Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".
L'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".