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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/11/2024, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 133 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 30.10.24, e vertente
T R A
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Federica Ventorino, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via
Salvator Rosa n. 19.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Luisa Ventorino, come da procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via Torretta n. 18.
1 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
30.10.24, da intendersi qui integralmente trascritto;
il P.M. ha concluso come da atto in data 6.11.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.24 , premesso di aver contratto Parte_1
il 25.4.12 in Ceppaloni matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione erano nati due figli, il 9.3.14, ed il 10.2.13, Per_1 Per_2
esponeva che Il Tribunale di Benevento, previa trasformazione del rito, con provvedimento del 18.10.21, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
In quella sede era stato, tra l'altro, previsto: a) l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre;
b) l'assegnazione alla del CP_1
godimento della casa familiare sita in San Leucio del Sannio alla Via C.
Zarrella n. 1, di proprietà comune dei coniugi;
c) l'obbligo per l' di Pt_1
corrispondere entro il giorno 29 di ogni mese un assegno di Euro 400,00 per il mantenimento dei figli, e di Euro 100,00 per il mantenimento della moglie,
per un totale di Euro 500,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat
(somma determinata tenendo conto dell'onere assunto dall' di Pt_1
rimborsare alcuni finanziamenti); d) l'obbligo a carico del padre di concorrere
2 nella misura del 50% alle spese straordinarie, di natura scolastica, sanitaria e ricreativa, occorrenti per i figli.
Il ricorrente deduceva che i coniugi dall'epoca della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale vivevano separati con impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale;
chiedeva, pertanto, la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva inoltre che l' assegno dovuto per il mantenimento fosse limitato solo ai figli, e ridotto ad Euro 200,00 in totale,
(Euro 100,00 per ciascun figlio), sul presupposto di una sopraggiunta condizione di difficoltà economica dell'obbligato; chiedeva altresì di porre a carico della resistente, nella misura del 50%, la rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa familiare, e la voltura in capo alla CP_1
delle relative utenze domestiche;
chiedeva infine di ordinare il passaggio di proprietà dell' autovettura Lancia Y tg. CT725NM in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la e non si opponeva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva, peraltro,
il rigetto delle altre domande avanzate da controparte, precisando di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé.
Dopo diversi rinvii chiesti dalle parti al fine di valutare una eventuale trasformazione del rito, all'esito dell'udienza di comparizione del 26.6.24,
uditi i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata alla nuova udienza del 10.9.24, da celebrare nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter CPC, con termine fino alla data indicata per il deposito di note,
invitando le parti a produrre copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto bancari dell'ultimo anno.
3 Le parti depositavano note ex art. 127 ter in data 9.9.24
Con ordinanza dell'11.9.24, alla luce del contenuto delle note citate, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 30.10.24.
In tale udienza entrambi i difensori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa era riservata alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.70 n.
898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge
6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (29.9.21) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
nel procedimento di separazione, definito, previa trasformazione del rito, con provvedimento di omologa del 18.10.21, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Dalla coppia sono nati due figli, il 9.3.14, ed il 10.2.13. Per_1 Per_2
Le parti hanno convenuto per la conferma del regime di affido condiviso dei minori già previsto all'epoca della separazione (cfr. verbale dell'udienza del
26.6.24).
Non vi è motivo per statuire diversamente al riguardo.
4 Analogamente, non vi è contrasto in punto di conferma dell' assegnazione del godimento della casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, alla resistente.
Va in merito rimarcato come già negli accordi di separazione fosse previsto che il pagamento delle utenze relative a tale immobile dovesse restare a carico della CP_1
La resistente, poi, ha chiarito di non voler chiedere l'attribuzione di un assegno divorzile per sé (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24).
Ciò posto, ricordato che, in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato provvedere ora su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi – quali quelle relative al trasferimento della proprietà dell'autovettura assegnata alla in sede di separazione consensuale - per le quali dovrà CP_1
essere trovata sistemazione in altra sede (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/14;
Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10), oggetto di controversia rimangono le questioni concernenti: 1) la collocazione dei minori;
2) il mantenimento dei figli;
3) l'onere del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
1. La collocazione dei minori.
Negli accordi di separazione è stato previsto quanto segue: “i figli Per_1
(Benevento 09.03.2014) e (Benevento 10.02.2013) sono affidati ad Per_2
entrambi i genitori e gli stessi dimoreranno nella casa coniugale insieme alla
madre, in San Leucio del Sannio alla via C. Zarrella n. 1, con facoltà per il
padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo
5 accordo con la e compatibilmente con gli impegni scolastici e CP_1
sportivi degli stessi nonché lavorativi dei genitori”.
Dunque, è stata prevista una collocazione prevalente dei minori presso la madre, ma con ampie possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli,
senza espressa predeterminazione di giorni od orari.
