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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9950 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.11.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 12.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. LUONGO PIERGIORGIO con studio in VIA VENINI, 38/2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 19.09.2024 (n. 2024/5418)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il CP_1 C.F._2
05/02/1982, rappresentato e difeso dall'avv. MAURO FERDINANDO e dall'avv. BONGO TIZIANA, elettivamente domiciliato presso quest'ultima nel suo studio di Milano, Via Lamarmora n. 33, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15 E CON L'INTERVENTO
[...]
in qualità di CURATORE SPECIALE della minore nata l'[...], CP_2 Per_1 nominato da questa A.G. e ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 23/01/2025 (N.
2025/43)
E CON L'INTERVENTO
[...]
e in qualità di nonni materni Controparte_3 Controparte_4 della minore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Morlacchi presso la Persona_2 quale sono elettivamente domiciliato in Parabiago (MI), Via Santini n. 13/15, come da procura in atti;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
La sig.ra aderisce integralmente a quanto disposto dal Giudice nel verbale di Udienza del Pt_1
17.04.2025;
Pertanto, chiede il mantenimento del progetto di affido eterofamiliare attualmente in essere, confermando il ruolo dei Servizi Sociali nella gestione degli incontri e del percorso di sostegno della minore e dei genitori;
Con espressa riserva per la madre di avanzare in futuro istanza di ricollocamento della minore presso di sé, ove il percorso personale e genitoriale dia esito positivo secondo le valutazioni degli operatori coinvolti e nel superiore interesse della minore;
Si insiste affinché vengano progressivamente ampliate e liberalizzate le modalità di frequentazione della minore con la madre, senza i limiti dello Spazio Neutro, compatibilmente con il progetto dei
Servizi Sociali e con le valutazioni in corso;
Disporre la condivisione delle spese relative al sostegno psicologico di , con riparto al 50% tra Per_1 genitori biologici e famiglia affidataria.
pagina 2 di 15 Per il resistente:
- Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere CP_1 Parte_1 separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Nerviano l'annotazione della emananda sentenza sui registri degli atti di matrimonio (atto n. 21, parte
I, ufficio 1, anno 2016);
- Disporre che la figlia minore rimanga affidata ai servizi sociali del Comune di Nerviano e Per_1 che permanga il regime di collocamento eterofamiliare presso la famiglia affidataria confermando il ruolo degli Assistenti Sociali nel monitoraggio della minore e dell'inserimento nella nuova famiglia;
- Disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia con cadenza periodica indicata Per_1 dall'Ente affidatario (due incontri mensili) con riserva di aumentare il numero di incontri qualora
l'Ente lo consentirà e con espressa riserva di formulare in futuro istanza d collocamento della minore presso di sè.
- disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore vengano suddivise fra i genitori al 50%.
- non disporre alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in quanto essi sono economicamente indipendenti.
Per e nonni materni della minore intervenuti Controparte_3 Controparte_4 volontari nel presente procedimento: nel merito e in via principale:
- previa audizione della Sig.ra e del Sig. disporre l'affido di ai servizi Controparte_3 Pt_1 Per_1 sociali del Comune di Nerviano con collocazione di presso l'abitazione dei nonni materni;
Per_1
- disporre tutti gli opportuni interventi ritenuti necessari. in via subordinata nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui la bambina venisse affidata ad una famiglia, disporre che la Sig.ra e il Sig. nella loro qualità di nonni materni, possano CP_3 Pt_1 mantenere un rapporto con la minore e disporre una regolamentazione degli incontri della minore con
i nonni nelle modalità ritenute più opportune, al fine primario di tutela dalla minore.
pagina 3 di 15 Per il curatore speciale:
Ha chiesto la conferma delle condizioni di cui al provvedimento del 17 aprile 2025 e pertanto:
A) affido della minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza;
come meglio indicato nel predetto provvedimento;
B) disporre che i servizi sociali mantengano collocata la minore presso la famiglia affidataria, con stringente attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione psicofisica della minore;
C) disporre che i servizi sociali regolamentino la frequentazione genitori/figlia per un primo periodo con modalità osservate, tendenzialmente con la stessa frequenza del passato (due incontri mensili per ciascun genitore); frequenza con supporto educativo e/o libera a seconda della necessità presso
l'abitazione dei nonni materni, con possibile ampliamento e/o sospensione delle visite se pregiudizievoli o disturbanti per la minore;
D) avvio del sostegno psicologico e/o di sostegno alla genitorialità per i genitori se si dichiareranno disponibili per la soluzione delle rispettive problematiche al fine di assicurare un contesto familiare idoneo a rispondere in modo efficace a tutti i bisogni emotivi ed evolutivi della minore;
E) avvio di percorso psicologico per la minore;
F) porre a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie di , considerato che il patto di Per_1 affido sottoscritto dai genitori determina un contributo mensile di circa 300,00 euro ad opera del
Comune di Nerviano (per quanto riferito dall'Assistente Sociale) in favore della famiglia affidataria per le esigenze di;
Per_1
G) disporre l'invio di relazioni periodiche da parte del Servizio Sociale del Comune di Nerviano illustrative delle condizioni di , con possibilità di attivazione di supporto educativo presso la Per_1 famiglia affidataria in caso di necessità.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 4 di 15 e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
NE (MI) il 28/10/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NE (MI) nell'anno 2016, atto n. 21, Parte I, Uff. 1, dal matrimonio è nata una figlia, in data 1.10.2017, Per_1 con ricorso depositato in data 14.11.2024 la chiedeva pronuncia separativa alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo della minore alla madre;
-un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF
a suo favore;
