CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 730/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
Piermassimo Chirulli, presso il cui studio in Cisternino (BR), via
Quattro Novembre n. 95, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Mastrolia, presso il cui studio in Lecce (LE), viale XXV Luglio n. 2/B,
è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione del 21 dicembre 2017, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale il Parte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 249.295,50 oltre IVA o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da riconoscere, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento e da liquidare, ove occorra, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex L.231/2002 a far data da ogni singola scadenza e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese ed onorari, con distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Premesso di avere assunto la gestione del servizio di igiene ambientale, consistente “nella raccolta, trasporto, conferimento ai centri di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati. Recupero delle frazioni di raccolta differenziata- gestione-spazzamento strade e servizi complementari” per conto del , in forza Parte_1
di contratto di appalto rep. 4047 del 28 dicembre 2012, espletando tale servizio fino al dicembre 2014 in esecuzione del predetto contratto ed in seguito, dal gennaio 2015 al giugno 2016, in forza di determinazioni di proroghe tecniche del contratto stesso emesse dal
Dirigente del settore ed infine dal luglio 2016 al luglio 2017 in forza di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 co.V D.lgs. 267/2000,
l'attrice ha assunto di essere creditrice del suddetto della Pt_1 complessiva somma di € 439.543,16, limitando tuttavia la richiesta in questa sede - per ragioni di giurisdizione - alla minor somma di €
249.295,50 oltre IVA, relativa ai crediti maturati in forza di una valida convenzione o di una proroga tecnica e segnatamente: quanto ad €
54.463,41 oltre IVA, quale corrispettivo stabilito dall'art. 2 della
2 convenzione del 16.8.2016 per la gestione del centro raccolta comunale, relativamente ai canoni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017, dei quali solo il primo era stato in parte pagato;
quanto ad € 194.832,00 (importo calcolato sulla base delle tariffe chilometriche applicate ai percorsi esterni come desunti dall'Automobile Club Italia a norma dell'art. 27 del contratto di appalto ) oltre IVA a titolo di maggiori oneri per il trasporto oltre la distanza massima stabilita nel contratto per il conferimento dei
FORSU maturati per il periodo dal 14 marzo 2013 e fino a giugno
2016, epoca in cui la frazione umida era stata trasportata presso
l'impianto di compostaggio sito in Modugno di proprietà della
[...]
posto a distanza di km 84 dal Comune di e CP_2 Parte_1
dunque ad una distanza eccendente i km fra il punto di raccolta e quello di conferimento, entro i quali il costo del trasporto era compreso nell'offerta.
Costituitosi in giudizio in data 15 maggio 2018, il convenuto Pt_1
ha chiesto il rigetto delle avverse domande perché inammissibili ed infondate ed ha spiegato domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto dichiararsi che l'attrice è sua debitrice della somma di €
259.567,50 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o, in via subordinata, determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex L.231 del 2002
a far data da ogni singola scadenza al saldo, vittoria delle spese di lite.
L' convenuto ha contrastato la richiesta di corresponsione CP_3
di maggiori somme per il conferimento dei FORSU oltre i 50 km, sostenendo che le somme pretese non fossero dovute con riferimento alla frazione organica, perché esclusa dal comma IV dell'art. 27 del contratto e dall'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto.
In via subordinata il appaltante ha sostenuto la infondatezza Pt_1 dell'avversa pretesa rilevando che la , nel Progetto tecnico- CP_1
Relazione tecnica generale presentato in sede di gara, aveva dichiarato di poter disporre di un impianto privato autorizzato di compostaggio presso il quale avrebbe potuto conferire la frazione
3 organica qualora non fosse stato disponibile un impianto pubblico, circostanza che aveva contribuito a farle aggiudicare l'appalto, in quanto il trasporto in tal caso sarebbe stato a carico dell'appaltatore.
In via ulteriormente subordinata, il ha Parte_1 contestato l'entità della pretesa rilevando che la società attrice aveva richiesto la somma di €.4,00 per ogni chilometro percorso oltre i 30 e non già oltre i 50 indicati in contratto nonché per la genericità dei parametri posti a base del suo calcolo per non essere stato precisato dalla società attrice: se l'importo era calcolato per la sola andata o anche per il ritorno;
quale la tariffa Aci applicata;
quali gli automezzi utilizzati per il trasporto.
Quanto alla somma di € 54.463,41, richiesta a titolo di corrispettivo stabilito nella convenzione invocata, il convenuto rilevava Pt_1
che i costi per la gestione del Centro Comunale Raccolta era ricompresa nel corrispettivo offerto in sede di gara.
