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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2821 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] (C.F. e da Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, entrambi con gli avv.ti GRIGNANI GUIDO e D'AGOSTINO LIDIA C.F._2
e domicilio eletto presso i loro difensori.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, in cumulo, la successiva pronuncia divorzile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di
Triulzi il 26.9.1998, in regime di comunione dei beni, con atto iscritto all'Ufficio di Stato civile di Locate di Triulzi (al n. 39, parte II, serie A, anno 1998),e che dall'unione coniugale, sono nati i figli: il 21.9.2001 (attualmente studente universitario e residente nella Per_1 casa familiare di Via Nenni 67); il 28.12.2002 (studentessa prossima alla laurea, Per_2 indipendente e dimorante a Opera) e il 20.9.2004 (studente universitario e Per_3 residente nella casa familiare).
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
si è dato atto che le clausole di cui ai punti 6 e 7 sono già state adempiute, in ogni caso potevano ritenersi connotate da carattere obbligatorio e non reale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede, in via NON DEFINITIVA, sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi il 26.9.1998; Parte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare di Locate di Triulzi Via Pietro Nenni 67 e i due box pertinenziali viene assegnata alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi ed i mobili ivi esistenti;
i figli e , Per_3 Per_1 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, continueranno a coabitare con la madre nella casa familiare, invece, economicamente indipendente, ha già Per_2 rilasciato la casa familiare, reperendo una casa in locazione ad
Opera;
3) Quanto alla casa familiare, le parti si impegnano in tal senso: il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_2 [...]
, che si impegna ad acquistare, la sua quota del 50% Pt_1 della casa familiare, dei box annessi e di tutto l'arredo esistente, così censiti al NCEU del Comune di Locate di
Triulzi: a) casa) al Foglio 8, mappale 345, sub.13 vani 5,5 cat. A3;
b) box al Foglio 8 mapp.346, sub.4, cat. C/6; c) secondo box) al foglio 8 mapp. 344 sub 7 cat.
C/6 ; il prezzo di tale cessione viene pattuito in €. 30.000,00
(trentamila) ed il formale trasferimento, alle predette condizioni, avverrà entro il 31.1.2026 con scelta del notaio e relative
Pag. 2 spese a carico esclusivo della sig.ra ; Parte_1
4) A decorrere dalla mensilità di novembre 2025, il sig. verserà alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di €.
850,00 per e (€. 425,00 cadauno), nonché Per_3 Per_1 un assegno quale contributo al mantenimento della moglie, coniuge economicamente piu' debole, pari ad €. 150,00 mensili;
così, l'assegno complessivo di €. 1.000,00 (€. 850,00+150,00) verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
5) Si pattuisce che le spese straordinarie per i figli sono incluse e forfettizzate nell'assegno di mantenimento supra determinato in
€. 850,00, finché le stesse raggiungono la somma complessiva di
€. 5.000,00; eccedenti spese rispetto al predetto ammontare verranno ripartite al 50%, secondo il recente Protocollo del
Tribunale di Milano;
6) La moto Benelli BN125 tg EV84590 intestata ad Parte_2 iene ceduta a titolo gratuito al figlio
[...] Controparte_1 gli oneri del relativo passaggio di proprietà saranno integralmente a carico del sig. Parte_2
7) L'auto Fiat Punto tg DW751PH, intestata ad Parte_2 viene ceduta a titolo gratuito al figlio con
[...] Parte_3 oneri relativi al passaggio di proprietà a carico dei sigg. Parte_1
e in ragione del 50% ciascuno;
[...] Parte_2
8) La moto Honda CBR tg BB27856 intestata ad Parte_2 resta invece nella piena proprietà di quest'ultimo, senza
[...] conguaglio in favore della sig.ra ; Parte_1
9) Il conto corrente cointestato presso la filiale di Carpiano del nr. 111463 che, al 17.10.2025, ha un saldo attivo di CP_2
€. 14.900,00 verrà chiuso ed estinto al 31.12.2025 e le attuali giacenze saranno attribuite in ragione del 100% al sig.
Parte_2
10) La sig.ra entro il 31.12.2025 volturerà le Parte_1 domiciliazioni di Enel Luce e Gas e la linea wi fi, attualmente in Cont essere sul conto , su un conto di sua esclusiva titolarità;
11) Il cane “Lupino” ed il gatto “ ”, intestati al sig. CP_3 Parte_2 verranno gestiti e accuditi dalla sig.ra
[...] Parte_1 che entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso
Pag. 3 effettuerà il cambio di intestazione. Resta pattuito che ogni spesa
(anche veterinaria) dei suddetti animali competa alla sig.ra in ragione del 100%; Parte_1
12) Il finanziamento acceso con Agos s.p.a ed avente scadenza al 2035 intestato al sig. resta interamente in Parte_2 capo allo stesso estromettendo la sig.ra da Parte_1 qualsiasi impegno e onere;
13) Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle pattuizioni previste nel presente accordo, complessivamente inteso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore con separato provvedimento;
RISERVA le spese al merito;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2821 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] (C.F. e da Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, entrambi con gli avv.ti GRIGNANI GUIDO e D'AGOSTINO LIDIA C.F._2
e domicilio eletto presso i loro difensori.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, in cumulo, la successiva pronuncia divorzile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di
Triulzi il 26.9.1998, in regime di comunione dei beni, con atto iscritto all'Ufficio di Stato civile di Locate di Triulzi (al n. 39, parte II, serie A, anno 1998),e che dall'unione coniugale, sono nati i figli: il 21.9.2001 (attualmente studente universitario e residente nella Per_1 casa familiare di Via Nenni 67); il 28.12.2002 (studentessa prossima alla laurea, Per_2 indipendente e dimorante a Opera) e il 20.9.2004 (studente universitario e Per_3 residente nella casa familiare).