allegava che il marito si era mostrato da subito un uomo violento e maltrattante, tanto che ella nel giugno 2024 decideva di sporgere denuncia-querela e di trasferirsi in una comunità di Rho insieme alla figlia, che era intervenuto il Tribunale per i Minorenni di Milano che aveva disposto l'affido di al Comune di Nerviano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, Per_1 che attualmente madre e figlia si trovavano in una diversa comunità a Lurano (BG), che ella non lavorava, che la figlia vedeva il padre due volte al mese, in data 21.03.2025 si costituiva in giudizio lo contestando integralmente la ricostruzione CP_1 delle vicende familiari riportata dalla ricorrente e allegando che poco prima di partire per un viaggio di un mese in Cina con tutta la famiglia, come concordato con la moglie, quest'ultima gli confessava di essersi innamorata di un altro uomo e di non voler più partire con lui, che pertanto egli decideva di partire da solo anche per riflettere sulla propria situazione familiare, che fatto rientro in Italia trovava la casa coniugale nel più totale degrado, informandone prontamente i genitori della moglie, i quali dichiaravano di non avere i mezzi per poter intervenire, che pertanto egli trovava il primo lavoro disponibile ad Alessandria per provvedere alla propria famiglia, che la moglie diveniva sempre più intrattabile tant'è che per lui era impossibile avere un dialogo con la stessa e anche incontrare la figlia, che la moglie aveva anche cambiato la serratura e si era resa irreperibile, che il TM era intervenuto a tutela della minore su segnalazione dei servizi sociali di Nerviano, notiziati dai vicini di casa, che avevano evidenziato il grave pregiudizio per la minore causato dalla situazione di degrado in cui viveva la madre, in precarie condizioni economiche e affetta da problemi psichici, che il trasferimento nella comunità di madre e figlia era stata disposto dai Servizi Sociali, che comunque la madre continuava a mostrare le proprie fragilità e inadeguatezze a prendersi cura della figlia in maniera autonoma;
pagina 5 di 15 aderiva pertanto alla domanda di separazione della moglie, ma chiedeva che fosse mantenuto l'affido all'ente della figlia minore disposto dal TM, così come il collocamento presso l'attuale Per_1 comunità ove si trovava, che egli potesse incontrare la figlia provvisoriamente presso la comunità stessa nell'attesa di reperire un'idonea soluzione abitativa atta ad accoglierla e il 100% dell'AUF per sé, in data 03.02.2025 si costituiva in giudizio altresì il curatore speciale avv. CP_2 nominato con decreto del 10.12.2024, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 26.03.2025, con cui la causa veniva assegnata al Presidente relatore per congedo parentale del precedente giudice assegnatario, tenutasi in data 17.04.2025 venivano ampiamente sentite le parti, il resistente assistito da un interprete volontario, nonché il curatore speciale nominato, ed entrambi i genitori, all'esito, si dichiaravano d'accordo, allo stato, sull'inserimento di in una famiglia affidataria. La madre, in Per_1 particolare, dichiarava di aver lasciato la comunità nel gennaio del 2025, lasciandovi la figlia, e di essersi trasferita ad Imperia, ove conviveva con un nuovo compagno. Il padre dichiarava che avrebbe provveduto ad imparare l'italiano e a reperire una casa adeguata in modo da averla presso di sé.
Il Presidente relatore, pertanto, prendeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2. Affida ex art. 333 c.c.la figlia minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano con Per_1 limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza,
3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore ex art. 337ter c.c vengano assunte dai servizi sociali, sentiti i genitori;
4. Dispone che i servizi sociali mantengano collocata la minore, allo stato, presso la comunità
Villaggio Solidale di Lurano (BG), ma diano corso ad un progetto che veda il collocamento della bambina in un contesto etero familiare al fine di un affidamento etero familiare visto l'assenza di figure adeguate nell'ambito materno essendo i nonni già stati valutati e risultando non adeguati, tenendo comunque conto degli eventuali progressi del padre e valutando la sua idoneità genitoriale e la idoneità della nuova casa nella quale riesca stabilizzarsi,
pagina 6 di 15
5. Dispone che il curatore speciale collabori con i servizi sociali nelle decisioni relative alla minore se necessario previo provvedimento del giudice,
6. Dispone che i servizi sociali predispongano un calendario di frequentazioni genitori /figlia che sia il più possibile adeguato alle esigenze della minore,
7. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno psicologico a favore dei genitori se questi si dichiarino disponibili,
8. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno psicologico a favore della minore,
9. Pone a carico dei genitori, allo stato, nella misura del 50% i costi che la comunità dovesse chiedere per spese extra relative alla minore,
10. Dispone che i servizi sociali e la comunità inviino all'ufficio una relazione illustrativa sulle condizioni della minore e sul progetto da attuare,
11. Concede termine ai servizi di Nerviano fino al 13.10.2025 per l'invio di una relazione, e che inviino una tempestiva relazione se il progetto di collocamento extracomunitario possa essere attuato prima del suddetto termine” e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2025, alla suddetta udienza, alla quale era presente anche il difensore dei nonni materni, intervenuti in giudizio volontariamente in data 20.05.2025, dopo ampia discussione tra tutte le parti, i difensori chiedevano un breve termine per il deposito di note scritte per indicare le domande sulle quali intendevano insistere a conclusione del giudizio e rinunciavano ad ogni ulteriore termine ex art. 473bis
28 c.p.c.; pertanto, il Presidente relatore rinviava l'udienza, sostituendola con note scritte, al 12 novembre 2025, anticipando che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 12.11.2025 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle autorizzate note nel termine assegnato, su conforme domanda delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il lungo periodo della separazione di fatto, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo pagina 7 di 15 allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In ordine all'intervento volontario dei nonni materni
Si ritiene che l'intervento dei nonni non sia ammissibile nel presente giudizio separativo.
I nonni possono esercitare i propri diritti in relazioni ai nipoti minori con le modalità e nelle forme di cui all'art. 317 bis c.c. che richiama l'art. 336 co 2 c.c.
L'articolo 337 bis c.c. rubricato “Rapporti con gli ascendenti” e non modificato dalla riforma
Cartabia, dopo aver affermato il principio che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ha stabilito che il nonno al quale sia impedito l'esercizio di tale diritto possa ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore, e che il nonno, applicandosi l'articolo 336 co. 2, deve essere assistito da un difensore. L'articolo 38 bis disp. att. c.c., in parte inciso dalla riforma Cartabia ha tuttavia mantenuto la competenza a decidere le questioni relative al rapporto nonni/ascendenti - nipoti in capo al Tribunale per i minorenni. Invero la vis attractiva del Tribunale ordinario è esclusa per i procedimenti di cui agli articoli 84, 90, 250 ultimo comma, 251, e, appunto, il 317 bis u.c.
Seppur la riforma Cartabia ha introdotto il nuovo articolo 473 bis. 20 c.p.c. che consente l'intervento volontario del terzo, non ha ritenuto di estendere tale possibilità agli ascendenti, non modificando gli articoli sopra illustrati.
A conferma si rimanda alla relazione illustrativa nel Decreto Legislativo 149/2022 laddove, in relazione alle ipotesi di intervento volontario, si menziona il caso del figlio maggiorenne che interviene nel giudizio tra i genitori per chiedere ad entrambi un contributo di mantenimento ed il caso di litisconsorzio necessario nelle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità, senza menzionare l'intervento degli ascendenti.
