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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9124 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 10-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1922/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Pozzuoli in via dei Campi Flegrei 46, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26-1-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37120230014293004000, avente ad oggetto contributi previdenziali di competenza del Giudice del Lavoro, per l'importo di € 4.559,10 relativo ai Contributi IVS Gestione Commercianti in relazione alle annualità 2021 e 2022, oltre sanzioni per morosità, regolarmente notificato in data 11-1-2024. Esponeva di essere socio ed amministratore della (Codice ATECO 461902 - Controparte_2 procacciatori d'affari - all. 2), ma di avere svolto per la detta società soltanto compiti di rappresentanza, non partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza;
di non avere mai ricevuto alcun compenso dalla società per la carica rivestita;
di non CP_ essere mai stato iscritto alla Gestione commercianti dell' in quanto studente universitario ancora a carico della famiglia;
di non avere comunque mai svolto alcuna attività lavorativa;
che, peraltro, tale società ha svolto attività del tutto occasionale, come documentato dagli allegati conti economici del 2021 (all. 3) e 2022 (all. 4) – che per l'anno 2021 riportano un risultato di esercizio pari ad € 4.522,94 e per l'anno 2022 una perdita di esercizio pari a € 8.932,26 -, tanto che ormai ha cessato ogni attività. In diritto eccepiva la illegittimità dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per assenza dei presupposti costitutivi, la conseguente illegittimità dell'AVA opposto, la sproporzione della quota contributiva calcolata dall' e delle relative sanzioni, nonché la carenza dei CP_1 presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' per CP_1 IVS “Gestione Commercianti”, che egli non ha alcun obbligo di iscrizione in tale “Gestione”, che la pretesa creditoria di cui all'avviso in premessa è illegittima e che le somme ivi indicate non sono dovute dal ricorrente;
in via subordinata al mancato accoglimento di tali richieste, dichiarare la nullità dell'avviso impugnato;
2) condannare l' (p.iva al pagamento delle CP_1 P.IVA_1
1 spese e degli onorari di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto difensore”. Fissata udienza di discussione, l' resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1 Rappresentava che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti è stata disposta in seguito ad accertamento d'ufficio, in quanto il risulta socio al 50% e amministratore unico della Pt_1 dalla data d'inizio attività dell'azienda; che essendo l'azienda attiva e senza CP_2 dipendenti o altri soci iscritti, risulta in sé comprovato che il ricorrente si è occupato direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità; che la comunicazione d'iscrizione d'ufficio alla Gestione risulta correttamente notificata al contribuente in data 04/05/2020 come da ricevuta postale allegata. In diritto ha richiamato CP_ le disposizioni della legge 662/96 e della Circolare n.78/2013, nonché affermato la correttezza del computo delle sanzioni accessorie, poiché il regime sanzionatorio in caso di omesso versamento della contribuzione è quello dell'evasione contributiva. Ha quindi concluso “per il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese di lite”. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione con concessione di termine per il deposito di note illustrative. Da ultimo si fissava per la discussione l'udienza del 13-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso non può trovare accoglimento. L'iscrizione alla Gestione Commercianti, come chiarito dall' convenuto, è connessa al ruolo CP_1 di socio al 50% e amministratore della Controparte_3
(Codice ATECO 461902, avente ad oggetto sociale, fra le altre, attività di ausilio
[...] a professionisti e imprenditori nella consulenza contrattuale e legale, fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo: vd. visura camerale allegata alla memoria di costituzione). La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è contestata dal ricorrente, che tuttavia, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo
2 personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione delle indicate attività da parte del , la prevalenza di detta Pt_1 attività può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Non risulta agli atti che il ricorrente, per il periodo in cui è risultato iscritto alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa e del resto lo stesso in ricorso deduce di essere uno studente Pt_1 universitario privo di altre fonti di reddito. Del resto, parte ricorrente neppure risulta iscritta ad altra Gestione previdenziale per la concomitante attività di amministratore rivestita. Conclusivamente, il ricorrente ha svolto, per il periodo in esame, con abitualità e prevalenza, l'attività lavorativa all'interno della Controparte_3 ; come detto, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza
[...] che il abbia curato solo l'organizzazione e la rappresentanza, lasciando la gestione materiale Pt_1 ed esecutiva ad altri, atteso che dalla Visura camerale prodotta in giudizio dall' la società risulta CP_1 non avere alcun lavoratore alle proprie dipendenze;
