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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Katia Agnès Giuliani ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Germanico 172, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difesa dall' avv. Antonio Giuseppe D'Agostino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 113, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, n. 1260/2021 pubblicata il 09.02.2021e notificata l'11.02.2021
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto nel Parte_1 marzo del 1993 dall' di con la qualifica di Controparte_1 CP_1 funzionario, e di essere stato successivamente inquadrato, a far data dal 1 ° settembre 1993, nel ruolo di Dirigente dei Servizi Economali, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro l' al fine di CP_2 sentire: “1) accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento posto in essere dall' sin dal febbraio 2014, o dalla Controparte_1 diversa data ritenuta di giustizia, concretizzatosi nella dequalificazione professionale attuata nei confronti del ricorrente, come dedotta nel ricorso per violazione degli art. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost.; 2) ordinare all' in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 CP_1 pro tempore, di adibire il ricorrente nelle funzioni dirigenziali di propria appartenenza (di coordinamento e gestione dei Servizi Economali) o ad altre equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza sino al gennaio 2014; condannare l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, come analiticamente dedotti in ricorso, di tipo patrimoniale e non patrimoniale per la illegittima condotta aziendale comprendendovi: a) la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi in misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni mese di dequalificazione, sulla base di € 6.381,86 mensili a partire dal febbraio 2014 o altra data ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
b) il danno biologico, nella misura di
€ 422.410,72, o comunque alla diversa somma che verrà accertata anche a mezzo CTU, o da valutarsi in via equitativa c) il danno non patrimoniale: a) alla dignità, b) all'immagine, c) all'identità personale, d) all'integrità morale della persona in sé per sé considerata, e) il danno esistenziale, danni tutti da quantificarsi in via equitativa. 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire la retribuzione di posizione pari ad € 3.050,26 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il periodo dal 01.03.2016 al 04.07.2016,
2 e conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.594,64, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di risultato relativa agli anni 2014 e 2015, e conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.757 ,38, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutato ex art. 429 cpc.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali.”
L'attuale parte appellante rappresentava, in fatto, di aver svolto la mansione di
Dirigente dei Servizi Economali dal 1° settembre 1993 sino al la fine del 1996; di essere stato poi trasferito dal 1997 sino al 21 gennaio 1999 alla dirigenza dell'Ufficio Ammissioni, e successivamente alla dirigenza del settore economato, mantenendo per tutto il periodo il medesimo trattamento economico e normativo.
Deduceva, poi, di aver subito un demansionamento tra il febbraio del 1999 ed il
31 dicembre 1999, quando, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e della riorganizzazione dell' , lo stesso veniva posto fuori dalla pianta organica CP_1 per lo svolgimento di compiti estranei alle proprie mansioni.
Esponeva di essere stato licenziato per eccedenza del personale in data 20 gennaio
2000 e poi reintegrato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19097/2003, ma di essere stato poi nuovamente demansionato sino all'aprile del 2007, fino ad essere ancora licenziato in data 16 aprile 2008, licenziamento che veniva dichiarato illegittimo con sentenza 6196/2009.
Deduceva da ultimo che, in data 13 dicembre 2011, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione con l' , dove, a fronte delle sue rinunce a tutte le pretese e CP_1 contestazioni in merito al rapporto in essere ed ai giudizi conclusi e pendenti, la parte datoriale si era obbligata ad affidargli l'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, fuori pianta organica, ai sensi dell'art. 19 comma 10 d.lgs. 165/2001.
Lamentava che, tuttavia, a decorrere dal febbraio del 2014, in aperta violazione degli accordi suddetti, veniva nuovamente sollevato dal ruolo dirigenziale assegnatogli e collocato in una posizione di studio avente ad oggetto il
3 coordinamento delle attività amministrative legate al funzionamento dell'istituendo comitato di consulenza (con delibera 74 del 31 gennaio 2014), assegnazione successivamente prorogata (con delibera 2 del 7 gennaio 2016).
Sosteneva l'intervenuta attribuzione di un incarico vuoto di contenuti, il conseguente demansionamento e la compromissione della professionalità acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto il rivendicava il diritto ad essere assegnato Pt_1 alle funzioni dirigenziali di cui al verbale di conciliazione, anche per il periodo successivo al 2014, con conseguenti richieste di natura risarcitoria per l'inadempimento datoriale, nei termini di cui alle conclusioni avanzate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l' resistente che, contestando quanto dedotto ed CP_1 eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e dell'espletata CTU medico-legale, ha ritenuto infondato il ricorso così statuendo: “- rigetta il ricorso;
dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dall'avv. D'Agostino Antonio Giuseppe;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- dispone la liquidazione delle spese per la ctu medico-legale come da separato decreto”
In particolare, il Giudice di prime cure: i) ha affermato, sulla scorta della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica e degli orientamenti più recenti della Corte di legittimità, che alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non anche un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento dell'incarico; ii) ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al caso di specie, ribadendo che “in mancanza di un obbligo di equivalenza delle mansioni per il dirigente pubblico, non può sostenersi che la mancata assegnazione di un incarico equivalente a quello in precedenza ricoperto costituisca automaticamente fonte di danno risarcibile, in quanto la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio non determina un demansionamento (da ultimo Cass. 9 aprile 2018, n. 8674), salvo che l'attribuzione dell'incarico di studio, pur se astrattamente legittima, sia attuata con modalità tali da configurare un inadempimento contrattuale per la compromissione della professionalità del lavoratore, anche nella forma della
4 perdita di chance, o per la lesione della sua dignità professionale iii) ha affermato che il ricorrente, non aveva diritto ad invocare la diretta applicazione di quanto disposto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 6196/2009, con la quale lo stesso aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al ripristino della precedente posizione dirigenziale, in quanto la suddetta decisione aveva formato anch'essa oggetto di espressa rinuncia nel verbale di conciliazione;
iv) ha ritenuto che, la durata biennale dell'incarico dirigenziale menzionato nell'accordo transattivo (ed il successivo conferimento degli incarichi di studio)
“non può ritenersi contrario ai principi di diritto vigenti;
né può ritenersi che il mancato rinnovo di quello specifico incarico dirigenziale potesse configurarsi in termini di violazione del verbale di conciliazione”, non sussistendo alcun diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo di quello stesso incarico scaduto, né
l'attribuzione di altro incarico avente il medesimo contenuto, bensì soltanto il diritto all'assegnazione di altro incarico dirigenziale, come di fatto è avvenuto;
v) ha rilevato che la legittimità dell'affidamento di tale incarico avrebbe potuto essere posta in discussione solo in ragione delle modalità concrete di attribuzione dello stesso, e dare luogo ad un eventuale risarcimento del danno, anche nella forma del danno da perdita di chance, solo qualora tale incarico avesse dato luogo ad uno svuotamento della professionalità del lavoratore, ma che tale svuotamento non era stato adeguatamente provato dal ricorrente e che “la valutazione complessiva dei documenti complessivamente prodotti da entrambe le parti, in uno con la mancata contestazione specifica di tale compendio probatorio, ha evidenziato che, a decorrere dal 2014, nel legittimo esercizio delle proprie potestà datoriali, la parte convenuta ha attribuito al ricorrente anche incarichi dirigenziali di studio, i quali non si sono rivelati con evidente certezza, idonei ad acclarare uno svuotamento della sua professionalità; difatti, risultano essere stati realizzati atti ed attività connessi ai lavori del comitato oggetto del primo incarico dirigenziale, nonché assegnazione di risorse umane per lo svolgimento
e il coordinamento dell'incarico assegnato nel 2016” ed ancora che “pertanto, non avendo la parte onerata dato prova specifica e concreta di un inadempimento inteso nei rigorosi termini di cui alla giurisprudenza di legittimità, anche più recente, non è dato ritenere che nell'arco temporale successivo alla cessazione dell'incarico assegnato al ricorrente, in attuazione della conciliazione sottoscritta con il datore di lavoro, vi sia stato un
5 comportamento datoriale contrario a buona fede e correttezza, tale da qualificarsi in termini di demansionamento risarcibile, secondo i canoni normativi ed interpretativi sopra esposti.”; vi) esaminate le conclusioni della
CTU, in base alla quale è stato accertato che “la gravità del quadro clinico- disfunzionale globale sia in gran parte da addebitare ai comportamenti datoriali ante 2011, ma che gli accadimenti successivi possano aver provocato un aggravamento del quadro clinico probabilmente all'epoca non ancora stabilizzato in senso definitivo… in misura del 2-3%”, ha dichiarato che “in ogni caso, deve ritenersi che anche tale percentuale minima di danno non possa essere riconosciuta risarcibile, in ragione delle argomentazioni che precedono in punto di diritto e sull'accertamento in fatto, in conseguenza delle quali non si può ritenere che tale danno possa essere ricondotto al demansionamento lamentato ed oggetto del presente giudizio, inteso in termini di svuotamento della professionalità del lavoratore”, “ a prescindere dal richiamo che il ctu ha espressamente fatto nelle sue valutazioni medico-legali, a termini come
“demansionamento e prevaricazioni, sui quali ogni valutazione di tipo tecnico- giuridico non può che essere demandata a questo giudice”; vii) alla luce delle sopra esposte argomentazioni ha rigettato pertanto tutte le domande risarcitorie proposte dal ricorrente, in quanto fondate sul presupposto demansionamento, ritenuto insussistente;
viii) ha rigettato poi la domanda volta ad ottenere la retribuzione di posizione per il periodo compreso tra il 1° marzo 2016 ed il 4 luglio 2016, durante il quale il ricorrente era rimasto privo di incarico, ritenendo che “con riferimento a tale pretesa, la parte convenuta, ha contestato che il mancato pagamento fosse derivante da fatto non imputabile alla parte datoriale, in conseguenza del concomitante commissariamento da parte della Regione
Lazio, avvenuto a decorrere dal marzo 2016, e ha documentato l'assenza del ricorrente per malattia e ferie da aprile sino al giugno 2016, epoca di attribuzione di nuovo incarico”, e che conseguentemente, essendo la retribuzione di posizione un trattamento accessorio correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità, la mancata prestazione dell'attività lavorativa non avrebbe potuto consentire per il periodo lamentato, il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento accessorio. Ha poi ritenuto che “in ogni caso, non può ritenersi contrario a buona fede e correttezza il comportamento della parte datoriale che ha contravvenuto ai propri doveri,
6 non attribuendo al dirigente nuovo incarico, alla scadenza del precedente.
