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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 59 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari, riservato in decisione all'udienza del 5.06.2022, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Del
VE (c.f. ), con domicilio digitale come CodiceFiscale_1
in atti;
attrice
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigia Maria Baldassarre, (C.F.
con domicilio digitale come in atti;
CodiceFiscale_2
convenuta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 5.06.2025. RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e
[...]
dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. delle pattuizioni e/o clausole riferite alla determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli oneri, della commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce ed, in genere, di tutte le spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate ai rapporti bancari di cui è causa, in assenza di idonea pattuizione per le causali di cui in premessa;
- accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e
1815 co. 2 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al conto corrente ordinario n. 2105.39 ed ai conti per anticipo fatture n. 2782.53 e n.
3900.84, in applicazione delle quali risultano addebitati alla società correntista competenze ed interessi usurari;
- per l'effetto delle declaratorie di cui sopra, condannare la alla CP_2
restituzione in favore della dell'importo Parte_1
complessivo di € 598.047,24 in caso di riconoscimento di interessi usurari, ovvero del minore importo di € 574.193,97 in caso di applicazione del tasso sostitutivo BOT così come risultante dalla relazione di consulenza tecnica di parte, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi maturati e maturandi ex art. 1284 co. 4 cc e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo”.
- 2 - A fondamento delle proprie pretese, premesso di aver intrattenuto con una serie di rapporti Controparte_1
(segnatamente: conto corrente n. 2105.39, acceso in data 27 maggio
2003 e chiuso il 27 luglio 2021; conto per anticipo fatture n. 2782.53 chiuso in data 31 dicembre 2009; conto per anticipo fatture n. 2793.73 chiuso in data 15 luglio 2010; conto per anticipo fatture n. 2794.66 chiuso in data 15 luglio 2010; conto per anticipo fatture n. 3900.84, acceso in data 27 ottobre 2006 e chiuso il 30 giugno 2018; conto partitario presentazioni SBF n. 6548.75, acceso in data 15 luglio 2010 e chiuso in data 31 dicembre 2012), ha rappresentato che, in seguito alla richiesta ex art. 119 tub della documentazione contrattuale inerente ai predetti rapporti, la banca aveva consegnato il solo contratto di conto per anticipo fatture n. 2793.73. Ha, dunque, lamentato l'omessa pattuizione degli interessi ultralegali, nonché delle spese e delle commissioni di massimo scoperto, nonché il superamento del tasso soglia anti-usura in taluni trimestri, con conseguente addebito illegittimo di somme. Ha, inoltre, affermato l'esistenza di affidamenti a tempo indeterminato in essere sui predetti conti, desumibile da una serie di indici, quali: indicazione di tassi differenziati (entro ed extra-fido) negli estratti conto;
addebito di spese di istruttoria fido e disponibilità fondi;
applicazione della commissione di massimo scoperto;
indicazione in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia dell'ammontare del fido utilizzabile;
sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' del correntista;
mancato avvio azioni di recupero dell'esposizione debitoria. A tale stregua, ha sostenuto la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sui conti in questione, non essendo, dunque, decorso il termine di prescrizione per la ripetizione.
- 3 - Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse, da considerarsi solutorie in mancanza di prova dei contratti di affidamento.
Ha, inoltre, affermato l'esistenza dei contratti scritti di conto corrente e anticipi, consegnati al cliente al momento della stipula, con pattuizione delle relative condizioni, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla correntista – attrice in ripetizione, stante l'omessa produzione dei contratti e degli estratti conto integrali a dimostrazione delle pretese illegittimità.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
Trattata la causa, con espletamento di una c.t.u. contabile, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Parte_1
all'accertamento della illegittimità degli interessi ed altri oneri
[...]
addebitati nell'ambito dei rapporti di conto corrente e anticipi intercorsi con in ragione dell'omessa Controparte_1
pattuizione scritta degli stessi, con conseguente richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla correntista.
Ante omnia, va affermata l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice.
Fatto costitutivo della richiesta di ripetizione dell'indebito è la sussistenza di un pagamento, ciò che presuppone la chiusura del conto corrente.
È pacifico che i conti oggetto del giudizio siano chiusi.