Relativamente alla domandava riconvenzionale, l'Ente civico ha addotto che la predetta società non aveva adempiuto alla previsione contrattuale di cui all'art.31 secondo la quale il ricavato dai Consorzi di Filiera CONAI “sarà a vantaggio dell'aggiudicatario per una quota annua del 25% del ricavato quale elemento incentivante;
una quota del 50% sarà desinato al miglioramento del servizio da concordare tra comune ed appaltatore”, laddove nel caso di specie
l'appaltatrice aveva illegittimamente trattenuto la quasi totalità del predetto corrispettivo CONAI.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti.
All'udienza del 17 dicembre 2020 per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Brindisi ha riservato la causa a sentenza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 223/2022, pubblicata il 18.02.2022, il Tribunale di
Brindisi, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 somma di € 83.074,16 oltre IVA, a titolo di rimborso spese di trasporto
FORSU per il periodo dal 14 marzo 2013 al giugno 2016, nonché della
4 somma di € 54.463,41 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per la gestione del Centro Comunale Raccolta per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017, il tutto oltre interessi di mora ex art. 5, comma 2, D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231; dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal
[...]
; condannava inoltre il al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € Parte_2
800,00 per le borsuali ed € 8.030,00 per compensi oltre il 15% per rimb. forf., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. Domenico
Mastrolia dichiaratosi anticipatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art 27 del Contratto e dell'art. 28 del Capitolato d'appalto; violazione e falsa applicazione dell'art. 183
e degli All. C e D alla parte IV del dlgs. n. 152 del 2006.
Contraddittorietà e irragionevolezza manifesta.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la
Frazione Organica (FORSU) dei rifiuti urbani quale rifiuto non riciclabile così escludendo per tale tipologia di rifiuto l'applicazione dell'art. 27, comma 4, del contratto di appalto.
Secondo il il diritto al rimborso per i maggiori Parte_1
oneri di trasporto sostenuti dalla non sarebbe dovuto, in CP_1 quanto il comma 4 dell'art. 27 esclude il rimborso per tipologie di rifiuti quali “plastica, carta, vetro, ingombranti, vegetali, rottami ferrosi, legno, alluminio, eccetera”, dovendosi ricomprendere nella locuzione “eccetera” anche la frazione organica, ciò in quanto anche tale tipologia di rifiuto rientra tra i rifiuti da recuperare.
Il motivo è infondato.
5 L'interpretazione sostenuta dall'appellante non trova riscontro né nel testo della clausola, né nella sua ratio né nella normativa ambientale.
L'art. 27, comma 4, del contratto di appalto stabilisce che non sono rimborsabili le spese di trasporto relative ad una elencazione esemplificativa di determinati materiali: plastica, carta, vetro, ingombranti, vegetali, rottami ferrosi, legno, alluminio ecc.
Tali frazioni sono comunemente qualificate come rifiuti “secchi riciclabili”, destinati al recupero di materia attraverso filiere industriali di selezione e trattamento.
La FORSU è, invece, destinata al compostaggio -che non è un vero e proprio “riciclo di materia- trattandosi di rifiuto organico biodegradabile e non di materia prima riutilizzabile (come carta o plastica, ad esempio).
Ed invero, l'art. 183, comma 1, lett. d), d.lgs. 152/2006 distingue chiaramente i “rifiuti organici” (scarti alimentari derivanti da mense e cucine, come tali soggetti a fenomeni di veloce decadimento e putrefazione, buttati nelle apposite raccolte differenziate) dalle
“materie prime recuperabili” (carta, vetro, plastica, metalli ecc.) destinate ad un reale circuito industriale di riciclo.
La FORSU, pur “organica”, è tuttavia destinata a diventare compost
(trattamento che avviene attraverso processi biologici e non meccanici), e, dunque, non rientra nell'elenco esemplificativo di cui all'art. 27, comma 4, del contratto di appalto.
Del resto, se la volontà delle parti fosse stata quella di escludere anche la FORSU, sarebbero stati inseriti esplicitamente, così come fatto per la “frazione organica vegetale”, i “rifiuti organici” o “frazione organica umida” nell'elenco, cosa che però non è avvenuta.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente escluso che la frazione organica umida (FORSU) rientri nell'elencazione di cui all'art. 27, comma 4, del contratto d'appalto, che, peraltro, non può essere inclusa nemmeno analogicamente nel generico riferimento finale “ecc”, da interpretarsi restrittivamente alla luce dei principi generali in tema di obbligazioni e tutela dell'equilibrio contrattuale,
6 trattandosi di clausola derogatoria del diritto al rimborso dell'appaltatore (art. 1362 c.c.).
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione del Capitolato d'appalto e del Contratto. Omessa pronuncia su un punto determinante della questione”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non contestati i presupposti del rimborso richiesto da per il CP_1
trasporto della frazione organica (FORSU), in considerazione del fatto che il non avrebbe mai negato che l'unico impianto idoneo e Pt_1
più vicino per il conferimento della FORSU fosse quello situato a
Modugno, gestito da e che tale impianto si Controparte_2
trovasse a oltre 50 km di distanza, come previsto dagli artt. 27 e 28 del contratto e del capitolato.