Si segnala, ad abundantiam che l'intervento del terzo è ammissibile solo quando avviene nel termine per la costituzione del convenuto a meno che non si tratti di un intervento volontario per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Nel caso di specie i nonni sono intervenuti in giudizio in data 20.5.2025 ben dopo il termine di costituzione del convenuto fissato per il 3.3.2025 ed addirittura dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.4.2025. pagina 8 di 15 La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che vadano confermati i provvedimenti assunti in data 17.04.2025 in ordine all'affido ai Servizi Sociali del Comune di Nerviano e al collocamento della minore presso una famiglia affidataria.
La situazione del nucleo familiare in oggetto, infatti, si è rivelata da subito alquanto problematica, per l'assenza di figure adeguate, anche all'infuori dei genitori, che potessero prendersi cura della minore Già lo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano intervenuto su Per_1 segnalazione dei Servizi Sociali di Nerviano, a loro volta notiziati dai vicini di casa della che Pt_1 avevano segnalato una situazione di assoluto degrado in cui viveva la minore, aveva disposto non solo l'affido ai Servizi Sociali ma altresì il collocamento di in una comunità, inizialmente con la Per_1 madre. I nonni materni già in quell'ambito erano stati ritenuti inidonei all'accudimento della figlia.
L'inidoneità dei nonni materni ad essere collocatari della minore è stata valutata e confermata anche dai servizi nella relazione datata 17.3.2025. Gli operatori hanno sempre sostenuto di come Per_1 abbia bisogno di una famiglia che si occupi di lei e che i nonni hanno un'età avanzata, in precedenza non hanno aiutato la figlia nel momento in cui aveva bisogno e neppure la minore, vista la situazione di degrado in cui si trovava. Inoltre era la madre che portava la bambina in visita ai nonni, atteso che loro non si sono mai premurati di recarsi presso la comunità per visitare la minor e verificare la sua situazione. I genitori stessi, del resto, hanno chiesto la conferma del collocamento di nella Per_1 famiglia affidatario in cui attualmente si trova.
Infatti, nell'ambito di questo procedimento, con l'accordo stesso dei genitori manifestato sin dalla prima udienza di comparizione delle parti del 17 aprile 2024 è stato avviato il progetto, con il coinvolgimento del curatore speciale nominato dichiaratosi d'accordo, e degli operatori, volto all'individuazione di una famiglia idonea ad accogliere la minore.
Gli operatori si sono anche interfacciati con riguardo questa possibilità e la stessa si è Per_1 mostrata aperta ad iniziare questo nuovo percorso. Pertanto, come relazionato dai Servizi, in data
25.08.2025 la minore è stata collocata presso la famiglia affidataria . Nei giorni Parte_2 successivi, gli operatori hanno effettuato una visita domiciliare rilevando un buon adattamento della minore al nuovo contesto familiare e abitativo. dispone di una camera propria, che ha Per_1 personalizzato con i propri effetti personali e con alcune fotografie che la ritraggono insieme ai genitori pagina 9 di 15 biologici. Durante l'incontro, la minore è apparsa serena e ben integrata all'interno del nucleo, mostrando un legame affettivo positivo con la coppia affidataria e con gli animali domestici presenti.
La coppia affidataria mantiene regolari contatti con il Servizio, dimostrando disponibilità e collaborazione. Hanno già provveduto a richiedere la carta d'identità per la minore -mai precedentemente rilasciata- prendendo autonomamente appuntamento presso il Comune e richiedendo, tramite il Servizio, la firma dei genitori sui moduli necessari. Inoltre, gli affidatari hanno effettuato il cambio del medico di base, scegliendo il proprio medico, che è anche pediatra, presentando richiesta di ricongiungimento familiare. ha anche iniziato a frequentare la nuova scuola, nelle vicinanze Per_1 della nuova abitazione, dove riferisce di trovarsi bene ed è stata iscritta ad un corso di ginnastica ritmica, secondo i suoi desiderata.
Per quanto riguarda, invece, il percorso psicologico, con il cambio di collocamento la minore ha temporaneamente sospeso la presa in carico;
tuttavia, gli affidatari hanno già preso contatti con il
Centro Metafora, dove è stato svolto un primo colloquio preliminare per l'avvio di un nuovo percorso terapeutico con cadenza quindicinale. Tale intervento sarà sostenuto economicamente in forma condivisa, per metà dalla coppia affidataria e per metà dai genitori biologici, che si sono dichiarati disponibili in tal senso.
Quanto ai genitori di gli operatori, nell'ultima relazione depositata in atti, riportano Per_1 quanto segue: “È stato svolto un colloquio congiunto alla presenza della madre biologica della minore, sig.ra dei genitori affidatari, del Servizio Affidi e della scrivente operatrice. Nel corso Pt_1 dell'incontro, la sig.ra ha avuto modo di conoscere personalmente gli affidatari e si è potuto Pt_1 procedere alla sottoscrizione del patto di affido. La signora non ha formulato particolari domande nei confronti della coppia affidataria, ma ha condiviso alcuni aspetti e abitudini della figlia che ha ritenuto opportuno segnalare. Nel contempo, ha espresso aperta condivisione e consenso rispetto al progetto di affido, dichiarando di sentirsi più serena sapendo che si trova in un ambiente Per_1 familiare accogliente e stabile. È stato inoltre calendarizzato un analogo incontro con il sig. CP_1 previsto per il giorno 15 ottobre p.v., alla presenza della mediatrice culturale.
Per quanto concerne gli incontri protetti in Spazio Neutro tra la minore e i genitori biologici, Per_1 si segnala che, ad oggi, non sono ancora stati avviati, ma risultano già calendarizzati i primi appuntamenti. Il 15 ottobre p.v. si terrà un incontro tra l'operatore del Servizio e il sig. il 17 CP_1 ottobre p.v. è previsto un incontro con la sig.ra il 22 ottobre p.v. si svolgerà un colloquio con Pt_1
pagina 10 di 15 la minore, mentre il 29 ottobre p.v. avrà luogo il primo incontro protetto tra la madre e la figlia presso lo Spazio Neutro”.
Rispetto agli incontri tra la minore e i nonni materni, invece, a seguito delle diverse richieste avanzate da questi ultimi di poter vedere la nipote, il Servizio scrivente ha ritenuto opportuno prevedere incontri protetti con cadenza mensile. La decisione è motivata dal fatto che la ha riferito di Pt_1 vivere, seppur in modo non stabile, presso l'abitazione dei propri genitori e per tale ragione, non sarebbe al momento opportuno organizzare incontri liberi tra la minore e i nonni, poiché vi sarebbe il rischio della presenza contestuale della madre. Tale scelta appare inoltre opportuna considerata la fase di riassestamento che la minore sta attraversando e, soprattutto, il fatto che i nonni materni non hanno accolto positivamente l'affido etero familiare, manifestando il desiderio di poter ottenere essi stessi l'affidamento della nipote e quindi il loro contatto con la nipote deve essere monitorato.