- 4 - Tanto premesso, venendo al merito della domanda, la società attrice lamenta la illegittimità di tutti gli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese, in difetto della relativa pattuizione, deducendo l'omessa sottoscrizione dei contratti.
Non si pone in contraddizione con la tesi sostenuta in giudizio la circostanza che l'attrice, prima della proposizione dell'azione, abbia richiesto alla banca, ex art. 119 tub, gli estratti conto, oltre ai contratti.
In tal modo, invero, la correntista, oltre a tenere un comportamento coerente nelle due sedi – stragiudiziale e giudiziale – si è mostrata, a ben vedere, diligente e accorta, utilizzando lo strumento appositamente previsto dall'ordinamento ex art. 119 tub al fine di verificare l'esistenza dei contratti scritti, così evitando di proporre un'azione al buio. Una volta, infatti, ricevuto in risposta dalla banca il solo contratto di apertura del conto per anticipo fatture n. 2793.73, ragionevolmente la correntista ha potuto sostenere in giudizio l'inesistenza dei contratti scritti in relazione agli altri rapporti.
Ed infatti, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice ha legittimamente esercitato la facoltà normativamente prevista di precisare la domanda e i fatti posti a fondamento della stessa, nel senso di sostenere - si - la conclusione dei contratti di conto corrente ed anticipi, ma non in forma scritta, deducendo, dunque, la nullità ex art. 117 tub delle pattuizioni di interessi ultralegali, di oneri e commissioni, così come della relativa capitalizzazione. A tale stregua, la parte attrice ha dedotto che, all'esito del ricalcolo del saldo dei rapporti con epurazione degli addebiti illegittimi – sulla scorta degli estratti conto prodotti – risulti un saldo a proprio favore, da ripetere nei confronti dell'istituto di credito.
- 5 - Nessuna incoerenza, né violazione dell'onere probatorio è, dunque, configurabile nel caso di specie, dal momento che l'omessa produzione del contratto di conto corrente è coerente con la tesi attorea dell'omessa sottoscrizione del contratto stesso.
Ben avrebbe potuto la banca convenuta confutare l'avversa tesi producendo in giudizio il contratto di conto corrente, al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda, ma così non è stato.
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'apertura del conto in esame (2010): “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
- 6 - rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB”.
I contratti bancari devono, dunque, essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
Alla luce di ciò, il saldo dei rapporti per cui è causa – eccezion fatta per il conto 2793.73, per cui è presente il contratto scritto - deve essere ricostruito con eliminazione di qualsivoglia addebito per interessi ultralegali, oneri, commissioni e relativa capitalizzazione, eccezion fatta per imposte e tasse. Tali addebiti, infatti, si appalesano illegittimi alla luce della previsione degli artt. 117, 120, 120 bis D.lgs. n. 385/1993, che richiedono la predeterminazione per iscritto di ciascun onere e interesse addebitato al cliente, nonché della relativa capitalizzazione, e devono trovare applicazione i soli interessi al tasso legale ex art. 1284
c.c.
È il caso di precisare che, in tal caso, è applicabile la previsione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. – secondo cui: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Il tasso sostitutivo ex art. 117, comma
7, tub, infatti, trova applicazione allorquando il contratto non indichi il tasso degli interessi passivi, o quando la relativa previsione sia nulla ai
- 7 - sensi del comma 6, non già nel caso in cui difetti lo stesso contratto scritto, come nel caso che ci occupa.
Al fine di procedere alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, deve rammentarsi che ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e consente, nelle azioni intraprese dal correntista, di ricostruire il saldo del rapporto sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti.
Sul punto, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso,
a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non
- 8 - l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt.
Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974):
e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n.
14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (Cass.,
n. 11543/2019).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla parte attrice, alla luce dell'elaborazione del c.t.u., consenta una ricostruzione attendibile dei rapporti oggetto di causa. Il c.t.u. nominato, infatti, con riferimento al conto corrente n.
2105.39, ha evidenziato che, a fronte dell'apertura in data 27.05.2003 e della protrazione del rapporto sino al 18.12.2019, risultano prodotti tutti gli estratti conto, ad eccezione del periodo 01.11.2014 – 30.11.2014.
Risultano, inoltre, non leggibili gli estratti conto dei seguenti periodi:
08.02.2005 – 28.02.2005; 01.05.2005 – 31.05.2005; 01.10.2005 –
31.10.2005; 30.04.2012 – 30.04.2012.
