Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2916/2023 V.G. promossa da
C.F. nata a [...] il 19 Parte_1 C.F._1 gennaio 1984; rappresentata e difesa, inizialmente, dall'avv. Liborio Cataliotti, come da procura allegata al ricorso introduttivo, e, a seguito di revoca del mandato, dall'avv. Maria Giulia Cigarini, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Carpi (MO), Via
Lama di Quartirolo Interna n. 23
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] C.F._2
Murgeni (Romania) il 26 febbraio 1990; rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Gualdi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via G. Bisi n. 11
- convenuto -
1 di 17
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Le figlie minori e sono affidate in modalità Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente, formale ed anagrafica presso la madre. Ne consegue che i genitori, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardano, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori.
2) I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle figlie minori per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo alle figlie Per_2 ed tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali Per_1
e delle aspirazioni delle stesse) mentre, ciascun genitore, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i ricorrenti, condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza,
l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per le figlie (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé le minori dovrà preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali le bambine dovranno essere sottoposte e sulle relative anamnesi e
2 di 17 diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
3) Quanto alla disciplina delle frequentazioni con le figlie, tenuto conto della circostanza che il padre delle minori vive stabilmente e lavora il Svizzera, venendo in Italia una volta al mese, il calendario sarà così determinato:
− il OR potrà vedere e tenere con sé le bambine, CP_1 una volta in ciascun mese, per tre giorni (due notti) consecutivi, individuati nel martedì dall'uscita da scuola, fino al giovedì, riportandole presso la casa della madre, alle ore 19.00;
Resta inteso che il padre avrà la facoltà di poter chiamare o videochiamare le figlie nei giorni in cui non è collocatario, così come la madre potrà fare nei giorni in cui le bambine saranno con il papà.
Il suddetto calendario di frequentazione potrà subire variazioni sulla base di eventuali e diversi impegni scolastici, di svago e di sport delle minori e/o impegni di lavoro sopravvenuti dei genitori. Tali modifiche sono consentite e potranno avvenire, purchè nell'esclusivo interesse delle minori e . Per_1 Per_2
I genitori concordano in merito alla circostanza che l'interesse delle minori deve avere e mantenere priorità.
4) Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, vista la tenera età di Per_1
- per l'estate 2025, il OR potrà trascorrere con CP_1
e un periodo di vacanze di 7 (sette) giorni, anche Per_1 Per_2 non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno;
- dall'estate 2026, il periodo di vacanze che il OR CP_1 potrà trascorrere con e , vista anche la crescita di Per_1 Per_2
e la presumibile maggior capacità di adattarsi al contesto Per_1
e meglio gestire un periodo più lungo, verrà esteso a 14
3 di 17 (quattordici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno in ogni caso sempre essere previamente concordati, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che entrambi i genitori avranno la facoltà di poter chiamare o videochiamare le figlie mentre queste ultime si trovano in vacanza con l'altro genitore.
Soltanto in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi di vacanza, o nell'ipotesi in cui questi dovessero coincidere, si stabilisce sin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre negli anni dispari.
In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi, senza indugio, il luogo e il recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme alle figlie.
5) Durante le vacanze Natalizie, il OR finchè sarà CP_1 occupato con il presente lavoro, potrà trascorrere con le figlie 7
(sette) giorni consecutivi dal 1 al 6 gennaio;
nel momento in cui il padre cambierà tipologia di lavoro e pertanto potrà godere delle ferie natalizie, il OR potrà trascorrere con le CP_1 figlie 7 (sette) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale o quello della Vigilia e il 31/12 o il
Capodanno. I periodi possono essere così suddivisi per comodità, indicativamente in: a) Vigilia e il periodo dal 26 al 31 dicembre;
b) il giorno di Natale e il periodo dal 1 al 6 gennaio. Tale regime si applicherà in modo alternato, di anno in anno.
Durante il periodo in argomento, sfruttando il periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza, anche di più giorni consecutivi, comunque non più di una settimana, che, se effettuato, dovrà essere previamente concordato tra gli stessi entro e non oltre la data del 15 novembre di ogni anno.
6) Durante le vacanze Pasquali, il OR potrà CP_1 trascorrere con le figlie 3 (tre) giorni consecutivi che
4 di 17 comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedi dell'Angelo.
7) Resta inteso tra le parti, per tutto quanto disposto ai punti 3, 4,
5 e 6, per le frequentazioni, che qualora le figlie dovessero manifestare criticità durante gli incontri (con ambedue i genitori) il genitore che ha con sé i figli dovrà dare priorità all'interesse del minore, consentendo alle figlie / alla figlia di contattare, quantomeno telefonicamente, l'altro genitore, ove necessario e indifferibile.
