Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, proposto da
CA ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024, in materia di c.d. Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. RT AB ON, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. Lavoro, n. 310 del 26 settembre 2024, nella parte in cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di € 500,00 per ogni annualità. Per l’effetto, la sentenza ha condannato la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta Carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione in data 8 ottobre 2024, non è stata appellata dal Ministero e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare ai ricorrenti la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza in un termine prefiggendo da questo giudice, mediante il rilascio delle Carte del docente e l’accredito nelle stesse delle somme spettanti a ciascuno dei ricorrenti, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con “controricorso con istanza di riunione”, richiamando le ragioni - già più volte esposte al Collegio in casi analoghi - del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute, connesse alla serialità del contenzioso, caratterizzato – solo in Lombardia – da migliaia di ricorsi identici, conclusisi con sentenze del giudice del lavoro difficilmente attuabili, allo stato, in assenza di copertura finanziaria; il ritardo sarebbe poi aggravato dalla strategia processuale della gran parte dei ricorrenti (e degli studi legali sottostanti) di proporre ricorsi individuali anziché collettivi, senza mai valutare o segnalare al giudice l’opportunità di una riunione dei relativi procedimenti; il che aumenterebbe a dismisura, non soltanto la quantità di sentenze da eseguire, ma anche i costi del contenzioso a carico del Ministero.
Alla luce di tutto questo, la difesa erariale ha chiesto, ai sensi degli artt. 70 c.p.a. 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. di valutare l’opportunità di riunire tutti i numerosissimi ricorsi per ottemperanza proposti nella materia de qua, quanto meno con riferimento a quelli proposti da un medesimo studio legale, eventualmente previa fissazione di udienze dedicate a tale incombente, nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
2.2. Con note difensive depositate in prossimità dell’udienza camerale, la difesa di parte ricorrente ha confermato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 6 novembre 2025, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Decisione .
3.1. Sull’istanza di riunione della difesa erariale .
3.1.1. L’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale non può essere accolta, non sussistendone i necessari presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, tenuto conto che sia le sentenze azionate che le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.
3.1.2. Non si ritiene sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore. La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
3.1.3. A diverse conclusioni, peraltro, questa Sezione è solita pervenire nei casi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione delle sentenze di volta in volta azionate, in tali ipotesi ravvisandosi giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, nelle oggettive difficoltà organizzative rappresentate dalla difesa erariale, derivanti dalla serialità del contenzioso e dall’enorme mole di pratiche da evadere.
3.2. Nel merito .
Nel merito, il ricorso è fondato.
3.2.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.2.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.2.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.2.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.2.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.2.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.2.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non vi è luogo a provvedere sul contributo unificato, essendo stata prodotta in atti una dichiarazione di parte ricorrente di esenzione per ragioni reddituali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
RT AB ON, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AB ON | UR PE |
IL SEGRETARIO