Per tali motivi, gli operatori hanno ritenuto necessario che gli incontri con i familiari vengano inizialmente osservati e monitorati dal Servizio, al fine di garantire un percorso relazionale graduale e tutelante per Aurora.
Gli operatori, inoltre, hanno tenuto a segnalare a questa A.G. che, dal momento dell'avvio dell'affido, la madre non ha mostrato particolare interesse nel richiedere aggiornamenti circa la situazione della figlia, malgrado il tempo lungo in cui non si sono potute incontrare e che neppure in occasione del compleanno della minore la ha contattato il Servizio per avere informazioni o Pt_1 per trasmettere un messaggio di auguri alla bambina. I servizi hanno, altresì, riportato che la Pt_1 pur non avendo richiesto aggiornamenti sulla figlia, ha recentemente chiesto la restituzione del telefono cellulare da lei precedentemente regalato alla minore, che attualmente utilizza saltuariamente Per_1 per brevi momenti di gioco (non ha una SIM e non si collega a internet). Tale richiesta è stata respinta, in quanto la bambina risulta molto legata all'oggetto, attribuendogli un valore affettivo.
Neppure il sig. ha contattato il Servizio per chiedere di poter incontrare la figlia o per CP_1 avere informazioni sulla sua situazione.
Alla luce di questi aggiornamenti l'attuale regolamentazione in ordine alla responsabilità genitoriale risulta più che opportuna nell'interesse esclusivo della minore e certamente tutelante il suo benessere, a fronte di due genitori che sembrano aver dismesso il proprio ruolo genitoriale.
Dall'altro lato, i genitori affidatari hanno riferito di non aver incontrato difficoltà nella gestione quotidiana della minore, né nel rapporto instaurato con lei, che si mostra tranquilla, Per_1
pagina 11 di 15 collaborativa e serena all'interno del nucleo, non manifesta segni di disagio o sofferenza e partecipa con interesse alle attività familiari e scolastiche.
Inoltre, la minore non ha espresso il desiderio di incontrare i genitori biologici né di rivedere o contattare gli operatori della comunità dove era precedentemente ospitata.
Emerge quindi allo stato una serenità e buon adattamento della minore al nuovo contesto, che dovrà comunque essere monitorato ed approfondito nell'ambito del percorso psicologico che sarà a breve avviato, così da poter valutare in modo più approfondito gli aspetti emotivi legati al cambiamento vissuto.
I servizi sociali affidatari manterranno altresì uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando tempestivamente all'A.G. minorile ogni situazione di criticità che dovesse venire a crearsi in ordine alla minore e proseguiranno con tutti gli interventi ritenuti idonei per la minore e per i genitori.
Gli operatori provvederanno altresì alla regolamentazione delle frequentazioni dei genitori con la minore e, se possibile con i nonni materni (che per ogni domanda ulteriore o diversa dovranno rivolgersi al Tribunale per i minorenni), secondo le modalità ritenute più opportune.
Le condizioni economiche
Secondo quanto riferito dagli operatori dei Servizi Sociali il patto di affido sottoscritto dai genitori determina un contributo mensile di circa 300,00 euro ad opera del Comune di Nerviano in favore della famiglia affidataria per le esigenze di Per_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che debbano essere poste a carico dei genitori le spese extra secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, limitatamente alle spese che non richiedono il preventivo accordo, nella misura del 50% ciascuno.
Si evidenzia che gli stessi genitori si sono dichiarati disponibili a sostenere al 50% con i genitori affidatari i costi del percorso psicologico seguito da Per_1
La vigilanze del giudice tutelare
Visto il collocamento etero familiare della minore si ritiene necessario aprire una Per_1 vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per verificare l'andamento della situazione psicofisica della minore, l'operato della famiglia collocataria e dei Servizi Sociali di Nerviano affidatari. I servizi dovranno inviare relazioni semestrali di aggiornamento al GT.
Le spese di lite pagina 12 di 15 Considerato il sostanziale accordo delle parti sulle condizioni in ordine alla figlia minore, le spese di lite devono essere compensate.
Le spese del curatore speciale verranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in NE (MI) il
[...] CP_1
28/10/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NE (MI) nell'anno 2016, atto n. 21, Parte I, Uff. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
NE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affido della minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza abituale;
4. Dispone che i servizi sociali affidatari mantengano collocata la minore presso la attuale famiglia affidataria, con stringente attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione psicofisica della minore,
5. Dispone che i servizi sociali regolamentino la frequentazione genitori/figlia secondo le modalità e con le tempistiche ritenute opportune nell'interesse esclusivo di con facoltà di ampliamento o Per_1 di sospensione a seconda della evoluzione della situazione,
6. Dispone che i Servizi Sociali affidatari avviino un sostegno psicologico e/o di sostegno alla genitorialità per i genitori se si dichiareranno disponibili, per la soluzione delle rispettive problematiche al fine di assicurare un contesto familiare idoneo a rispondere in modo efficace a tutti i bisogni emotivi ed evolutivi della minore,
7. Dispone che i Servizi Sociali affidatari avviino e verifichino la prosecuzione di un percorso psicologico per la minore,
pagina 13 di 15 8. Dispone che i servizi sociali affidatari comunichino tempestivamente al PM minorile eventuali situazione di criticità che dovesse venire a crearsi in ordine alla minore e che richiedano la modifica dei presenti provvedimenti,
9. Pone a carico dei genitori il 50% del costo del percorso psicologico seguito da mentre Per_1
l'altro 50% sarà a carico della famiglia affidataria,
10. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese extra della figlia minore nella misura del 50% secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11. Dispone l'apertura della vigilanza del Giudice tutelare di Milano ex art. 337 c.c.
