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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 173/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025;
- Rilevato che qualora il decreto ingiuntivo sia già stato munito della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione della stessa può essere sospesa allorché ricorrano gravi motivi;
- Considerato, infatti, che la delibazione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione non implica né un riesame della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. né una valutazione circa la sussistenza, in negativo, delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c. con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ma al contrario, siffatta valutazione presuppone l'indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto;
- rilevato che, nel caso di specie, il documento n.32 depositato in sede monitoria può considerarsi un valido riconoscimento di debito da parte della società opponente;
- considerato, infatti, che l'atto di riconoscimento di debito non esige formule speciali e può essere contenuto anche in una mera, generica dichiarazione di volontà; esso inoltre può risultare anche implicitamente da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo;
- considerato altresì che le doglianze dedotte da parte opponente relative al cantiere del Condominio
Siusy erano già note all'opponente nel momento in cui è stata sottoscritta la scrittura privata all'interno della quale vi è il riconoscimento di debito e non vi è alcun riferimento alle stesse nella suddetta scrittura;
- rilevato, infine, che le doglianze in merito agli altri cantieri sono allo stato sfornite di ogni prova documentale e comunque collegate a danni solo futuri che la parte opponente deduce possano verificarsi a suo carico;
-
PQM
- letto l'art. 649 c.p.c., rigetta l' istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rimettendo le parti alla prima udienza che sarà confermata o posticipata all'esisto delle verifiche preliminari.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 1
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025;
- Rilevato che qualora il decreto ingiuntivo sia già stato munito della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione della stessa può essere sospesa allorché ricorrano gravi motivi;
- Considerato, infatti, che la delibazione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione non implica né un riesame della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. né una valutazione circa la sussistenza, in negativo, delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c. con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ma al contrario, siffatta valutazione presuppone l'indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto;
- rilevato che, nel caso di specie, il documento n.32 depositato in sede monitoria può considerarsi un valido riconoscimento di debito da parte della società opponente;
- considerato, infatti, che l'atto di riconoscimento di debito non esige formule speciali e può essere contenuto anche in una mera, generica dichiarazione di volontà; esso inoltre può risultare anche implicitamente da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo;
- considerato altresì che le doglianze dedotte da parte opponente relative al cantiere del Condominio
Siusy erano già note all'opponente nel momento in cui è stata sottoscritta la scrittura privata all'interno della quale vi è il riconoscimento di debito e non vi è alcun riferimento alle stesse nella suddetta scrittura;
- rilevato, infine, che le doglianze in merito agli altri cantieri sono allo stato sfornite di ogni prova documentale e comunque collegate a danni solo futuri che la parte opponente deduce possano verificarsi a suo carico;
-
PQM
- letto l'art. 649 c.p.c., rigetta l' istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rimettendo le parti alla prima udienza che sarà confermata o posticipata all'esisto delle verifiche preliminari.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 1