Il sostiene che sarebbe stata in quanto Pt_1 CP_1
appaltatrice, a doversi fare carico dei costi per il trasporto della frazione organica, in quanto si sarebbe impegnata a smaltire tale rifiuto presso un impianto privato del quale aveva la disponibilità, come si evincerebbe dalla lettura della Relazione Tecnica.
Il motivo è infondato.
Tale ricostruzione non trova conferma nella documentazione contrattuale.
L'esigenza di conferire la FORSU presso l'impianto di Modugno era legata all'assenza di strutture più prossime, circostanza non contestata dal né smentita nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
La scelta dell'impianto, dunque, non fu arbitraria ma imposta da condizioni di fatto, in relazione alle quali l'amministrazione appellante non ha fornito alcuna alternativa.
Inoltre, in nessun passaggio della Relazione Tecnica allegata all'offerta la Società ha mai assunto l'obbligo di coprire a proprio carico i costi del trasporto della FORSU.
Anzi, è documentato che ha effettuato il conferimento presso CP_1
l'unico impianto di compostaggio più vicino e disponibile, quello di
Modugno, e che ciò è avvenuto con il pieno consenso del che, Pt_1
7 peraltro, non ha provato l'esistenza di strutture alternative più prossime.
Né può sostenersi che vi sia stata una violazione del principio di fissità dell'offerta o dei criteri di buon andamento, posto che non CP_1
aveva individuato un impianto vincolante nella propria offerta tecnica, né si era impegnata a sostenere costi aggiuntivi non previsti dal contratto.
La clausola richiamata nella Relazione Tecnica (“qualora non fosse disponibile un impianto pubblico di compostaggio, la scrivente, previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, potrà conferire la frazione organica….presso un impianto privato autorizzato di cui ha la disponibilità”) non implica un'assunzione unilaterale di costi, ma solo la possibilità di ricorrere in alternativa a impianti privati, e comunque previa autorizzazione comunale.
Nel caso concreto, invece, è stato utilizzato un impianto pubblico, con l'assenso implicito dell'Ente che non ha mai contestato né la scelta
(destinazione FORSU all'impianto di Modugno), né la sua distanza superiore ai 50 km (84 km), né, infine, i costi ad essa collegati;
mentre ha documentato il servizio svolto in base all'unica opzione CP_1
disponibile.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. Civ. Omessa pronuncia su un punto determinante della questione”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Brindisi ha consentito a di modificare la domanda su un punto CP_1
determinante (quantum pretesa) con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.
Invero, secondo la tesi del era precluso alla Società Pt_1 modificare con tale memoria l'ammontare del preteso debito del a titolo di rimborso delle spese di traporto. Pt_1
A dire dell'appellante, il quantum creditorio poteva essere modificato dall'attrice solo con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Il motivo è infondato.
8 La Società ha solo ridotto il credito (da € 194.832,00 a € 83.074,16) per correggere un errore materiale (erronea considerazione di franchigia di 30 km invece di 50 km).
Tale rettifica, lungi dal costituire una mutatio libelli (non introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio, ovvero una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo, radicalmente differente) rappresenta una mera rideterminazione (riduzione) dell'importo, peraltro a favore dell'odierno appellante, del tutto ammissibile.
Ed invero, una diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi ed immutati i fatti costitutivi a supporto della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e quindi non potrà parlarsi di “domanda nuova” (Cass. n. 834/2019). CP_ Nessun diritto di difesa dell' Locale è stato, dunque, violato.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per errata valutazione del quantum”, in subordine, il contesta la Pt_1 determinazione dell'importo richiesto da e riconosciuto da CP_1
Tribunale (€ 83.074,16 oltre IVA) a titolo di maggiori oneri per il trasporto oltre la distanza stabilita nel contratto per il conferimento della FORSU.
Il motivo è infondato.
E' stato accertato sulla base di documentazione puntualmente prodotta e non oggetto di specifica contestazione, che il conferimento della
FORSU avveniva presso l'impianto pubblico di di Controparte_2
Modugno, ubicato a 84 km di distanza dal Comune di . Parte_1
In applicazione dell'art. 27 del contratto di appalto, il rimborso era dovuto per la sola tratta eccedente i 50 km, pari dunque a 34 km a viaggio -andata e ritorno- da computarsi secondo le tariffe ACI
(2,00/km).
La ha ricalcolato la propria pretesa secondo tale Parte_3
criterio, fornendo prova della spesa attraverso produzione dei formulari FIR, delle carte di circolazione dei veicoli impiegati e della documentazione kilometrica.