12. Dispone che i servizi sociali di Nerviano inviino al GT una relazione periodica ogni sei mesi,
13. Dichiara inammissibile l'intervento dei nonni nel presente giudizio,
14. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
15. Le spese del curatore speciale verranno liquidate con separato decreto,
16. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Nerviano ed al GT di Milano al quale saranno anche inviate tutte le reazioni dei servizi già pervenute pagina 14 di 15 all'Ufficio.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14.11.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 12.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. LUONGO PIERGIORGIO con studio in VIA VENINI, 38/2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 19.09.2024 (n. 2024/5418)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il CP_1 C.F._2
05/02/1982, rappresentato e difeso dall'avv. MAURO FERDINANDO e dall'avv. BONGO TIZIANA, elettivamente domiciliato presso quest'ultima nel suo studio di Milano, Via Lamarmora n. 33, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15 E CON L'INTERVENTO
[...]
in qualità di CURATORE SPECIALE della minore nata l'[...], CP_2 Per_1 nominato da questa A.G. e ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 23/01/2025 (N.
2025/43)
E CON L'INTERVENTO
[...]
e in qualità di nonni materni Controparte_3 Controparte_4 della minore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Morlacchi presso la Persona_2 quale sono elettivamente domiciliato in Parabiago (MI), Via Santini n. 13/15, come da procura in atti;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
La sig.ra aderisce integralmente a quanto disposto dal Giudice nel verbale di Udienza del Pt_1
17.04.2025;
Pertanto, chiede il mantenimento del progetto di affido eterofamiliare attualmente in essere, confermando il ruolo dei Servizi Sociali nella gestione degli incontri e del percorso di sostegno della minore e dei genitori;
Con espressa riserva per la madre di avanzare in futuro istanza di ricollocamento della minore presso di sé, ove il percorso personale e genitoriale dia esito positivo secondo le valutazioni degli operatori coinvolti e nel superiore interesse della minore;
Si insiste affinché vengano progressivamente ampliate e liberalizzate le modalità di frequentazione della minore con la madre, senza i limiti dello Spazio Neutro, compatibilmente con il progetto dei
Servizi Sociali e con le valutazioni in corso;
Disporre la condivisione delle spese relative al sostegno psicologico di , con riparto al 50% tra Per_1 genitori biologici e famiglia affidataria.
pagina 2 di 15 Per il resistente:
- Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere CP_1 Parte_1 separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Nerviano l'annotazione della emananda sentenza sui registri degli atti di matrimonio (atto n. 21, parte
I, ufficio 1, anno 2016);
- Disporre che la figlia minore rimanga affidata ai servizi sociali del Comune di Nerviano e Per_1 che permanga il regime di collocamento eterofamiliare presso la famiglia affidataria confermando il ruolo degli Assistenti Sociali nel monitoraggio della minore e dell'inserimento nella nuova famiglia;
- Disporre che il padre possa vedere ed incontrare la figlia con cadenza periodica indicata Per_1 dall'Ente affidatario (due incontri mensili) con riserva di aumentare il numero di incontri qualora
l'Ente lo consentirà e con espressa riserva di formulare in futuro istanza d collocamento della minore presso di sè.
- disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore vengano suddivise fra i genitori al 50%.
- non disporre alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in quanto essi sono economicamente indipendenti.
Per e nonni materni della minore intervenuti Controparte_3 Controparte_4 volontari nel presente procedimento: nel merito e in via principale:
- previa audizione della Sig.ra e del Sig. disporre l'affido di ai servizi Controparte_3 Pt_1 Per_1 sociali del Comune di Nerviano con collocazione di presso l'abitazione dei nonni materni;
Per_1
- disporre tutti gli opportuni interventi ritenuti necessari. in via subordinata nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui la bambina venisse affidata ad una famiglia, disporre che la Sig.ra e il Sig. nella loro qualità di nonni materni, possano CP_3 Pt_1 mantenere un rapporto con la minore e disporre una regolamentazione degli incontri della minore con
i nonni nelle modalità ritenute più opportune, al fine primario di tutela dalla minore.
pagina 3 di 15 Per il curatore speciale:
Ha chiesto la conferma delle condizioni di cui al provvedimento del 17 aprile 2025 e pertanto:
A) affido della minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza;
come meglio indicato nel predetto provvedimento;
B) disporre che i servizi sociali mantengano collocata la minore presso la famiglia affidataria, con stringente attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione psicofisica della minore;
C) disporre che i servizi sociali regolamentino la frequentazione genitori/figlia per un primo periodo con modalità osservate, tendenzialmente con la stessa frequenza del passato (due incontri mensili per ciascun genitore); frequenza con supporto educativo e/o libera a seconda della necessità presso
l'abitazione dei nonni materni, con possibile ampliamento e/o sospensione delle visite se pregiudizievoli o disturbanti per la minore;
D) avvio del sostegno psicologico e/o di sostegno alla genitorialità per i genitori se si dichiareranno disponibili per la soluzione delle rispettive problematiche al fine di assicurare un contesto familiare idoneo a rispondere in modo efficace a tutti i bisogni emotivi ed evolutivi della minore;
E) avvio di percorso psicologico per la minore;
F) porre a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie di , considerato che il patto di Per_1 affido sottoscritto dai genitori determina un contributo mensile di circa 300,00 euro ad opera del
Comune di Nerviano (per quanto riferito dall'Assistente Sociale) in favore della famiglia affidataria per le esigenze di;
Per_1
G) disporre l'invio di relazioni periodiche da parte del Servizio Sociale del Comune di Nerviano illustrative delle condizioni di , con possibilità di attivazione di supporto educativo presso la Per_1 famiglia affidataria in caso di necessità.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 4 di 15 e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
NE (MI) il 28/10/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NE (MI) nell'anno 2016, atto n. 21, Parte I, Uff. 1, dal matrimonio è nata una figlia, in data 1.10.2017, Per_1 con ricorso depositato in data 14.11.2024 la chiedeva pronuncia separativa alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo della minore alla madre;
-un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF
a suo favore;
