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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
così composto: dott. Franco Petrolati Presidente dott. ssa Maria Rosaria Rizzo Consigliere rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto,
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1035/2019 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Savi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE e
(C.F. P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchetti (C.F. ) C.F._2 del Foro di Macerata
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il , per sentir accertare Parte_1 Controparte_1 la sua responsabilità contrattuale derivante dall'atto costitutivo della servitù di tipo acquedotto, sottoscritto il 14/1/2010, e dal contratto di somministrazione delle acque ad uso irriguo, sottoscritto il 19/1/2011, con la condanna al risarcimento del danno per un importo complessivo di euro 105.000,00. salva diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del contenzioso, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali. Il è proprietario di un fondo rustico ubicato fuori dal centro abitato di Filottrano Parte_1
(individuato al catasto terreni del Comune di Filottrano al fg. 37, mapp. 10, 11, 12, 198, 200, 201, 202, 203 per una superficie catastale di ha. 11.90,53), a lui pervenuto “iure successionis”a seguito del decesso del padre, . Per_1
Tanto premesso, deduce che il terreno, sino all'anno 2010, era coltivato a seminativi irrigui, solo una parte a orto, ed il fabbisogno idrico era assicurato dalla presenza di un lago artificiale (mapp. 202, fg. 37), anche grazie a condotte fisse che permettevano la distribuzione dell'acqua per l'intera estensione del fondo;
che il ha avviato un ampliamento di una condotta idrica interrata, attraversando CP_1 il fondo con una tubazione di notevoli dimensioni, al fine di servire una pluralità di utenze ubicate nei terreni presenti nelle località di Filottrano e di Cingoli, e, durante l'esecuzione degli scavi, finalizzati al posizionamento delle condotte, ha provocato la destrutturazione della scarpata est del lago, con conseguente perdita di acque e reale pericolo di crolli dell'argine artificiale;
di essere stato, pertanto, costretto a chiudere il lago artificiale, dismettendo l'irrigazione dei propri terreni con l'invaso autonomo, e a recepire il consiglio, datogli dai tecnici del , di installare un punto CP_1 di prelievo dell'acqua a uso irriguo, avvalendosi della rete in via di realizzazione;
l'intento perseguito dal era quello di creare una servitù di condotte idriche lungo la fascia fondiaria di proprietà CP_1 del ricorrente, vincolando quest'ultimo contrattualmente alla somministrazione di acqua a uso irriguo produttivo;
in tal modo, a detta dei tecnici intervenuti, gli sarebbe stata garantita la portata e la pressione utile alla irrigazione dell'intero fondo, senza dover ricorrere all'utilizzo di pompe di rilancio;
di aver, pertanto, sottoscritto, in data 14 gennaio 2010, un verbale di accesso amichevole al terreno e di costituzione della servitù, ove si faceva espresso divieto al titolare del fondo servente di effettuare costruzioni e colture arboree, rimanendo consentite solo colture di tipo erbaceo e con limitazione dei lavori di aratura non oltre la profondità di cm 70; il si riservava la possibilità CP_1 di accedere lungo la fascia della servitù e di eseguire scavi e lavori, impegnandosi a corrispondere il risarcimento dei soli danni arrecati ai frutti;
servitù che si estende per una superficie di mq 1.761,00, nella parte del fondo iscritto catasto terreni del Comune di Filottrano al Fg. 37, partt. 198, 10, 12, 11; di aver, in data 19 aprile 2011, stipulato con il il contratto di somministrazione di acqua ad CP_1 uso irriguo, con scadenza al 15 ottobre 2011, dichiarando irrigua una superficie del terreno pari ad ha 1.000,00, oggi coltivata ad ortaggi. Lamenta che, all'esito dei lavori di posizionamento delle condotte, il ha rimborsato solo i CP_1 danni temporanei, omettendo il ristoro di quelli permanenti;
negli anni successivi alla costituzione di detta servitù e alla stipula del contratto di somministrazione, è stata registrata una drastica riduzione della fornitura di acqua anche a causa della insufficiente pressione di erogazione, da parte del
, tale da non garantire un'uniforme irrigazione del fondo e costringere la proprietà fondiaria CP_1 a ricorrere all'uso di pompe di rilancio. Assume anche di essere stato costretto, a causa dell'inadeguatezza del nuovo sistema di irrigazione, a seminare colture in asciutto, determinando un calo del reddito netto per ogni ettaro di terreno, oltreché un ulteriore deprezzamento del valore dell'intera proprietà fondiaria;
che il , salvo CP_1 ridurre il tributo consortile dovuto (da € 402,67 a € 165,75), non ha risolto le diverse problematiche di carattere pratico e funzionale, irrisolvibili o con soluzioni a costi elevatissimi, con la conseguente necessità di agire giudizialmente, previo parere di un consulente specializzato in materia, al fine di chiedere il risarcimento danni.
