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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/08/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 405/2025 promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. da:
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Cortesini (C.F.: C.F._2 [...]
) e Francesco Cortesini (C.F.: ), ed C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lodi (lo), Via Callisto Piazza n. 29; ricorrenti nei confronti di:
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_5 resistente contumace
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare per le causali di cui in premessa: Dato atto che con atto a Rogito Notaio del 05.04.2024 (doc.3) è già stato sciolto Per_1
e risolto consensualmente l'atto di acquisto della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile de quo in capo a , dichiararsi risolto, con effetto retroattivo per Parte_3 inadempimento, per fatto e colpa di ex art. 1453, 1458 e segg. c.c., il contratto CP_1 inter-partes stipulato tra i ricorrenti e e la convenuta , Parte_1 Parte_2 CP_1 con atto a Rogito Notaio in data 02.10.2013 n. 49260/15992 di rep., in relazione Per_1 all'acquisto effettuato da della restante quota di ½ rimasta a suo nome della CP_1 nuda proprietà dei seguenti immobili: In Comune di San Rocco al Porto, via Don Minzoni n. 1:
- appartamento ad uso abitazione interno n. 21 posto al piano terzo con annessa cantina al piano terra, il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati - foglio 25 mappale 736 sub. 21, categoria A/3, classe 3, vani 6, Rendita Euro 223,11; Coerenze, all'intorno:
pagina 1 di 5 dell'appartamento: altro appartamento, cortile comune, altro appartamento, enti comuni;
della cantina: corridoio comune, cantine nn. 20, 12 e 22. Intendendosi di conseguenza i venditori ricorrenti e ripristinati Parte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di vendita nella proprietà e nel possesso della quota di ½ degli immobili venduti in nuda proprietà a e quindi continuando a rimanere titolari CP_1 del diritto stesso in base ai sui primitivi titoli, e cioè all'atto di compravendita, con il quale i medesimi avevano acquistato per la proprietà superficiaria gli immobili in oggetto, e precisamente: atto in data 11 aprile 2000 n. 33775/6635 di rep. Notaio Per_1 registrato a Codogno il 26 aprile 2000 al n. 288 serie IV , trascritto a Lodi il 04 maggio 2000 al NN. 7055/4074; Ordinandosi al competente Conservatore dei R.R.I.I. di Lodi di procedere alle debite trascrizioni dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. Spese e compensi di causa rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone alle eventuali istanze istruttorie avversarie inammissibili e irrilevanti, con riserva di dedurre prove contrarie anche orali per interrogatorio formale e testi nei termini di legge ex art. 281 duodecies co.4 cpc”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 7.03.2025, i Sig.ri Parte_1 ed hanno domandato, la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. del contratto di Parte_2 compravendita della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile di seguito identificato, stipulato con in data 2.10.2013 con atto a rogito Notaio n. CP_1 Per_1
49260/15992 di repertorio. In particolare, a fondamento delle proprie domande, in punto di fatto, i ricorrenti hanno dedotto:
- con atto a rogito Notaio in data 02.10.2013 n. 49260/15992 di rep., i ricorrenti, Per_1 pensionati, hanno venduto ai nipoti sig.ri e (fratelli) la nuda Parte_3 CP_1 proprietà superficiaria del seguente unico immobile di loro proprietà, riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio, con diritto di accrescimento tra loro: immobile sito in S. Rocco al Porto (LO), via Don Minzoni n. 1/A, distinto al Catasto fabbricati col mappale 736 sub 21 foglio 25;
- il prezzo è stato pattuito per la somma di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), da pagarsi dilazionato in 80 (ottanta) rate da euro 500,00 ciascuna scadenti al 2 di ogni mese dal 2 novembre 2013 al 2 luglio 2020, risultato del tutto insoluto in quanto a tutt'oggi non è stata pagata alcuna rata;
- inutili sono risultati i numerosi solleciti di pagamento e messe in mora;
- soltanto il nipote ha aderito alla definizione bonaria della vertenza con i Parte_3
pagina 2 di 5 nonni, rinunciando al proprio acquisto come da successivo atto a rogito Notaio in Per_1 data 05.04.2024 n. 63105 Rep. e 27925 fasc.;