Nel ricorso introduttivo l' non ha invocato espressamente una Pt_1
modifica di tale regime.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto che venga adottato il regime di collocazione alternata, in quanto già di fatto praticata: “In pratica oggi i
bambini stanno dal lunedì al giovedì con un genitore, e dal venerdì e la
domenica con l'altro. E ciò due settimane con questo schema, e le altre due
settimane a parti invertite” (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24).
La ha confermato che la gestione logistica dei figli dopo la CP_1
separazione avviene con le modalità indicate dal marito (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24).
Entrambi i coniugi hanno convenuto sul fatto che tale regime è quello preferibile, e che i bambini sono ormai ad esso abituati, senza manifestare disagi (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24).
Appare dunque conforme all'interesse dei minori recepire in punto di disciplina regolatoria della loro collocazione quanto di fatto viene praticato,
d'intesa tra i genitori e senza inconvenienti, nella pratica, e cioè prevedere, a modifica di quanto disposto in sede di separazione, la collocazione alternata di ed secondo lo schema precisato nel verbale dell'udienza Per_1 Per_2
del 26.6.24.
6 Quanto esposto rende superfluo l'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis
4 CPC.
2. Il mantenimento dei figli.
In sede di separazione è stato previsto l'obbligo del padre di corrispondere per il mantenimento dei minori, collocati presso la madre, l'importo mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per figlio), oltre valutazione secondo gli indici
Istat; a carico di entrambi i genitori è stato posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i medesimi figli.
Nel ricorso introduttivo l' ha chiesto la riduzione di detto assegno Pt_1
sul presupposto del peggioramento delle sue condizioni economiche ad Euro
200,00 in totale (Euro 100,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
il ricorrente ha poi chiesto che, in considerazione della collocazione alternata dei minori, ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli per il periodo di rispettiva permanenza abitativa (cfr.
verbale dell'udienza dl 26.6.24 e note ex art. 127 ter CPC depositate il 9.9.24).
La ha chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento dovuto dal CP_1
padre nella misura di Euro 400,00 mensili, ponendo a carico del ricorrente l'onere delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Orbene, giova ricordare che, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337 ter CC stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di
7 realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore costituiscono, dunque,
solo uno dei parametri da considerare ai fini che qui interessano.
D'atra parte, come si è detto, all'epoca della separazione è stato previsto un obbligo contributivo a carico del padre pur attribuendo al medesimo la possibilità di tenere con sé i minori senza particolari limitazioni temporali.
La scelta del regime di collocazione alternata non esclude dunque di per sé
quell'obbligo contributivo.
Piuttosto, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle attuali esigenze del figlio, rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche,
sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità (cfr. tra le altre Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione
8 dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali.
Nel caso di specie le esigenze dei figli - connesse alla loro crescita, alle necessità educative e mediche - non sono aumentate in modo significativo rispetto all'epoca della separazione consensuale, non risalente nel tempo
(2021).
Quanto alle attuali condizioni economiche dei genitori, all'udienza del
26.6.24 l' , tecnico dell'ARPAC, ha dichiarato di percepire una Pt_1
retribuzione mensile netta di Euro 1.600,00, già detratto l'importo di Euro
270,000 per cessione del quinto decisa per la ristrutturazione della casa coniugale con scadenza a fine 2026; ha precisato inoltre di sostenere, dal mese di febbraio 2023, un canone di locazione pari ad Euro 400,00, e di essere obbligato al rimborso di due finanziamenti: Euro 241,00 mensili relativo all'acquisto della casa coniugale, ed Euro 285,00 relativo all' acquisto dell'autovettura concessa in uso alla quest' ultimo con scadenza a CP_1
giugno 2024.
Dalla documentazione fiscale prodotta risulta che il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito complessivo di Euro 33.341,00, con imposta netta di Euro 7.005,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo di Euro 31.030,00,
con imposta netta di Euro 5.223,00, e per l'anno 2021 un reddito complessivo di Euro 31.380,00, con imposta netta di Euro 4.650,00.
La retribuzione base mensile percepita dall' ammonta ad Euro Pt_1
1.786,00. (cfr. buste paga anno 2023).
9 L' estratto conto relativo alla carta di pagamento prepagata NE riporta al 31.12.23, un saldo finale di Euro 1.775,50.
Quanto alla resistente, ha dichiarato di lavorare presso la Microgame S.p.A.
con una retribuzione mensile di Euro 1.300,00 e di abitare nella casa coniugale.