9 L'amministrazione comunale, per contro, non ha sollevato alcuna eccezione in odine alla distanza percorsa, alla tipologia dei mezzi utilizzati o al metodo di calcolo adottato.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto provata la somma richiesta.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione del Bando di gara;
del Contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2012 e della Convenzione sottoscritta in data 16 agosto
2016. Contraddittorietà e difetto di motivazione” l'appellante contesta altresì la condanna al pagamento del corrispettivo previsto dalla
Convenzione del 16 agosto 2016 per la Gestione del Centro di
Raccolta Comunale (€ 54.463,41).
Il comune sostiene che tale attività rientrasse nelle obbligazioni contrattuali già remunerate con il corrispettivo dell'appalto originario.
Il motivo è infondato.
Tale tesi è smentita sia dalla circostanza che la specifica Convenzione
è successiva alla scadenza del contratto principale (sottoscritta in data
16 agosto con previsione di un corrispettivo mensile di € 11.261,12 oltre IVA), sia dal fatto che, nel periodo in questione (luglio 2016- luglio 2017), il servizio era reso non più in esecuzione del contratto d'appalto originario, ormai scaduto, ma sulla base di ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000) con le quali si è provveduto a prorogare il solo servizio standard di igiene urbana.
In effetti, dall'analisi del contratto d'appalto e dei suoi allegati non emerge alcuna clausola che disciplini la gestione operativa del CCR
(apertura al pubblico, personale dedicato, controllo accessi, gestione registri ecc..), né si rinviene la previsione di un corrispettivo separato o di una voce economica riferibile a tale attività.
L'appalto, infatti, regolava esclusivamente i servizi ordinari di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento, lavaggio, ecc.
Gli eventuali riferimenti al Centro di Raccolta sono generici e si riferiscono unicamente al conferimento di rifiuti da parte della Società, senza contemplare la gestione aperta al pubblico.
10 La gestione del Centro è stata invece regolata da una convenzione autonoma, sottoscritta il 16 agosto 2016.
Con detta Convenzione si è provveduto a disciplinare in modo specifico la durata del servizio, le modalità esecutive e il relativo corrispettivo, riconoscendo all'attività del Centro una regolamentazione distinta, giustificata dalla sua autonomia funzionale e organizzativa.
Il CCR, infatti, essendo luogo fisico con propri costi (personale, pulizie, gestione rifiuti speciali) non può essere considerato mero accessorio del servizio base di raccolta stradale, bensì attività autonoma, da retribuire separatamente.
La scelta delle parti di stipulare un accordo distinto per la gestione del
Centro conferma l'intenzione di escluderla dal perimetro del contratto scaduto e di trattarla come prestazione aggiuntiva.
Durante il periodo di proroga, è vero che il ha emanato Pt_1
ordinanze contingibili per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;
tuttavia, tali provvedimenti non disciplinavano la gestione del
CCR, non prevedevano un corrispettivo separato e non assorbivano la prestazione oggetto della Convenzione autonoma.
In ogni caso, le ordinanze sindacali non avrebbero potuto modificare unilateralmente l'assetto economico-contrattuale o imporre prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
Quindi in mancanza di una regolazione specifica nelle ordinanze e nel contratto originario, l'unico titolo regolatore della gestione del CCR è la Convenzione del 2016, la cui validità non è stata contestata né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale.
Anzi, risulta che il ha eseguito la Convenzione versando un Pt_1 acconto di € 1842,12 nel mese di Marzo 2017; questo pagamento, mai contestato, unito al fatto che l'amministrazione ha beneficiato per mesi del servizio senza mai sollevare eccezioni, vale come comportamento concludente.
Le stesse fatture prodotte da non risultano, inoltre, mai CP_1
formalmente contestate.
11 Ne consegue che il rapporto giuridico concernente la gestione del centro trova fondamento esclusivo nella volontà negoziale successiva delle parti espressa nella convenzione 2016, che prevale su qualsiasi interpretazione estensiva del contratto di appalto originario.
E', dunque, legittima la condanna al pagamento dei canoni da marzo a luglio 2017 per un importo di € 54.463,41 oltre IVA.
Con il sesto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 168-bis c.p.c.
Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'Ente locale perché proposta oltre i termini di legge.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal essendo stata proposta oltre i Pt_1
termini perentori di cui agli art. 166 e 167 c.p.c.
Ed invero, la costituzione processuale del risulta avvenuta Pt_1 tardivamente rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, con conseguente preclusione alla proposizione di domande nuove.
Il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., infatti, non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale deve sempre avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione (sul punto la giurisprudenza è costante: Cass. 22.01.2015 n. 1127; Cass. 30.01.2017
n. 2299; Cass. 03.02.2020 n. 2394).
Sul punto, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 c.p.c.
(Cort. Cost: ord. n. 461/1997; ord. n. 174/2013).
