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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona della Dott.ssa ER Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies c.p.c., iscritto al n. 124 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Rizzi Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Pasculli Controparte_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 24.3.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc parte ricorrente ha contestato la legittimità della iscrizione ipotecaria resa dalla resistente in data 24.11.2022, in forza del decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti emesso dal Tribunale di Bari il 13.10.2021. In particolare, l'istante ha dedotto, per un verso, che gli accordi di separazione erano ormai superati dall'ordinanza presidenziale del
14.10.2022 emessa nell'ambito del giudizio di divorzio (R.G. n. 6632/2022) e, per altro verso, di aver sempre puntualmente e regolarmente assolto agli obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne, stabiliti nel citato decreto di omologa;
ha comunque argomentato sulla eccessività dell'iscrizione su tutti i propri cespiti immobiliari per € 50.000,00, lamentando altresì il danno causato per grave ostacolo alla circolazione dei suoi beni. Ha chiesto, dunque, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione; condannare la resistente al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 cpc. Con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone Controparte_1
l'infondatezza. A sostegno delle proprie ragioni, ha assunto che il non avrebbe corrisposto il Pt_1 contributo al mantenimento della figlia per la mensilità di novembre 2021, non sarebbe puntuale nel pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare, posta a suo carico quale contributo integrativo al mantenimento della figlia, e che non avrebbe adempiuto all'obbligo, previsto nella convenzione di separazione, di trasferire alla figlia il 50% dell'immobile ex casa familiare al raggiungimento della maggiore età della stessa. Sicchè, vi sarebbe ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di mantenimento.
La causa è stata istruita sulla base di prove documentali e all'udienza del 24.3.2025 è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che, in effetti, la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale sulla base di un titolo che, al momento dell'iscrizione (il 24.11.2022), era divenuto inefficace, in quanto superato ed assorbito dall'ordinanza presidenziale emessa il 14.10.2022 nell'ambito del giudizio di divorzio (R.G.
n. 6632/2022). Ed invero, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti, non potendo estendersi l'ambito della disposizione di cui all'art. 2818 co. 2 cc al di là del suo tenore testuale, trattandosi di norma eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell'art. 2740 cc. In definitiva, vi è un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali idonei a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sicchè l'assegno di mantenimento per il figlio non può essere garantito da una iscrizione fondata su un titolo diverso da quello applicabile ratione temporis. (in tal senso Cass. n. 19584/2024).
Quanto poi all'obbligazione contrattuale assunta dal nella convenzione separativa, in punto Pt_1
di cessione della casa coniugale in favore della figlia, una volta divenuta maggiorenne, si precisa che si tratta di una clausola accessoria alla separazione consensuale, che può essere fatta valere nelle sedi opportune mediante lo strumento di cui all'art. 2932 cc. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
In ogni caso, l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente è illegittima. Com'è noto, la sentenza di separazione (o il decreto di omologa) o di divorzio costituiscono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cc. Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria non è rimessa totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di un pericolo di inadempimento dell'obbligato o di un inadempimento accertato (in tal senso, le recenti pronunce della
Corte di Cassazione n. 1076 del 14.1.2023; “In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.”; Cass. n. 29883/2024 “In tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473- bis.36, comma 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto
a corrispondere l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge
o la prole.”).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato i pagamenti resi in adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla pronuncia di separazione sia con riguardo al mantenimento della figlia ER (cfr. all. 2 produzione documentale del 20.7.2024) sia con riferimento alle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare (cfr. all. 1 produzione documentale del 20.7.2024 e dichiarazione di regolarità del pagamento delle rate del mutuo). Va precisato poi, in merito CP_2
al contributo al mantenimento della figlia per la sola mensilità di novembre 2021 asseritamente non corrisposta (la resistente ha disconosciuto la propria firma sulla ricevuta prodotta dal ricorrente), che eventuali incompleti o ritardati pagamenti non concretano affatto effettivo grave pericolo di inadempimento utile ai fini dell'iscrizione ipotecaria (in tal senso, Cass. n. 12309/2004). Inoltre, non risulta che la resistente abbia mai agito per il recupero della predetta somma mediante l'attivazione di procedura esecutiva.