Ebbene, si ritiene di condividere l'approccio metodologico utilizzato dall'ausiliario, il quale ha precisato quanto segue: “Lo scrivente ritiene che la ricostruzione possa essere operata a partire dall'01.11.2005 per i seguenti motivi. L'estratto conto mancante, relativo all'anno 2014, e la parziale carenza della movimentazione relativa all'anno 2012 appare superabile tenuto conto del “delta” che si viene a determinare tra l'ultimo saldo e il primo disponibile. Difatti, per i suddetti periodi, il saldo di raccordo da inserire, per sopperire la
- 9 - mancanza di movimentazione è pari ad €1.779,78 (movimento avere) per l'anno 2012 e ad €448,62 per l'anno 2014. Viceversa,
l'impossibilità di acquisire le movimentazioni contabili per i periodi suindicati del 2005 appare non del tutto trascurabile attesa la grossa differenza tra l'ultimo saldo e il primo disponibile. In particolare, i saldi di raccordo da dover inserire nei predetti periodi sono i seguenti:
08.02.2005 – 28.02.2005 = €165.682,94 (movimento dare); 01.05.2005
– 31.05.2005 = €338.042,43 (movimento dare); 01.10.2005 –
31.10.2005 = €756.439,33 (movimento avere). Si ritiene che la mancanza della movimentazione (soprattutto dell'ultimo periodo) non renda del tutto attendibile la ricostruzione del rapporto. Pertanto, si provvede a ricostruire il rapporto in questione a partire dalla data dell'01.11.2005”.
Sotto tale profilo, la replica del c.t.u. vale, ad avviso di questo
Giudice, a superare le osservazioni mosse dal c.t.p. dell'istituto di credito, circa l'inattendibilità dei “saldi di raccordo” per il periodo aprile 2012 e novembre 2014. L'ausiliario ha, invero, rilevato come in relazione ai periodi in questione, il saldo di raccordo sia di importo esiguo e non alteri la determinazione del saldo finale. Ha, all'uopo, evidenziato che per il periodo “aprile 2012”, risulta prodotta la movimentazione fino al 30.04.2012 e, pertanto, risultano mancanti solo una parte dei movimenti al 30.04.2012, mentre per il periodo
“novembre 2014” dagli estratti conto si rileva una scarsa movimentazione per l'intero periodo e i saldi sono di modesta entità.
Sulla scorta di tali dati, il c.t.u. ha, in maniera condivisibile, ritenuto superabile la carenza documentale, in quanto gli effetti dell'utilizzo del saldo di raccordo risultano essere pressoché irrilevanti sulla rideterminazione del saldo, adducendo, a conferma di ciò, la circostanza
- 10 - che per il IV trimestre 2014 gli interessi addebitati dalla banca ammontino ad € 58,01.
Con riferimento al conto corrente n. 3900.84, il c.t.u. ha rilevato la produzione degli estratti conto integrali, ad eccezione del II trimestre
2007. Nondimeno, il consulente ha ritenuto tale carenza documentale priva di effetto sulla ricostruzione del conto, essendo tutti gli addebiti
(per interessi e competenze) prescritti.
In relazione agli altri rapporti, sono stati prodotti gli estratti conto integrali.
Avendo, dunque, la correntista adeguatamente documentato lo svolgimento dei rapporti, è stato possibile procedere, mediante c.t.u., al ricalcolo del saldo degli stessi, secondo i criteri già esposti.
È stato dato, inoltre, mandato al c.t.u. di ricalcolare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il correntista agisca per far dichiarare la nullità di clausole contrattuali e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. È stato, altresì, precisato che: “Se, pendente
l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del
- 11 - computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
La Corte di Cassazione ha successivamente chiarito che: “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del
- 12 - relativo diritto” (Cass., n. 9203/2025; nel medesimo senso, cfr. Cass., n.
7721/2023).
Al fine di individuare le rimesse solutorie, da cui decorre il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito, è, dunque, necessario operare sul cd. saldo rettificato, ossia epurato dalle competenze applicate dalla banca in virtù di clausole nulle.
Correttamente il c.t.u. ha proceduto in tal senso.