Difatti, la pacifica situazione eccezionale di commissariamento dell'istituto, valutata congiuntamente al ridotto lasso temporale intercorso fra l'insediamento del commissario straordinario e il conferimento del nuovo incarico (di soli quattro mesi), deve ritenersi non valutabile in termini di inadempimento imputabile.”; ix) ha rigettato altresì la domanda relativa alla richiesta della retribuzione di risultato relativa agli anni 2014-2015, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Fondi “la parte convenuta ha prodotto in giudizio la relazione che il ricorrente ha redatto sugli obiettivi prefissati per
l'anno 2014 e 2015, in cui dettagliatamente analizza l'attività svolta, facendo riferimento a specifiche e puntuali attività di coordinamento, tutte oggetto del contratto afferente all'incarico affidato, che pertanto, smentiscono la dedotta inattività forzosa a cui sarebbe stato costretto, e in cui mai fa riferimento alla denunciata genericità nonché irraggiungibilità e, quindi, alla impossibilità del raggiungimento, invece indicata nel presente giudizio quale esclusivo motivo di doglianza e presupposto del diritto all'erogazione della spettanza retributiva” e che “alcuna violazione procedurale sia stata specificatamente dimostrata, a fronte di una sottoscrizione degli obiettivi per entrambe le annualità da parte del ricorrente, nonché in ragione della generica deduzione dei vizi della procedura stessa”.
Con atto di appello ha censurato detta decisione per i seguenti Parte_1 motivi: I) erronea esclusione del diritto soggettivo al ripristino e mantenimento della funzione dirigenziale II) erronea esclusione del risarcimento dei danni;
III) erronea esclusione del diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo in via Controparte_1 preliminare l'astensione del Presidente rel. ai sensi dell'art. 51 u.c. c.p.c e nel merito il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza appellata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è solo parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
In via preliminare, la richiesta di astensione, formulata ai sensi dell'art. 51 u.c.
c.p.c. è destituita di ogni fondamento.
L'aver giudicato in un precedente procedimento tra le stesse parti non rientra tra i casi di astensione obbligatoria e che nel caso di specie, non sussistono le “gravi
7 ragioni di convenienza” richieste dall'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c.
La questione, peraltro, aderendo alla più recente e consolidata interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe neanche farsi rientrare nelle ipotesi di cui al 4° co. all'art. 51 c.p.c. che statuisce “l'obbligo del giudice di astenersi se ha dato consiglio, prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo”, in quanto è stato chiarito che “il predetto obbligo di astensione sancito nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo, ha come ratio la garanzia di alterità del giudice chiamato a decidere in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda, nel medesimo processo;
pertanto, non sussiste ove il giudice sia chiamato a decidere [ndr. come nel caso in esame] in un nuovo e distinto processo, ancorché riguardante le stesse parti e pure se implicante la risoluzione di identiche questioni”(Cass. 22930 del 29.9.17; Cass. 15268 del 5.06.2019).
Fra l'altro la questione già vagliata è stata oggetto di conciliazione ed aveva implicato l'applicazione di norme non più vigenti ed inapplicabili all'attuale preteso ulteriore demansionamento.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, sarebbe giunto al rigetto del ricorso, sull'erroneo presupposto della mancanza del diritto soggettivo al ripristino della funzione dirigenziale in capo al Fondi, omettendo di considerare che lo stesso fosse invece già stato accertato con la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6196/2009 che aveva espressamente riconosciuto il “diritto soggettivo perfetto del ricorrente al ripristino della posizione dirigenziale” e che proprio in conseguenza di tale accertamento, le parti avrebbero poi sottoscritto l'accordo di conciliazione con la quale l' si era obbligato ad affidargli CP_1
“l'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei Servizi Economali, ai sensi dell'art. 19 co. 10 d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 22 e 41 CCNL Dirigenti
Regioni ed Enti Locali 1994-1997 a far data dal 1.2.2012”.
Lamenta l'appellante che, al di là della qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto o meno, il primo Giudice avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda risarcitoria, avendo lo stesso compiutamente dedotto, allegato e provato tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante censura altresì l'erroneità della
8 pronuncia nella parte in cui il Tribunale, senza tenere in adeguata considerazione le deduzioni e le allegazioni del ricorrente, ha ritenuto legittimo il conferimento dei successivi incarichi di studio, equiparandoli alla precedente posizione dirigenziale, ed ha omesso di valutare lo svuotamento della professionalità del ricorrente derivante da tali incarichi, risultati, nei fatti, privi di reale contenuto.
In sintesi, il primo Giudice avrebbe errato nel non riconoscere la dequalificazione professionale subita dal ad opera dell' , in violazione dei principi Pt_1 CP_2 sanciti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., nonché dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
L'articolato motivo non risulta meritevole di accoglimento.
Il Fondi si limita, a ben vedere, ad una mera riproduzione di quanto allegato e dedotto nel ricorso introduttivo, senza tenere in adeguato conto le considerazioni e motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
L'appellante, infatti, non fornisce alcun argomento idoneo ad inficiare la valutazione in termini di assenza di profili di illegittimità nella condotta datoriale come affermata nella sentenza, finendo per insistere su una personale rappresentazione dei fatti che si sottrae dall'obbligato e puntuale confronto con le ragioni della decisione.
Il primo Giudice, in modo logico e coerente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta essersi ampiamente pronunciato sul diritto al ripristino della posizione dirigenziale riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
6196/2009, escludendo, a ragione, la possibilità di una sua diretta applicazione, in quanto la stessa pronuncia risultava essere stata espressamente inserita nel verbale di conciliazione con il quale, giova ribadire, il aveva rinunciato in Pt_1 maniera tombale a tutte le pretese avanzate nei giudizi definiti e pendenti relativi a tutto il rapporto di lavoro intercorso con l' , sino al momento CP_2 dell'avvenuta sottoscrizione del verbale.
Ciò posto, risulta condivisibile la decisione del primo giudice laddove ha rigettato la richiesta del ricorrente volta al riconoscimento del proprio diritto ad essere assegnato alle funzioni dirigenziali di coordinamento e di gestione dei Servizi economali (indicate nel verbale di conciliazione) anche per il periodo successivo al 2014.
Non sussiste in capo all'appellante una situazione giuridica soggettiva stabilizzata in sentenza, ultrattiva, che lo leggimiti ad utilizzare quella statuizione come immodificabile e resistente alle sopravvenienze.