allegava che il marito si era mostrato da subito un uomo violento e maltrattante, tanto che ella nel giugno 2024 decideva di sporgere denuncia-querela e di trasferirsi in una comunità di Rho insieme alla figlia, che era intervenuto il Tribunale per i Minorenni di Milano che aveva disposto l'affido di al Comune di Nerviano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, Per_1 che attualmente madre e figlia si trovavano in una diversa comunità a Lurano (BG), che ella non lavorava, che la figlia vedeva il padre due volte al mese, in data 21.03.2025 si costituiva in giudizio lo contestando integralmente la ricostruzione CP_1 delle vicende familiari riportata dalla ricorrente e allegando che poco prima di partire per un viaggio di un mese in Cina con tutta la famiglia, come concordato con la moglie, quest'ultima gli confessava di essersi innamorata di un altro uomo e di non voler più partire con lui, che pertanto egli decideva di partire da solo anche per riflettere sulla propria situazione familiare, che fatto rientro in Italia trovava la casa coniugale nel più totale degrado, informandone prontamente i genitori della moglie, i quali dichiaravano di non avere i mezzi per poter intervenire, che pertanto egli trovava il primo lavoro disponibile ad Alessandria per provvedere alla propria famiglia, che la moglie diveniva sempre più intrattabile tant'è che per lui era impossibile avere un dialogo con la stessa e anche incontrare la figlia, che la moglie aveva anche cambiato la serratura e si era resa irreperibile, che il TM era intervenuto a tutela della minore su segnalazione dei servizi sociali di Nerviano, notiziati dai vicini di casa, che avevano evidenziato il grave pregiudizio per la minore causato dalla situazione di degrado in cui viveva la madre, in precarie condizioni economiche e affetta da problemi psichici, che il trasferimento nella comunità di madre e figlia era stata disposto dai Servizi Sociali, che comunque la madre continuava a mostrare le proprie fragilità e inadeguatezze a prendersi cura della figlia in maniera autonoma;
pagina 5 di 15 aderiva pertanto alla domanda di separazione della moglie, ma chiedeva che fosse mantenuto l'affido all'ente della figlia minore disposto dal TM, così come il collocamento presso l'attuale Per_1 comunità ove si trovava, che egli potesse incontrare la figlia provvisoriamente presso la comunità stessa nell'attesa di reperire un'idonea soluzione abitativa atta ad accoglierla e il 100% dell'AUF per sé, in data 03.02.2025 si costituiva in giudizio altresì il curatore speciale avv. CP_2 nominato con decreto del 10.12.2024, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 26.03.2025, con cui la causa veniva assegnata al Presidente relatore per congedo parentale del precedente giudice assegnatario, tenutasi in data 17.04.2025 venivano ampiamente sentite le parti, il resistente assistito da un interprete volontario, nonché il curatore speciale nominato, ed entrambi i genitori, all'esito, si dichiaravano d'accordo, allo stato, sull'inserimento di in una famiglia affidataria. La madre, in Per_1 particolare, dichiarava di aver lasciato la comunità nel gennaio del 2025, lasciandovi la figlia, e di essersi trasferita ad Imperia, ove conviveva con un nuovo compagno. Il padre dichiarava che avrebbe provveduto ad imparare l'italiano e a reperire una casa adeguata in modo da averla presso di sé.
Il Presidente relatore, pertanto, prendeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2. Affida ex art. 333 c.c.la figlia minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano con Per_1 limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza,
3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore ex art. 337ter c.c vengano assunte dai servizi sociali, sentiti i genitori;
4. Dispone che i servizi sociali mantengano collocata la minore, allo stato, presso la comunità
Villaggio Solidale di Lurano (BG), ma diano corso ad un progetto che veda il collocamento della bambina in un contesto etero familiare al fine di un affidamento etero familiare visto l'assenza di figure adeguate nell'ambito materno essendo i nonni già stati valutati e risultando non adeguati, tenendo comunque conto degli eventuali progressi del padre e valutando la sua idoneità genitoriale e la idoneità della nuova casa nella quale riesca stabilizzarsi,
pagina 6 di 15
5. Dispone che il curatore speciale collabori con i servizi sociali nelle decisioni relative alla minore se necessario previo provvedimento del giudice,
6. Dispone che i servizi sociali predispongano un calendario di frequentazioni genitori /figlia che sia il più possibile adeguato alle esigenze della minore,
7. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno psicologico a favore dei genitori se questi si dichiarino disponibili,
8. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno psicologico a favore della minore,
9. Pone a carico dei genitori, allo stato, nella misura del 50% i costi che la comunità dovesse chiedere per spese extra relative alla minore,
10. Dispone che i servizi sociali e la comunità inviino all'ufficio una relazione illustrativa sulle condizioni della minore e sul progetto da attuare,
11. Concede termine ai servizi di Nerviano fino al 13.10.2025 per l'invio di una relazione, e che inviino una tempestiva relazione se il progetto di collocamento extracomunitario possa essere attuato prima del suddetto termine” e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2025, alla suddetta udienza, alla quale era presente anche il difensore dei nonni materni, intervenuti in giudizio volontariamente in data 20.05.2025, dopo ampia discussione tra tutte le parti, i difensori chiedevano un breve termine per il deposito di note scritte per indicare le domande sulle quali intendevano insistere a conclusione del giudizio e rinunciavano ad ogni ulteriore termine ex art. 473bis
28 c.p.c.; pertanto, il Presidente relatore rinviava l'udienza, sostituendola con note scritte, al 12 novembre 2025, anticipando che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 12.11.2025 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle autorizzate note nel termine assegnato, su conforme domanda delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il lungo periodo della separazione di fatto, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo pagina 7 di 15 allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In ordine all'intervento volontario dei nonni materni
Si ritiene che l'intervento dei nonni non sia ammissibile nel presente giudizio separativo.
I nonni possono esercitare i propri diritti in relazioni ai nipoti minori con le modalità e nelle forme di cui all'art. 317 bis c.c. che richiama l'art. 336 co 2 c.c.
L'articolo 337 bis c.c. rubricato “Rapporti con gli ascendenti” e non modificato dalla riforma
Cartabia, dopo aver affermato il principio che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ha stabilito che il nonno al quale sia impedito l'esercizio di tale diritto possa ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore, e che il nonno, applicandosi l'articolo 336 co. 2, deve essere assistito da un difensore. L'articolo 38 bis disp. att. c.c., in parte inciso dalla riforma Cartabia ha tuttavia mantenuto la competenza a decidere le questioni relative al rapporto nonni/ascendenti - nipoti in capo al Tribunale per i minorenni. Invero la vis attractiva del Tribunale ordinario è esclusa per i procedimenti di cui agli articoli 84, 90, 250 ultimo comma, 251, e, appunto, il 317 bis u.c.
Seppur la riforma Cartabia ha introdotto il nuovo articolo 473 bis. 20 c.p.c. che consente l'intervento volontario del terzo, non ha ritenuto di estendere tale possibilità agli ascendenti, non modificando gli articoli sopra illustrati.
A conferma si rimanda alla relazione illustrativa nel Decreto Legislativo 149/2022 laddove, in relazione alle ipotesi di intervento volontario, si menziona il caso del figlio maggiorenne che interviene nel giudizio tra i genitori per chiedere ad entrambi un contributo di mantenimento ed il caso di litisconsorzio necessario nelle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità, senza menzionare l'intervento degli ascendenti.