Quanto, poi, alla concreta qualificazione di una rimessa come solutoria, piuttosto che ripristinatoria, è d'uopo rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare
l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass., n. 2338/2024; conformi: Cass., n.
5387/2024; Cass., n. 34997/2023).
Nel caso di specie, la società correntista, pur non allegando i contratti di apertura di credito, ha, sin dall'atto di citazione, sostenuto
- 13 - l'esistenza di affidamenti, indicandone anche gli elementi rivelatori, ossia: “negli estratti conto sono indicati tassi differenziati (entro ed extra-fido); - l'addebito di spese di istruttoria fido e disponibilità fondi;
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto
(remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido); - indicazione in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia dell'ammontare del fido utilizzabile (accordato e accordato operativo) (ALL. 8); - la sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' del correntista;
- il mancato avvio azioni di recupero dell'esposizione debitoria” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Tale assunto è stato confermato dall'elaborato peritale. Il c.t.u. ha, infatti, esposto che: “dall'esame degli estratti conto scalare è stato possibile rilevare elementi (riscontrati contestualmente sulla Centrale
Rischi di Banca d'Italia prodotta dalla parte attrice), che portano a concludere la presenza dell'affidamento”. Gli indici di esistenza di affidamenti, rilevati dagli estratti conto – e riscontrati attraverso le risultanze della Centrale Rischi – sono dati dall'applicazione di diversi tassi debitori, dall'applicazione della commissione di massimo scoperto con diverse basi imponibili, oltreché dall'addebito per i seguenti oneri: commissioni per istruttoria e revisione fido;
Affidamenti e/o Scoperti;
Spese Istruttoria fido;
Corrispettivo su accordato (cfr. pag. 14 della relazione di c.t.u.).
Anche sotto tale profilo, l'elaborato peritale si appalesa scevro da vizi metodologici, nonché congruamente motivato e coerente con le evidenze concrete, oltreché rispettoso dei summenzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, il c.t.u. ha efficacemente replicato alle osservazioni del c.t.p. di in merito alla pretesa individuazione degli Parte_1
- 14 - affidamenti sulla scorta delle sole risultanze della Centrale Rischi. Sul punto, si ritiene di condividere le seguenti considerazioni dell'ausiliario: “Si è provveduto a verificare l'esistenza del “fido di fatto” dall'analisi degli estratti conto scalare. Successivamente, si è provveduto ad analizzare anche la Centrale Rischi, al fine di avere conferma che l'importo individuato sull'estratto conto scalare (base di calcolo commissione massimo scoperto e/o applicazione di tassi debitori entro ed oltre soglia) sia riscontrabile anche su tale documento. A parer dello scrivente, la verifica mediante la sola
Centrale Rischi risulterebbe essere forviante, in quanto gli importi indicati potrebbero essere riferiti anche ad altri rapporti intrattenuti con lo stesso istituto (come nel caso di specie). Inoltre, si fa presente che nella “TABELLA 1 allegato A” dell'atto di citazione (allegato della perizia di parte dello stesso consulente) gli importi presi a riferimento dell'affidamento dal consulente di parte risultano essere gli stessi (ad eccezione dell'anno 2009) individuati dal sottoscritto” (cfr. pag. 19 della relazione).
Sulla scorta dei predetti criteri, il c.t.u. è addivenuto ad un ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2105.39 – su cui sono state addebitate le competenze degli altri conti – pari ad euro 332.385,18.
Tale è l'importo che la correntista ha diritto di ripetere dalla banca.
Come da richiesta attorea, a norma dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (27.12.2021) gli interessi legali vanno computati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 (cfr. Cass., n.
61/2023, secondo cui: “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”).
- 15 - Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per un terzo, ponendo il residuo a carico della parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, e tenuto conto dell'articolazione delle fasi processuali, della natura delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva espletata.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della parte convenuta.
Infine, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti,
[...]
deve essere condannata al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma Parte_1
di euro 332.385,18, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (27.12.2021) al soddisfo;
2. previa compensazione in ragione di un terzo, condanna alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che qui si liquidano in euro 14.666,66 per compenso,
[...]