9 L' convenuto risulta aver dato corso a quanto pattuito con il verbale di CP_1 conciliazione e, scaduto il termine del primo incarico, lungi dall'essere stato inadempiente, ha fatto corretta applicazione del'art. 19 del TUPI espressamente richiamato in quel verbale di accordo, in base al quale ai dirigenti, anche quelli di prima fascia, possono essere affidati sia la titolarità di uffici dirigenziali sia funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali, così come previsto dal comma 10 del citato articolo (nel testo sostituito dall'art. 3, comma
1, lettera I, della legge n. 145/2002).
A tale regola generale non deroga la disciplina collettiva.
Per come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla gravata sentenza, infatti, la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della dirigenza di tipo funzionale, e che proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, è stato affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass.,
n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Ed è proprio da tale scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale ed il conferimento dell'incarico, che è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale.
La Suprema Corte (Cass. n. 12678 del 2016), ha poi espressamente specificato che “non è configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale……. e che alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto
l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò…. di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità
10 acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico” (cfr., Cass., nn.
11790 del 2015, 3880 del 2006, 3929 del 2007, 13867 del 2014).
Va quindi escluso che la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n.
165 del 2001 possa integrare un demansionamento, proprio perché la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico.
E' infatti principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, “in materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e buon andamento della
P.A., solo al criterio di equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area contrattuale.”(Cass. Sezioni Unite n. 8740/08).
Quindi non coglie nel segno la censura avanzata nei confronti della pronuncia di primo grado alla luce della interpretazione ormai stabile che si è riportata.
Il dirigente, pertanto, così come correttamente affermato dal tribunale di prime cure, non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può soltanto agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, inadempimento che nel caso di specie non è stato provato, nonostante il richiamo alla pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
E' vero che sul tema degli incarichi nella dirigenza pubblica, si è peraltro nuovamente pronunciata la Corte di legittimità, con sentenza n. 26331/2024, che ha ribadito che per i dirigenti pubblici non è possibile applicare rigidamente il principio dell'equivalenza delle mansioni, ma è necessario valutare caso per caso se vi sia stata una violazione del principio di correttezza e buona fede, concedendo la normativa (D.Lgs. n. 165/2001, art. 19) una certa discrezionalità all'amministrazione nella gestione degli incarichi dirigenziali.
Nel caso in esame il richiamo alla violazione dei principi risulta essere stato
11 operato senza che si siano indicate le specifiche violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non essendovi alcuno inadempimento rispetto ai patti conclusi fra le parti e ben potendo essere attribuito, dopo l'adempimento di quanto concordato nel verbale conciliativo, un incarico di studio.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile la decisione del primo Giudice, il quale ha correttamente escluso, da un lato, la possibilità di un intervento sostitutivo del Giudice volto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, e, dall'altro, ha affermato che il successivo conferimento di incarichi di studio non costituisse in alcun modo un'ipotesi di demansionamento, atteso che la legge considera inequivocabilmente i due tipi di incarichi come equiparati.
Inoltre, sotto il profilo risarcitorio, il dirigente pubblico se ha diritto all'assegnazione di un incarico, non potendo essere lasciato inoperoso, non può però vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile di scegliere la natura dello stesso né può pretendere, sulla falsariga del disposto dell'art. 2103 c.c., il diritto alla salvaguardia ed allo sviluppo del bagaglio professionale eventualmente acquisito nell'espletamento di incarichi precedenti.
Di tali principi, adeguatamente richiamati dal primo giudice, l'appellante sembra non tenerne conto, insistendo per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di coordinamento e di gestione dei Servizi economali, quasi come se fosse un diritto quesito.
Deve invece ribadirsi che a diverse conclusioni non può pervenirsi neppure nel caso in cui vi sia stata l'attribuzione di un incarico di studio e non di funzione al dirigente, che, come nel caso in esame, aveva ricoperto precedentemente un incarico dirigenziale.
Neanche tale ipotesi dà luogo a demansionamento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno alla professionalità.
Non sussiste alcun diritto al mantenimento dello stesso incarico dirigenziale “a tempo indeterminato”, così come preteso dall'appellante, risultando anzi, contrario al dettato legislativo, un eventuale incarico conferito sine termine.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 19 co. 1 del d.lgs 165/2001 gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti a tempo determinato.
Ed è lo stesso CCNL di categoria recepisce tale principio, chiarendo che gli incarichi dirigenziali hanno durata non superiore al mandato amministrativo o
12 comunque entro i limiti previsti dalla legge (3 anni, prorogabile fino a 5).
In aderenza ai principi sopra richiamati, rispetto al caso in esame, va ribadito che non è ravvisabile, nella sola durata biennale dell'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, e nel solo mancato rinnovo dello stesso, alcuna violazione né del dettato normativo, né tantomeno dell'accordo conciliativo, in quanto i due successivi incarichi conferiti rispettivamente nel
2014 e nel 2016 risultano perfettamente coerenti ed aderenti al contenuto dell'accordo transattivo del 13.12.2011, laddove vengono espressamente richiamati gli articoli 19 comma 10 del d.lgs 165/2001 e gli artt. 22 e 41 CCNL
Dirigenti regioni ed Enti Locali.
Oltre alle osservazione in diritto il demansionamento va escluso anche in fatto.
Non sussiste alcun demansionamento e/o “svuotamento” negli incarichi dirigenziali affidati ex comma10 al da parte dell' Parte_1 Controparte_1 successivamente al 2014, la cui sussistenza risulta essere stata
[...] provata dall'ampia documentazione in atti, e correttamente valutata dal Giudice.
Nessuno svuotamento di mansioni si è avuto con il decreto 58/2016 con il quale il Commissario Straordinario ha affidato effettivamente ed in concreto al Pt_1
l'incarico dirigenziale ex art.19 comma 10 d.lgs. 165/2001 di dirigere e coordinare l'intero “Ufficio accettazione” dell' (incarico già svolto dal CP_2 dal 1997 al 1999 prima dei fatti oggetto delle dedotte sentenze), nonché Pt_1
e di Parte_2 coordinamento e della (dallo stesso già gestiti dal 2012 al Pt_3 Parte_4
2013), e quello di studiare e programmare le attività che consentano all'Ente di ottemperare all'obbligo di conservare, ordinare e inventariare il proprio Archivio, essendogli, peraltro, state assegnate per l'esecuzione delle proprie funzioni anche le necessarie risorse di personale, nel numero di 6 unità.
Si osserva, inoltre, che parimenti non sussiste alcun demansionamento dell'appellante in relazione all'incarico dirigenziale affidatogli dal 01.02.2014 al
31.01.2016 di cui alla delibera n.74/2014 da parte dell'ex Presidente Dott. di coordinamento dei due comitati di esperti formati per il rilancio dell' Per_1
Istituto, oltre che di predisposizione di progetti.
Come correttamente rilevato dal primo giudice infatti, “ a sua volta, la parte convenuta, a sostegno del proprio adempimento, in ordine agli incarichi dirigenziali assegnati al ricorrente nel 2014 e nel 2016 ha prodotto le delibere
13 di istituzione di lavoro dei comitati di esperti esterni (advisor board e commissione master planning), a cui il ricorrente era stato assegnato e relativamente ai quali egli non aveva offerto alcuna partecipazione o coordinamento, a dispetto di quanto invece previsto nel contratto (cfr allegati
34-40 fascicolo di parte convenuta). Tali documenti non sono stati posti in specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale ha concentrato le proprie difese sullo svuotamento della propria professionalità, rapportata all'incarico dirigenziale oggetto dell'atto di conciliazione del dicembre 2011.”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso lamentati in conseguenza dell'asserito demansionamento a decorrere dal gennaio del 2014, nonostante l'espletata CTU avesse ritenuto “documentato il nesso di causalità giuridico-materiale e la compatibilità causale tra il demansionamento lamentato dal predetto dal gennaio 2014 fino a quantomeno ad agosto 2016”, riconoscendo conseguentemente che “il sig. risulta portatore di una Parte_5 menomazione dell'integrità psico-fisia in misura del 2.3%, da ritenere collegata da nesso giuridico-materiale e/o compatibilità causale con gli inadempimenti datoriali successivi alla data del dicembre 2011…”
Anche tale motivo, come anticipato, risulta infondato.
