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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagnin ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, piazza Pontelandolfo 92-94, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosalinda Sartor ed elettivamente domiciliato, ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, presso la casella P.E.C. dell'avv. Sartor
Email_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2036/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza
CONCLUSIONI
Per l'appellante
pagina 1 di 6 Nel merito: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigettarsi le domande tutte come proposte dall'avv. , per i motivi CP_1 esposti;
in subordine, si è chiesta e si chiede una liquidazione “ai minimi” della parcella del legale, su cui non va applicato il 15% in quanto non pattuito e da cui vanno detratti gli acconti;
- spese e competenze di causa rifuse, con accessori, per entrambi i gradi, da addebitarsi all'appellato (con in caso ordine di ripetizione di quanto sarà versato alla controparte in forza della sentenza appellata).
(il refuso “condomino convenuto” è evidentemente un lapsus calami irrilevante e la definizione di controparte “ha riportato delle conclusioni del tutto sconnesse dal procedimento …” non merita commenti).
In subordine: riformarsi quanto meno il capo relativo alle spese processuali considerato che
l'attore in primo grado è stato soccombente, certamente quanto all'omessa decurtazione e contabilizzazione degli acconti.
Per l'appellato
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello, in quanto il mezzo idoneo a impugnare il provvedimento reso nel procedimento speciale instaurato in primo grado, ex art. 281 decies c.p.c., ai sensi degli artt. 14, 3 e 4 d. lgs. n.
150/2011, è il ricorso straordinario per Cassazione;
- accertare e dichiarare la radicale nullità e/o inammissibilità degli asseriti motivi di gravame per l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi imposto dall'art. 342 c.p.c., nonché la non ragionevole probabilità di accoglimento della presente impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 2036/2024 pubblicata il 09.12.2024, emessa dal
Tribunale di Vicenza, oggetto di appello;
- per tutti i motivi dedotti in atto, da intendersi qui integralmente ritrascritti, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
pagina 2 di 6 primo grado in quanto del tutto infondata e non sussistendo i presupposti previsti per legge tanto del fumus, quanto del periculum in mora.
In via principale accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa, rigettare la dispiegata impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2036/2024 pubblicata il 09.12.2024, emessa dal Tribunale di
Vicenza, oggetto di appello.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, sia di primo che di secondo grado;
- con condanna del sig. , ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies, c.p.c., ai sensi degli artt. 14, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 150/2011, depositato il 17 novembre 2023, l'avvocato Controparte_1 conveniva avanti al Tribunale di Vicenza per sentirlo condannare Parte_1 al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 14.591,20, oltre interessi legali, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore del in vari procedimenti che lo avevano coinvolto. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale non negava l'attività svolta dall'avvocato Pt_1 ma affermava che le promesse fatte dal legale nel 2016 non erano state mantenute, che era mancata qualsivoglia pattuizione contrattuale e che il ricorrente non aveva decurtato gli acconti ricevuti pari a complessivi euro
2.033,00.
Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, una liquidazione ai minimi tabellari.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2036/2024, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda del ricorrente, condannando il al pagamento della Pt_1 somma di euro 14.591,20, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando che il Tribunale Pt_1 avrebbe pronunciato ultra petita, senza correttamente decurtare gli acconti pagina 3 di 6 versati, e riproponendo le doglianze formulate nel giudizio di primo grado (“le grandi promesse” rese dal legale prima nel 2015-2016 e poi nel 2020 non erano state mantenute;
la definizione a saldo e stralcio ottenuta non era stata per nulla
“vantaggiosissima”; il professionista non aveva documentato in modo rigoroso l'attività prestata;
era mancata qualsivoglia pattuizione contrattuale).
Si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte, ai sensi degli artt. 351, IV comma, e 281 sexies c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa avanti al Collegio l'udienza del giorno 24 settembre 2025, ore 10.30, assegnando termine sino a otto giorni prima per note conclusionali.
Su istanza congiunta delle parti la Corte ha sostituito detta udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere esaminata la questione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 avente natura assorbente rispetto ai motivi di appello formulati.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata.