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1. Rigetta l'appello;
12 2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione;
3. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 730/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
Piermassimo Chirulli, presso il cui studio in Cisternino (BR), via
Quattro Novembre n. 95, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Mastrolia, presso il cui studio in Lecce (LE), viale XXV Luglio n. 2/B,
è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione del 21 dicembre 2017, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale il Parte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 249.295,50 oltre IVA o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da riconoscere, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento e da liquidare, ove occorra, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex L.231/2002 a far data da ogni singola scadenza e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese ed onorari, con distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Premesso di avere assunto la gestione del servizio di igiene ambientale, consistente “nella raccolta, trasporto, conferimento ai centri di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati. Recupero delle frazioni di raccolta differenziata- gestione-spazzamento strade e servizi complementari” per conto del , in forza Parte_1
di contratto di appalto rep. 4047 del 28 dicembre 2012, espletando tale servizio fino al dicembre 2014 in esecuzione del predetto contratto ed in seguito, dal gennaio 2015 al giugno 2016, in forza di determinazioni di proroghe tecniche del contratto stesso emesse dal
Dirigente del settore ed infine dal luglio 2016 al luglio 2017 in forza di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 co.V D.lgs. 267/2000,
l'attrice ha assunto di essere creditrice del suddetto della Pt_1 complessiva somma di € 439.543,16, limitando tuttavia la richiesta in questa sede - per ragioni di giurisdizione - alla minor somma di €
249.295,50 oltre IVA, relativa ai crediti maturati in forza di una valida convenzione o di una proroga tecnica e segnatamente: quanto ad €
54.463,41 oltre IVA, quale corrispettivo stabilito dall'art. 2 della
2 convenzione del 16.8.2016 per la gestione del centro raccolta comunale, relativamente ai canoni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017, dei quali solo il primo era stato in parte pagato;
quanto ad € 194.832,00 (importo calcolato sulla base delle tariffe chilometriche applicate ai percorsi esterni come desunti dall'Automobile Club Italia a norma dell'art. 27 del contratto di appalto ) oltre IVA a titolo di maggiori oneri per il trasporto oltre la distanza massima stabilita nel contratto per il conferimento dei
FORSU maturati per il periodo dal 14 marzo 2013 e fino a giugno
2016, epoca in cui la frazione umida era stata trasportata presso
l'impianto di compostaggio sito in Modugno di proprietà della
[...]
posto a distanza di km 84 dal Comune di e CP_2 Parte_1
dunque ad una distanza eccendente i km fra il punto di raccolta e quello di conferimento, entro i quali il costo del trasporto era compreso nell'offerta.
Costituitosi in giudizio in data 15 maggio 2018, il convenuto Pt_1
ha chiesto il rigetto delle avverse domande perché inammissibili ed infondate ed ha spiegato domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto dichiararsi che l'attrice è sua debitrice della somma di €
259.567,50 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o, in via subordinata, determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex L.231 del 2002
a far data da ogni singola scadenza al saldo, vittoria delle spese di lite.
L' convenuto ha contrastato la richiesta di corresponsione CP_3
di maggiori somme per il conferimento dei FORSU oltre i 50 km, sostenendo che le somme pretese non fossero dovute con riferimento alla frazione organica, perché esclusa dal comma IV dell'art. 27 del contratto e dall'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto.
In via subordinata il appaltante ha sostenuto la infondatezza Pt_1 dell'avversa pretesa rilevando che la , nel Progetto tecnico- CP_1
Relazione tecnica generale presentato in sede di gara, aveva dichiarato di poter disporre di un impianto privato autorizzato di compostaggio presso il quale avrebbe potuto conferire la frazione
3 organica qualora non fosse stato disponibile un impianto pubblico, circostanza che aveva contribuito a farle aggiudicare l'appalto, in quanto il trasporto in tal caso sarebbe stato a carico dell'appaltatore.
In via ulteriormente subordinata, il ha Parte_1 contestato l'entità della pretesa rilevando che la società attrice aveva richiesto la somma di €.4,00 per ogni chilometro percorso oltre i 30 e non già oltre i 50 indicati in contratto nonché per la genericità dei parametri posti a base del suo calcolo per non essere stato precisato dalla società attrice: se l'importo era calcolato per la sola andata o anche per il ritorno;
quale la tariffa Aci applicata;
quali gli automezzi utilizzati per il trasporto.
Quanto alla somma di € 54.463,41, richiesta a titolo di corrispettivo stabilito nella convenzione invocata, il convenuto rilevava Pt_1
che i costi per la gestione del Centro Comunale Raccolta era ricompresa nel corrispettivo offerto in sede di gara.