- il contratto, pertanto, nei confronti del nipote, si è risolto con effetto retroattivo, intendendosi i venditori e ripristinati, con decorrenza dalla data Parte_1 Parte_2 dell'atto di vendita, nella proprietà e nel possesso della quota di ½ (un mezzo) degli immobili venduti, e quindi continuando a rimanere titolari del diritto stesso in base ai loro primitivi titoli (atto a rogito Notaio in data 11 aprile 2000 n. 33775/6635 Rep., Per_1 registrato a Codogno il 26 aprile 2000 al n. 288 serie IV , trascritto a Lodi il 04 maggio 2000 ai NN. 7055/4074);
- nelle more, la sig.ra non è mai addivenuta al pari del fratello a tale conclusione CP_1 di risoluzione bonaria e consensuale, vista la propria inadempienza al versamento delle rate di prezzo sopra precisate. Nel procedimento così instauratosi, pur ritualmente citata, la resistente non si è costituita in giudizio, ed all'udienza del 6.06.2025, rilevata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. In tale sede, parte ricorrente ha insistito come in atti, chiedendo di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 23.07.2025, assegnando i relativi termini alle parti per il deposito delle note scritte.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di parte resistente Parte ricorrente domanda la declaratoria di risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. del contratto di compravendita della quota di ½ della nuda proprietà superficiaria dell'immobile di seguito identificato, stipulato con in data 2.10.2013 con atto a CP_1 rogito Notaio n. 49260/15992 di repertorio, a seguito di grave inadempimento di Per_1 parte resistente. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate. In via preliminare, va ricordato in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o da altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Ciò posto, osserva questo giudicante che parte ricorrente, a dimostrazione della consistenza pagina 3 di 5 della sua pretesa, ha prodotto il contratto di compravendita stipulato tra le parti, avente a oggetto il trasferimento della quota di ½ della nuda proprietà superficiaria di fabbricato ad uso abitazione sito in S. Rocco al Porto (LO), via Don Minzoni n. 1/A, riportante la clausola relativa alla modalità di pagamento del corrispettivo, da cui si evince che il prezzo era stato convenuto in Euro 40.000,00, dilazionato in 80 rate mensili di Euro 500,00 ciascuna, da novembre 2013 a luglio 2020, nonché le diffide inviate alla resistente (cfr. docc. 1 e 2 allegati al ricorso). Detta produzione documentale, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dei ricorrenti in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico degli stessi, avendo invero dimostrato l'esistenza del contratto ed allegato l'inadempimento della controparte. Spettava, quindi, alla resistente l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento della sua obbligazione e, dunque, dell'avvenuto pagamento del prezzo o del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa, essendo la stessa rimasta contumace. Appare pertanto evidente, alla luce delle suddette risultanze, che parte resistente non abbia versato l'importo di Euro 40.000,00 e, dunque, l'intero corrispettivo fissato dalle parti per l'acquisto della porzione dell'immobile. Si tratta, nel caso di specie, di un inadempimento grave, poiché non è stato osservato il principale obbligo che è previsto per l'acquirente di un bene, che è quello del pagamento del prezzo. Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, a seguito del grave inadempimento di attesa sia la gravità dell'inadempimento CP_1
(concernente l'integralità del prezzo di vendita), che l' imputabilità dello stesso. A seguito della risoluzione, altresì, deve emettersi un ordine al conservatore di annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto dispositivo. Giova precisare, poi, che la risoluzione per inadempimento rimuove ex tunc gli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ristabilendo tra le parti la situazione antecedente al momento della conclusione dello stesso: nel caso in cui il contratto risolto avesse prodotto effetti traslativi, come accaduto in concreto nella vicenda che ci occupa, il dante causa ritorna automaticamente titolare del diritto trasferito con effetto retroattivo.
3. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, attesa la scarsa complessità della controversia e la difesa svolta, esclusa la fase istruttoria, non espletata – devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti con atto in data 2.10.2013 a rogito Notaio n. Per_1
49260/15992 di repertorio, a seguito del grave inadempimento della Sig.ra CP_1
pagina 4 di 5 CP_1
2) ordina all'Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che CP_1 liquida in Euro 2.526,89 (di cui Euro 826,89 per spese documentate ed Euro 1.700,00 per compensi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. 3 c.p.c. Lodi, 7.08.2025.