neppure è rilevante ai fini dell'indagine che la società non abbia prodotto utili per l'anno 2022 (vd. doc. allegata al ricorso), inerendo tale problematica al reddito dell'impresa e non alla partecipazione personale del socio nei termini innanzi evidenziati. Si ribadisce, ancora, che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale. Secondo la Cassazione, CP_ ai fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non avendo egli alcuna copertura piena previdenziale. Legittima, quindi, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti da parte dell' CP_1 e l'avviso di addebito oggetto del ricorso, che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali. Per le suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza, il ricorso in opposizione va rigettato. Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite Si comunichi Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1922/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Pozzuoli in via dei Campi Flegrei 46, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26-1-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37120230014293004000, avente ad oggetto contributi previdenziali di competenza del Giudice del Lavoro, per l'importo di € 4.559,10 relativo ai Contributi IVS Gestione Commercianti in relazione alle annualità 2021 e 2022, oltre sanzioni per morosità, regolarmente notificato in data 11-1-2024. Esponeva di essere socio ed amministratore della (Codice ATECO 461902 - Controparte_2 procacciatori d'affari - all. 2), ma di avere svolto per la detta società soltanto compiti di rappresentanza, non partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza;
di non avere mai ricevuto alcun compenso dalla società per la carica rivestita;
di non CP_ essere mai stato iscritto alla Gestione commercianti dell' in quanto studente universitario ancora a carico della famiglia;
di non avere comunque mai svolto alcuna attività lavorativa;
che, peraltro, tale società ha svolto attività del tutto occasionale, come documentato dagli allegati conti economici del 2021 (all. 3) e 2022 (all. 4) – che per l'anno 2021 riportano un risultato di esercizio pari ad € 4.522,94 e per l'anno 2022 una perdita di esercizio pari a € 8.932,26 -, tanto che ormai ha cessato ogni attività. In diritto eccepiva la illegittimità dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per assenza dei presupposti costitutivi, la conseguente illegittimità dell'AVA opposto, la sproporzione della quota contributiva calcolata dall' e delle relative sanzioni, nonché la carenza dei CP_1 presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' per CP_1 IVS “Gestione Commercianti”, che egli non ha alcun obbligo di iscrizione in tale “Gestione”, che la pretesa creditoria di cui all'avviso in premessa è illegittima e che le somme ivi indicate non sono dovute dal ricorrente;
in via subordinata al mancato accoglimento di tali richieste, dichiarare la nullità dell'avviso impugnato;
2) condannare l' (p.iva al pagamento delle CP_1 P.IVA_1
1 spese e degli onorari di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto difensore”. Fissata udienza di discussione, l' resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1 Rappresentava che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti è stata disposta in seguito ad accertamento d'ufficio, in quanto il risulta socio al 50% e amministratore unico della Pt_1 dalla data d'inizio attività dell'azienda; che essendo l'azienda attiva e senza CP_2 dipendenti o altri soci iscritti, risulta in sé comprovato che il ricorrente si è occupato direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità; che la comunicazione d'iscrizione d'ufficio alla Gestione risulta correttamente notificata al contribuente in data 04/05/2020 come da ricevuta postale allegata. In diritto ha richiamato CP_ le disposizioni della legge 662/96 e della Circolare n.78/2013, nonché affermato la correttezza del computo delle sanzioni accessorie, poiché il regime sanzionatorio in caso di omesso versamento della contribuzione è quello dell'evasione contributiva. Ha quindi concluso “per il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese di lite”. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione con concessione di termine per il deposito di note illustrative. Da ultimo si fissava per la discussione l'udienza del 13-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Il ricorso non può trovare accoglimento. L'iscrizione alla Gestione Commercianti, come chiarito dall' convenuto, è connessa al ruolo CP_1 di socio al 50% e amministratore della Controparte_3
(Codice ATECO 461902, avente ad oggetto sociale, fra le altre, attività di ausilio
[...] a professionisti e imprenditori nella consulenza contrattuale e legale, fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo: vd. visura camerale allegata alla memoria di costituzione). La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è contestata dal ricorrente, che tuttavia, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo
2 personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione delle indicate attività da parte del , la prevalenza di detta Pt_1 attività può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Non risulta agli atti che il ricorrente, per il periodo in cui è risultato iscritto alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa e del resto lo stesso in ricorso deduce di essere uno studente Pt_1 universitario privo di altre fonti di reddito. Del resto, parte ricorrente neppure risulta iscritta ad altra Gestione previdenziale per la concomitante attività di amministratore rivestita. Conclusivamente, il ricorrente ha svolto, per il periodo in esame, con abitualità e prevalenza, l'attività lavorativa all'interno della Controparte_3 ; come detto, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza
[...] che il abbia curato solo l'organizzazione e la rappresentanza, lasciando la gestione materiale Pt_1 ed esecutiva ad altri, atteso che dalla Visura camerale prodotta in giudizio dall' la società risulta CP_1 non avere alcun lavoratore alle proprie dipendenze;
neppure è rilevante ai fini dell'indagine che la società non abbia prodotto utili per l'anno 2022 (vd. doc. allegata al ricorso), inerendo tale problematica al reddito dell'impresa e non alla partecipazione personale del socio nei termini innanzi evidenziati. Si ribadisce, ancora, che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale. Secondo la Cassazione, CP_ ai fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non avendo egli alcuna copertura piena previdenziale. Legittima, quindi, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti da parte dell' CP_1 e l'avviso di addebito oggetto del ricorso, che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali. Per le suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza, il ricorso in opposizione va rigettato. Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite Si comunichi Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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