Relativamente alla domandava riconvenzionale, l'Ente civico ha addotto che la predetta società non aveva adempiuto alla previsione contrattuale di cui all'art.31 secondo la quale il ricavato dai Consorzi di Filiera CONAI “sarà a vantaggio dell'aggiudicatario per una quota annua del 25% del ricavato quale elemento incentivante;
una quota del 50% sarà desinato al miglioramento del servizio da concordare tra comune ed appaltatore”, laddove nel caso di specie
l'appaltatrice aveva illegittimamente trattenuto la quasi totalità del predetto corrispettivo CONAI.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti.
All'udienza del 17 dicembre 2020 per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Brindisi ha riservato la causa a sentenza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 223/2022, pubblicata il 18.02.2022, il Tribunale di
Brindisi, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 somma di € 83.074,16 oltre IVA, a titolo di rimborso spese di trasporto
FORSU per il periodo dal 14 marzo 2013 al giugno 2016, nonché della
4 somma di € 54.463,41 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per la gestione del Centro Comunale Raccolta per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017, il tutto oltre interessi di mora ex art. 5, comma 2, D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231; dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal
[...]
; condannava inoltre il al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € Parte_2
800,00 per le borsuali ed € 8.030,00 per compensi oltre il 15% per rimb. forf., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. Domenico
Mastrolia dichiaratosi anticipatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art 27 del Contratto e dell'art. 28 del Capitolato d'appalto; violazione e falsa applicazione dell'art. 183
e degli All. C e D alla parte IV del dlgs. n. 152 del 2006.
Contraddittorietà e irragionevolezza manifesta.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la
Frazione Organica (FORSU) dei rifiuti urbani quale rifiuto non riciclabile così escludendo per tale tipologia di rifiuto l'applicazione dell'art. 27, comma 4, del contratto di appalto.
Secondo il il diritto al rimborso per i maggiori Parte_1
oneri di trasporto sostenuti dalla non sarebbe dovuto, in CP_1 quanto il comma 4 dell'art. 27 esclude il rimborso per tipologie di rifiuti quali “plastica, carta, vetro, ingombranti, vegetali, rottami ferrosi, legno, alluminio, eccetera”, dovendosi ricomprendere nella locuzione “eccetera” anche la frazione organica, ciò in quanto anche tale tipologia di rifiuto rientra tra i rifiuti da recuperare.
Il motivo è infondato.
5 L'interpretazione sostenuta dall'appellante non trova riscontro né nel testo della clausola, né nella sua ratio né nella normativa ambientale.
L'art. 27, comma 4, del contratto di appalto stabilisce che non sono rimborsabili le spese di trasporto relative ad una elencazione esemplificativa di determinati materiali: plastica, carta, vetro, ingombranti, vegetali, rottami ferrosi, legno, alluminio ecc.
Tali frazioni sono comunemente qualificate come rifiuti “secchi riciclabili”, destinati al recupero di materia attraverso filiere industriali di selezione e trattamento.
La FORSU è, invece, destinata al compostaggio -che non è un vero e proprio “riciclo di materia- trattandosi di rifiuto organico biodegradabile e non di materia prima riutilizzabile (come carta o plastica, ad esempio).
Ed invero, l'art. 183, comma 1, lett. d), d.lgs. 152/2006 distingue chiaramente i “rifiuti organici” (scarti alimentari derivanti da mense e cucine, come tali soggetti a fenomeni di veloce decadimento e putrefazione, buttati nelle apposite raccolte differenziate) dalle
“materie prime recuperabili” (carta, vetro, plastica, metalli ecc.) destinate ad un reale circuito industriale di riciclo.
La FORSU, pur “organica”, è tuttavia destinata a diventare compost
(trattamento che avviene attraverso processi biologici e non meccanici), e, dunque, non rientra nell'elenco esemplificativo di cui all'art. 27, comma 4, del contratto di appalto.
Del resto, se la volontà delle parti fosse stata quella di escludere anche la FORSU, sarebbero stati inseriti esplicitamente, così come fatto per la “frazione organica vegetale”, i “rifiuti organici” o “frazione organica umida” nell'elenco, cosa che però non è avvenuta.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente escluso che la frazione organica umida (FORSU) rientri nell'elencazione di cui all'art. 27, comma 4, del contratto d'appalto, che, peraltro, non può essere inclusa nemmeno analogicamente nel generico riferimento finale “ecc”, da interpretarsi restrittivamente alla luce dei principi generali in tema di obbligazioni e tutela dell'equilibrio contrattuale,
6 trattandosi di clausola derogatoria del diritto al rimborso dell'appaltatore (art. 1362 c.c.).
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione del Capitolato d'appalto e del Contratto. Omessa pronuncia su un punto determinante della questione”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non contestati i presupposti del rimborso richiesto da per il CP_1
trasporto della frazione organica (FORSU), in considerazione del fatto che il non avrebbe mai negato che l'unico impianto idoneo e Pt_1
più vicino per il conferimento della FORSU fosse quello situato a
Modugno, gestito da e che tale impianto si Controparte_2
trovasse a oltre 50 km di distanza, come previsto dagli artt. 27 e 28 del contratto e del capitolato.