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario, per le figlie ed il OR verserà alla ORa Per_2 Per_1 CP_1 la somma pari ad euro 1.000,00 (mille/00) mensili Parte_1
(500,00 – cinquecento – euro per ciascuna figlia), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
L'importo verrà aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT, come per legge, a partire da gennaio 2026.
9) Quanto alle spese straordinarie, esulanti il contributo al mantenimento suddetto, esse sono individuate sulla base del
Protocollo, aggiornato al giugno 2023, in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia e qui di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo:
“SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dai SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto, uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
e) medicinali prescritti dal pediatra o dal medico
5 di 17 curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
f) interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN;
g) cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche non erogate dal
SSN o in libera professione;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie, in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti, ma non erogati dal SSN;
e) interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
f) visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); g) cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al/ai figlio/figli anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO
IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
c) assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
d) dotazione informatica (pct / tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio;
e)
6 di 17 le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
f) alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
g) corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) pre-scuola e dopo- scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo;
c) un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
d) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
e) spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero; c) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
7 di 17 Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie NON sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'latro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come assenso alla spesa.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il / i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 (trenta) giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 (quindici) giorni successivi.”
10) Quanto all'assegno unico universale, quest'ultimo verrà ripartito nella misura del 50% tra i genitori;
sino a che detto emolumento giungerà sul conto corrente del OR egli sarà CP_1
8 di 17 tenuto a bonificare a favore della Sig.ra la metà Parte_1 dell'importo il giorno successivo al ricevimento, senza indugio.
Non appena possibile le parti si attiveranno, collaborando in tal senso, affinché sia l'ente erogante INPS a suddividere la somma con separati versamenti sui rispettivi conti correnti;
11) Con riferimento all'abitazione famigliare, ove la coppia viveva in costanza di convivenza more uxorio, sita in Reggio Emilia (RE), alla Via Guicciardi n. 4, intestata alla ORa resterà Parte_1 nella disponibilità della stessa, ove continuerà ad abitare unitamente alle bambine;
mentre il OR vive già CP_1 stabilmente in Svizzera, come sopra esposto;
12) Entrambi i genitori concordano di evitare che le figlie possano avere contatti con eventuali nuovi partners, sino a che la relazione non sia giunta a criteri di stabilità, avendo comunque sempre riguardo all'interesse delle minori nonché all'altro genitore, nel pieno di rispetto e salvaguardia della figura genitoriale.
13) I signori dichiarano vicendevolmente di avere così regolato i propri rapporti di carattere patrimoniale-economico e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, diritto o ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 5 giugno 2023, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in Controparte_1 giudizio l'uomo per sentire disporre l'affidamento condiviso delle loro figlie (nata il [...]) ed (nata il 7 dicembre Per_2 Per_1
2020), il collocamento prevalente delle stesse presso la madre,
l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta ed un contributo al mantenimento della prole a carico del madre in misura pari ad €
9 di 17 1.000,00 al mese (€ 500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 4 ottobre 2023,
eccepiva, in via preliminare, l'omessa notifica Controparte_1 del ricorso con conseguente istanza di differimento della prima udienza e rimessione in termini, e, in via subordinata, aderiva alla domanda di affidamento condiviso ma chiedeva di poter incontrare le figlie liberamente, offrendo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascuna figlia).
3. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 9 giugno 2023 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 5 ottobre 2023 ne veniva disposto un differimento, essendo intercorso un termine inferiore a 60 giorni tra la data del perfezionamento della notifica e la data dell'odierna udienza, ex art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c.
Il convenuto depositava nuova comparsa costitutiva in data 20 novembre 2023, e, pur aderendo alle domande di affidamento condiviso delle minori, di collocazione prevalente presso la madre, di contributo al mantenimento della prole pari ad € 1.000,00 al mese e di eguale partecipazione alle spese straordinarie, insisteva nella richiesta di vedere liberamente le figlie.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla successiva udienza del 21 dicembre 2023 venivano sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 22 dicembre
2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_1 presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e
10 di 17 disciplinato il diritto di visita del padre (per due volte al mese, secondo diretti accordi tra i genitori e, in caso di visite infrasettimanali, con preavviso di almeno sette giorni, alla presenza della madre o di un soggetto di sua fiducia e presso la di lei abitazione), incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare lo svolgimento degli incontri tra padre e figlie e di provvedere all'eventuale modifica del regime di visita, e ponendo a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1 figlie in misura pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 473 bis.28 c.p.c. in data 19 aprile 2024, veniva disposta, a parziale modifica di quella precedente, una progressiva liberalizzazione degli incontri che, sotto il monitoraggio e coordinamento dei Servizi sociali, si sarebbero dovuti svolgere secondo la seguente scansione: (i) nei mesi di aprile e maggio, prima per qualche ora e poi per mezza giornata;
(ii) dal mese di giugno per un'intera giornata;
(iii) dai mesi di luglio/agosto con introduzione dei pernottamenti, se tale modalità risulterà confacente al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle bambine.