- 16 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 363,33 per contributo unificato ed esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del
3.12.2024, a carico della parte convenuta;
4. condanna l Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 17 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 59 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari, riservato in decisione all'udienza del 5.06.2022, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Del
VE (c.f. ), con domicilio digitale come CodiceFiscale_1
in atti;
attrice
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigia Maria Baldassarre, (C.F.
con domicilio digitale come in atti;
CodiceFiscale_2
convenuta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 5.06.2025. RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e
[...]
dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. delle pattuizioni e/o clausole riferite alla determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli oneri, della commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce ed, in genere, di tutte le spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate ai rapporti bancari di cui è causa, in assenza di idonea pattuizione per le causali di cui in premessa;
- accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e
1815 co. 2 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al conto corrente ordinario n. 2105.39 ed ai conti per anticipo fatture n. 2782.53 e n.
3900.84, in applicazione delle quali risultano addebitati alla società correntista competenze ed interessi usurari;
- per l'effetto delle declaratorie di cui sopra, condannare la alla CP_2
restituzione in favore della dell'importo Parte_1
complessivo di € 598.047,24 in caso di riconoscimento di interessi usurari, ovvero del minore importo di € 574.193,97 in caso di applicazione del tasso sostitutivo BOT così come risultante dalla relazione di consulenza tecnica di parte, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi maturati e maturandi ex art. 1284 co. 4 cc e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo”.
- 2 - A fondamento delle proprie pretese, premesso di aver intrattenuto con una serie di rapporti Controparte_1
(segnatamente: conto corrente n. 2105.39, acceso in data 27 maggio
2003 e chiuso il 27 luglio 2021; conto per anticipo fatture n. 2782.53 chiuso in data 31 dicembre 2009; conto per anticipo fatture n. 2793.73 chiuso in data 15 luglio 2010; conto per anticipo fatture n. 2794.66 chiuso in data 15 luglio 2010; conto per anticipo fatture n. 3900.84, acceso in data 27 ottobre 2006 e chiuso il 30 giugno 2018; conto partitario presentazioni SBF n. 6548.75, acceso in data 15 luglio 2010 e chiuso in data 31 dicembre 2012), ha rappresentato che, in seguito alla richiesta ex art. 119 tub della documentazione contrattuale inerente ai predetti rapporti, la banca aveva consegnato il solo contratto di conto per anticipo fatture n. 2793.73. Ha, dunque, lamentato l'omessa pattuizione degli interessi ultralegali, nonché delle spese e delle commissioni di massimo scoperto, nonché il superamento del tasso soglia anti-usura in taluni trimestri, con conseguente addebito illegittimo di somme. Ha, inoltre, affermato l'esistenza di affidamenti a tempo indeterminato in essere sui predetti conti, desumibile da una serie di indici, quali: indicazione di tassi differenziati (entro ed extra-fido) negli estratti conto;
addebito di spese di istruttoria fido e disponibilità fondi;
applicazione della commissione di massimo scoperto;
indicazione in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia dell'ammontare del fido utilizzabile;
sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' del correntista;
mancato avvio azioni di recupero dell'esposizione debitoria. A tale stregua, ha sostenuto la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sui conti in questione, non essendo, dunque, decorso il termine di prescrizione per la ripetizione.
- 3 - Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse, da considerarsi solutorie in mancanza di prova dei contratti di affidamento.
Ha, inoltre, affermato l'esistenza dei contratti scritti di conto corrente e anticipi, consegnati al cliente al momento della stipula, con pattuizione delle relative condizioni, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla correntista – attrice in ripetizione, stante l'omessa produzione dei contratti e degli estratti conto integrali a dimostrazione delle pretese illegittimità.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
Trattata la causa, con espletamento di una c.t.u. contabile, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Parte_1
all'accertamento della illegittimità degli interessi ed altri oneri
[...]
addebitati nell'ambito dei rapporti di conto corrente e anticipi intercorsi con in ragione dell'omessa Controparte_1
pattuizione scritta degli stessi, con conseguente richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla correntista.
Ante omnia, va affermata l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice.
Fatto costitutivo della richiesta di ripetizione dell'indebito è la sussistenza di un pagamento, ciò che presuppone la chiusura del conto corrente.
È pacifico che i conti oggetto del giudizio siano chiusi.