In primo luogo dalla lettura della Consulenza Tecnica e dei successivi chiarimenti forniti emerge come l'incidenza causale del dedotto demansionamento a partire dal 2014 sia definita del consulente come
“lieve/moderata” (sussistendo già la preesistente condizione patologica conseguente ai precedenti licenziamenti e al demansionamento dal 2000 al 2011, eventi ai quali è stata ricondotta la causa della patologia del dott. Pt_1 complessivamente quantificata nella misura del 9%).
Ebbene, al di là dei risultati della perizia, la sentenza risulta del tutto coerente con l'impostazione giuridica qui confermata.
Come accertato nel corso del giudizio di primo grado e ribardito in questa sede alla luce dei motivi di gravame - non può dirsi configurato alcun demansionamento nel periodo 2014 – 2016; del resto la stessa consulenza, pur fuori asse rispetto alle argomentazioni giudiche del primo giudice, con riguardo al preteso successivo demansionamento (come si è detto, correttamente escluso)
14 si è limitata a riconoscere un minimo potenziale aggravamento (si legge nella relazione tecnica, “tale patologia non può essere ascritta in maniera esclusiva all'inadempimento datoriale, dovendo necessariamente tenere nella dovuta considerazione lo status psichico del periziando”).
Questa Corte ritiene pertanto corretto il ragionamento logico giuridico con il quale il primo Giudice ha statuito che “in ogni caso, deve ritenersi che anche tale percentuale minima di danno non possa essere riconosciuta risarcibile, in ragione delle argomentazioni che precedono in punto di diritto e sull'accertamento in fatto, in conseguenza delle quali non si può ritenere che tale danno possa essere ricondotto al demansionamento lamentato ed oggetto del presente giudizio, inteso in termini di svuotamento della professionalità del lavoratore”, “ a prescindere dal richiamo che il ctu ha espressamente fatto nelle sue valutazioni medico-legali, a termini come “demansionamento e prevaricazioni, sui quali ogni valutazione di tipo tecnico-giuridico non può che essere demandata a questo giudice”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che tali motivazioni risultano non solo adeguatamente fornite nella gravata sentenza, con chiarezza e logicità, ma che le stesse siano assolutamente condivisibili e non contraddittorie, dovendo spettare ogni valutazione di tipo tecnico giuridico sul dedotto demansionamento esclusivamente sull'Organo Giudicante, il quale ha correttamente argomentato i motivi che hanno portato a non ritenere configurato nel caso di specie alcun demansionamento e/o svuotamento di mansioni.
Con il terzo motivo di gravame il si duole dell'erroneità della sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui ha rigettato anche le ulteriori domande aventi ad oggetto le differenze retributive dovute alla retribuzione di posizione per il periodo compreso tra il 1.03.2016 e il 4.07.2016 (durante il quale era rimasto privo di incarico) nonché alla retribuzione di risultato relativa agli anni 2014-
2015.
Il motivo è parzialmente fondato, relativamente alla richiesta delle somme a titolo di retribuzione di posizione, dovendo essere rigettata nel resto.
Va preliminarmente richiamato l'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale, i dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, devono essere utilizzati in compiti di studio, ricerca, ispettivi o di supporto, secondo quanto determinato dall'organo di vertice amministrativo.
15 Tale disposizione deve applicarsi anche in situazioni straordinarie quali il commissariamento dell'ente, atteso che la continuità dell'amministrazione e l'effettività del rapporto dirigenziale non possono essere sacrificate in ragione della temporanea sostituzione degli organi politici con organi straordinari.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo retributivo, la generica esigenza di riorganizzazione dichiarata da parte convenuta.
Se è vero, infatti, che l'insediamento del Commissario può comportare, in via fisiologica, un necessario riesame degli assetti organizzativi dell'ente, tuttavia tale attività deve essere esercitata in tempi ragionevoli e nel rispetto dei diritti dei dirigenti già in servizio, non potendo giustificare una totale inattività protrattasi per un arco di quattro mesi.
Del resto sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che l'inadempimento era dipeso da una sorta di factum principis e non anche e non solo da mere difficoltà pretesamente temporanee dipendenti da una riorganizzazione, ipotesi non certamente limitata ai casi di commissariamento ma ben più più comune nelle imprese.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l'Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in rima battuta ovvero una volta che siano ve<nut a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico compiti di natura dirigenziale” (< i>v.
Cass. 12678/2016)
Nel caso di specie, peraltro, deve considerarsi che l'ente, pur avendo assunto con accordo conciliativo l'impegno a conferire incarichi dirigenziali all'appellante, ha successivamente omesso di garantire, per quattro mesi, qualsivoglia utilizzazione dello stesso, né ha allegato di averlo adibito a compiti alternativi.
La sola invocazione della necessità di riorganizzazione, per quanto imputata all'attività commissariale, non integra, in se, ragione idonea a giustificare il totale svuotamento delle funzioni dirigenziali e la conseguente esclusione della retribuzione di posizione, né tanto meno può ritenersi ragione idonea l'assenza per malattia del dirigente.
Ciò posto, deve pertanto ritenersi che l'appellante abbia diritto alla
16 corresponsione della retribuzione di posizione anche per il periodo in contestazione, dovendosi riformare sul punto la sentenza impugnata, con conseguente riconoscimento in capo all'appellante dell'importo pari ad euro
12.594,64 oltre interessi, a titolo risarcitorio per il mancato conferimento dell'incarico e per la conseguente mancata percezione del dovuto trattamento accessorio.
Logica e condivisibile risulta invece la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare la richiesta relativa alla retribuzione di risultato.
Il lamenta il mancato pagamento, da parte dell' di Pt_1 Controparte_1 [...]
del premio di produttività per gli anni 2014 e 2015, sostenendo di non CP_1 aver potuto raggiungere gli obiettivi da lui stesso sottoscritti poiché “impossibili”
o “irrilevanti”.
Tuttavia, egli non ha fornito alcuna allegazione a sostegno di tale tesi, né ha mai contestato detti obiettivi, né sollevato obiezioni in sede di relazione finale, ove anzi dichiarava di averli pienamente raggiunti. Solo in giudizio, per la prima volta, ha sostenuto la loro pretesa “impossibilità”.
Anche le apodittiche deduzione di violazione del regolamento di valutazione appaiono infondate, tardive e comunque irrilevanti.
Non sussiste quindi alcun presupposto di fatto o di legge perché al possa Pt_1 essere riconosciuto il premio per il raggiungimento degli obiettivi assegnatogli per il 2014 e il 2015, non avendo lo stesso dimostrato né prodotto alcun effettivo risultato ai fini della liquidazione.
Si ritiene pertanto condivisibile e da confermare la parte della sentenza di primo grado dove si afferma che: “Peraltro, risultano conosciuti da parte del ricorrente tutti i vari passaggi della procedura di valutazione sottoposta alla sua analisi, sulla base dei parametri di misurazione, con i punteggi ricevuti, come prodotti dalla convenuta e sui quali non è stata sollevata contestazione specifica in giudizio;
si aggiunga che il lavoratore, nella contestazione formale inviata al datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della retribuzione non ricevuta, non fa mai riferimento alle motivazioni oggetto del presente giudizio, non rinvenendosi mai alcuna espressa lamentela in termini di genericità degli obiettivi, per tale ragione non raggiunti (cfr allegato 41 del fascicolo della parte convenuta).Con specifico riferimento agli obiettivi di cui all'anno 2015, relativamente ai quali il ricorrente ha lamentato che sarebbero stati posti con
17 riferimento ai procedimenti/pratiche non corrispondenti ad un reale interesse della convenuta, deve darsi atto che questa ha depositato la delibera di ratifica della convenzione con l'Istituto ON AN (delibera del 150/2015, allegato 37 al fascicolo di parte convenuta) a testimonianza dell'interesse dell'istituto all'attività posta come obiettivo per il dirigente. Relativamente a tale documentazione specifica alcunché è stato contestato da parte del ricorrente.Inoltre, deve ritenersi che alcuna violazione procedurale sia stata specificamente dimostrata, a fronte di una sottoscrizione degli obiettivi per entrambe le annualità da parte del ricorrente, nonché in ragione della generica deduzione dei vizi della procedura stessa.”◦€
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, l'appello deve essere solo parzialmente accolto, come da dispositivo.
