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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10997 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento Cat. A12/2023 – ID. 19433/4^ sez., emesso il giorno 05 luglio 2023 e notificato l'08 agosto 2023, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 06 settembre 2022 nonché ogni atto prodromico, compreso il parere della Commissione
Territoriale di Palermo ivi citato, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del predetto permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il - soggetto munito di legittimazione passiva in Controparte_2
luogo della e della CP_4 Controparte_3
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel
[...] corso del giudizio deducendo l'irricevibilità e l'infondatezza del ricorso;
considerato che entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il decreto del 12 novembre 2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
rilevato che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24 febbraio 2025 – regolarmente comunicato alle parti - è stato, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle predette note, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato deposito di note scritte nel termine assegnato, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
considerato che neppure entro il nuovo termine assegnato con il citato decreto le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
visto l'art. 127 c.p.c. e ritenuto che il predetto comportamento è sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla definizione nel merito del presente giudizio;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia a carico delle parti le spese processuali dalle stesse anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 30\4\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo Il Presidente
Francesco Micela Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10997 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento Cat. A12/2023 – ID. 19433/4^ sez., emesso il giorno 05 luglio 2023 e notificato l'08 agosto 2023, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 06 settembre 2022 nonché ogni atto prodromico, compreso il parere della Commissione
Territoriale di Palermo ivi citato, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del predetto permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il - soggetto munito di legittimazione passiva in Controparte_2
luogo della e della CP_4 Controparte_3
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel
[...] corso del giudizio deducendo l'irricevibilità e l'infondatezza del ricorso;
considerato che entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il decreto del 12 novembre 2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
rilevato che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24 febbraio 2025 – regolarmente comunicato alle parti - è stato, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle predette note, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato deposito di note scritte nel termine assegnato, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
considerato che neppure entro il nuovo termine assegnato con il citato decreto le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
visto l'art. 127 c.p.c. e ritenuto che il predetto comportamento è sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla definizione nel merito del presente giudizio;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia a carico delle parti le spese processuali dalle stesse anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 30\4\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo Il Presidente
Francesco Micela Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.