stato ampiamente rispettato nella fattispecie, posto che l'ufficio aveva inviato in data 1/12/2020 lo schema di avviso con invito al contraddittorio, in tal modo beneficiando della proroga dei termini di decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 6 bis della legge 212/2000 (art. 7comma
3 dl 39/2024).
Come correttamente osservato dall'ufficio, il termine di decadenza nella fattispecie cadeva il 30/04/2021.
L'art. 157 decreto rilancio si applica invece agli atti per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'08/03/2020 ed il 31/12/2020 fra i quali non rientrava l'accertamento obbligatoriamente preceduto dall'invito al contraddittorio previsto quale requisito di validità e di legittimità dagli articoli 5 ter e 5 c.3 bis dlgs 218/97.
Poiché parte ricorrente non ha riproposto in appello i motivi di ricorso, gli stessi devono intendersi rinunciati
(art. 346 cpc).
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellatam rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da motivazione.