Il sostiene che sarebbe stata in quanto Pt_1 CP_1
appaltatrice, a doversi fare carico dei costi per il trasporto della frazione organica, in quanto si sarebbe impegnata a smaltire tale rifiuto presso un impianto privato del quale aveva la disponibilità, come si evincerebbe dalla lettura della Relazione Tecnica.
Il motivo è infondato.
Tale ricostruzione non trova conferma nella documentazione contrattuale.
L'esigenza di conferire la FORSU presso l'impianto di Modugno era legata all'assenza di strutture più prossime, circostanza non contestata dal né smentita nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
La scelta dell'impianto, dunque, non fu arbitraria ma imposta da condizioni di fatto, in relazione alle quali l'amministrazione appellante non ha fornito alcuna alternativa.
Inoltre, in nessun passaggio della Relazione Tecnica allegata all'offerta la Società ha mai assunto l'obbligo di coprire a proprio carico i costi del trasporto della FORSU.
Anzi, è documentato che ha effettuato il conferimento presso CP_1
l'unico impianto di compostaggio più vicino e disponibile, quello di
Modugno, e che ciò è avvenuto con il pieno consenso del che, Pt_1
7 peraltro, non ha provato l'esistenza di strutture alternative più prossime.
Né può sostenersi che vi sia stata una violazione del principio di fissità dell'offerta o dei criteri di buon andamento, posto che non CP_1
aveva individuato un impianto vincolante nella propria offerta tecnica, né si era impegnata a sostenere costi aggiuntivi non previsti dal contratto.
La clausola richiamata nella Relazione Tecnica (“qualora non fosse disponibile un impianto pubblico di compostaggio, la scrivente, previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, potrà conferire la frazione organica….presso un impianto privato autorizzato di cui ha la disponibilità”) non implica un'assunzione unilaterale di costi, ma solo la possibilità di ricorrere in alternativa a impianti privati, e comunque previa autorizzazione comunale.
Nel caso concreto, invece, è stato utilizzato un impianto pubblico, con l'assenso implicito dell'Ente che non ha mai contestato né la scelta
(destinazione FORSU all'impianto di Modugno), né la sua distanza superiore ai 50 km (84 km), né, infine, i costi ad essa collegati;
mentre ha documentato il servizio svolto in base all'unica opzione CP_1
disponibile.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. Civ. Omessa pronuncia su un punto determinante della questione”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Brindisi ha consentito a di modificare la domanda su un punto CP_1
determinante (quantum pretesa) con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.
Invero, secondo la tesi del era precluso alla Società Pt_1 modificare con tale memoria l'ammontare del preteso debito del a titolo di rimborso delle spese di traporto. Pt_1
A dire dell'appellante, il quantum creditorio poteva essere modificato dall'attrice solo con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Il motivo è infondato.
8 La Società ha solo ridotto il credito (da € 194.832,00 a € 83.074,16) per correggere un errore materiale (erronea considerazione di franchigia di 30 km invece di 50 km).
Tale rettifica, lungi dal costituire una mutatio libelli (non introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio, ovvero una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo, radicalmente differente) rappresenta una mera rideterminazione (riduzione) dell'importo, peraltro a favore dell'odierno appellante, del tutto ammissibile.
Ed invero, una diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi ed immutati i fatti costitutivi a supporto della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e quindi non potrà parlarsi di “domanda nuova” (Cass. n. 834/2019). CP_ Nessun diritto di difesa dell' Locale è stato, dunque, violato.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per errata valutazione del quantum”, in subordine, il contesta la Pt_1 determinazione dell'importo richiesto da e riconosciuto da CP_1
Tribunale (€ 83.074,16 oltre IVA) a titolo di maggiori oneri per il trasporto oltre la distanza stabilita nel contratto per il conferimento della FORSU.
Il motivo è infondato.
E' stato accertato sulla base di documentazione puntualmente prodotta e non oggetto di specifica contestazione, che il conferimento della
FORSU avveniva presso l'impianto pubblico di di Controparte_2
Modugno, ubicato a 84 km di distanza dal Comune di . Parte_1
In applicazione dell'art. 27 del contratto di appalto, il rimborso era dovuto per la sola tratta eccedente i 50 km, pari dunque a 34 km a viaggio -andata e ritorno- da computarsi secondo le tariffe ACI
(2,00/km).
La ha ricalcolato la propria pretesa secondo tale Parte_3
criterio, fornendo prova della spesa attraverso produzione dei formulari FIR, delle carte di circolazione dei veicoli impiegati e della documentazione kilometrica.