In definitiva, dal corretto adempimento dell'obbligato si può desumere un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli possa sottrarsi in futuro all'adempimento stesso.
Infine, vale la pena evidenziare che il ricorrente, svolgendo attività di lavoro subordinato, difficilmente potrebbe sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di mantenimento verso la figlia, essendo esposto ad un agevole recupero di quanto eventualmente non versato.
Pertanto, non vi è ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di mantenimento.
Risulta poi evidente la eccessività della iscrizione estesa a tutti gli immobili del ricorrente (si tratta di tre immobili) per ipotetico credito di € 50.000.
Per le ragioni su esposte, la domanda va accolta, con ordine al Conservatore di cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del ricorrente.
Infine, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati al ricorrente dall'illegittima iscrizione ipotecaria, non essendo stata in alcun modo provata, va rigettata. Ed invero, il ha Pt_1
prodotto, in data 20.7.2024, dopo il deposito del ricorso, un incarico di mediazione per vendita immobiliare datato 3.6.2024, ma non vi è prova di offerte di acquisto pervenute.
Le spese seguono la soccombenza della resistente. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della resistente per responsabilità aggravata, neanche ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, giacchè tale norma, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. S.U. n.
31030/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente in data 24.11.20222 (Reg. Gen. 60665; Reg. Part. 9660)
- ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari, con esonero da responsabilità a riguardo, ai sensi dell'art. 2882 cc, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Gen. 60665 Reg. Part. 9660 del
24.11.2022 per € 50.000,00 iscritta sul compendio immobiliare intestato a;
Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
- condanna la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.149,00, di cui € 3.631,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre a spese forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Bari, 30.5.2025 Il Giudice-ER Guaragnella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona della Dott.ssa ER Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies c.p.c., iscritto al n. 124 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Rizzi Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Pasculli Controparte_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 24.3.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc parte ricorrente ha contestato la legittimità della iscrizione ipotecaria resa dalla resistente in data 24.11.2022, in forza del decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti emesso dal Tribunale di Bari il 13.10.2021. In particolare, l'istante ha dedotto, per un verso, che gli accordi di separazione erano ormai superati dall'ordinanza presidenziale del
14.10.2022 emessa nell'ambito del giudizio di divorzio (R.G. n. 6632/2022) e, per altro verso, di aver sempre puntualmente e regolarmente assolto agli obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne, stabiliti nel citato decreto di omologa;
ha comunque argomentato sulla eccessività dell'iscrizione su tutti i propri cespiti immobiliari per € 50.000,00, lamentando altresì il danno causato per grave ostacolo alla circolazione dei suoi beni. Ha chiesto, dunque, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione; condannare la resistente al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 cpc. Con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone Controparte_1
l'infondatezza. A sostegno delle proprie ragioni, ha assunto che il non avrebbe corrisposto il Pt_1 contributo al mantenimento della figlia per la mensilità di novembre 2021, non sarebbe puntuale nel pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare, posta a suo carico quale contributo integrativo al mantenimento della figlia, e che non avrebbe adempiuto all'obbligo, previsto nella convenzione di separazione, di trasferire alla figlia il 50% dell'immobile ex casa familiare al raggiungimento della maggiore età della stessa. Sicchè, vi sarebbe ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di mantenimento.