§ Esaminando le singole voci di danno, la domanda risulta infondata. L'attore lamenta un danno diretto derivante dalla costituzione della servitù di acquedotto interrato sul fondo e consistente nella perenne occupazione di aree, ove sono anche ubicati i pozzetti di derivazione e di ispezione, in vincoli di coltivazione e di inedificabilità, nel diritto di accesso del alla CP_1 proprietà, nel deprezzamento del bene e nella conseguente ridotta e insufficiente capacità irrigua. Dimentica, però, di aver rinunciato “a qualsiasi tipo di indennità e quindi di non avere in proposito nulla a pretendere”, al momento della costituzione della servitù (vd. verbale sottoscritto in data 14 gennaio 2010 - doc. 2), impegnandosi, altresì, a non effettuare costruzioni di alcun tipo, o coltivazioni arboree di qualsiasi specie. In base agli accordi contrattuali, gli unici danni risarcibili sono quelli derivati alle colture già presenti, previa redazione di apposito verbale di constatazione, da compilare al momento dell'accesso al fondo, per la realizzazione dei lavori. Agli atti, non si rinviene alcun altro verbale di constatazione, se non quello del 20 luglio 2010 (doc. 3) di accettazione di danni già risarciti. Altro pregiudizio lamentato è quello indiretto, articolato in diverse voci, tutte esaminate, con esito negativo, dal ctu, le cui conclusioni – accurate, esaurienti e logiche –vanno integralmente condivise. Va premesso che il ctu, con argomentazioni logiche e puntuali, anche sul piano tecnico, ha escluso che possa essersi verificata, durante i lavori di scavo, una destrutturazione della scarpata est della vasca di accumulo, aggiungendo, peraltro, che non risulta alcuna segnalazione di pericolo, crollo o altro;
né vi è alcun cenno ad esse nella relazione finale di collaudo delle opere. Proseguendo, la prima voce di danno riguarda la separazione del fondo, a causa della insistenza della condotta secondaria, posta trasversalmente alla direzione di coltivazione e piantumazione di piante arboree, con ulteriore deprezzamento del valore del fondo per 11 ettari coltivabili, pari al 10%, quantificato in € 33.000,00. Il consulente d'ufficio ha accertato, al contrario, “un aumento di superfice coltivabile pari all'intera superfice della particella 202, prima occupata interamente dall'invaso artificiale autonomo”, con un conseguente incremento della produzione e, quindi, un maggior reddito, ed un aumento del valore di mercato dell'intero fondo;
l'assenza di ostacoli nella lavorazione del fondo, una volta eliminato la vasca, abbastanza invasiva sia per l'aratura che per tutte le operazioni di semina, irrigazione e raccolta dei prodotti (cfr. pagg. 15-16 C.T.U.); ha poi aggiunto: “….prima della realizzazione delle condutture irrigue interrate, da parte del , come riportato nella relazione Controparte_1 integrativa del ctp e anche nell'atto di citazione pag.2, sul fondo già esisteva un Persona_2 sistema irriguo interrato che si dipartiva dalla vasca di accumulo per una lunghezza complessiva di ml 175 e dn 120. Pertanto, tutte le lamentele riscontrate dal ctp, separazione del fondo e della capacità edificatoria in seguito alla realizzazione delle condutture da parte del Controparte_1
erano già presenti per il sistema d'irrigazione interrato realizzato dagli stessi
[...] proprietari” (cfr. pag. 18 C.T.U.). La seconda voce di danno riguarda la perdita di efficienza del sistema di drenaggio delle acque sotterranee, a causa dell'attraversamento trasversale della condotta sotterranea, che rende inservibili le opere preesistenti, nemmeno ripristinabili, a causa del divieto di interventi ad una profondità superiore a 70 cm, con conseguente riscontro di ristagni di acqua, che determinano un deprezzamento del 3% del valore del fondo, quantificato in € 10.000,00. Diversamente, il consulente ha accertato che