Acquisita un'ulteriore relazione da parte dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 473 bis.28 c.p.c. in data 26 settembre 2024, veniva disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie ed Per_2
a settimane alterne, il martedì dall'uscita dalla scuola fino al Per_1 mercoledì alle ore 19.00.
Acquista ancora una relazione da parte dei Servizi sociali, all'udienza del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
11 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno due figlie, ed che oggi hanno, Per_2 Per_1 rispettivamente, 5 e 4 anni.
Nella più recente relazione dei Servizi sociali, trasmessa all'ufficio nel gennaio 2025, si legge:
«Rispetto al primo pernottamento presso la casa del signor avvenuto nei giorni 10 - 11 settembre, si informa che per CP_1 questioni di tempo non è stato possibile scriverne nella precedente relazione, in quanto era stato necessario posticipare l'incontro a causa di problemi di salute di una delle minori, ma il pernottamento è stato sperimentato come previsto senza particolari problemi.
In seguito all'Ordinanza del 26 settembre sono stati svolti gli incontri sotto riportati. Nel mese di ottobre il padre ha comunicato alle scriventi di non riuscire a recarsi a Reggio Emilia per problemi lavorativi.
Nel mese di novembre il signor aveva comunicato che CP_1 sarebbe stato a Reggio Emilia nei giorni 12 -13 e 26 - 27 ma per motivi lavorativi il secondo incontro con le minori è stato poi annullato. e sono state quindi con il papà da martedì 12 Per_1 Per_2 novembre dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00 di mercoledì 13 novembre.
Nel mese di dicembre le minori sono state presso il padre dal giorno 10 all'uscita da scuola fino alle ore 19.00 dell'11.
Il signor da subito ha riportato alle scriventi di volere CP_1 che le bambine trascorressero il Natale con la madre e la sua famiglia, per dare alle figlie l'opportunità di vivere un clima di festa che invece con lui non vivrebbero in quanto, essendo di fede ortodossa, festeggerà il Natale nel mese di gennaio.
Il genitore, approfittando di un periodo di chiusura del ristorante in cui lavora in Svizzera, è riuscito a recarsi a Reggio Emilia dal 24 al
27 dicembre compreso.
12 di 17 Si è quindi concordato con la ORa di lasciare con il Parte_1 padre le bambine dalle ore 19.00 del giorno 26/12 fino alle 19.30 del
27/12 (nonostante non fossero martedì e mercoledì).
Da quanto riferito dalla signora la piccola in quei Parte_1 Per_1 giorni avrebbe però avuto la febbre alta, quindi la madre ha rifiutato di lasciare le bambine al padre, offrendogli però la possibilità di vederle a casa, potendo così anche constatare personalmente che non stava bene. Per_1
Il signor ha poi spiegato alla scrivente assistente CP_1 sociale di non essere andato nemmeno a salutare le bambine, perche l'ultima volta che si era recato a casa della signora a far Parte_1 visita alle figlie c'erano altre persone che lo avrebbero provocato facendogli perdere la pazienza, quindi ha voluto evitare che si potessero creare situazioni spiacevoli davanti alle minori.
Il genitore ha quindi dovuto rinunciare a vedere e Per_1 Per_2 nonostante fosse a Reggio Emilia, accusando l'ex compagna di voler trovare a volte scuse per non fargli vedere le bambine, in quanto ha riferito che si sarebbe potuto occupare anche lui di dare la tachipirina alla figlia.
Da ottobre ad oggi il signor non è quasi mai riuscito a CP_1 recarsi a Reggio Emilia a settimane alterne come previsto nell'ordinanza, ma i momenti d'incontro con e sembrano Per_1 Per_2 aver avuto un esito positivo, sia da quanto raccontato dal padre, che da quanto riferito dalle maestre delle minori.
La scrivente assistente sociale ha preso infatti contatti con le insegnanti che hanno rilevato la gioia delle bambine nel vedere il papà, che si è mostrato altrettanto contento e molto affettuoso nei loro confronti, riaccompagnandole a scuola il giorno successivo puntuali e in ordine. L'atteggiamento del signor a scuola è CP_1 stato descritto come molto adeguato, le maestre hanno solo segnalato che sia, per l'incontro di novembre che quello di dicembre, il padre sarebbe venuto a prendere le bambine alle ore 13.00 invece
13 di 17 che alle 15.30-16.00. Nella prima occasione il padre lo aveva condiviso precedentemente con la signora mentre a Parte_1 dicembre ha affermato di non essere riuscito per problemi al telefono.