In virtù della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate le spese possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, accerta il diritto di a percepire la Parte_1 retribuzione di risultato relativa agli anni 2014 e 2015 e conseguentemente condanna l' al pagamento in favore dello stesso Parte_6 dell'importo pari ad € 12.594,64, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Katia Agnès Giuliani ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Germanico 172, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difesa dall' avv. Antonio Giuseppe D'Agostino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 113, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, n. 1260/2021 pubblicata il 09.02.2021e notificata l'11.02.2021
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto nel Parte_1 marzo del 1993 dall' di con la qualifica di Controparte_1 CP_1 funzionario, e di essere stato successivamente inquadrato, a far data dal 1 ° settembre 1993, nel ruolo di Dirigente dei Servizi Economali, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro l' al fine di CP_2 sentire: “1) accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento posto in essere dall' sin dal febbraio 2014, o dalla Controparte_1 diversa data ritenuta di giustizia, concretizzatosi nella dequalificazione professionale attuata nei confronti del ricorrente, come dedotta nel ricorso per violazione degli art. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost.; 2) ordinare all' in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 CP_1 pro tempore, di adibire il ricorrente nelle funzioni dirigenziali di propria appartenenza (di coordinamento e gestione dei Servizi Economali) o ad altre equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza sino al gennaio 2014; condannare l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, come analiticamente dedotti in ricorso, di tipo patrimoniale e non patrimoniale per la illegittima condotta aziendale comprendendovi: a) la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi in misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni mese di dequalificazione, sulla base di € 6.381,86 mensili a partire dal febbraio 2014 o altra data ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
b) il danno biologico, nella misura di
€ 422.410,72, o comunque alla diversa somma che verrà accertata anche a mezzo CTU, o da valutarsi in via equitativa c) il danno non patrimoniale: a) alla dignità, b) all'immagine, c) all'identità personale, d) all'integrità morale della persona in sé per sé considerata, e) il danno esistenziale, danni tutti da quantificarsi in via equitativa. 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire la retribuzione di posizione pari ad € 3.050,26 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il periodo dal 01.03.2016 al 04.07.2016,
2 e conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.594,64, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di risultato relativa agli anni 2014 e 2015, e conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.757 ,38, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutato ex art. 429 cpc.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali.”
L'attuale parte appellante rappresentava, in fatto, di aver svolto la mansione di
Dirigente dei Servizi Economali dal 1° settembre 1993 sino al la fine del 1996; di essere stato poi trasferito dal 1997 sino al 21 gennaio 1999 alla dirigenza dell'Ufficio Ammissioni, e successivamente alla dirigenza del settore economato, mantenendo per tutto il periodo il medesimo trattamento economico e normativo.
Deduceva, poi, di aver subito un demansionamento tra il febbraio del 1999 ed il
31 dicembre 1999, quando, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e della riorganizzazione dell' , lo stesso veniva posto fuori dalla pianta organica CP_1 per lo svolgimento di compiti estranei alle proprie mansioni.
Esponeva di essere stato licenziato per eccedenza del personale in data 20 gennaio
2000 e poi reintegrato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19097/2003, ma di essere stato poi nuovamente demansionato sino all'aprile del 2007, fino ad essere ancora licenziato in data 16 aprile 2008, licenziamento che veniva dichiarato illegittimo con sentenza 6196/2009.
Deduceva da ultimo che, in data 13 dicembre 2011, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione con l' , dove, a fronte delle sue rinunce a tutte le pretese e CP_1 contestazioni in merito al rapporto in essere ed ai giudizi conclusi e pendenti, la parte datoriale si era obbligata ad affidargli l'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, fuori pianta organica, ai sensi dell'art. 19 comma 10 d.lgs. 165/2001.
Lamentava che, tuttavia, a decorrere dal febbraio del 2014, in aperta violazione degli accordi suddetti, veniva nuovamente sollevato dal ruolo dirigenziale assegnatogli e collocato in una posizione di studio avente ad oggetto il
3 coordinamento delle attività amministrative legate al funzionamento dell'istituendo comitato di consulenza (con delibera 74 del 31 gennaio 2014), assegnazione successivamente prorogata (con delibera 2 del 7 gennaio 2016).
Sosteneva l'intervenuta attribuzione di un incarico vuoto di contenuti, il conseguente demansionamento e la compromissione della professionalità acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto il rivendicava il diritto ad essere assegnato Pt_1 alle funzioni dirigenziali di cui al verbale di conciliazione, anche per il periodo successivo al 2014, con conseguenti richieste di natura risarcitoria per l'inadempimento datoriale, nei termini di cui alle conclusioni avanzate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l' resistente che, contestando quanto dedotto ed CP_1 eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e dell'espletata CTU medico-legale, ha ritenuto infondato il ricorso così statuendo: “- rigetta il ricorso;
dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dall'avv. D'Agostino Antonio Giuseppe;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- dispone la liquidazione delle spese per la ctu medico-legale come da separato decreto”
In particolare, il Giudice di prime cure: i) ha affermato, sulla scorta della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica e degli orientamenti più recenti della Corte di legittimità, che alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non anche un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento dell'incarico; ii) ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al caso di specie, ribadendo che “in mancanza di un obbligo di equivalenza delle mansioni per il dirigente pubblico, non può sostenersi che la mancata assegnazione di un incarico equivalente a quello in precedenza ricoperto costituisca automaticamente fonte di danno risarcibile, in quanto la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio non determina un demansionamento (da ultimo Cass. 9 aprile 2018, n. 8674), salvo che l'attribuzione dell'incarico di studio, pur se astrattamente legittima, sia attuata con modalità tali da configurare un inadempimento contrattuale per la compromissione della professionalità del lavoratore, anche nella forma della
4 perdita di chance, o per la lesione della sua dignità professionale iii) ha affermato che il ricorrente, non aveva diritto ad invocare la diretta applicazione di quanto disposto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 6196/2009, con la quale lo stesso aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al ripristino della precedente posizione dirigenziale, in quanto la suddetta decisione aveva formato anch'essa oggetto di espressa rinuncia nel verbale di conciliazione;
iv) ha ritenuto che, la durata biennale dell'incarico dirigenziale menzionato nell'accordo transattivo (ed il successivo conferimento degli incarichi di studio)
“non può ritenersi contrario ai principi di diritto vigenti;
né può ritenersi che il mancato rinnovo di quello specifico incarico dirigenziale potesse configurarsi in termini di violazione del verbale di conciliazione”, non sussistendo alcun diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo di quello stesso incarico scaduto, né
l'attribuzione di altro incarico avente il medesimo contenuto, bensì soltanto il diritto all'assegnazione di altro incarico dirigenziale, come di fatto è avvenuto;
v) ha rilevato che la legittimità dell'affidamento di tale incarico avrebbe potuto essere posta in discussione solo in ragione delle modalità concrete di attribuzione dello stesso, e dare luogo ad un eventuale risarcimento del danno, anche nella forma del danno da perdita di chance, solo qualora tale incarico avesse dato luogo ad uno svuotamento della professionalità del lavoratore, ma che tale svuotamento non era stato adeguatamente provato dal ricorrente e che “la valutazione complessiva dei documenti complessivamente prodotti da entrambe le parti, in uno con la mancata contestazione specifica di tale compendio probatorio, ha evidenziato che, a decorrere dal 2014, nel legittimo esercizio delle proprie potestà datoriali, la parte convenuta ha attribuito al ricorrente anche incarichi dirigenziali di studio, i quali non si sono rivelati con evidente certezza, idonei ad acclarare uno svuotamento della sua professionalità; difatti, risultano essere stati realizzati atti ed attività connessi ai lavori del comitato oggetto del primo incarico dirigenziale, nonché assegnazione di risorse umane per lo svolgimento
e il coordinamento dell'incarico assegnato nel 2016” ed ancora che “pertanto, non avendo la parte onerata dato prova specifica e concreta di un inadempimento inteso nei rigorosi termini di cui alla giurisprudenza di legittimità, anche più recente, non è dato ritenere che nell'arco temporale successivo alla cessazione dell'incarico assegnato al ricorrente, in attuazione della conciliazione sottoscritta con il datore di lavoro, vi sia stato un
5 comportamento datoriale contrario a buona fede e correttezza, tale da qualificarsi in termini di demansionamento risarcibile, secondo i canoni normativi ed interpretativi sopra esposti.”; vi) esaminate le conclusioni della
CTU, in base alla quale è stato accertato che “la gravità del quadro clinico- disfunzionale globale sia in gran parte da addebitare ai comportamenti datoriali ante 2011, ma che gli accadimenti successivi possano aver provocato un aggravamento del quadro clinico probabilmente all'epoca non ancora stabilizzato in senso definitivo… in misura del 2-3%”, ha dichiarato che “in ogni caso, deve ritenersi che anche tale percentuale minima di danno non possa essere riconosciuta risarcibile, in ragione delle argomentazioni che precedono in punto di diritto e sull'accertamento in fatto, in conseguenza delle quali non si può ritenere che tale danno possa essere ricondotto al demansionamento lamentato ed oggetto del presente giudizio, inteso in termini di svuotamento della professionalità del lavoratore”, “ a prescindere dal richiamo che il ctu ha espressamente fatto nelle sue valutazioni medico-legali, a termini come
“demansionamento e prevaricazioni, sui quali ogni valutazione di tipo tecnico- giuridico non può che essere demandata a questo giudice”; vii) alla luce delle sopra esposte argomentazioni ha rigettato pertanto tutte le domande risarcitorie proposte dal ricorrente, in quanto fondate sul presupposto demansionamento, ritenuto insussistente;
viii) ha rigettato poi la domanda volta ad ottenere la retribuzione di posizione per il periodo compreso tra il 1° marzo 2016 ed il 4 luglio 2016, durante il quale il ricorrente era rimasto privo di incarico, ritenendo che “con riferimento a tale pretesa, la parte convenuta, ha contestato che il mancato pagamento fosse derivante da fatto non imputabile alla parte datoriale, in conseguenza del concomitante commissariamento da parte della Regione
Lazio, avvenuto a decorrere dal marzo 2016, e ha documentato l'assenza del ricorrente per malattia e ferie da aprile sino al giugno 2016, epoca di attribuzione di nuovo incarico”, e che conseguentemente, essendo la retribuzione di posizione un trattamento accessorio correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità, la mancata prestazione dell'attività lavorativa non avrebbe potuto consentire per il periodo lamentato, il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento accessorio. Ha poi ritenuto che “in ogni caso, non può ritenersi contrario a buona fede e correttezza il comportamento della parte datoriale che ha contravvenuto ai propri doveri,
6 non attribuendo al dirigente nuovo incarico, alla scadenza del precedente.