Si segnala, ad abundantiam che l'intervento del terzo è ammissibile solo quando avviene nel termine per la costituzione del convenuto a meno che non si tratti di un intervento volontario per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Nel caso di specie i nonni sono intervenuti in giudizio in data 20.5.2025 ben dopo il termine di costituzione del convenuto fissato per il 3.3.2025 ed addirittura dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.4.2025. pagina 8 di 15 La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che vadano confermati i provvedimenti assunti in data 17.04.2025 in ordine all'affido ai Servizi Sociali del Comune di Nerviano e al collocamento della minore presso una famiglia affidataria.
La situazione del nucleo familiare in oggetto, infatti, si è rivelata da subito alquanto problematica, per l'assenza di figure adeguate, anche all'infuori dei genitori, che potessero prendersi cura della minore Già lo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano intervenuto su Per_1 segnalazione dei Servizi Sociali di Nerviano, a loro volta notiziati dai vicini di casa della che Pt_1 avevano segnalato una situazione di assoluto degrado in cui viveva la minore, aveva disposto non solo l'affido ai Servizi Sociali ma altresì il collocamento di in una comunità, inizialmente con la Per_1 madre. I nonni materni già in quell'ambito erano stati ritenuti inidonei all'accudimento della figlia.
L'inidoneità dei nonni materni ad essere collocatari della minore è stata valutata e confermata anche dai servizi nella relazione datata 17.3.2025. Gli operatori hanno sempre sostenuto di come Per_1 abbia bisogno di una famiglia che si occupi di lei e che i nonni hanno un'età avanzata, in precedenza non hanno aiutato la figlia nel momento in cui aveva bisogno e neppure la minore, vista la situazione di degrado in cui si trovava. Inoltre era la madre che portava la bambina in visita ai nonni, atteso che loro non si sono mai premurati di recarsi presso la comunità per visitare la minor e verificare la sua situazione. I genitori stessi, del resto, hanno chiesto la conferma del collocamento di nella Per_1 famiglia affidatario in cui attualmente si trova.
Infatti, nell'ambito di questo procedimento, con l'accordo stesso dei genitori manifestato sin dalla prima udienza di comparizione delle parti del 17 aprile 2024 è stato avviato il progetto, con il coinvolgimento del curatore speciale nominato dichiaratosi d'accordo, e degli operatori, volto all'individuazione di una famiglia idonea ad accogliere la minore.
Gli operatori si sono anche interfacciati con riguardo questa possibilità e la stessa si è Per_1 mostrata aperta ad iniziare questo nuovo percorso. Pertanto, come relazionato dai Servizi, in data
25.08.2025 la minore è stata collocata presso la famiglia affidataria . Nei giorni Parte_2 successivi, gli operatori hanno effettuato una visita domiciliare rilevando un buon adattamento della minore al nuovo contesto familiare e abitativo. dispone di una camera propria, che ha Per_1 personalizzato con i propri effetti personali e con alcune fotografie che la ritraggono insieme ai genitori pagina 9 di 15 biologici. Durante l'incontro, la minore è apparsa serena e ben integrata all'interno del nucleo, mostrando un legame affettivo positivo con la coppia affidataria e con gli animali domestici presenti.
La coppia affidataria mantiene regolari contatti con il Servizio, dimostrando disponibilità e collaborazione. Hanno già provveduto a richiedere la carta d'identità per la minore -mai precedentemente rilasciata- prendendo autonomamente appuntamento presso il Comune e richiedendo, tramite il Servizio, la firma dei genitori sui moduli necessari. Inoltre, gli affidatari hanno effettuato il cambio del medico di base, scegliendo il proprio medico, che è anche pediatra, presentando richiesta di ricongiungimento familiare. ha anche iniziato a frequentare la nuova scuola, nelle vicinanze Per_1 della nuova abitazione, dove riferisce di trovarsi bene ed è stata iscritta ad un corso di ginnastica ritmica, secondo i suoi desiderata.
Per quanto riguarda, invece, il percorso psicologico, con il cambio di collocamento la minore ha temporaneamente sospeso la presa in carico;
tuttavia, gli affidatari hanno già preso contatti con il
Centro Metafora, dove è stato svolto un primo colloquio preliminare per l'avvio di un nuovo percorso terapeutico con cadenza quindicinale. Tale intervento sarà sostenuto economicamente in forma condivisa, per metà dalla coppia affidataria e per metà dai genitori biologici, che si sono dichiarati disponibili in tal senso.
Quanto ai genitori di gli operatori, nell'ultima relazione depositata in atti, riportano Per_1 quanto segue: “È stato svolto un colloquio congiunto alla presenza della madre biologica della minore, sig.ra dei genitori affidatari, del Servizio Affidi e della scrivente operatrice. Nel corso Pt_1 dell'incontro, la sig.ra ha avuto modo di conoscere personalmente gli affidatari e si è potuto Pt_1 procedere alla sottoscrizione del patto di affido. La signora non ha formulato particolari domande nei confronti della coppia affidataria, ma ha condiviso alcuni aspetti e abitudini della figlia che ha ritenuto opportuno segnalare. Nel contempo, ha espresso aperta condivisione e consenso rispetto al progetto di affido, dichiarando di sentirsi più serena sapendo che si trova in un ambiente Per_1 familiare accogliente e stabile. È stato inoltre calendarizzato un analogo incontro con il sig. CP_1 previsto per il giorno 15 ottobre p.v., alla presenza della mediatrice culturale.
Per quanto concerne gli incontri protetti in Spazio Neutro tra la minore e i genitori biologici, Per_1 si segnala che, ad oggi, non sono ancora stati avviati, ma risultano già calendarizzati i primi appuntamenti. Il 15 ottobre p.v. si terrà un incontro tra l'operatore del Servizio e il sig. il 17 CP_1 ottobre p.v. è previsto un incontro con la sig.ra il 22 ottobre p.v. si svolgerà un colloquio con Pt_1
pagina 10 di 15 la minore, mentre il 29 ottobre p.v. avrà luogo il primo incontro protetto tra la madre e la figlia presso lo Spazio Neutro”.
Rispetto agli incontri tra la minore e i nonni materni, invece, a seguito delle diverse richieste avanzate da questi ultimi di poter vedere la nipote, il Servizio scrivente ha ritenuto opportuno prevedere incontri protetti con cadenza mensile. La decisione è motivata dal fatto che la ha riferito di Pt_1 vivere, seppur in modo non stabile, presso l'abitazione dei propri genitori e per tale ragione, non sarebbe al momento opportuno organizzare incontri liberi tra la minore e i nonni, poiché vi sarebbe il rischio della presenza contestuale della madre. Tale scelta appare inoltre opportuna considerata la fase di riassestamento che la minore sta attraversando e, soprattutto, il fatto che i nonni materni non hanno accolto positivamente l'affido etero familiare, manifestando il desiderio di poter ottenere essi stessi l'affidamento della nipote e quindi il loro contatto con la nipote deve essere monitorato.