L'odierno appellato, avvocato , ha adito il Tribunale di Vicenza Controparte_1 affinché il proprio assistito, venisse condannato al pagamento in Parte_1 suo favore delle spese e degli onorari maturati nel corso di vari procedimenti nei quali lo stesso aveva prestato la propria attività professionale di avvocato.
L'art. 28 legge n. 794/1942 sancisce che l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, può ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti maturati nei confronti del proprio assistito attraverso il procedimento di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., oppure ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
L'avvocato ha agito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, Controparte_1 sicché, in applicazione della norma vigente, stante le modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, il procedimento di primo grado è stato instaurato nelle forme del pagina 4 di 6 procedimento semplificato, ai sensi degli artt. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n.
150/2011.
L'utilizzo di tale procedimento risulta chiaramente dagli atti del fascicolo di primo grado e, in particolare, dall'atto introduttivo, intitolato “RICORSO, EX ART. 281
UNDECIES, C.P.C. ai sensi degli artt. 14, 3 e 4, D.Lgs. n. 150/2011”, e come rilevato dallo stesso appellante (pag. 1 atto di citazione in appello).
L'utilizzo di tale procedimento è corretto in quanto la giurisprudenza di legittimità
è granitica nell'affermare che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del cliente devono essere trattate con la procedura prevista dal d.lgs. n. 150/2011, sia nell'ipotesi in cui la domanda azionata riguardi l'an debeatur, sia nel caso in cui riguardi il quantum. (Cass. n.
4002/2016; Cass. n. 10864/2023).
Nella fattispecie il Giudice di primo grado non ha mutato il rito e ha deciso la causa pronunciando sentenza monocratica, come previsto dall'art. 14, II comma,
d.lgs. 150/2011.
Da ciò consegue che, in applicazione dell'art. 14, IV comma, d.lgs. 150/2011, la sentenza conclusiva del procedimento non è appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Infine, non può essere accolta la domanda formulata dall'appellato di condanna del ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti della mala fede o della Pt_1 colpa grave del predetto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo secondo parametri minimi, senza fase istruttoria, stante la non complessità della questione trattata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2036/2024 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Parte_1 lite del presente grado liquidate in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagnin ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, piazza Pontelandolfo 92-94, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosalinda Sartor ed elettivamente domiciliato, ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, presso la casella P.E.C. dell'avv. Sartor
Email_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2036/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza
CONCLUSIONI
Per l'appellante
pagina 1 di 6 Nel merito: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigettarsi le domande tutte come proposte dall'avv. , per i motivi CP_1 esposti;
in subordine, si è chiesta e si chiede una liquidazione “ai minimi” della parcella del legale, su cui non va applicato il 15% in quanto non pattuito e da cui vanno detratti gli acconti;
- spese e competenze di causa rifuse, con accessori, per entrambi i gradi, da addebitarsi all'appellato (con in caso ordine di ripetizione di quanto sarà versato alla controparte in forza della sentenza appellata).
(il refuso “condomino convenuto” è evidentemente un lapsus calami irrilevante e la definizione di controparte “ha riportato delle conclusioni del tutto sconnesse dal procedimento …” non merita commenti).
In subordine: riformarsi quanto meno il capo relativo alle spese processuali considerato che
l'attore in primo grado è stato soccombente, certamente quanto all'omessa decurtazione e contabilizzazione degli acconti.
Per l'appellato
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello, in quanto il mezzo idoneo a impugnare il provvedimento reso nel procedimento speciale instaurato in primo grado, ex art. 281 decies c.p.c., ai sensi degli artt. 14, 3 e 4 d. lgs. n.
150/2011, è il ricorso straordinario per Cassazione;
- accertare e dichiarare la radicale nullità e/o inammissibilità degli asseriti motivi di gravame per l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi imposto dall'art. 342 c.p.c., nonché la non ragionevole probabilità di accoglimento della presente impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 2036/2024 pubblicata il 09.12.2024, emessa dal
Tribunale di Vicenza, oggetto di appello;
- per tutti i motivi dedotti in atto, da intendersi qui integralmente ritrascritti, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
pagina 2 di 6 primo grado in quanto del tutto infondata e non sussistendo i presupposti previsti per legge tanto del fumus, quanto del periculum in mora.