Difatti, la pacifica situazione eccezionale di commissariamento dell'istituto, valutata congiuntamente al ridotto lasso temporale intercorso fra l'insediamento del commissario straordinario e il conferimento del nuovo incarico (di soli quattro mesi), deve ritenersi non valutabile in termini di inadempimento imputabile.”; ix) ha rigettato altresì la domanda relativa alla richiesta della retribuzione di risultato relativa agli anni 2014-2015, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Fondi “la parte convenuta ha prodotto in giudizio la relazione che il ricorrente ha redatto sugli obiettivi prefissati per
l'anno 2014 e 2015, in cui dettagliatamente analizza l'attività svolta, facendo riferimento a specifiche e puntuali attività di coordinamento, tutte oggetto del contratto afferente all'incarico affidato, che pertanto, smentiscono la dedotta inattività forzosa a cui sarebbe stato costretto, e in cui mai fa riferimento alla denunciata genericità nonché irraggiungibilità e, quindi, alla impossibilità del raggiungimento, invece indicata nel presente giudizio quale esclusivo motivo di doglianza e presupposto del diritto all'erogazione della spettanza retributiva” e che “alcuna violazione procedurale sia stata specificatamente dimostrata, a fronte di una sottoscrizione degli obiettivi per entrambe le annualità da parte del ricorrente, nonché in ragione della generica deduzione dei vizi della procedura stessa”.
Con atto di appello ha censurato detta decisione per i seguenti Parte_1 motivi: I) erronea esclusione del diritto soggettivo al ripristino e mantenimento della funzione dirigenziale II) erronea esclusione del risarcimento dei danni;
III) erronea esclusione del diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo in via Controparte_1 preliminare l'astensione del Presidente rel. ai sensi dell'art. 51 u.c. c.p.c e nel merito il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza appellata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è solo parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
In via preliminare, la richiesta di astensione, formulata ai sensi dell'art. 51 u.c.
c.p.c. è destituita di ogni fondamento.
L'aver giudicato in un precedente procedimento tra le stesse parti non rientra tra i casi di astensione obbligatoria e che nel caso di specie, non sussistono le “gravi
7 ragioni di convenienza” richieste dall'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c.
La questione, peraltro, aderendo alla più recente e consolidata interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe neanche farsi rientrare nelle ipotesi di cui al 4° co. all'art. 51 c.p.c. che statuisce “l'obbligo del giudice di astenersi se ha dato consiglio, prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo”, in quanto è stato chiarito che “il predetto obbligo di astensione sancito nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo, ha come ratio la garanzia di alterità del giudice chiamato a decidere in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda, nel medesimo processo;
pertanto, non sussiste ove il giudice sia chiamato a decidere [ndr. come nel caso in esame] in un nuovo e distinto processo, ancorché riguardante le stesse parti e pure se implicante la risoluzione di identiche questioni”(Cass. 22930 del 29.9.17; Cass. 15268 del 5.06.2019).
Fra l'altro la questione già vagliata è stata oggetto di conciliazione ed aveva implicato l'applicazione di norme non più vigenti ed inapplicabili all'attuale preteso ulteriore demansionamento.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, sarebbe giunto al rigetto del ricorso, sull'erroneo presupposto della mancanza del diritto soggettivo al ripristino della funzione dirigenziale in capo al Fondi, omettendo di considerare che lo stesso fosse invece già stato accertato con la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6196/2009 che aveva espressamente riconosciuto il “diritto soggettivo perfetto del ricorrente al ripristino della posizione dirigenziale” e che proprio in conseguenza di tale accertamento, le parti avrebbero poi sottoscritto l'accordo di conciliazione con la quale l' si era obbligato ad affidargli CP_1
“l'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei Servizi Economali, ai sensi dell'art. 19 co. 10 d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 22 e 41 CCNL Dirigenti
Regioni ed Enti Locali 1994-1997 a far data dal 1.2.2012”.
Lamenta l'appellante che, al di là della qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto o meno, il primo Giudice avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda risarcitoria, avendo lo stesso compiutamente dedotto, allegato e provato tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante censura altresì l'erroneità della
8 pronuncia nella parte in cui il Tribunale, senza tenere in adeguata considerazione le deduzioni e le allegazioni del ricorrente, ha ritenuto legittimo il conferimento dei successivi incarichi di studio, equiparandoli alla precedente posizione dirigenziale, ed ha omesso di valutare lo svuotamento della professionalità del ricorrente derivante da tali incarichi, risultati, nei fatti, privi di reale contenuto.
In sintesi, il primo Giudice avrebbe errato nel non riconoscere la dequalificazione professionale subita dal ad opera dell' , in violazione dei principi Pt_1 CP_2 sanciti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., nonché dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
L'articolato motivo non risulta meritevole di accoglimento.
Il Fondi si limita, a ben vedere, ad una mera riproduzione di quanto allegato e dedotto nel ricorso introduttivo, senza tenere in adeguato conto le considerazioni e motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
L'appellante, infatti, non fornisce alcun argomento idoneo ad inficiare la valutazione in termini di assenza di profili di illegittimità nella condotta datoriale come affermata nella sentenza, finendo per insistere su una personale rappresentazione dei fatti che si sottrae dall'obbligato e puntuale confronto con le ragioni della decisione.
Il primo Giudice, in modo logico e coerente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta essersi ampiamente pronunciato sul diritto al ripristino della posizione dirigenziale riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
6196/2009, escludendo, a ragione, la possibilità di una sua diretta applicazione, in quanto la stessa pronuncia risultava essere stata espressamente inserita nel verbale di conciliazione con il quale, giova ribadire, il aveva rinunciato in Pt_1 maniera tombale a tutte le pretese avanzate nei giudizi definiti e pendenti relativi a tutto il rapporto di lavoro intercorso con l' , sino al momento CP_2 dell'avvenuta sottoscrizione del verbale.
Ciò posto, risulta condivisibile la decisione del primo giudice laddove ha rigettato la richiesta del ricorrente volta al riconoscimento del proprio diritto ad essere assegnato alle funzioni dirigenziali di coordinamento e di gestione dei Servizi economali (indicate nel verbale di conciliazione) anche per il periodo successivo al 2014.
Non sussiste in capo all'appellante una situazione giuridica soggettiva stabilizzata in sentenza, ultrattiva, che lo leggimiti ad utilizzare quella statuizione come immodificabile e resistente alle sopravvenienze.