All' epoca della separazione la era impiegata presso la “Strega Bet” CP_1
s.r.l.s. con una retribuzione mensile di Euro 500,00 (cfr. ricorso introduttivo giudizio n. R.g. 2648/21)
E' stata prodotta documentazione fiscale da cui risulta che la resistente ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente o assimilato di
Euro 5.360,00, per l'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente o assimilato di Euro 7.762,00, per l'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente o assimilato di Euro 9.797,00; dalla movimentazione Postepay Evolution del conto corrente intestato alla resistente ( dal 2.1.21 al 31.12.23) si evincono gli accrediti relativi alla retribuzione mensile dei mesi di febbraio e marzo
2023, disposti dalla Microgame S.p.A., pari ad Euro 800,00; nell' anno 2024
(dal mese di gennaio a luglio) la resistente ha percepito una retribuzione di circa Euro 1.500,00/1.600,00 al mese.
Sulla scorta di tali emergenze è dato pervenire alla conclusione che la situazione economica dell'obbligato è peggiorata rispetto all'epoca della separazione, considerando la circostanza sopravvenuta costituita dall'onere del canone di locazione (cfr. contratto registrato in atti); per contro, è
migliorata la condizione reddituale della CP_1
10 In conclusione, alla luce dei parametri valutativi sopra riassunti, l'assegno dovuto dall' per il mantenimento di ed può essere Pt_1 Per_1 Per_2
rideterminato nell'importo complessivo di Euro 300,00 mensili (Euro 150,00
ciascuno), con decorrenza, nella misura così rideterminata, dal mese di dicembre 2024.
Rimane a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per i detti figli, per la disciplina delle quali si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale.
3. L'onere del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
In sede di separazione consensuale l'onere di rimborso del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, pari ad Euro 241,00 mensili, è
stato posto interamente a carico del marito.
L ha chiesto che tale onere venga ora ripartito nella misura del 50% Pt_1
tra le parti.
La Suprema Corte ha in effetti più volte affermato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale
- il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche.
11 Pertanto, il negozio mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che ne integrano il contenuto tipico, e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi che sono collegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, e che, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi derivanti dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 CC), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili.
In sostanza, ben possono dette pattuizioni convivere nello stesso atto, e tuttavia, esse si configurano come del tutto autonome, per cui diverso ne sarà
il trattamento allorché una delle parti ne chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 CPC o in sede di divorzio.
Dunque, in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, è possibile la modificazione degli accordi medesimi solo riguardo alle clausole aventi causa diretta nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti funzionali a disciplinare ulteriori rapporti ai sensi dell'art. 1372 (cfr. tra le altre Cass. n. 16909/15; cfr. da ultimo anche Cass. S.U. 21761/21).
12 Orbene, le pattuizioni economiche dell'accordo di separazione, e segnatamente quelle relative ai vari prestiti che l' si è assunto l'onere Pt_1
di rimborsare, appaiono funzionali ad assolvere ai doveri di solidarietà
coniugale per il tempo successivo alla separazione, trovando causa in quest'ultima, più che essere volti a regolare reciproci rapporti patrimoniali tra le parti ex art. 1372 CC in occasione della separazione, com'è reso palese dalla premessa del punto 9 dell'accordio citato.
In particolare, delle spese conseguenti si è tenuto conto ai fini della quantificazione dell'assegno previsto per il mantenimento della moglie e dei figli.
Ciò posto, tenuto conto di quanto precedentemente esposto in ordine alla modificata condizione reddituale delle parti, della circostanza che, come dichiarato dal ricorrente, l'onere del rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura in uso alla non si è estinto, per essere molte CP_1
rate ancora insolute (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.24), nonché della disponibilità manifestata dalla stessa alla ripartizione al 50% CP_1
dell'onere del rimborso del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. verbale dell'udienza del 14.5.24), la disciplina della separazione sul punto può essere modificata in tal senso.
Attesa la natura e l'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della resistente,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito
13 di documentazione relativa alla situazione reddituale aggiornata della parte,
come da protocollo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Con nei confronti di e sulle domande Parte_1 Controparte_1
riconvenzionali avanzate dalla resistente, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
25.4.2012 in Ceppaloni tra nato a [...] il Parte_1
30.4.1979, e nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceppaloni, anno 2012,
Parte II, serie A, n. 3;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge
6.3.87 n. 74;
3. conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione alternata secondo le modalità precisate dalle parti all'udienza del 26.6.24, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 29 di ogni mese, un assegno per il Controparte_1
14 mantenimento dei figli minori ed dell'importo di Euro 300,00 Per_1 Per_2
in totale (Euro 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a decorrere, nella misura così rideterminata, dal mese di dicembre 2024;
5. conferma l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere per i figli minori, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
6. pone l'onere di rimborso del mutuo cointestato contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare a carico di ciascuna delle parti nella misura del
50% ciascuno, a decorrere dalla rata di dicembre 2024;
7. rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
8. compensa tra le parti le spese della lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8.11.24
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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