Il Giudice Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Cortesini (C.F.: C.F._2 [...]
) e Francesco Cortesini (C.F.: ), ed C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lodi (lo), Via Callisto Piazza n. 29; ricorrenti nei confronti di:
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_5 resistente contumace
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare per le causali di cui in premessa: Dato atto che con atto a Rogito Notaio del 05.04.2024 (doc.3) è già stato sciolto Per_1
e risolto consensualmente l'atto di acquisto della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile de quo in capo a , dichiararsi risolto, con effetto retroattivo per Parte_3 inadempimento, per fatto e colpa di ex art. 1453, 1458 e segg. c.c., il contratto CP_1 inter-partes stipulato tra i ricorrenti e e la convenuta , Parte_1 Parte_2 CP_1 con atto a Rogito Notaio in data 02.10.2013 n. 49260/15992 di rep., in relazione Per_1 all'acquisto effettuato da della restante quota di ½ rimasta a suo nome della CP_1 nuda proprietà dei seguenti immobili: In Comune di San Rocco al Porto, via Don Minzoni n. 1:
- appartamento ad uso abitazione interno n. 21 posto al piano terzo con annessa cantina al piano terra, il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati - foglio 25 mappale 736 sub. 21, categoria A/3, classe 3, vani 6, Rendita Euro 223,11; Coerenze, all'intorno:
pagina 1 di 5 dell'appartamento: altro appartamento, cortile comune, altro appartamento, enti comuni;
della cantina: corridoio comune, cantine nn. 20, 12 e 22. Intendendosi di conseguenza i venditori ricorrenti e ripristinati Parte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di vendita nella proprietà e nel possesso della quota di ½ degli immobili venduti in nuda proprietà a e quindi continuando a rimanere titolari CP_1 del diritto stesso in base ai sui primitivi titoli, e cioè all'atto di compravendita, con il quale i medesimi avevano acquistato per la proprietà superficiaria gli immobili in oggetto, e precisamente: atto in data 11 aprile 2000 n. 33775/6635 di rep. Notaio Per_1 registrato a Codogno il 26 aprile 2000 al n. 288 serie IV , trascritto a Lodi il 04 maggio 2000 al NN. 7055/4074; Ordinandosi al competente Conservatore dei R.R.I.I. di Lodi di procedere alle debite trascrizioni dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. Spese e compensi di causa rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone alle eventuali istanze istruttorie avversarie inammissibili e irrilevanti, con riserva di dedurre prove contrarie anche orali per interrogatorio formale e testi nei termini di legge ex art. 281 duodecies co.4 cpc”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 7.03.2025, i Sig.ri Parte_1 ed hanno domandato, la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. del contratto di Parte_2 compravendita della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile di seguito identificato, stipulato con in data 2.10.2013 con atto a rogito Notaio n. CP_1 Per_1
49260/15992 di repertorio. In particolare, a fondamento delle proprie domande, in punto di fatto, i ricorrenti hanno dedotto:
- con atto a rogito Notaio in data 02.10.2013 n. 49260/15992 di rep., i ricorrenti, Per_1 pensionati, hanno venduto ai nipoti sig.ri e (fratelli) la nuda Parte_3 CP_1 proprietà superficiaria del seguente unico immobile di loro proprietà, riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio, con diritto di accrescimento tra loro: immobile sito in S. Rocco al Porto (LO), via Don Minzoni n. 1/A, distinto al Catasto fabbricati col mappale 736 sub 21 foglio 25;
- il prezzo è stato pattuito per la somma di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), da pagarsi dilazionato in 80 (ottanta) rate da euro 500,00 ciascuna scadenti al 2 di ogni mese dal 2 novembre 2013 al 2 luglio 2020, risultato del tutto insoluto in quanto a tutt'oggi non è stata pagata alcuna rata;
- inutili sono risultati i numerosi solleciti di pagamento e messe in mora;
- soltanto il nipote ha aderito alla definizione bonaria della vertenza con i Parte_3
pagina 2 di 5 nonni, rinunciando al proprio acquisto come da successivo atto a rogito Notaio in Per_1 data 05.04.2024 n. 63105 Rep. e 27925 fasc.;
- il contratto, pertanto, nei confronti del nipote, si è risolto con effetto retroattivo, intendendosi i venditori e ripristinati, con decorrenza dalla data Parte_1 Parte_2 dell'atto di vendita, nella proprietà e nel possesso della quota di ½ (un mezzo) degli immobili venduti, e quindi continuando a rimanere titolari del diritto stesso in base ai loro primitivi titoli (atto a rogito Notaio in data 11 aprile 2000 n. 33775/6635 Rep., Per_1 registrato a Codogno il 26 aprile 2000 al n. 288 serie IV , trascritto a Lodi il 04 maggio 2000 ai NN. 7055/4074);