9 L' convenuto risulta aver dato corso a quanto pattuito con il verbale di CP_1 conciliazione e, scaduto il termine del primo incarico, lungi dall'essere stato inadempiente, ha fatto corretta applicazione del'art. 19 del TUPI espressamente richiamato in quel verbale di accordo, in base al quale ai dirigenti, anche quelli di prima fascia, possono essere affidati sia la titolarità di uffici dirigenziali sia funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali, così come previsto dal comma 10 del citato articolo (nel testo sostituito dall'art. 3, comma
1, lettera I, della legge n. 145/2002).
A tale regola generale non deroga la disciplina collettiva.
Per come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla gravata sentenza, infatti, la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della dirigenza di tipo funzionale, e che proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, è stato affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass.,
n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Ed è proprio da tale scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale ed il conferimento dell'incarico, che è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale.
La Suprema Corte (Cass. n. 12678 del 2016), ha poi espressamente specificato che “non è configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale……. e che alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto
l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò…. di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità
10 acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico” (cfr., Cass., nn.
11790 del 2015, 3880 del 2006, 3929 del 2007, 13867 del 2014).
Va quindi escluso che la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n.
165 del 2001 possa integrare un demansionamento, proprio perché la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico.
E' infatti principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, “in materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e buon andamento della
P.A., solo al criterio di equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area contrattuale.”(Cass. Sezioni Unite n. 8740/08).
Quindi non coglie nel segno la censura avanzata nei confronti della pronuncia di primo grado alla luce della interpretazione ormai stabile che si è riportata.
Il dirigente, pertanto, così come correttamente affermato dal tribunale di prime cure, non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può soltanto agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, inadempimento che nel caso di specie non è stato provato, nonostante il richiamo alla pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
E' vero che sul tema degli incarichi nella dirigenza pubblica, si è peraltro nuovamente pronunciata la Corte di legittimità, con sentenza n. 26331/2024, che ha ribadito che per i dirigenti pubblici non è possibile applicare rigidamente il principio dell'equivalenza delle mansioni, ma è necessario valutare caso per caso se vi sia stata una violazione del principio di correttezza e buona fede, concedendo la normativa (D.Lgs. n. 165/2001, art. 19) una certa discrezionalità all'amministrazione nella gestione degli incarichi dirigenziali.
Nel caso in esame il richiamo alla violazione dei principi risulta essere stato
11 operato senza che si siano indicate le specifiche violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non essendovi alcuno inadempimento rispetto ai patti conclusi fra le parti e ben potendo essere attribuito, dopo l'adempimento di quanto concordato nel verbale conciliativo, un incarico di studio.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile la decisione del primo Giudice, il quale ha correttamente escluso, da un lato, la possibilità di un intervento sostitutivo del Giudice volto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, e, dall'altro, ha affermato che il successivo conferimento di incarichi di studio non costituisse in alcun modo un'ipotesi di demansionamento, atteso che la legge considera inequivocabilmente i due tipi di incarichi come equiparati.
Inoltre, sotto il profilo risarcitorio, il dirigente pubblico se ha diritto all'assegnazione di un incarico, non potendo essere lasciato inoperoso, non può però vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile di scegliere la natura dello stesso né può pretendere, sulla falsariga del disposto dell'art. 2103 c.c., il diritto alla salvaguardia ed allo sviluppo del bagaglio professionale eventualmente acquisito nell'espletamento di incarichi precedenti.
Di tali principi, adeguatamente richiamati dal primo giudice, l'appellante sembra non tenerne conto, insistendo per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di coordinamento e di gestione dei Servizi economali, quasi come se fosse un diritto quesito.
Deve invece ribadirsi che a diverse conclusioni non può pervenirsi neppure nel caso in cui vi sia stata l'attribuzione di un incarico di studio e non di funzione al dirigente, che, come nel caso in esame, aveva ricoperto precedentemente un incarico dirigenziale.
Neanche tale ipotesi dà luogo a demansionamento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno alla professionalità.
Non sussiste alcun diritto al mantenimento dello stesso incarico dirigenziale “a tempo indeterminato”, così come preteso dall'appellante, risultando anzi, contrario al dettato legislativo, un eventuale incarico conferito sine termine.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 19 co. 1 del d.lgs 165/2001 gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti a tempo determinato.
Ed è lo stesso CCNL di categoria recepisce tale principio, chiarendo che gli incarichi dirigenziali hanno durata non superiore al mandato amministrativo o
12 comunque entro i limiti previsti dalla legge (3 anni, prorogabile fino a 5).
In aderenza ai principi sopra richiamati, rispetto al caso in esame, va ribadito che non è ravvisabile, nella sola durata biennale dell'incarico dirigenziale di coordinamento e gestione dei servizi economali, e nel solo mancato rinnovo dello stesso, alcuna violazione né del dettato normativo, né tantomeno dell'accordo conciliativo, in quanto i due successivi incarichi conferiti rispettivamente nel
2014 e nel 2016 risultano perfettamente coerenti ed aderenti al contenuto dell'accordo transattivo del 13.12.2011, laddove vengono espressamente richiamati gli articoli 19 comma 10 del d.lgs 165/2001 e gli artt. 22 e 41 CCNL
Dirigenti regioni ed Enti Locali.
Oltre alle osservazione in diritto il demansionamento va escluso anche in fatto.
Non sussiste alcun demansionamento e/o “svuotamento” negli incarichi dirigenziali affidati ex comma10 al da parte dell' Parte_1 Controparte_1 successivamente al 2014, la cui sussistenza risulta essere stata
[...] provata dall'ampia documentazione in atti, e correttamente valutata dal Giudice.
Nessuno svuotamento di mansioni si è avuto con il decreto 58/2016 con il quale il Commissario Straordinario ha affidato effettivamente ed in concreto al Pt_1
l'incarico dirigenziale ex art.19 comma 10 d.lgs. 165/2001 di dirigere e coordinare l'intero “Ufficio accettazione” dell' (incarico già svolto dal CP_2 dal 1997 al 1999 prima dei fatti oggetto delle dedotte sentenze), nonché Pt_1
e di Parte_2 coordinamento e della (dallo stesso già gestiti dal 2012 al Pt_3 Parte_4
2013), e quello di studiare e programmare le attività che consentano all'Ente di ottemperare all'obbligo di conservare, ordinare e inventariare il proprio Archivio, essendogli, peraltro, state assegnate per l'esecuzione delle proprie funzioni anche le necessarie risorse di personale, nel numero di 6 unità.
Si osserva, inoltre, che parimenti non sussiste alcun demansionamento dell'appellante in relazione all'incarico dirigenziale affidatogli dal 01.02.2014 al
31.01.2016 di cui alla delibera n.74/2014 da parte dell'ex Presidente Dott. di coordinamento dei due comitati di esperti formati per il rilancio dell' Per_1
Istituto, oltre che di predisposizione di progetti.
Come correttamente rilevato dal primo giudice infatti, “ a sua volta, la parte convenuta, a sostegno del proprio adempimento, in ordine agli incarichi dirigenziali assegnati al ricorrente nel 2014 e nel 2016 ha prodotto le delibere
13 di istituzione di lavoro dei comitati di esperti esterni (advisor board e commissione master planning), a cui il ricorrente era stato assegnato e relativamente ai quali egli non aveva offerto alcuna partecipazione o coordinamento, a dispetto di quanto invece previsto nel contratto (cfr allegati
34-40 fascicolo di parte convenuta). Tali documenti non sono stati posti in specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale ha concentrato le proprie difese sullo svuotamento della propria professionalità, rapportata all'incarico dirigenziale oggetto dell'atto di conciliazione del dicembre 2011.”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso lamentati in conseguenza dell'asserito demansionamento a decorrere dal gennaio del 2014, nonostante l'espletata CTU avesse ritenuto “documentato il nesso di causalità giuridico-materiale e la compatibilità causale tra il demansionamento lamentato dal predetto dal gennaio 2014 fino a quantomeno ad agosto 2016”, riconoscendo conseguentemente che “il sig. risulta portatore di una Parte_5 menomazione dell'integrità psico-fisia in misura del 2.3%, da ritenere collegata da nesso giuridico-materiale e/o compatibilità causale con gli inadempimenti datoriali successivi alla data del dicembre 2011…”
Anche tale motivo, come anticipato, risulta infondato.