Per tali motivi, gli operatori hanno ritenuto necessario che gli incontri con i familiari vengano inizialmente osservati e monitorati dal Servizio, al fine di garantire un percorso relazionale graduale e tutelante per Aurora.
Gli operatori, inoltre, hanno tenuto a segnalare a questa A.G. che, dal momento dell'avvio dell'affido, la madre non ha mostrato particolare interesse nel richiedere aggiornamenti circa la situazione della figlia, malgrado il tempo lungo in cui non si sono potute incontrare e che neppure in occasione del compleanno della minore la ha contattato il Servizio per avere informazioni o Pt_1 per trasmettere un messaggio di auguri alla bambina. I servizi hanno, altresì, riportato che la Pt_1 pur non avendo richiesto aggiornamenti sulla figlia, ha recentemente chiesto la restituzione del telefono cellulare da lei precedentemente regalato alla minore, che attualmente utilizza saltuariamente Per_1 per brevi momenti di gioco (non ha una SIM e non si collega a internet). Tale richiesta è stata respinta, in quanto la bambina risulta molto legata all'oggetto, attribuendogli un valore affettivo.
Neppure il sig. ha contattato il Servizio per chiedere di poter incontrare la figlia o per CP_1 avere informazioni sulla sua situazione.
Alla luce di questi aggiornamenti l'attuale regolamentazione in ordine alla responsabilità genitoriale risulta più che opportuna nell'interesse esclusivo della minore e certamente tutelante il suo benessere, a fronte di due genitori che sembrano aver dismesso il proprio ruolo genitoriale.
Dall'altro lato, i genitori affidatari hanno riferito di non aver incontrato difficoltà nella gestione quotidiana della minore, né nel rapporto instaurato con lei, che si mostra tranquilla, Per_1
pagina 11 di 15 collaborativa e serena all'interno del nucleo, non manifesta segni di disagio o sofferenza e partecipa con interesse alle attività familiari e scolastiche.
Inoltre, la minore non ha espresso il desiderio di incontrare i genitori biologici né di rivedere o contattare gli operatori della comunità dove era precedentemente ospitata.
Emerge quindi allo stato una serenità e buon adattamento della minore al nuovo contesto, che dovrà comunque essere monitorato ed approfondito nell'ambito del percorso psicologico che sarà a breve avviato, così da poter valutare in modo più approfondito gli aspetti emotivi legati al cambiamento vissuto.
I servizi sociali affidatari manterranno altresì uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando tempestivamente all'A.G. minorile ogni situazione di criticità che dovesse venire a crearsi in ordine alla minore e proseguiranno con tutti gli interventi ritenuti idonei per la minore e per i genitori.
Gli operatori provvederanno altresì alla regolamentazione delle frequentazioni dei genitori con la minore e, se possibile con i nonni materni (che per ogni domanda ulteriore o diversa dovranno rivolgersi al Tribunale per i minorenni), secondo le modalità ritenute più opportune.
Le condizioni economiche
Secondo quanto riferito dagli operatori dei Servizi Sociali il patto di affido sottoscritto dai genitori determina un contributo mensile di circa 300,00 euro ad opera del Comune di Nerviano in favore della famiglia affidataria per le esigenze di Per_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che debbano essere poste a carico dei genitori le spese extra secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, limitatamente alle spese che non richiedono il preventivo accordo, nella misura del 50% ciascuno.
Si evidenzia che gli stessi genitori si sono dichiarati disponibili a sostenere al 50% con i genitori affidatari i costi del percorso psicologico seguito da Per_1
La vigilanze del giudice tutelare
Visto il collocamento etero familiare della minore si ritiene necessario aprire una Per_1 vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per verificare l'andamento della situazione psicofisica della minore, l'operato della famiglia collocataria e dei Servizi Sociali di Nerviano affidatari. I servizi dovranno inviare relazioni semestrali di aggiornamento al GT.
Le spese di lite pagina 12 di 15 Considerato il sostanziale accordo delle parti sulle condizioni in ordine alla figlia minore, le spese di lite devono essere compensate.
Le spese del curatore speciale verranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in NE (MI) il
[...] CP_1
28/10/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NE (MI) nell'anno 2016, atto n. 21, Parte I, Uff. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
NE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affido della minore ai servizi sociali del Comune di Nerviano, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza abituale;
4. Dispone che i servizi sociali affidatari mantengano collocata la minore presso la attuale famiglia affidataria, con stringente attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione psicofisica della minore,
5. Dispone che i servizi sociali regolamentino la frequentazione genitori/figlia secondo le modalità e con le tempistiche ritenute opportune nell'interesse esclusivo di con facoltà di ampliamento o Per_1 di sospensione a seconda della evoluzione della situazione,
6. Dispone che i Servizi Sociali affidatari avviino un sostegno psicologico e/o di sostegno alla genitorialità per i genitori se si dichiareranno disponibili, per la soluzione delle rispettive problematiche al fine di assicurare un contesto familiare idoneo a rispondere in modo efficace a tutti i bisogni emotivi ed evolutivi della minore,
7. Dispone che i Servizi Sociali affidatari avviino e verifichino la prosecuzione di un percorso psicologico per la minore,
pagina 13 di 15 8. Dispone che i servizi sociali affidatari comunichino tempestivamente al PM minorile eventuali situazione di criticità che dovesse venire a crearsi in ordine alla minore e che richiedano la modifica dei presenti provvedimenti,
9. Pone a carico dei genitori il 50% del costo del percorso psicologico seguito da mentre Per_1
l'altro 50% sarà a carico della famiglia affidataria,
10. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese extra della figlia minore nella misura del 50% secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11. Dispone l'apertura della vigilanza del Giudice tutelare di Milano ex art. 337 c.c.
12. Dispone che i servizi sociali di Nerviano inviino al GT una relazione periodica ogni sei mesi,
13. Dichiara inammissibile l'intervento dei nonni nel presente giudizio,
14. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
15. Le spese del curatore speciale verranno liquidate con separato decreto,
16. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Nerviano ed al GT di Milano al quale saranno anche inviate tutte le reazioni dei servizi già pervenute pagina 14 di 15 all'Ufficio.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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