“nella fase ante realizzazione della conduttura irrigua sotterranea da parte del Controparte_1
già era presente un sistema irriguo sotterraneo che analogamente a quello attuale
[...] creava gli stessi problemi, oggetto di lamentele nel presente contenzioso. Si precisa inoltre in merito ai ristagni d'acqua, date le caratteristiche geologiche dei terreni interessati, terreno argilloso- limoso, poco permeabile, questi favoriscono appunto la formazione dei suddetti ristagni d'acqua, che associato alla presenza di tubazioni interrate presenti anche nella fase anteoperam, l'acqua meteorica non viene drenata in modo regolare” (cfr. pagg. 18 e 19 C.T.U.). Ha poi accertato che la pressione di erogazione dell'acqua era già prima ridotta, ricorrendo a pompe di rilancio, e, pertanto, l'insussistenza di un deprezzamento del valore del fondo ricollegabile alla costituzione della servitù di acquedotto;
in particolare, anche nell'atto introduttivo e nella relazione integrativa del CT , si è dato atto che “l'azienda irrigava i propri terreni, attingendo Per_3 acqua dalla vasca di accumulo esistente con una motopompa a 4 stadi di circa 13Cv di potenza che alimentava una condotta sotterranea del diametro 120mm e lunga 175,00 m. Appare evidente che anche in passato, utilizzando la vasca di accumulo presente sul fondo, si faceva ricorso a pompe di rilancio per l'irrigazione del fondo” (cfr. pag. 19 C.T.U.) L'ultima voce riguarda la perdita di occasione, per il figlio, , di inserirsi nell'impresa agricola Per_4 di famiglia, anche avvalendosi degli aiuti di insediamento rivolti alle imprese agricole di nuova costituzione, che prevedono l'impiego di giovani lavoratori di età inferiore ai 40 anni, a causa delle limitate potenzialità del fondo aziendale, oltre un'ulteriore perdita, pari al 50%, del premio giovani, previsto per la zona, pari a € 17.500,00; il tutto, per un totale complessivo pari a € 104.452,49. Il Parte consulente ha escluso una perdita di aumento delle Unità Lavorative Aziendali (cc.dd. ), in modo coerente e conseguenziale all'accertato aumento di superfice coltivabile, in ragione dello smantellamento dell'invaso autonomo, da cui deriva la possibilità di avere un aumento delle predette unità (cfr. pag. 20 C.T.U.). Generiche sono le contestazioni all'operato del ctu, mosse con la comparsa conclusionale, reiterandosi semplicemente le critiche del ctp, senza tener conto dei chiarimenti offerti. L'unica richiesta specifica riguarda l'integrazione dell'indagine per verificare l'assenza di interventi manutentivi, da parte del;
richiesta che non corrisponde nemmeno alla domanda Controparte_1 proposta e, come tale, va rigettata. Il nell'introdurre il giudizio, ha genericamente prospettato una situazione di pericolo per Parte_1 persone e cose, determinata dalla mancata manutenzione dei pozzetti, rimandando semplicemente alla mappa di essi, per chiedere la liquidazione dei danni, che – si aggiunge - potrebbero verificarsi. Ha poi chiesto un'integrazione della consulenza, al fine di accertare gli interventi manutentivi, da porre a carico del , ma non ha modificato la domanda, insistendo nella generica richiesta di CP_1 danni.
§ In conclusione, la domanda attrice è infondata ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da , nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che liquida in €
[...]
6000,00, oltre spese ctu ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente