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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA, all'esito dell'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2025, la ricorrente come in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 18.11.2024 con cui l aveva chiesto la CP_2
restituzione dell'importo di € 6.978,51 percepito sulla prestazione cat. INV.CIV. n. 07411695 per il periodo luglio
2022- novembre 2024 e per l'effetto, sentire ordinare all' la CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto .
1 Deduceva che in data 09.11.2022, sulla scorta del verbale
INVCIV n. 3930931213784, veniva liquidata alla ricorrente la prestazione INVCIV 07411695, comprensiva di indennità di accompagnamento, pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale
Deduceva ancora che la ricorrente, con dichiarazione non veritiera, dichiarava nel modello AP70, presentato in sede di prima liquidazione della prestazione, redditi pari a zero per lei e per il coniuge, che soltanto in data 15.02.2024 il coniuge della ricorrente presentava il modello UNICO redditi 2022 .
Tuttavia, preso atto del fatto che il coniuge della ricorrente aveva prodotto reddito limitatamente all'anno 2022, l' aveva CP_1
ricostituito d'ufficio la prestazione dalla decorrenza ed era maturato un credito per gli anni 2024 e 2025 pari ad Euro
3.636,20, pertanto allo stato risultava un indebito per euro
3.342,31, limitato alla maggiorazione sociale per gli anni 2022 e
2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
2 l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della
3 diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, la ricorrente non prova la tempestiva comunicazione dei redditi 2022 prodotti dal coniuge né all' CP_1
né all'amministrazione finanziaria .
Al contrario dalla documentazione depositata dall' emerge CP_1
che solo in data 15.2.2024 il coniuge della ricorrente comunicava all'Agenzia delle Entrate i redditi da lavorio prodotti .
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti risulta legittima la richiesta di restituzione avanzata dall' per il minore importo CP_1
di euro 3.342,31, limitato alla maggiorazione sociale per gli anni
2022 e 2023.
Infine, non merita accoglimento la doglianza circa il difetto di motivazione .
Il provvedimento impugnato risulta conforme ai termini di legge ed adeguatamente motivato, tanto che dal ricorso introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il difensore della ricorrente abbia compreso i motivi per i quali l' ha emesso il CP_1
provvedimento di indebito.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Le spese di lite seguono la soccombenza calcolate per il minore importo richiesto dall' liquidate come dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
4 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
AN PA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA, all'esito dell'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2025, la ricorrente come in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 18.11.2024 con cui l aveva chiesto la CP_2
restituzione dell'importo di € 6.978,51 percepito sulla prestazione cat. INV.CIV. n. 07411695 per il periodo luglio
2022- novembre 2024 e per l'effetto, sentire ordinare all' la CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto .
1 Deduceva che in data 09.11.2022, sulla scorta del verbale
INVCIV n. 3930931213784, veniva liquidata alla ricorrente la prestazione INVCIV 07411695, comprensiva di indennità di accompagnamento, pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale
Deduceva ancora che la ricorrente, con dichiarazione non veritiera, dichiarava nel modello AP70, presentato in sede di prima liquidazione della prestazione, redditi pari a zero per lei e per il coniuge, che soltanto in data 15.02.2024 il coniuge della ricorrente presentava il modello UNICO redditi 2022 .
Tuttavia, preso atto del fatto che il coniuge della ricorrente aveva prodotto reddito limitatamente all'anno 2022, l' aveva CP_1
ricostituito d'ufficio la prestazione dalla decorrenza ed era maturato un credito per gli anni 2024 e 2025 pari ad Euro
3.636,20, pertanto allo stato risultava un indebito per euro
3.342,31, limitato alla maggiorazione sociale per gli anni 2022 e
2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
2 l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della
3 diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, la ricorrente non prova la tempestiva comunicazione dei redditi 2022 prodotti dal coniuge né all' CP_1
né all'amministrazione finanziaria .
Al contrario dalla documentazione depositata dall' emerge CP_1
che solo in data 15.2.2024 il coniuge della ricorrente comunicava all'Agenzia delle Entrate i redditi da lavorio prodotti .
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti risulta legittima la richiesta di restituzione avanzata dall' per il minore importo CP_1
di euro 3.342,31, limitato alla maggiorazione sociale per gli anni
2022 e 2023.
Infine, non merita accoglimento la doglianza circa il difetto di motivazione .
Il provvedimento impugnato risulta conforme ai termini di legge ed adeguatamente motivato, tanto che dal ricorso introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il difensore della ricorrente abbia compreso i motivi per i quali l' ha emesso il CP_1
provvedimento di indebito.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Le spese di lite seguono la soccombenza calcolate per il minore importo richiesto dall' liquidate come dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
4 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
AN PA
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