- nelle more, la sig.ra non è mai addivenuta al pari del fratello a tale conclusione CP_1 di risoluzione bonaria e consensuale, vista la propria inadempienza al versamento delle rate di prezzo sopra precisate. Nel procedimento così instauratosi, pur ritualmente citata, la resistente non si è costituita in giudizio, ed all'udienza del 6.06.2025, rilevata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. In tale sede, parte ricorrente ha insistito come in atti, chiedendo di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 23.07.2025, assegnando i relativi termini alle parti per il deposito delle note scritte.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di parte resistente Parte ricorrente domanda la declaratoria di risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. del contratto di compravendita della quota di ½ della nuda proprietà superficiaria dell'immobile di seguito identificato, stipulato con in data 2.10.2013 con atto a CP_1 rogito Notaio n. 49260/15992 di repertorio, a seguito di grave inadempimento di Per_1 parte resistente. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate. In via preliminare, va ricordato in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o da altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Ciò posto, osserva questo giudicante che parte ricorrente, a dimostrazione della consistenza pagina 3 di 5 della sua pretesa, ha prodotto il contratto di compravendita stipulato tra le parti, avente a oggetto il trasferimento della quota di ½ della nuda proprietà superficiaria di fabbricato ad uso abitazione sito in S. Rocco al Porto (LO), via Don Minzoni n. 1/A, riportante la clausola relativa alla modalità di pagamento del corrispettivo, da cui si evince che il prezzo era stato convenuto in Euro 40.000,00, dilazionato in 80 rate mensili di Euro 500,00 ciascuna, da novembre 2013 a luglio 2020, nonché le diffide inviate alla resistente (cfr. docc. 1 e 2 allegati al ricorso). Detta produzione documentale, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dei ricorrenti in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico degli stessi, avendo invero dimostrato l'esistenza del contratto ed allegato l'inadempimento della controparte. Spettava, quindi, alla resistente l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento della sua obbligazione e, dunque, dell'avvenuto pagamento del prezzo o del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa, essendo la stessa rimasta contumace. Appare pertanto evidente, alla luce delle suddette risultanze, che parte resistente non abbia versato l'importo di Euro 40.000,00 e, dunque, l'intero corrispettivo fissato dalle parti per l'acquisto della porzione dell'immobile. Si tratta, nel caso di specie, di un inadempimento grave, poiché non è stato osservato il principale obbligo che è previsto per l'acquirente di un bene, che è quello del pagamento del prezzo. Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, a seguito del grave inadempimento di attesa sia la gravità dell'inadempimento CP_1
(concernente l'integralità del prezzo di vendita), che l' imputabilità dello stesso. A seguito della risoluzione, altresì, deve emettersi un ordine al conservatore di annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto dispositivo. Giova precisare, poi, che la risoluzione per inadempimento rimuove ex tunc gli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ristabilendo tra le parti la situazione antecedente al momento della conclusione dello stesso: nel caso in cui il contratto risolto avesse prodotto effetti traslativi, come accaduto in concreto nella vicenda che ci occupa, il dante causa ritorna automaticamente titolare del diritto trasferito con effetto retroattivo.
3. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, attesa la scarsa complessità della controversia e la difesa svolta, esclusa la fase istruttoria, non espletata – devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti con atto in data 2.10.2013 a rogito Notaio n. Per_1
49260/15992 di repertorio, a seguito del grave inadempimento della Sig.ra CP_1
pagina 4 di 5 CP_1
2) ordina all'Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che CP_1 liquida in Euro 2.526,89 (di cui Euro 826,89 per spese documentate ed Euro 1.700,00 per compensi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. 3 c.p.c. Lodi, 7.08.2025.
Il Giudice Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5