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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. NI SA AB, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1408/2024 R.G., promosso
da
(CF: ) n.q. di genitore del minore Parte_1 C.F._1 Persona_1
nato a [...] il [...] (CF: )
[...] C.F._2
(avv.to Marco Case)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.04.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento in favore del figlio minore , giudizio di merito conseguente alla Persona_1 procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_2 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 novembre 2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che
“le patologie documentate ed obiettivate, per le caratteristiche cliniche presentate e globalmente valutate, non siano tali da poter consentire, al minore il riconoscimento della corresponsione dell'emolumento richiesto, né in atto, né all'epoca della revoca dello stesso (ottobre 2022”). (cfr.
1 CTU dott. ). Persona_2
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione).
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il minore non è in possesso del Persona_1 requisito sanitario per avere diritto all' indennità di accompagnamento;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 26.11.2025
Il Giudice
NI SA AB
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