9 L'amministrazione comunale, per contro, non ha sollevato alcuna eccezione in odine alla distanza percorsa, alla tipologia dei mezzi utilizzati o al metodo di calcolo adottato.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto provata la somma richiesta.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione del Bando di gara;
del Contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2012 e della Convenzione sottoscritta in data 16 agosto
2016. Contraddittorietà e difetto di motivazione” l'appellante contesta altresì la condanna al pagamento del corrispettivo previsto dalla
Convenzione del 16 agosto 2016 per la Gestione del Centro di
Raccolta Comunale (€ 54.463,41).
Il comune sostiene che tale attività rientrasse nelle obbligazioni contrattuali già remunerate con il corrispettivo dell'appalto originario.
Il motivo è infondato.
Tale tesi è smentita sia dalla circostanza che la specifica Convenzione
è successiva alla scadenza del contratto principale (sottoscritta in data
16 agosto con previsione di un corrispettivo mensile di € 11.261,12 oltre IVA), sia dal fatto che, nel periodo in questione (luglio 2016- luglio 2017), il servizio era reso non più in esecuzione del contratto d'appalto originario, ormai scaduto, ma sulla base di ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000) con le quali si è provveduto a prorogare il solo servizio standard di igiene urbana.
In effetti, dall'analisi del contratto d'appalto e dei suoi allegati non emerge alcuna clausola che disciplini la gestione operativa del CCR
(apertura al pubblico, personale dedicato, controllo accessi, gestione registri ecc..), né si rinviene la previsione di un corrispettivo separato o di una voce economica riferibile a tale attività.
L'appalto, infatti, regolava esclusivamente i servizi ordinari di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento, lavaggio, ecc.
Gli eventuali riferimenti al Centro di Raccolta sono generici e si riferiscono unicamente al conferimento di rifiuti da parte della Società, senza contemplare la gestione aperta al pubblico.
10 La gestione del Centro è stata invece regolata da una convenzione autonoma, sottoscritta il 16 agosto 2016.
Con detta Convenzione si è provveduto a disciplinare in modo specifico la durata del servizio, le modalità esecutive e il relativo corrispettivo, riconoscendo all'attività del Centro una regolamentazione distinta, giustificata dalla sua autonomia funzionale e organizzativa.
Il CCR, infatti, essendo luogo fisico con propri costi (personale, pulizie, gestione rifiuti speciali) non può essere considerato mero accessorio del servizio base di raccolta stradale, bensì attività autonoma, da retribuire separatamente.
La scelta delle parti di stipulare un accordo distinto per la gestione del
Centro conferma l'intenzione di escluderla dal perimetro del contratto scaduto e di trattarla come prestazione aggiuntiva.
Durante il periodo di proroga, è vero che il ha emanato Pt_1
ordinanze contingibili per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;
tuttavia, tali provvedimenti non disciplinavano la gestione del
CCR, non prevedevano un corrispettivo separato e non assorbivano la prestazione oggetto della Convenzione autonoma.
In ogni caso, le ordinanze sindacali non avrebbero potuto modificare unilateralmente l'assetto economico-contrattuale o imporre prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
Quindi in mancanza di una regolazione specifica nelle ordinanze e nel contratto originario, l'unico titolo regolatore della gestione del CCR è la Convenzione del 2016, la cui validità non è stata contestata né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale.
Anzi, risulta che il ha eseguito la Convenzione versando un Pt_1 acconto di € 1842,12 nel mese di Marzo 2017; questo pagamento, mai contestato, unito al fatto che l'amministrazione ha beneficiato per mesi del servizio senza mai sollevare eccezioni, vale come comportamento concludente.
Le stesse fatture prodotte da non risultano, inoltre, mai CP_1
formalmente contestate.
11 Ne consegue che il rapporto giuridico concernente la gestione del centro trova fondamento esclusivo nella volontà negoziale successiva delle parti espressa nella convenzione 2016, che prevale su qualsiasi interpretazione estensiva del contratto di appalto originario.
E', dunque, legittima la condanna al pagamento dei canoni da marzo a luglio 2017 per un importo di € 54.463,41 oltre IVA.
Con il sesto motivo d'appello, rubricato “Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 168-bis c.p.c.
Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'Ente locale perché proposta oltre i termini di legge.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal essendo stata proposta oltre i Pt_1
termini perentori di cui agli art. 166 e 167 c.p.c.
Ed invero, la costituzione processuale del risulta avvenuta Pt_1 tardivamente rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, con conseguente preclusione alla proposizione di domande nuove.
Il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., infatti, non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale deve sempre avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione (sul punto la giurisprudenza è costante: Cass. 22.01.2015 n. 1127; Cass. 30.01.2017
n. 2299; Cass. 03.02.2020 n. 2394).
Sul punto, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 c.p.c.
(Cort. Cost: ord. n. 461/1997; ord. n. 174/2013).
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1. Rigetta l'appello;
12 2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione;
3. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
13