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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1562/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Casali del Parte_1
Manco - Pedace, Via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: accertamento invalidità; pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni di parte ricorrente: “… col rispetto della legge 118/71 nonché della L.
509/1988 e 124/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi dell'art. 3
comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 1) Accertare e dichiarare pertanto che il sig.
[...]
è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa art. 2 e Parte_1
13 L.118/71 L. 509/1988 e 124/1998 con una invalidità quantomeno superiore al 74% e
sino alla forma grave del 100% per finalità solo ed esclusivamente per potere accedere ad
1 una forma di pensione di vecchiaia anticipata. 2) Condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze di legge, oltre il 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in
favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) preliminarmente, dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale;
b) in via gradata, rigettare
integralmente il ricorso promosso, per le ragioni tutte esplicitate;
c) in via ancor più
vicaria, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, ritenere e
dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita” ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 Salvo ogni altro diritto e con favore di
spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stato riconosciuto invalido nella percentuale del 67% dalla Commissione medica di verifica;
che la valutazione era errata,
atteso che il grado di invalidità era compreso tra il 74% ed il 100%; che la richiesta veniva formulata esclusivamente al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed assumendo in particolare che la domanda era improponibile poiché non vi era stata domanda amministrativa per la pensione di vecchiaia anticipata;
che la parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso il medesimo verbale;
che la domanda era inammissibile poiché era diretta al mero accertamento sanitario;
che la domanda era infondata anche nel merito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è improponibile per violazione dell'art. 7 della legge 533/1973, atteso che non risulta la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. Cass. Sez. Lav. 18265/2003; Cass. Sez. Lav. 5149/2004; Cass. Sez. Lav.
2063/2014), che deve considerarsi l'oggetto del giudizio, evidenziandosi la mancanza di allegazioni della parte ricorrente in merito pur a fronte della specifica eccezione formulata
CP_ dall'
La domanda è altresì inammissibile, essendo diretta unicamente all'accertamento del requisito sanitario, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui: “È
inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità
finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili
azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano
solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare
oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e,
quindi, nella sua interezza” (Cass. Sez. Lav. 22/2019).
Oltretutto, in merito, si configurerebbe una sorta di duplicazione con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dalla parte ricorrente in contestazione al medesimo verbale,
CP_ come indicato dall' senza contestazioni specifiche.
In ordine alle spese di lite, pur in assenza di valida dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. (atteso che quella in atti è riferita all'anno precedente a quello della pronuncia o al 2022, ma non all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, come previsto dalla norma indicata), la peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improponibile e inammissibile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1562/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Casali del Parte_1
Manco - Pedace, Via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: accertamento invalidità; pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni di parte ricorrente: “… col rispetto della legge 118/71 nonché della L.
509/1988 e 124/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi dell'art. 3
comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 1) Accertare e dichiarare pertanto che il sig.
[...]
è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa art. 2 e Parte_1
13 L.118/71 L. 509/1988 e 124/1998 con una invalidità quantomeno superiore al 74% e
sino alla forma grave del 100% per finalità solo ed esclusivamente per potere accedere ad
1 una forma di pensione di vecchiaia anticipata. 2) Condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze di legge, oltre il 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in
favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) preliminarmente, dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale;
b) in via gradata, rigettare
integralmente il ricorso promosso, per le ragioni tutte esplicitate;
c) in via ancor più
vicaria, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, ritenere e
dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita” ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 Salvo ogni altro diritto e con favore di
spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stato riconosciuto invalido nella percentuale del 67% dalla Commissione medica di verifica;
che la valutazione era errata,
atteso che il grado di invalidità era compreso tra il 74% ed il 100%; che la richiesta veniva formulata esclusivamente al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed assumendo in particolare che la domanda era improponibile poiché non vi era stata domanda amministrativa per la pensione di vecchiaia anticipata;
che la parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso il medesimo verbale;
che la domanda era inammissibile poiché era diretta al mero accertamento sanitario;
che la domanda era infondata anche nel merito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è improponibile per violazione dell'art. 7 della legge 533/1973, atteso che non risulta la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. Cass. Sez. Lav. 18265/2003; Cass. Sez. Lav. 5149/2004; Cass. Sez. Lav.
2063/2014), che deve considerarsi l'oggetto del giudizio, evidenziandosi la mancanza di allegazioni della parte ricorrente in merito pur a fronte della specifica eccezione formulata
CP_ dall'
La domanda è altresì inammissibile, essendo diretta unicamente all'accertamento del requisito sanitario, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui: “È
inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità
finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili
azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano
solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare
oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e,
quindi, nella sua interezza” (Cass. Sez. Lav. 22/2019).
Oltretutto, in merito, si configurerebbe una sorta di duplicazione con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dalla parte ricorrente in contestazione al medesimo verbale,
CP_ come indicato dall' senza contestazioni specifiche.
In ordine alle spese di lite, pur in assenza di valida dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. (atteso che quella in atti è riferita all'anno precedente a quello della pronuncia o al 2022, ma non all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, come previsto dalla norma indicata), la peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improponibile e inammissibile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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