La causa è stata istruita sulla base di prove documentali e all'udienza del 24.3.2025 è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che, in effetti, la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale sulla base di un titolo che, al momento dell'iscrizione (il 24.11.2022), era divenuto inefficace, in quanto superato ed assorbito dall'ordinanza presidenziale emessa il 14.10.2022 nell'ambito del giudizio di divorzio (R.G.
n. 6632/2022). Ed invero, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti, non potendo estendersi l'ambito della disposizione di cui all'art. 2818 co. 2 cc al di là del suo tenore testuale, trattandosi di norma eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell'art. 2740 cc. In definitiva, vi è un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali idonei a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sicchè l'assegno di mantenimento per il figlio non può essere garantito da una iscrizione fondata su un titolo diverso da quello applicabile ratione temporis. (in tal senso Cass. n. 19584/2024).
Quanto poi all'obbligazione contrattuale assunta dal nella convenzione separativa, in punto Pt_1
di cessione della casa coniugale in favore della figlia, una volta divenuta maggiorenne, si precisa che si tratta di una clausola accessoria alla separazione consensuale, che può essere fatta valere nelle sedi opportune mediante lo strumento di cui all'art. 2932 cc. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
In ogni caso, l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente è illegittima. Com'è noto, la sentenza di separazione (o il decreto di omologa) o di divorzio costituiscono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cc. Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria non è rimessa totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di un pericolo di inadempimento dell'obbligato o di un inadempimento accertato (in tal senso, le recenti pronunce della
Corte di Cassazione n. 1076 del 14.1.2023; “In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.”; Cass. n. 29883/2024 “In tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473- bis.36, comma 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto
a corrispondere l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge
o la prole.”).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato i pagamenti resi in adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla pronuncia di separazione sia con riguardo al mantenimento della figlia ER (cfr. all. 2 produzione documentale del 20.7.2024) sia con riferimento alle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare (cfr. all. 1 produzione documentale del 20.7.2024 e dichiarazione di regolarità del pagamento delle rate del mutuo). Va precisato poi, in merito CP_2
al contributo al mantenimento della figlia per la sola mensilità di novembre 2021 asseritamente non corrisposta (la resistente ha disconosciuto la propria firma sulla ricevuta prodotta dal ricorrente), che eventuali incompleti o ritardati pagamenti non concretano affatto effettivo grave pericolo di inadempimento utile ai fini dell'iscrizione ipotecaria (in tal senso, Cass. n. 12309/2004). Inoltre, non risulta che la resistente abbia mai agito per il recupero della predetta somma mediante l'attivazione di procedura esecutiva.
In definitiva, dal corretto adempimento dell'obbligato si può desumere un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli possa sottrarsi in futuro all'adempimento stesso.
Infine, vale la pena evidenziare che il ricorrente, svolgendo attività di lavoro subordinato, difficilmente potrebbe sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di mantenimento verso la figlia, essendo esposto ad un agevole recupero di quanto eventualmente non versato.
Pertanto, non vi è ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di mantenimento.
Risulta poi evidente la eccessività della iscrizione estesa a tutti gli immobili del ricorrente (si tratta di tre immobili) per ipotetico credito di € 50.000.
Per le ragioni su esposte, la domanda va accolta, con ordine al Conservatore di cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del ricorrente.
Infine, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati al ricorrente dall'illegittima iscrizione ipotecaria, non essendo stata in alcun modo provata, va rigettata. Ed invero, il ha Pt_1
prodotto, in data 20.7.2024, dopo il deposito del ricorso, un incarico di mediazione per vendita immobiliare datato 3.6.2024, ma non vi è prova di offerte di acquisto pervenute.
Le spese seguono la soccombenza della resistente. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della resistente per responsabilità aggravata, neanche ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, giacchè tale norma, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. S.U. n.
31030/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente in data 24.11.20222 (Reg. Gen. 60665; Reg. Part. 9660)
- ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari, con esonero da responsabilità a riguardo, ai sensi dell'art. 2882 cc, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Gen. 60665 Reg. Part. 9660 del
24.11.2022 per € 50.000,00 iscritta sul compendio immobiliare intestato a;
Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
- condanna la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.149,00, di cui € 3.631,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre a spese forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Bari, 30.5.2025 Il Giudice-ER Guaragnella