In primo luogo dalla lettura della Consulenza Tecnica e dei successivi chiarimenti forniti emerge come l'incidenza causale del dedotto demansionamento a partire dal 2014 sia definita del consulente come
“lieve/moderata” (sussistendo già la preesistente condizione patologica conseguente ai precedenti licenziamenti e al demansionamento dal 2000 al 2011, eventi ai quali è stata ricondotta la causa della patologia del dott. Pt_1 complessivamente quantificata nella misura del 9%).
Ebbene, al di là dei risultati della perizia, la sentenza risulta del tutto coerente con l'impostazione giuridica qui confermata.
Come accertato nel corso del giudizio di primo grado e ribardito in questa sede alla luce dei motivi di gravame - non può dirsi configurato alcun demansionamento nel periodo 2014 – 2016; del resto la stessa consulenza, pur fuori asse rispetto alle argomentazioni giudiche del primo giudice, con riguardo al preteso successivo demansionamento (come si è detto, correttamente escluso)
14 si è limitata a riconoscere un minimo potenziale aggravamento (si legge nella relazione tecnica, “tale patologia non può essere ascritta in maniera esclusiva all'inadempimento datoriale, dovendo necessariamente tenere nella dovuta considerazione lo status psichico del periziando”).
Questa Corte ritiene pertanto corretto il ragionamento logico giuridico con il quale il primo Giudice ha statuito che “in ogni caso, deve ritenersi che anche tale percentuale minima di danno non possa essere riconosciuta risarcibile, in ragione delle argomentazioni che precedono in punto di diritto e sull'accertamento in fatto, in conseguenza delle quali non si può ritenere che tale danno possa essere ricondotto al demansionamento lamentato ed oggetto del presente giudizio, inteso in termini di svuotamento della professionalità del lavoratore”, “ a prescindere dal richiamo che il ctu ha espressamente fatto nelle sue valutazioni medico-legali, a termini come “demansionamento e prevaricazioni, sui quali ogni valutazione di tipo tecnico-giuridico non può che essere demandata a questo giudice”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che tali motivazioni risultano non solo adeguatamente fornite nella gravata sentenza, con chiarezza e logicità, ma che le stesse siano assolutamente condivisibili e non contraddittorie, dovendo spettare ogni valutazione di tipo tecnico giuridico sul dedotto demansionamento esclusivamente sull'Organo Giudicante, il quale ha correttamente argomentato i motivi che hanno portato a non ritenere configurato nel caso di specie alcun demansionamento e/o svuotamento di mansioni.
Con il terzo motivo di gravame il si duole dell'erroneità della sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui ha rigettato anche le ulteriori domande aventi ad oggetto le differenze retributive dovute alla retribuzione di posizione per il periodo compreso tra il 1.03.2016 e il 4.07.2016 (durante il quale era rimasto privo di incarico) nonché alla retribuzione di risultato relativa agli anni 2014-
2015.
Il motivo è parzialmente fondato, relativamente alla richiesta delle somme a titolo di retribuzione di posizione, dovendo essere rigettata nel resto.
Va preliminarmente richiamato l'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale, i dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, devono essere utilizzati in compiti di studio, ricerca, ispettivi o di supporto, secondo quanto determinato dall'organo di vertice amministrativo.
15 Tale disposizione deve applicarsi anche in situazioni straordinarie quali il commissariamento dell'ente, atteso che la continuità dell'amministrazione e l'effettività del rapporto dirigenziale non possono essere sacrificate in ragione della temporanea sostituzione degli organi politici con organi straordinari.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo retributivo, la generica esigenza di riorganizzazione dichiarata da parte convenuta.
Se è vero, infatti, che l'insediamento del Commissario può comportare, in via fisiologica, un necessario riesame degli assetti organizzativi dell'ente, tuttavia tale attività deve essere esercitata in tempi ragionevoli e nel rispetto dei diritti dei dirigenti già in servizio, non potendo giustificare una totale inattività protrattasi per un arco di quattro mesi.
Del resto sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che l'inadempimento era dipeso da una sorta di factum principis e non anche e non solo da mere difficoltà pretesamente temporanee dipendenti da una riorganizzazione, ipotesi non certamente limitata ai casi di commissariamento ma ben più più comune nelle imprese.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l'Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in rima battuta ovvero una volta che siano ve<nut a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico compiti di natura dirigenziale” (< i>v.
Cass. 12678/2016)
Nel caso di specie, peraltro, deve considerarsi che l'ente, pur avendo assunto con accordo conciliativo l'impegno a conferire incarichi dirigenziali all'appellante, ha successivamente omesso di garantire, per quattro mesi, qualsivoglia utilizzazione dello stesso, né ha allegato di averlo adibito a compiti alternativi.
La sola invocazione della necessità di riorganizzazione, per quanto imputata all'attività commissariale, non integra, in se, ragione idonea a giustificare il totale svuotamento delle funzioni dirigenziali e la conseguente esclusione della retribuzione di posizione, né tanto meno può ritenersi ragione idonea l'assenza per malattia del dirigente.
Ciò posto, deve pertanto ritenersi che l'appellante abbia diritto alla
16 corresponsione della retribuzione di posizione anche per il periodo in contestazione, dovendosi riformare sul punto la sentenza impugnata, con conseguente riconoscimento in capo all'appellante dell'importo pari ad euro
12.594,64 oltre interessi, a titolo risarcitorio per il mancato conferimento dell'incarico e per la conseguente mancata percezione del dovuto trattamento accessorio.
Logica e condivisibile risulta invece la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare la richiesta relativa alla retribuzione di risultato.
Il lamenta il mancato pagamento, da parte dell' di Pt_1 Controparte_1 [...]
del premio di produttività per gli anni 2014 e 2015, sostenendo di non CP_1 aver potuto raggiungere gli obiettivi da lui stesso sottoscritti poiché “impossibili”
o “irrilevanti”.
Tuttavia, egli non ha fornito alcuna allegazione a sostegno di tale tesi, né ha mai contestato detti obiettivi, né sollevato obiezioni in sede di relazione finale, ove anzi dichiarava di averli pienamente raggiunti. Solo in giudizio, per la prima volta, ha sostenuto la loro pretesa “impossibilità”.
Anche le apodittiche deduzione di violazione del regolamento di valutazione appaiono infondate, tardive e comunque irrilevanti.
Non sussiste quindi alcun presupposto di fatto o di legge perché al possa Pt_1 essere riconosciuto il premio per il raggiungimento degli obiettivi assegnatogli per il 2014 e il 2015, non avendo lo stesso dimostrato né prodotto alcun effettivo risultato ai fini della liquidazione.
Si ritiene pertanto condivisibile e da confermare la parte della sentenza di primo grado dove si afferma che: “Peraltro, risultano conosciuti da parte del ricorrente tutti i vari passaggi della procedura di valutazione sottoposta alla sua analisi, sulla base dei parametri di misurazione, con i punteggi ricevuti, come prodotti dalla convenuta e sui quali non è stata sollevata contestazione specifica in giudizio;
si aggiunga che il lavoratore, nella contestazione formale inviata al datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della retribuzione non ricevuta, non fa mai riferimento alle motivazioni oggetto del presente giudizio, non rinvenendosi mai alcuna espressa lamentela in termini di genericità degli obiettivi, per tale ragione non raggiunti (cfr allegato 41 del fascicolo della parte convenuta).Con specifico riferimento agli obiettivi di cui all'anno 2015, relativamente ai quali il ricorrente ha lamentato che sarebbero stati posti con
17 riferimento ai procedimenti/pratiche non corrispondenti ad un reale interesse della convenuta, deve darsi atto che questa ha depositato la delibera di ratifica della convenzione con l'Istituto ON AN (delibera del 150/2015, allegato 37 al fascicolo di parte convenuta) a testimonianza dell'interesse dell'istituto all'attività posta come obiettivo per il dirigente. Relativamente a tale documentazione specifica alcunché è stato contestato da parte del ricorrente.Inoltre, deve ritenersi che alcuna violazione procedurale sia stata specificamente dimostrata, a fronte di una sottoscrizione degli obiettivi per entrambe le annualità da parte del ricorrente, nonché in ragione della generica deduzione dei vizi della procedura stessa.”◦€
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, l'appello deve essere solo parzialmente accolto, come da dispositivo.
In virtù della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate le spese possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, accerta il diritto di a percepire la Parte_1 retribuzione di risultato relativa agli anni 2014 e 2015 e conseguentemente condanna l' al pagamento in favore dello stesso Parte_6 dell'importo pari ad € 12.594,64, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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