- 4 - Tanto premesso, venendo al merito della domanda, la società attrice lamenta la illegittimità di tutti gli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese, in difetto della relativa pattuizione, deducendo l'omessa sottoscrizione dei contratti.
Non si pone in contraddizione con la tesi sostenuta in giudizio la circostanza che l'attrice, prima della proposizione dell'azione, abbia richiesto alla banca, ex art. 119 tub, gli estratti conto, oltre ai contratti.
In tal modo, invero, la correntista, oltre a tenere un comportamento coerente nelle due sedi – stragiudiziale e giudiziale – si è mostrata, a ben vedere, diligente e accorta, utilizzando lo strumento appositamente previsto dall'ordinamento ex art. 119 tub al fine di verificare l'esistenza dei contratti scritti, così evitando di proporre un'azione al buio. Una volta, infatti, ricevuto in risposta dalla banca il solo contratto di apertura del conto per anticipo fatture n. 2793.73, ragionevolmente la correntista ha potuto sostenere in giudizio l'inesistenza dei contratti scritti in relazione agli altri rapporti.
Ed infatti, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice ha legittimamente esercitato la facoltà normativamente prevista di precisare la domanda e i fatti posti a fondamento della stessa, nel senso di sostenere - si - la conclusione dei contratti di conto corrente ed anticipi, ma non in forma scritta, deducendo, dunque, la nullità ex art. 117 tub delle pattuizioni di interessi ultralegali, di oneri e commissioni, così come della relativa capitalizzazione. A tale stregua, la parte attrice ha dedotto che, all'esito del ricalcolo del saldo dei rapporti con epurazione degli addebiti illegittimi – sulla scorta degli estratti conto prodotti – risulti un saldo a proprio favore, da ripetere nei confronti dell'istituto di credito.
- 5 - Nessuna incoerenza, né violazione dell'onere probatorio è, dunque, configurabile nel caso di specie, dal momento che l'omessa produzione del contratto di conto corrente è coerente con la tesi attorea dell'omessa sottoscrizione del contratto stesso.
Ben avrebbe potuto la banca convenuta confutare l'avversa tesi producendo in giudizio il contratto di conto corrente, al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda, ma così non è stato.
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'apertura del conto in esame (2010): “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
- 6 - rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB”.
I contratti bancari devono, dunque, essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
Alla luce di ciò, il saldo dei rapporti per cui è causa – eccezion fatta per il conto 2793.73, per cui è presente il contratto scritto - deve essere ricostruito con eliminazione di qualsivoglia addebito per interessi ultralegali, oneri, commissioni e relativa capitalizzazione, eccezion fatta per imposte e tasse. Tali addebiti, infatti, si appalesano illegittimi alla luce della previsione degli artt. 117, 120, 120 bis D.lgs. n. 385/1993, che richiedono la predeterminazione per iscritto di ciascun onere e interesse addebitato al cliente, nonché della relativa capitalizzazione, e devono trovare applicazione i soli interessi al tasso legale ex art. 1284
c.c.
È il caso di precisare che, in tal caso, è applicabile la previsione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. – secondo cui: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Il tasso sostitutivo ex art. 117, comma
7, tub, infatti, trova applicazione allorquando il contratto non indichi il tasso degli interessi passivi, o quando la relativa previsione sia nulla ai
- 7 - sensi del comma 6, non già nel caso in cui difetti lo stesso contratto scritto, come nel caso che ci occupa.
Al fine di procedere alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, deve rammentarsi che ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e consente, nelle azioni intraprese dal correntista, di ricostruire il saldo del rapporto sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti.
Sul punto, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso,
a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non
- 8 - l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt.
Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974):
e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n.
14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (Cass.,
n. 11543/2019).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla parte attrice, alla luce dell'elaborazione del c.t.u., consenta una ricostruzione attendibile dei rapporti oggetto di causa. Il c.t.u. nominato, infatti, con riferimento al conto corrente n.
2105.39, ha evidenziato che, a fronte dell'apertura in data 27.05.2003 e della protrazione del rapporto sino al 18.12.2019, risultano prodotti tutti gli estratti conto, ad eccezione del periodo 01.11.2014 – 30.11.2014.
Risultano, inoltre, non leggibili gli estratti conto dei seguenti periodi:
08.02.2005 – 28.02.2005; 01.05.2005 – 31.05.2005; 01.10.2005 –
31.10.2005; 30.04.2012 – 30.04.2012.