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
si è dato atto che le clausole di cui ai punti 6 e 7 sono già state adempiute, in ogni caso potevano ritenersi connotate da carattere obbligatorio e non reale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede, in via NON DEFINITIVA, sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi il 26.9.1998; Parte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare di Locate di Triulzi Via Pietro Nenni 67 e i due box pertinenziali viene assegnata alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi ed i mobili ivi esistenti;
i figli e , Per_3 Per_1 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, continueranno a coabitare con la madre nella casa familiare, invece, economicamente indipendente, ha già Per_2 rilasciato la casa familiare, reperendo una casa in locazione ad
Opera;
3) Quanto alla casa familiare, le parti si impegnano in tal senso: il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_2 [...]
, che si impegna ad acquistare, la sua quota del 50% Pt_1 della casa familiare, dei box annessi e di tutto l'arredo esistente, così censiti al NCEU del Comune di Locate di
Triulzi: a) casa) al Foglio 8, mappale 345, sub.13 vani 5,5 cat. A3;
b) box al Foglio 8 mapp.346, sub.4, cat. C/6; c) secondo box) al foglio 8 mapp. 344 sub 7 cat.
C/6 ; il prezzo di tale cessione viene pattuito in €. 30.000,00
(trentamila) ed il formale trasferimento, alle predette condizioni, avverrà entro il 31.1.2026 con scelta del notaio e relative
Pag. 2 spese a carico esclusivo della sig.ra ; Parte_1
4) A decorrere dalla mensilità di novembre 2025, il sig. verserà alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di €.
850,00 per e (€. 425,00 cadauno), nonché Per_3 Per_1 un assegno quale contributo al mantenimento della moglie, coniuge economicamente piu' debole, pari ad €. 150,00 mensili;
così, l'assegno complessivo di €. 1.000,00 (€. 850,00+150,00) verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
5) Si pattuisce che le spese straordinarie per i figli sono incluse e forfettizzate nell'assegno di mantenimento supra determinato in
€. 850,00, finché le stesse raggiungono la somma complessiva di
€. 5.000,00; eccedenti spese rispetto al predetto ammontare verranno ripartite al 50%, secondo il recente Protocollo del
Tribunale di Milano;
6) La moto Benelli BN125 tg EV84590 intestata ad Parte_2 iene ceduta a titolo gratuito al figlio
[...] Controparte_1 gli oneri del relativo passaggio di proprietà saranno integralmente a carico del sig. Parte_2
7) L'auto Fiat Punto tg DW751PH, intestata ad Parte_2 viene ceduta a titolo gratuito al figlio con
[...] Parte_3 oneri relativi al passaggio di proprietà a carico dei sigg. Parte_1
e in ragione del 50% ciascuno;
[...] Parte_2
8) La moto Honda CBR tg BB27856 intestata ad Parte_2 resta invece nella piena proprietà di quest'ultimo, senza
[...] conguaglio in favore della sig.ra ; Parte_1
9) Il conto corrente cointestato presso la filiale di Carpiano del nr. 111463 che, al 17.10.2025, ha un saldo attivo di CP_2
€. 14.900,00 verrà chiuso ed estinto al 31.12.2025 e le attuali giacenze saranno attribuite in ragione del 100% al sig.
Parte_2
10) La sig.ra entro il 31.12.2025 volturerà le Parte_1 domiciliazioni di Enel Luce e Gas e la linea wi fi, attualmente in Cont essere sul conto , su un conto di sua esclusiva titolarità;
11) Il cane “Lupino” ed il gatto “ ”, intestati al sig. CP_3 Parte_2 verranno gestiti e accuditi dalla sig.ra
[...] Parte_1 che entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso
Pag. 3 effettuerà il cambio di intestazione. Resta pattuito che ogni spesa
(anche veterinaria) dei suddetti animali competa alla sig.ra in ragione del 100%; Parte_1
12) Il finanziamento acceso con Agos s.p.a ed avente scadenza al 2035 intestato al sig. resta interamente in Parte_2 capo allo stesso estromettendo la sig.ra da Parte_1 qualsiasi impegno e onere;
13) Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle pattuizioni previste nel presente accordo, complessivamente inteso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore con separato provvedimento;
RISERVA le spese al merito;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
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