Il signor ha raccontato di aver riscontrato in generale CP_1 una maggiore disponibilità nei suoi confronti da parte dell'ex compagna, che in occasione dei momenti d'incontro gli ha portato l'occorrente per le bambine, spiegandogli tutto delle varie abitudini/attività delle figlie.
La signora rispetto agli incontri con il papà non ha Parte_1 riportato problematiche particolari. Le bambine al rientro sono parse
“normali”. Ha riportato che le avrebbe riferito che le era Per_1 mancata e nel primo incontro di dicembre avrebbe raccontato Per_2 alla mamma che la sorellina avrebbe pianto, perché sentiva la sua mancanza.
La signora in seguito all'ordinanza e all'inizio della nuova organizzazione della frequentazione , ha espresso alla Persona_3 scrivente assistente sociale molti dubbi relativi all'organizzazione del signor relativamente al fatto che l'ex compagno avesse la CP_1 patente, i seggiolini per l'auto, la difficoltà nel muoversi altrimenti con i mezzi pubblici ecc..
La madre inoltre ha fatto presente che il martedì pomeriggio
(giorno previsto nell'ordinanza per gli incontri) avrebbe Per_2 ginnastica e che i papà non possono entrare nello spogliatoio. ll signor ha trovato come soluzione la possibilità di essere CP_1 accompagnato dalla nonna in occasione di tale attività, anche se al momento in realtà in entrambi gli incontri, da quanto riportato Per_2 dal padre, avrebbe scelto di restare con lui e di non andare a ginnastica.
In data 29/11 le scriventi hanno incontrato le minori presso la sede del servizio sociale: e si sono mostrate socievoli, Per_1 Per_2 serene e a loro agio. Hanno accettato volentieri la proposta di fare un disegno relativo al giorno di Natale.
14 di 17 Commentando il suo disegno ha riferito che quella Per_2 rappresentata è la mamma, mentre lei è con e il papà in un Per_1 altro posto. invece ha raccontato di aver disegnato una mongolfiera al Per_1 mare su cui c'è , un coniglio, .. Persona_4 Per_5
Chiedendole chi ci fosse con lei per Natale ha risposto “mamma, papi e ”. Per_2
Durante l'incontro è emerso, anche attraverso il disegno che è stato loro richiesto sul , che la figura del padre è presente Per_4 insieme alla madre e a loro, come a ipotizzare, che la loro rappresentazione di famiglia sia ancora composta dalla mamma e dal papà.
Sebbene i genitori siano separati ormai da tempo sembra che le bimbe non abbiano ancora rielaborato completamente l'attuale situazione.
Conclusioni
Tra i genitori in questi mesi sembrano esserci stati momenti in cui la conflittualità sembrava essere un po' diminuita, lasciando spazio ad un minimo di dialogo per le figlie, anche se il loro rapporto appare ancora altalenante e molto influenzato dai vari accadimenti
(pagamento mantenimento, impedimenti nel vedere le bambine..).
Da parte della signora permane molta diffidenza verso l'ex Parte_1 compagno e rispetto alle sue capacità di essere un buon padre.
Il signor ha mostrato soddisfazione verso la nuova CP_1 organizzazione degli incontri che gli consentono di stare più tempo con le figlie, anche se per vincoli lavorativi non è riuscito a “sfruttare” tutte le occasioni previste dall'ordinanza. Si sottolinea la necessità che il genitore gradualmente prenda maggiore confidenza con i ritmi e i bisogni delle bambine (ad es. fa ancora il sonnellino Per_1 pomeridiano, bevono il latte la sera ecc..), aspetti che negli ultimi anni non ha potuto sperimentare non vivendo con loro, ma che deve imparare a gestire meglio.
15 di 17 Il signor ha esplicitato alle scriventi di non riuscire a CP_1 causa del lavoro a recarsi a Reggio Emilia due volte al mese (se non in occasioni particolari), in quanto ciò potrebbe mettere a forte rischio il suo impiego.
Essendo le minori ancora piccole e considerata la maggiore fatica di a “staccarsi dalla mamma, sicuramente ' il regime di Per_1 frequentazioni disposto nell'ultima ordinanza sarebbe il più idoneo, ma tenendo conto degli esiti positivi degli incontri svolti in questi mesi e delle difficoltà lavorative del signor si propone la CP_1 possibilità che il padre si rechi una volta al mese a Reggio Emilia, tenendo con sé le figlie dal martedì all' uscita di scuola fino al giovedì sera».
Orbene, gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
16 di 17 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
17 di 17