Ebbene, si ritiene di condividere l'approccio metodologico utilizzato dall'ausiliario, il quale ha precisato quanto segue: “Lo scrivente ritiene che la ricostruzione possa essere operata a partire dall'01.11.2005 per i seguenti motivi. L'estratto conto mancante, relativo all'anno 2014, e la parziale carenza della movimentazione relativa all'anno 2012 appare superabile tenuto conto del “delta” che si viene a determinare tra l'ultimo saldo e il primo disponibile. Difatti, per i suddetti periodi, il saldo di raccordo da inserire, per sopperire la
- 9 - mancanza di movimentazione è pari ad €1.779,78 (movimento avere) per l'anno 2012 e ad €448,62 per l'anno 2014. Viceversa,
l'impossibilità di acquisire le movimentazioni contabili per i periodi suindicati del 2005 appare non del tutto trascurabile attesa la grossa differenza tra l'ultimo saldo e il primo disponibile. In particolare, i saldi di raccordo da dover inserire nei predetti periodi sono i seguenti:
08.02.2005 – 28.02.2005 = €165.682,94 (movimento dare); 01.05.2005
– 31.05.2005 = €338.042,43 (movimento dare); 01.10.2005 –
31.10.2005 = €756.439,33 (movimento avere). Si ritiene che la mancanza della movimentazione (soprattutto dell'ultimo periodo) non renda del tutto attendibile la ricostruzione del rapporto. Pertanto, si provvede a ricostruire il rapporto in questione a partire dalla data dell'01.11.2005”.
Sotto tale profilo, la replica del c.t.u. vale, ad avviso di questo
Giudice, a superare le osservazioni mosse dal c.t.p. dell'istituto di credito, circa l'inattendibilità dei “saldi di raccordo” per il periodo aprile 2012 e novembre 2014. L'ausiliario ha, invero, rilevato come in relazione ai periodi in questione, il saldo di raccordo sia di importo esiguo e non alteri la determinazione del saldo finale. Ha, all'uopo, evidenziato che per il periodo “aprile 2012”, risulta prodotta la movimentazione fino al 30.04.2012 e, pertanto, risultano mancanti solo una parte dei movimenti al 30.04.2012, mentre per il periodo
“novembre 2014” dagli estratti conto si rileva una scarsa movimentazione per l'intero periodo e i saldi sono di modesta entità.
Sulla scorta di tali dati, il c.t.u. ha, in maniera condivisibile, ritenuto superabile la carenza documentale, in quanto gli effetti dell'utilizzo del saldo di raccordo risultano essere pressoché irrilevanti sulla rideterminazione del saldo, adducendo, a conferma di ciò, la circostanza
- 10 - che per il IV trimestre 2014 gli interessi addebitati dalla banca ammontino ad € 58,01.
Con riferimento al conto corrente n. 3900.84, il c.t.u. ha rilevato la produzione degli estratti conto integrali, ad eccezione del II trimestre
2007. Nondimeno, il consulente ha ritenuto tale carenza documentale priva di effetto sulla ricostruzione del conto, essendo tutti gli addebiti
(per interessi e competenze) prescritti.
In relazione agli altri rapporti, sono stati prodotti gli estratti conto integrali.
Avendo, dunque, la correntista adeguatamente documentato lo svolgimento dei rapporti, è stato possibile procedere, mediante c.t.u., al ricalcolo del saldo degli stessi, secondo i criteri già esposti.
È stato dato, inoltre, mandato al c.t.u. di ricalcolare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il correntista agisca per far dichiarare la nullità di clausole contrattuali e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. È stato, altresì, precisato che: “Se, pendente
l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del
- 11 - computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
La Corte di Cassazione ha successivamente chiarito che: “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del
- 12 - relativo diritto” (Cass., n. 9203/2025; nel medesimo senso, cfr. Cass., n.
7721/2023).
Al fine di individuare le rimesse solutorie, da cui decorre il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito, è, dunque, necessario operare sul cd. saldo rettificato, ossia epurato dalle competenze applicate dalla banca in virtù di clausole nulle.
Correttamente il c.t.u. ha proceduto in tal senso.