In via principale accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa, rigettare la dispiegata impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2036/2024 pubblicata il 09.12.2024, emessa dal Tribunale di
Vicenza, oggetto di appello.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, sia di primo che di secondo grado;
- con condanna del sig. , ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies, c.p.c., ai sensi degli artt. 14, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 150/2011, depositato il 17 novembre 2023, l'avvocato Controparte_1 conveniva avanti al Tribunale di Vicenza per sentirlo condannare Parte_1 al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 14.591,20, oltre interessi legali, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore del in vari procedimenti che lo avevano coinvolto. Pt_1
Si costituiva in giudizio il quale non negava l'attività svolta dall'avvocato Pt_1 ma affermava che le promesse fatte dal legale nel 2016 non erano state mantenute, che era mancata qualsivoglia pattuizione contrattuale e che il ricorrente non aveva decurtato gli acconti ricevuti pari a complessivi euro
2.033,00.
Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, una liquidazione ai minimi tabellari.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2036/2024, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda del ricorrente, condannando il al pagamento della Pt_1 somma di euro 14.591,20, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando che il Tribunale Pt_1 avrebbe pronunciato ultra petita, senza correttamente decurtare gli acconti pagina 3 di 6 versati, e riproponendo le doglianze formulate nel giudizio di primo grado (“le grandi promesse” rese dal legale prima nel 2015-2016 e poi nel 2020 non erano state mantenute;
la definizione a saldo e stralcio ottenuta non era stata per nulla
“vantaggiosissima”; il professionista non aveva documentato in modo rigoroso l'attività prestata;
era mancata qualsivoglia pattuizione contrattuale).
Si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte, ai sensi degli artt. 351, IV comma, e 281 sexies c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa avanti al Collegio l'udienza del giorno 24 settembre 2025, ore 10.30, assegnando termine sino a otto giorni prima per note conclusionali.
Su istanza congiunta delle parti la Corte ha sostituito detta udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere esaminata la questione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 avente natura assorbente rispetto ai motivi di appello formulati.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata.
L'odierno appellato, avvocato , ha adito il Tribunale di Vicenza Controparte_1 affinché il proprio assistito, venisse condannato al pagamento in Parte_1 suo favore delle spese e degli onorari maturati nel corso di vari procedimenti nei quali lo stesso aveva prestato la propria attività professionale di avvocato.
L'art. 28 legge n. 794/1942 sancisce che l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, può ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti maturati nei confronti del proprio assistito attraverso il procedimento di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., oppure ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
L'avvocato ha agito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, Controparte_1 sicché, in applicazione della norma vigente, stante le modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, il procedimento di primo grado è stato instaurato nelle forme del pagina 4 di 6 procedimento semplificato, ai sensi degli artt. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n.
150/2011.
L'utilizzo di tale procedimento risulta chiaramente dagli atti del fascicolo di primo grado e, in particolare, dall'atto introduttivo, intitolato “RICORSO, EX ART. 281
UNDECIES, C.P.C. ai sensi degli artt. 14, 3 e 4, D.Lgs. n. 150/2011”, e come rilevato dallo stesso appellante (pag. 1 atto di citazione in appello).
L'utilizzo di tale procedimento è corretto in quanto la giurisprudenza di legittimità
è granitica nell'affermare che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del cliente devono essere trattate con la procedura prevista dal d.lgs. n. 150/2011, sia nell'ipotesi in cui la domanda azionata riguardi l'an debeatur, sia nel caso in cui riguardi il quantum. (Cass. n.
4002/2016; Cass. n. 10864/2023).
Nella fattispecie il Giudice di primo grado non ha mutato il rito e ha deciso la causa pronunciando sentenza monocratica, come previsto dall'art. 14, II comma,
d.lgs. 150/2011.
Da ciò consegue che, in applicazione dell'art. 14, IV comma, d.lgs. 150/2011, la sentenza conclusiva del procedimento non è appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Infine, non può essere accolta la domanda formulata dall'appellato di condanna del ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti della mala fede o della Pt_1 colpa grave del predetto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo secondo parametri minimi, senza fase istruttoria, stante la non complessità della questione trattata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2036/2024 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Parte_1 lite del presente grado liquidate in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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