Quanto, poi, alla concreta qualificazione di una rimessa come solutoria, piuttosto che ripristinatoria, è d'uopo rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare
l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass., n. 2338/2024; conformi: Cass., n.
5387/2024; Cass., n. 34997/2023).
Nel caso di specie, la società correntista, pur non allegando i contratti di apertura di credito, ha, sin dall'atto di citazione, sostenuto
- 13 - l'esistenza di affidamenti, indicandone anche gli elementi rivelatori, ossia: “negli estratti conto sono indicati tassi differenziati (entro ed extra-fido); - l'addebito di spese di istruttoria fido e disponibilità fondi;
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto
(remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido); - indicazione in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia dell'ammontare del fido utilizzabile (accordato e accordato operativo) (ALL. 8); - la sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' del correntista;
- il mancato avvio azioni di recupero dell'esposizione debitoria” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Tale assunto è stato confermato dall'elaborato peritale. Il c.t.u. ha, infatti, esposto che: “dall'esame degli estratti conto scalare è stato possibile rilevare elementi (riscontrati contestualmente sulla Centrale
Rischi di Banca d'Italia prodotta dalla parte attrice), che portano a concludere la presenza dell'affidamento”. Gli indici di esistenza di affidamenti, rilevati dagli estratti conto – e riscontrati attraverso le risultanze della Centrale Rischi – sono dati dall'applicazione di diversi tassi debitori, dall'applicazione della commissione di massimo scoperto con diverse basi imponibili, oltreché dall'addebito per i seguenti oneri: commissioni per istruttoria e revisione fido;
Affidamenti e/o Scoperti;
Spese Istruttoria fido;
Corrispettivo su accordato (cfr. pag. 14 della relazione di c.t.u.).
Anche sotto tale profilo, l'elaborato peritale si appalesa scevro da vizi metodologici, nonché congruamente motivato e coerente con le evidenze concrete, oltreché rispettoso dei summenzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, il c.t.u. ha efficacemente replicato alle osservazioni del c.t.p. di in merito alla pretesa individuazione degli Parte_1
- 14 - affidamenti sulla scorta delle sole risultanze della Centrale Rischi. Sul punto, si ritiene di condividere le seguenti considerazioni dell'ausiliario: “Si è provveduto a verificare l'esistenza del “fido di fatto” dall'analisi degli estratti conto scalare. Successivamente, si è provveduto ad analizzare anche la Centrale Rischi, al fine di avere conferma che l'importo individuato sull'estratto conto scalare (base di calcolo commissione massimo scoperto e/o applicazione di tassi debitori entro ed oltre soglia) sia riscontrabile anche su tale documento. A parer dello scrivente, la verifica mediante la sola
Centrale Rischi risulterebbe essere forviante, in quanto gli importi indicati potrebbero essere riferiti anche ad altri rapporti intrattenuti con lo stesso istituto (come nel caso di specie). Inoltre, si fa presente che nella “TABELLA 1 allegato A” dell'atto di citazione (allegato della perizia di parte dello stesso consulente) gli importi presi a riferimento dell'affidamento dal consulente di parte risultano essere gli stessi (ad eccezione dell'anno 2009) individuati dal sottoscritto” (cfr. pag. 19 della relazione).
Sulla scorta dei predetti criteri, il c.t.u. è addivenuto ad un ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2105.39 – su cui sono state addebitate le competenze degli altri conti – pari ad euro 332.385,18.
Tale è l'importo che la correntista ha diritto di ripetere dalla banca.
Come da richiesta attorea, a norma dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (27.12.2021) gli interessi legali vanno computati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 (cfr. Cass., n.
61/2023, secondo cui: “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”).
- 15 - Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per un terzo, ponendo il residuo a carico della parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, e tenuto conto dell'articolazione delle fasi processuali, della natura delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva espletata.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della parte convenuta.
Infine, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti,
[...]
deve essere condannata al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma Parte_1
di euro 332.385,18, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (27.12.2021) al soddisfo;
2. previa compensazione in ragione di un terzo, condanna alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che qui si liquidano in euro 14.666,66 per compenso,
[...]
- 16 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 363,33 per contributo unificato ed esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del
3.12.2024, a carico della parte convenuta;
4. condanna l Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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